RUOLO D'ONORE

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antoniomlg
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da antoniomlg »

ciao papalima
hai poi risolto l'arcano?
sei riuscito nell'intento di essere iscritto nel ruolo d'onore?
ciao


panorama
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

sentenza del 2011.

giusto per arricchire il presente post
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201102664


N. 02664/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
in forma semplificata ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2011, proposto da:
C. P., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Conte Ruggero, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia – Sezione III di Catania - n. 4324/10 depositata il 2/11/2010, notificata in data 9/11/2010 e non appellata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introdotto il ricorrente, Maresciallo Aiutante carica speciale sost. Uff. di P.S. dei Carabinieri, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa sezione interna del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania contrassegnata col n. 4324/2010, depositata in data 2/11/2010, notificata in data 9-11711/2010 e non appellata come certificato dal direttore della Segreteria del C.G.A. in data 11 aprile 2011.

Con tale sentenza è stato accertato il diritto del ricorrente all’iscrizione al Ruolo d’Onore con decorrenza dalla data di decorrenza della conferita pensione privilegiata ed è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata “di ricostruire l’intera carriera del ricorrente, prendendo come parametro di riferimento il riconosciuto diritto dello stesso all’iscrizione nel ruolo d’onore con decorrenza dal 3/11/1995”, con condanna alle spese di causa liquidate in Euro 1.200, oltre accessori di legge.

Il Ministero della Difesa, a parziale esecuzione della sentenza de qua, ha disposto la retrodatazione della decorrenza dell’iscrizione del Maresciallo P.. nel ruolo d’Onore come indicato in sentenza e cioè dal 3 novembre 1995, ma non ha ad oggi adottato le ulteriori statuizioni, a completo adempimento della sent. n.4324/2010, avendo omesso di effettuare la disposta ricostruzione della carriera, e di corrispondere le spese di causa liquidate.

Il ricorrente chiede pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che venga disposta l’esecuzione, in ogni sua parte, della sentenza meglio descritta in epigrafe, con condanna dell’Amministrazione alle spese della presente causa.

L’Amministrazione intimata produce in giudizio documentazione con riferimento all’intervenuta retrodatazione dell’iscrizione del ricorrente nel Ruolo d’Onore.

Alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011 parte ricorrente insiste nelle richieste formulate con il presente ricorso e la causa viene passata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.

Con la sentenza n.4324/2010 questa Sezione non solo ha accolto il ricorso proposto dal Maresciallo P.., dichiarando espressamente l‘«obbligo per l'amministrazione intimata di ricostruire l'intera carriera del ricorrente prendendo come parametro di riferimento il riconosciuto diritto dello stesso all'iscrizione nel ruolo d'Onore con decorrenza dal 3/11/1995"; ma anche precisato, in ordine alla richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, che esse «possono trovare ristoro attraverso la ricostruzione della sua carriera, alla quale l'amministrazione è tenuta in forza della presente sentenza".

Inoltre, la sentenza in parola ha condannato il Ministero della Difesa alla refusione delle ".. spese di causa liquidate in Euro 1.200,00 (milleduecento)" e "delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA".

Orbene, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio, a prova della esecuzione del giudicato, la documentazione relativa all’intervenuta retrodatazione dell’iscrizione del ricorrente nel "Ruolo d’Onore", ma nulla ha prodotto, sia in ordine alla ricostruzione della carriera con la decorrenza predetta, sia in ordine al pagamento delle spese di giudizio come sopra liquidate in sentenza.

Pertanto, in presenza dei presupposti di legge e tenuto altresì conto del conseguito passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e conseguentemente va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di uniformarvisi interamente, nel senso di effettuare la richiesta ricostruzione della carriera del ricorrente, tenendo conto dell’intervenuta iscrizione dello stesso nel Ruolo d’Onore dello stesso con decorrenza 3 novembre 1995, oltre che al pagamento delle liquidate spese di giudizio, come statuito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

A tale onere l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza si nomina fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o funzionario dallo stesso designato, perché provveda nel termine ulteriore di giorni sessanta, con pese a carico nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto dispone che alla sentenza n. 4324/2010 di questo Tribunale venga data completa esecuzione come specificato nella parte motiva.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Dirigente Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o funzionario dallo stesso designato, che dovrà provvedere nel termine ulteriore di giorni sessanta.

