RUOLO D'ONORE

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Zenmonk
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Aggiornamento: mi sono studiato il COM e gli articoli che dicevi sono stati tutti abrogati dalla legge di stabilita' 2015. Quindi niente promozione il giorno prima per ufficiali riformati!


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antoniomlg
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da antoniomlg »

Zenmonk ha scritto:Aggiornamento: mi sono studiato il COM e gli articoli che dicevi sono stati tutti abrogati dalla legge di stabilita' 2015. Quindi niente promozione il giorno prima per ufficiali riformati!
metti il link

grazie
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Zenmonk
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Legge di stabilita' 2015
Art. 257. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo l, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
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Zenmonk
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Il 1084 non e' stato abolito ma non mi riguarda (io non sono maresciallo ne' musicista)
darvin
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da darvin »

Salve, Lgt all'atto della riforma con 8^ cat., già iscritto al ruolo d'onore con decorrenza dicembre 2011. Qualcuno sa se mi compete l'avanzamento?
panorama
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

Ruolo d'onore e istanza di richiamo in servizio .

il ricorrente deduce la violazione dell’art. 806 del D.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e ss. del DPR. n. 738/1981
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Il CdS precisa:

1) - Osserva al riguardo, la Sezione che effettivamente dal contenuto logico -letterale degli articoli 804 e 986 del D.lgs. n .66/2010 si ricava che al militare richiamato in servizio nessun incarico può essere ragionevolmente attribuito senza un accertamento sulla compatibilità delle sue condizioni fisiche.

2) - In tema di riammissione in servizio va, poi, evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di riammettere in servizio il dipendente che ne faccia richiesta, essendo, tale beneficio rimesso alla valutazione ispezionale della Pubblica Amministrazione, circa l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente delle prestazioni lavorative del richiedente (-OMISSIS-).

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto.

Lo stesso comportamento/trattamento, vale per tutti o per alcuni ????

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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601721 - Public 2016-07-27 -

Numero 01721/2016 e data 27/07/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2016

NUMERO AFFARE 01552/2014

OGGETTO:
Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comando generale della guardia di finanza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, -OMISSIS-, m.a. del ruolo d'onore (in congedo) della Guardia di Finanza per l'annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il mancato accoglimento della sua istanza di richiamo in servizio, unitamente a "tutti gli atti endo-procedimentali a questa consequenziali e/o connessi".;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;

Premesso e Considerato:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente, -OMISSIS-, in congedo della Guardia di Finanza, ha impugnato la determinazione -OMISSIS-, recante il diniego sull’istanza di richiamo in servizio dell’interessato.

Nel ricorso e nella memoria di replica alla relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 806 del D.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e ss. del DPR. n. 738/1981; -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede, nei casi in questione, la necessità di acquisire un giudizio medico- legale.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza con apposita relazione ha riferito sulla vicenda, in particolare evidenziando come:

- l’art. 804 del D.lgs. n. 66/2010 stabilisca: “i militari iscritti nel ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio solo in casi particolari e con il loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche “escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto”;

- del resto, anche l’art. 986, comma 4, del medesimo Decreto stabilisce: “il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche”;

- l’interessato si è sottoposto al giudizio medico, prestandovi acquiescenza e omettendo di esperie contro lo stesso, l’apposito ricorso alla competente Direzione di Sanità Militare;

- la citata Circolare del Comando Generale,-OMISSIS-, non prevedeva alcuna specifica istruttoria per la tipologia delle domande in questione e quindi non vi era alcuna preclusione circa la possibilità di avvalersi di un qualificato parere medico legale; peraltro, aggiunge il Comando Generale, le circolari non vincolano in senso assoluto l’Autorità emanante e le altre subordinate, essendo sempre ammesso un agire amministrativo difforme, allorché esso sia giustificato dalla necessità di uniformarsi ai principi dell’ordinamento giuridico.

Osserva al riguardo, la Sezione che effettivamente dal contenuto logico -letterale degli articoli 804 e 986 del D.lgs. n .66/2010 si ricava che al militare richiamato in servizio nessun incarico può essere ragionevolmente attribuito senza un accertamento sulla compatibilità delle sue condizioni fisiche.

Va poi rilevato che, non avendo la circolare citata dal ricorrente previsto uno specifico procedimento istruttorio per i militari richiedenti il richiamo in servizio, non vi erano motivi ostativi alla sottoposizione del ricorrente ad un accertamento della compatibilità del suo impiego con il suo stato di salute.

In proposito deve sottolinearsi che la -OMISSIS- aveva ritenuto, a seguito di visita medica dell’ex dipendente, che: “il quadro clinico evidenziato, pregiudica qualunque capacità di lavoro, anche di tipo impiegatizio e anche una prestazione lavorativa di tipo impiegatizio potrebbe influire negativamente sullo stato di salute del soggetto”.

In tema di riammissione in servizio va, poi, evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di riammettere in servizio il dipendente che ne faccia richiesta, essendo, tale beneficio rimesso alla valutazione ispezionale della Pubblica Amministrazione, circa l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente delle prestazioni lavorative del richiedente (-OMISSIS-).

Ne discende che risultando infondati tutti i profili di impugnazione, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

nomina Sottotenente Complemento R.S. e nomina a Sottotenente riserva di complemento

Ricorso del 2015 - personale riformato Arma CC.,

- 2 richieste presentate per diversi binari, 1 domanda Accolta per l'art. 1084 (poichè Il provvedimento di diniego deve, quindi, essere annullato per difetto di motivazione) e 1 rigettata per l'art. 1004.

- art. 1084 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 e art. 1004.

N.B: ci sarà l'appello al CdS ???
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega della GdF circa la data giusta della decorrenza alla nomina di sottotenente nel ruolo d’onore,

Rif. art. 804 del d.lgs 66/2010.

- Praticamente la decorrenza deve coincidere con la stessa data del riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata e non dalla data del Decreto Ministeriale di concessione della P.P.O. - Vds. - (ex plurimis, cft. TAR Napoli, sez. I, 28 maggio 1991, n. 105; Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 807 Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2013, n. 212; TAR Roma, sez. I, 15 aprile 2015, n. 5580; Cons. St., sez. II, 7 marzo 2022, n. 1653).

Il Tar precisa:

1) - In particolare è stato ripetutamente affermato che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre normalmente dalla cessazione dal servizio e che la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola: ai fini della decorrenza dell’iscrizione nel ruolo d’onore, il requisito della permanente inabilità al servizio militare è da considerare, quindi, sussistente alla data di decorrenza della pensione privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa.

2) - Né può assumere rilevanza, al fine di stabilire una decorrenza diversa, la circolare n. -OMISSIS- del 3 agosto 2005 adottata dal Comando Generale – I Reparto, della Guardia di Finanza, richiamata dalla difesa erariale, posto che le relative previsioni sono del tutto prive di valore vincolante e, qualora adottate contra legem, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo.
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