Sanzione disciplinare

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panorama
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Sanzione disciplinare

Messaggio da panorama »

non ho parole.
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"rimprovero"

1) - I fatti posti a fondamento dell’addebito sono i seguenti: si contesta al ricorrente di aver parcheggiato due volte l’autovettura in uno spazio di parcheggio riservato alla sosta dell’autovettura personale del Capo Servizio Operativo.

IL TAR chiarisce:

2) - Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, considerato che la violazione commessa dal ricorrente appare episodica, occasionale, e vieppiù dovuta alle potenziali antinomie ravvisabili tra l’Ordine di Servizio n..../2001 e la successiva ordinanza dd. 8/1/2007 del Comune di Taranto che sospendeva tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con detta ordinanza.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501577 - Public 2015-05-13 -


N. 01577/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele D'Ambrosio, Giuseppe D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tortelli in Lecce, Via Luigi Sturzo, 13;

contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi, 23;

per l'annullamento
A) del provvedimento del 30/4/2013 notificato in pari data del Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto di Taranto con cui é stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero" (...) per non avere eseguito gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza inerenti disposizioni di servizio permanenti (Ordine di Servizio n…./2001 (...)";

B) del provvedimento del 27/6/2013 prot. 07.01.01/R.I. 3315 notificato il 3/7/2013 con cui il Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto ha rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento sub A);

C) di tutti i provvedimenti comunque connessi, pregressi e/o conseguenti a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori avv. G. D'Ambrosio per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30/4/2013 del Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto di Taranto con cui gli é stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero" (...) per non avere eseguito gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza inerenti disposizioni di servizio permanenti (Ordine di Servizio n…./2001).

Il Ministero della Difesa ha contrastato il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare irrogata.

I fatti posti a fondamento dell’addebito sono i seguenti: si contesta al ricorrente di aver parcheggiato due volte l’autovettura in uno spazio di parcheggio riservato alla sosta dell’autovettura personale del Capo Servizio Operativo.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, considerato che la violazione commessa dal ricorrente appare episodica, occasionale, e vieppiù dovuta alle potenziali antinomie ravvisabili tra l’Ordine di Servizio n…./2001 e la successiva ordinanza dd. 8/1/2007 del Comune di Taranto che sospendeva tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con detta ordinanza.

Nella contestazione disciplinare, che delimita l’oggetto del giudizio, non vi è cenno a manifestazioni di sfida o plateali rimostranze del ricorrente, cui la P.A. fa riferimento per la prima volta nella memoria difensiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e la sanzione disciplinare annullata.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2015


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pietro17
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Re: Sanzione disciplinare

Messaggio da pietro17 »

Purtroppo non condivido il tuo pensiero del "non ho parole". Sai quante parole avrei da dire a quei boriosi signori che, per il solo fatto di avere due gradi sulle spalle si credono dei padreterni.
Che vergogna.

Saluti a tutti.
panorama
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Re: Sanzione disciplinare

Messaggio da panorama »

Il mio - non ho parole - significa MA non hanno altro da fare?

Quindi Pietro, mi hai deluso. (p.s.: appena puoi pagami un grappino).

io sono calmo ma non posso arrabbiarmi, altrimenti divento un leone.
panorama
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Re: Sanzione disciplinare

Messaggio da panorama »

Pietro, se vuoi ne ho un'altra di un altro Tar di marzo 2015 che:

Nell’attraversamento, con semaforo verde per i pedoni, appena trascorsa la metà delle strisce pedonali, mia moglie, l’altra signora e i due bambini, dovevano bloccarsi, perché improvvisamente sopraggiungeva la macchina modello…, che senza fermarsi, tagliava loro la strada e proseguiva in direzione degli alloggi militari di servizio, senza dare loro la precedenza, come previsto dal codice della strada vigente.

p.s.: ma il Tar ha dato ragione al militare.
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pietro17
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Re: Sanzione disciplinare

Messaggio da pietro17 »

Due grappini. Non volevo "deluderti". Ho capito il senso delle tue parole.

Saluti a tutti.
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