Le spese del giudizio vanno oste a carico dell’Amministrazione inadempiente nella misura che si liquida in Euro 2.000,00.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2011

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sentenza del 2010 sullo stesso ricorrente e richiamata pe l'ottemperanza sopra.

IL TAR precisa:

1) - Come rilevato dal Consiglio di Stato con sent. n. 807 del 13 novembre 2009, che il Collegio pienamente condivide, gli unici presupposti per l’iscrizione nel ruolo d’onore sono costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall’invalidità riportata in guerra, alla quale è equiparata, ai sensi dell’art. 1 L. 17/1986, l’infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata, non potendosi desumere dalla portata dell’art. 1 della L. n. 17/1986 la necessità della sussistenza, quale terzo requisito, della anteriorità del riconoscimento della pensione di privilegio.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201004324,


N. 04324/2010 REG.SEN.
N. 00422/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2010, proposto da:
C. P., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Conte Ruggero,81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- della nota prot. n. M D E24483/0023312 del 9.12.2009, della letter M D GMIL II 8 2 000516135 della Direzione Generale personale militare II Rep. 8^ Div. e di ogni altro atto non conosciuto al ricorrente, nella parte in cui quest'ultimo è stato iscritto al Ruolo d'Onore a far data dal 9 maggio 2008, anziché dal 3 novembre 1995.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Al ricorrente, Maresciallo Aiutante carica speciale sost. Uff. di PS del Carabinieri, collocato in congedo in data 2/11/1995, in data 9/05/2008 con D.M. n. 921/08 veniva conferita la pensione privilegiata di 3^ categoria “a decorrere dal 3/11/2005 e da durare A VITA”.

Con la nota in data 9/11/2009, impugnata con il ricorso in epigrafe, gli veniva comunicata l’iscrizione al Ruolo d’Onore a far data dal 9/maggio 2008, e non a far data dal collocamento in congedo (3/11/1995).

A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure: violazione della legge 3 luglio 1954, n.599 e della legge 24 gennaio 1986 n.17; illogicità e contraddittorietà di comportamento; difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento.

Sostiene il ricorrente l’erroneità della decorrenza della iscrizione nel ruolo d’onore, iscrizione che, per il combinato disposto degli artt. 1 e 6 della l. n. 17/1986, avrebbe dovuto intervenire con decorrenza analoga a quella di collocamento in congedo sussistendo i presupposti richiesti.

Dal colpevole ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto ad emanare il decreto impugnato di iscrizione nel ruolo d’Onore, sono scaturiti danni per il ricorrente che non avrebbe potuto usufruire dei vantaggi di carriera contemplati nell’art. 1 L. 872/1973 e dall’art. 2 L. 17/1986, danni di cui viene chiesto il risarcimento.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, chiede il rigetto del ricorso del quale eccepisce la infondatezza, sul presupposto che al momento del collocamento in congedo non gli era stata ancora riconosciuto il diritto a percepire il trattamento economico privilegiato.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio procede all’esame dell’articolata censura su cui si fonda il ricorso introduttivo, e ne rileva la fondatezza.

Come rilevato dal Consiglio di Stato con sent. n. 807 del 13 novembre 2009, che il Collegio pienamente condivide, gli unici presupposti per l’iscrizione nel ruolo d’onore sono costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall’invalidità riportata in guerra, alla quale è equiparata, ai sensi dell’art. 1 L. 17/1986, l’infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata, non potendosi desumere dalla portata dell’art. 1 della L. n. 17/1986 la necessità della sussistenza, quale terzo requisito, della anteriorità del riconoscimento della pensione di privilegio.

L’iscrizione nel ruolo d’onore, poi, ai sensi dell’art. 6 della richiamata L. n. 17/1986, avviene con la decorrenza ivi prevista, coincidente con la sussistenza in capo al richiedente delle condizioni di cui all’art. 1.

Alla data della cessazione del servizio il ricorrente aveva titolo a conseguire la pensione privilegia, che di fatto gli è stata riconosciuta con decorrenza dalla stessa data di cessazione. La successiva formale emanazione del relativo decreto resta quindi irrilevante al fine della maturazione del diritto all’iscrizione al ruolo d’onore, iscrizione che deve riferirsi alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata, che determina il cambiamento del titolo che inizialmente aveva determinato il collocamento in congedo del militare , non più per limiti d’età, ma per congedo assoluto.

