medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602660 - Public 2016-12-20 -
Numero 02660/2016 e data 20/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 novembre 2016
NUMERO AFFARE 00372/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L luogotenente dei Carabinieri Matteo C., avverso diniego concessione medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0015214 del 17/12/2012 con la quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. Matteo C., luogotenente dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento di diniego sull’istanza diretta ad ottenere la medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.
Il Ministero della Difesa con relazione del 17.02.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come il militare, sebbene riabilitato a seguito di condanna penale per il reato di “lesioni aggravate continuate”, non possedeva i requisiti di “meritevolezza” richiesti dalle disposizioni regolamentari in materia, in quanto la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna, ma non il reato quale fatto storico che può avere conseguenze in ambiti diversi da quello penale.
Peraltro pure sul piano temporale, aggiunge il Ministero, non sussisteva la prevista condizione del periodo di servizio utile di quarantanove anni, sei mesi ed un giorno, avendo il sottufficiale maturato un servizio utile di quarantotto anni, nove mesi e undici giorni.
Conclude per l’infondatezza e quindi per il rigetto del ricorso.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione assunta dall’amministrazione appare ineccepibile.
Infatti la riabilitazione estingue gli effetti penali, ma non le conseguenze che ne possono derivare su altri piani quali quello disciplinare – al sottufficiale era stata poi inflitta la sanzione del “rimprovero” e, inoltre, sul piano dei riconoscimenti morali connessi alla condotta tenuta nel corso della carriera militare.
Sulla base di tali elementi ed a prescindere dall’ulteriore aspetto temporale, posto a base del provvedimento, deve ritenersi acclarata l’insussistenza del requisito morale del “merito altamente commendevole”, richiesto ai fini del conferimento dell’invocata ricompensa morale.
Ne discende che l’impugnato provvedimento di diniego è legittimo e il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Ruolo Marescialli: Medaglia mauriziana
Re: Ruolo Marescialli: Medaglia mauriziana
PARERE INTERLOCUTORIO - ( Riserva al definitivo )
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1) - l’Amministrazione comunicava all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, consistenti nella circostanza che “il militare in argomento è stato destinatario di un rimprovero per il quale non risulta sia stata effettuata la cancellazione dagli atti matricolari. Tale evidenza matricolare non permette, al momento, di qualificare la condotta del Luogotenente come altamente meritevole, requisito imprescindibile per la concessione del titolo onorifico”.
2) - La Sezione ritiene pertanto opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al sopramenzionato ricorso, invitando l’Amministrazione a comunicare tempestivamente l’esito del giudizio e, se ritenuto necessario, ad integrare la relazione istruttoria fornendo alla Sezione puntuali informazioni sulle eventuali decisioni assunte in merito alla presente fattispecie.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701423
- Public 2017-06-15 -
Numero 01423/2017 e data 15/06/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 giugno 2017
NUMERO AFFARE 00360/2016
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Luogotenente pilota. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo presentato avvero il diniego della concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, pervenuta alla segreteria della Sezione il -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Con l’istanza del -OMISSIS-, corredata dal parere favorevole del proprio Comando di appartenenza, il Luogotenente pilota -OMISSIS- chiedeva la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
Con la nota -OMISSIS-, l’Amministrazione comunicava all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, consistenti nella circostanza che “il militare in argomento è stato destinatario di un rimprovero per il quale non risulta sia stata effettuata la cancellazione dagli atti matricolari. Tale evidenza matricolare non permette, al momento, di qualificare la condotta del Luogotenente come altamente meritevole, requisito imprescindibile per la concessione del titolo onorifico”.
Con la memoria del -OMISSIS- formulava le proprie controdeduzioni, evidenziando di “essere in possesso dei requisiti necessari ad ottenere l’onorificenza” richiesta.
Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- l’Amministrazione respingeva l’istanza formulata dall’interessato, rilevando che la condotta del militare, oggetto della sanzione del rimprovero comminata con provvedimento del -OMISSIS-, “prescindendo dall’entità della punizione inflitta, corrisponde ad una violazione alle norme di comportamento” e che tale violazione “specie se rapportata all’anzianità di 27 anni di servizio, nonché al grado di Maresciallo Aiutante con la qualifica di Luogotenente, allorquando è stata commessa, appare contrastare con le finalità dell’onorificenza, la cui ratio è sottesa a premiare coloro che abbiano condotto una ineccepibile carriera”.
Avverso tale provvedimento il Luogotenente-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, proponeva ricorso gerarchico dinanzi al Comandante generale della Guardia di Finanza che, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, lo respingeva.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Luogotenente pilota -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente ha controdedotto a quanto rilevato dal Ministero nella richiamata relazione istruttoria ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in oggetto.
Con la nota del -OMISSIS-, l’Amministrazione ha confermato le deduzioni formulate con la relazione istruttoria in epigrafe.
4. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la sanzione del rimprovero comminata al ricorrente con il provvedimento del -OMISSIS- - esplicitamente richiamata nel provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della medaglia mauriziana, oggetto della presente controversia - è stata impugnata dall’interessato dinanzi al Tar per il Lazio con il ricorso r.g. n. -OMISSIS-, il quale, secondo quanto evidenziato dallo stesso dicastero riferente, risulta “tuttora pendente nel merito”.
La Sezione ritiene pertanto opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al sopramenzionato ricorso, invitando l’Amministrazione a comunicare tempestivamente l’esito del giudizio e, se ritenuto necessario, ad integrare la relazione istruttoria fornendo alla Sezione puntuali informazioni sulle eventuali decisioni assunte in merito alla presente fattispecie.
Inoltre, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la circolare del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- - sulla quale si basano i contestati provvedimenti - è stata successivamente superata dalla direttiva di Segredifesa del -OMISSIS-, recante “Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”, che prevede una diversa disciplina applicativa relativa alla concessione della medaglia mauriziana.
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a fornire, a fini di completezza istruttoria, anche adeguate informazioni in merito alle modalità con cui tale circolare è stata applicata con particolare riferimento agli eventuali effetti che la medesima ha prodotto sulla materia de qua e sui procedimenti in corso.
Infine, la Sezione ritiene necessario invitare il Ministero riferente a trasmettere - a seguito della conclusione del procedimento giurisdizionale pendente dinanzi al Tar per il Lazio - la relazione contenente le integrazioni richieste dalla Sezione medesima, e gli atti ad essa eventualmente allegati, alla parte ricorrente, al fine di consentire a quest’ultima l’accesso ai precitati documenti, con assegnazione alla stessa di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si converte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell’interessato.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al ricorso r.g. n. -OMISSIS-.
Invita, altresì, l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione nelle forme ivi previste.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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1) - l’Amministrazione comunicava all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, consistenti nella circostanza che “il militare in argomento è stato destinatario di un rimprovero per il quale non risulta sia stata effettuata la cancellazione dagli atti matricolari. Tale evidenza matricolare non permette, al momento, di qualificare la condotta del Luogotenente come altamente meritevole, requisito imprescindibile per la concessione del titolo onorifico”.
2) - La Sezione ritiene pertanto opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al sopramenzionato ricorso, invitando l’Amministrazione a comunicare tempestivamente l’esito del giudizio e, se ritenuto necessario, ad integrare la relazione istruttoria fornendo alla Sezione puntuali informazioni sulle eventuali decisioni assunte in merito alla presente fattispecie.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701423
- Public 2017-06-15 -
Numero 01423/2017 e data 15/06/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 giugno 2017
NUMERO AFFARE 00360/2016
OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Luogotenente pilota. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo presentato avvero il diniego della concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, pervenuta alla segreteria della Sezione il -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Con l’istanza del -OMISSIS-, corredata dal parere favorevole del proprio Comando di appartenenza, il Luogotenente pilota -OMISSIS- chiedeva la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
Con la nota -OMISSIS-, l’Amministrazione comunicava all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, consistenti nella circostanza che “il militare in argomento è stato destinatario di un rimprovero per il quale non risulta sia stata effettuata la cancellazione dagli atti matricolari. Tale evidenza matricolare non permette, al momento, di qualificare la condotta del Luogotenente come altamente meritevole, requisito imprescindibile per la concessione del titolo onorifico”.