Il provvedimento impugnato, pertanto nella parte in cui fa coincidere la decorrenza dell’iscrizione nel Ruolo d’Onore con la data di emanazione del D.M. 921 del 9/05/2008 di conferimento della pensione privilegiata, anziché con la data di decorrenza di quest’ultima, e illegittimo e va conseguentemente annullato in parte qua, con obbligo per l’Amministrazione intimata di ricostruire l’intera carriera del ricorrente prendendo come parametro di riferimento il riconosciuto diritto dello stesso all’iscrizione nel ruolo d’Onore con decorrenza dal 3/11/1995.

Con riferimento alle istanze risarcitorie fatte valere dal ricorrente con il ricorso introduttivo, il Collegio rileva che le stesse, in mancanza di specifica comprovata quantificazione, possono trovare ristoro attraverso la ricostruzione della sua carriera, alla quale l’Amministrazione è tenuta in forza della presente sentenza.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti specificati nella parte motiva.

Condanna il Ministero intimato alle spese di causa liquidate in Euro 1.200,00 (milleduecento), nonché al rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Alba Paola Puliatti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/11/2010
panorama
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza del CdS del 2009 è stato Accolto l'appello proposto da un collega CC.

Infatti il TAR lo aveva bocciato poiché l'interessato aveva fatto istanza dopo anni dal congedo.

1) - A circa dieci anni di distanza dal collocamento in congedo, al militare veniva riconosciuta causa di servizio per invalidità riportate in servizio, con iscrizione nella VI categoria, attribuzione dell’equo indennizzo ed altresì della pensione privilegiata.

Mentre il CdS chiarisce che:

2) - Ai fini in questione deve perciò aversi riguardo non alla data di emanazione del decreto ma alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata, il quale, una volta intervenuto, in realtà determina una modifica del titolo (nella specie il limite d’età) che inizialmente aveva originato il collocamento in congedo del militare, con la conseguenza che l’iscrizione non può essere negata se il trattamento di pensione privilegiata sia stato formalmente riconosciuto solo successivamente al collocamento in congedo ma abbia decorrenza da data anteriore in forza di cause patologiche solo posteriormente ricollegate al servizio (sul punto v. Cons. di Stato, sez. III, n. 11811/2006, TAR Liguria, n.13/2002).

3) - E d’altro canto il militare non può chiedere l’iscrizione nel ruolo d’onore prima di averne conseguito i requisiti (tra cui il riconoscimento della pensione privilegiata per fatti di servizio), poiché in tale ipotesi l’istanza non potrebbe essere accolta per difetto di un presupposto essenziale.

N.B.: rileggi sopra i punti nuovamente n. 2 e 3.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 200900807


N. 807/2009 Reg. Dec.
N. 6004 Reg. Ric. Anno 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 6004 dell’anno 2008 proposto dal sig. M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Agliata con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 32;

contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Campania, sezione VI, n. 8583 del 2007;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica dell’11 novembre 2008, il consigliere Raffaele Potenza;
Uditi l’avv. Agliata e l’avv. dello Stato Ferrante;

F A T T O

Con ricorso al TAR Campania, il sig. M. A. esponeva di aver svolto servizio nell’arma dei Carabinieri in qualità di appuntato, al termine del quale, in data 5/7/1989, veniva posto in congedo per sopraggiunti limiti d’età. A circa dieci anni di distanza dal collocamento in congedo, al militare veniva riconosciuta causa di servizio per invalidità riportate in servizio, con iscrizione nella VI categoria, attribuzione dell’equo indennizzo ed altresì della pensione privilegiata.

In relazione ai riconoscimenti di cui sopra, il militare chiedeva l’iscrizione nel ruolo d’onore, previsto dalla legge (art. 166 legge n.113/1954) ma il distretto militare di Napoli rigettava la domanda nel rilievo che il decreto concessivo della pensione privilegiata era successivo alla data di collocamento in congedo (provv. in data 6/7/2005).

Il sig. A.. impugnava tale determinazione negativa innanzi al TAR Campania, con ricorso affidato in sintesi ai seguenti motivi:

incompetenza dell’organo emanante la determinazione impugnata;

errata interpretazione della legge n. 17/1986, che non prevede tra i requisiti la anteriorità del decreto di pensionamento privilegiato rispetto al collocamento in congedo;

estensibilità, pena incostituzionalità per disparità di trattamento, dell’art. 5 della legge, in base al quale l’iscrizione può essere ottenuta anche se il decreto di riconoscimento del trattamento pensionistico sia stato emesso dopo la cessazione dal servizio.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto, con le motivazioni che vengono riportate nella trattazione nel merito dell’appello in esame.

L’interessato ha quindi impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di articolati mezzi di gravame; nel merito l’appellante ha sostanzialmente riproposto le censure svolte in primo grado, in particolare sostenendo l’erroneità della sentenza gravata, in quanto i soli presupposti per ottenere l’iscrizione nel ruolo in parola sarebbero costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dal riconoscimento di inidoneità permanente al servizio per le invalidità riportate.

Si è costituita nel giudizio l’amministrazione notificataria dell’appello, resistendo al gravame.

Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

- Come premesso in fatto, il motivo centrale dell’appello in trattazione è costituito dalla tesi per la quale il giudice di prima istanza avrebbe operato un’errata applicazione dell’art.1 della legge n. 17/1986, ritenendo che l’iscrizione nel ruolo d’onore non sia conseguibile allorquando gli eventi ivi indicati che la presuppongono (invalidità per causa di servizio e conseguente trattamento pensionistico privilegiato), vengano riconosciuti successivamente al collocamento in congedo per limiti di età. Per meglio dire, il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione secondo la quale il decreto pensionistico deve essere emanato prima del congedo per limite di età, ricavandola “a contrariis” da altra disposizione, costituita dal successivo art. 5 (che regola l’iscrizione sul presupposto del riconoscimento della pensione di guerra) ed attribuendo al medesimo valore derogatorio dell’art. 1; ed in effetti si legge nella decisione gravata che dal combinato disposto degli artt. 1 e 5 appare evidente che il secondo contenga una deroga alla disciplina generale dell’art. 1, poiché prevede che i militari cui sia stata riconosciuta la pensione di guerra possono ottenere l’iscrizione anche se il relativo decreto di riconoscimento sia stato emesso dopo la cessazione dal servizio, da ciò deducendosi che, nel caso che ci occupa (di militare il cui trattamento pensionistico non di guerra sia stato riconosciuto dopo il congedo) l’iscrizione in parola resta preclusa, perché la concessione della pensione privilegiata deve essere anteriore alla data di congedo .

Il ragionamento del giudice di prime cure non può essere condiviso, se si muove anzitutto dall’esame della norma sull’iscrizione del militare beneficiario di pensione privilegiata e non della fattispecie normativa derogatoria riservata al militare beneficiario di pensione di guerra.

In primo luogo deve infatti rilevarsi che nell’art. 1 non c’è traccia del requisito della anteriorità e ciò, già sul piano letterale, impedisce di ritenere che i requisiti ed oneri richiesti per accedere a determinati benefici non possano essere oggetto di interpretazioni estensive con indebita compressione della sfera soggettiva del dipendente. Del resto la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. di Stato, IV, n.33/1988) ha avuto già occasione di affermare che gli unici presupposti per l’iscrizione nel ruolo d’onore sono costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall’invalidità riportata in guerra, alla quale l’art. 1 della legge n. 17/86 equipara l’infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata. In particolare contro la contestata interpretazione, lo stesso TAR Campania, in altra pronunzia e peraltro ben anteriore alla sentenza impugnata, aveva ritenuto l’irrilevanza della data del decreto concessivo della pensione privilegiata ai fini della sussistenza del requisito dell’inabilità permanente rilevante per l’iscrizione nel ruolo d’onore (TAR Campania, NA, sez.I, n.105/1991).

Meno ancora detta pregiudizievole estensione può a sua volta farsi derivare, come ha ritenuto il TAR, da altra norma (il richiamato art. 5), che attiene alla diversa fattispecie in cui l’iscrizione vede come presupposto il riconoscimento di una pensione di guerra; ed invero proprio perché la norma dell’art. 5 assume in tutta evidenza carattere derogatorio, quindi eccezionale, rispetto all’art. 1 (prevedendo che il ruolo d’onore possa essere riconosciuto ben oltre la data del congedo dal servizio del militare), comporta che essa non possa trovare applicazione se non per la specifica fattispecie di riferimento essa regolata (art. 14 delle “preleggi” al cod. civ.), di talchè il trattamento più favorevole da essa riservato al richiedente l’iscrizione che abbia conseguito la pensione di guerra, non può avere effetti restrittivi sull’ altra fattispecie, che regola la situazione dell’appellante.