Con la memoria del -OMISSIS- formulava le proprie controdeduzioni, evidenziando di “essere in possesso dei requisiti necessari ad ottenere l’onorificenza” richiesta.
Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- l’Amministrazione respingeva l’istanza formulata dall’interessato, rilevando che la condotta del militare, oggetto della sanzione del rimprovero comminata con provvedimento del -OMISSIS-, “prescindendo dall’entità della punizione inflitta, corrisponde ad una violazione alle norme di comportamento” e che tale violazione “specie se rapportata all’anzianità di 27 anni di servizio, nonché al grado di Maresciallo Aiutante con la qualifica di Luogotenente, allorquando è stata commessa, appare contrastare con le finalità dell’onorificenza, la cui ratio è sottesa a premiare coloro che abbiano condotto una ineccepibile carriera”.
Avverso tale provvedimento il Luogotenente-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, proponeva ricorso gerarchico dinanzi al Comandante generale della Guardia di Finanza che, con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, lo respingeva.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Luogotenente pilota -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente ha controdedotto a quanto rilevato dal Ministero nella richiamata relazione istruttoria ed ha, inoltre, ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in oggetto.
Con la nota del -OMISSIS-, l’Amministrazione ha confermato le deduzioni formulate con la relazione istruttoria in epigrafe.
4. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la sanzione del rimprovero comminata al ricorrente con il provvedimento del -OMISSIS- - esplicitamente richiamata nel provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della medaglia mauriziana, oggetto della presente controversia - è stata impugnata dall’interessato dinanzi al Tar per il Lazio con il ricorso r.g. n. -OMISSIS-, il quale, secondo quanto evidenziato dallo stesso dicastero riferente, risulta “tuttora pendente nel merito”.
La Sezione ritiene pertanto opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al sopramenzionato ricorso, invitando l’Amministrazione a comunicare tempestivamente l’esito del giudizio e, se ritenuto necessario, ad integrare la relazione istruttoria fornendo alla Sezione puntuali informazioni sulle eventuali decisioni assunte in merito alla presente fattispecie.
Inoltre, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la circolare del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- - sulla quale si basano i contestati provvedimenti - è stata successivamente superata dalla direttiva di Segredifesa del -OMISSIS-, recante “Norme applicative per la concessione della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”, che prevede una diversa disciplina applicativa relativa alla concessione della medaglia mauriziana.
La Sezione, pertanto, invita l’Amministrazione a fornire, a fini di completezza istruttoria, anche adeguate informazioni in merito alle modalità con cui tale circolare è stata applicata con particolare riferimento agli eventuali effetti che la medesima ha prodotto sulla materia de qua e sui procedimenti in corso.
Infine, la Sezione ritiene necessario invitare il Ministero riferente a trasmettere - a seguito della conclusione del procedimento giurisdizionale pendente dinanzi al Tar per il Lazio - la relazione contenente le integrazioni richieste dalla Sezione medesima, e gli atti ad essa eventualmente allegati, alla parte ricorrente, al fine di consentire a quest’ultima l’accesso ai precitati documenti, con assegnazione alla stessa di un congruo termine per il deposito di eventuali memorie che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all'Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante l’avvenuta trasmissione degli atti di cui si converte e la mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell’interessato.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del richiesto parere in attesa delle determinazioni che il Tar per il Lazio riterrà di adottare in relazione al ricorso r.g. n. -OMISSIS-.
Invita, altresì, l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in motivazione nelle forme ivi previste.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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