A ciò va aggiunto che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre di norma dalla cessazione dal servizio e la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta quindi irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola; detto riconoscimento, peraltro, consegue ad inabilità ascritte a cause maturate durante il servizio (come riconosce lo stesso giudice di prima istanza) e non dopo la sua cessazione.

Ai fini in questione deve perciò aversi riguardo non alla data di emanazione del decreto ma alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata, il quale, una volta intervenuto, in realtà determina una modifica del titolo (nella specie il limite d’età) che inizialmente aveva originato il collocamento in congedo del militare, con la conseguenza che l’iscrizione non può essere negata se il trattamento di pensione privilegiata sia stato formalmente riconosciuto solo successivamente al collocamento in congedo ma abbia decorrenza da data anteriore in forza di cause patologiche solo posteriormente ricollegate al servizio (sul punto v. Cons. di Stato, sez. III, n. 11811/2006, TAR Liguria, n.13/2002).

E d’altro canto il militare non può chiedere l’iscrizione nel ruolo d’onore prima di averne conseguito i requisiti (tra cui il riconoscimento della pensione privilegiata per fatti di servizio), poiché in tale ipotesi l’istanza non potrebbe essere accolta per difetto di un presupposto essenziale.

La necessità che il riconoscimento della pensione privilegiata sia anteriore al congedo è esclusa anche da un rilievo normativo espressamente di segno opposto, costituito dalla norma dell’art. 1 della legge n. 17/1986 secondo l’iscrizione avviene “previo congedo” del militare. In forza della cennata disposizione, in sostanza e fermo restando che non può avere data anteriore a quella del congedo che ne deriva (v. TAR Lazio, RM, I, n. 869/1984), il riconoscimento pensionistico privilegiato successivo al congedo ha necessariamente decorrenza con esso coincidente, con la conseguenza, ai fini della iscrizione che ci occupa, che il congedo, se disposto inizialmente per limiti d’età, deve ritenersi oggettivamente convertito, per effetto del decreto di riconoscimento, nel congedo assoluto richiesto dalla norma.

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, il Collegio rileva dunque che il decreto (n. 151/98) di riconoscimento della pensione privilegiata (v. all. n. 10 della produzione dell’appellata) è stato formalmente emanato (il 30/1/98) successivamente all’iniziale congedo per limite di età ma che, recando espressamente decorrenza anteriore e precisamente coincidente con quella del congedo stesso (5/7/89), determina che dalla stessa data il militare risultava non più in congedo per limiti di età ma in congedo assoluto.

In forza di quanto sopra il diniego di iscrizione censurato e confermato in primo cure, risulta illegittimo, poiché la motivazione fornita a suo supporto non trova riscontro nella legge ed in quanto, alla predetta data, momento a cui doveva essere riportata la domanda di iscrizione nel ruolo d’onore, l’appellante era in possesso di entrambi i requisiti previsti dalla citata legge per ottenerla.

- Conclusivamente l’appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado, ed annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro seimila, oltre accessori.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

Luigi COSSU - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Pier Luigi LODI - Consigliere
Goffredo ZACCARDI - Consigliere
Raffaele POTENZA - Consigliere, est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria

Il 13/02/2009
panorama
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

Requisiti di cui all'art. 804 del D.LGS. n. 66/2010.

Con l'iscrizione al Ruolo d'Onore già avvenuta, sono previste le promozioni ai sensi dell'art. 1314 del citato Decreto Legislativo.

Art. 1314

Promozioni nel ruolo d'onore

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.

2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
-------------------------------------------------

Nota all'art. 1314:

- Per la tabella "A" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 713.
panorama
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

1) - il Ministero della difesa ha deliberato il collocamento del ricorrente in congedo assoluto, con decorrenza 9 giugno 2003, per inidoneità fisica dipendente da causa di servizio, riconoscendogli il grado di Colonnello con anzianità a decorrere dal 18 luglio 1999, giorno antecedente il collocamento nella riserva.

2) - Infine, con decreto in data 20 febbraio 2009 l’amministrazione ha iscritto il ricorrente nel Ruolo d’onore dell’Esercito italiano con decorrenza 29 ottobre 2008 anziché 9 giugno 2003, data del collocamento in congedo assoluto.

IL TAR Lazio scrive:

3) - Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

4) - L'art. 116 L. 10 aprile 1954 n. 113 (recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"), ora abrogato, come l'intera legge e salvo il solo art. 68, dall'art. 2268 comma 1 D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, stabiliva testualmente, per quanto qui interessa:
(leggete direttamente dalla sentenza qui sotto)

5) - La disposizione, salva una diversa disposizione dei tre commi (il terzo è diventato secondo e il secondo terzo), è stata quindi trasfusa nell'art. 804 D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (recante "Codice dell'ordinamento militare"), ora indistintamente riferita a tutti "i militari".

6) - Il procedimento descritto dall'art. 116 della L. 10.4.1954 n. 113, è scandito in tre fasi:
(leggete direttamente dalla sentenza qui sotto)

7) - Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 33 del 1988 e n. 807 del 2009) ha avuto già occasione di affermare che gli unici presupposti per l'iscrizione nel ruolo d'onore sono costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall'invalidità riportata in guerra, alla quale l'art. 1 legge n. 17 del 1986 equipara l'infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata.

8) - A ciò va aggiunto che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre di norma dalla cessazione dal servizio e la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta quindi irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola; detto riconoscimento, peraltro, consegue ad inabilità ascritte a cause maturate durante il servizio e non dopo la sua cessazione.

9) - Ai fini in questione deve perciò aversi riguardo non alla data di emanazione del decreto ma alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata.

10) - In definitiva, ai sensi dell'art. 116 L. 10 aprile 1954 n. 113 ed ai fini della decorrenza dell'iscrizione nel ruolo d'onore, il requisito della permanente inabilità al servizio militare è da considerare sussistente alla data di decorrenza della pensione privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa (cfr. T.A.R. Napoli, I Sezione, 28 maggio 1991 n. 105).

11) - In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di interesse del ricorrente, risultando illegittima la decorrenza data dall’amministrazione alla iscrizione del ricorrente medesimo nel Ruolo d’Onore dell’Esercito, essendo quella corretta da individuarsi nella data del 9 giugno 2003.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201505580, - Public 2015-04-15 -


N. 05580/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05473/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5473 del 2009, proposto da:
M. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierfranca Albanese, Franz Sarno e Giuseppe Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Pierfranca Albanese in Roma, Via Appia Nuova, 866;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di iscrizione del ricorrente al ruolo d'onore dell'Esercito italiano nella parte in cui fissa la decorrenza al 29.10.08 anziche' al 09.06.03.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente che con verbale in data 19 luglio 1999 la Commissione medica ospedaliera di Milano ne ha dichiarato la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato per infermità dipendente da causa di servizio. Con provvedimento in data 15 novembre 1999 il Ministero della difesa ha decretato la promozione del ricorrente a Colonnello con anzianità e decorrenza 18 luglio 1999, disponendo il collocamento in congedo nella riserva ai sensi della legge n. 113/54. Con successivo decreto in data 17 febbraio 2002 il Ministero della difesa ha deliberato il collocamento del ricorrente in congedo assoluto, con decorrenza 9 giugno 2003, per inidoneità fisica dipendente da causa di servizio, riconoscendogli il grado di Colonnello con anzianità a decorrere dal 18 luglio 1999, giorno antecedente il collocamento nella riserva.

Quindi, con provvedimento in data 16 luglio 2004 è stata deliberata la proroga a vita del trattamento pensionistico già erogato provvisoriamente a decorrere dal congedo nella riserva dal 19 luglio 1999.

Infine, con decreto in data 20 febbraio 2009 l’amministrazione ha iscritto il ricorrente nel Ruolo d’onore dell’Esercito italiano con decorrenza 29 ottobre 2008 anziché 9 giugno 2003, data del collocamento in congedo assoluto.

Detto ultimo decreto è quindi avversato con il ricorso in esame quanto alla disposta decorrenza, all’uopo deducendo il ricorrente violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e violazione dell’art. 116 della legge n. 113 del 1954.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

L'art. 116 L. 10 aprile 1954 n. 113 (recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"), ora abrogato, come l'intera legge e salvo il solo art. 68, dall'art. 2268 comma 1 D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, stabiliva testualmente, per quanto qui interessa:

Comma 1: "In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950 n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla L. 10 luglio 1930 n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. “

Comma 2: “L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.”

La disposizione, salva una diversa disposizione dei tre commi (il terzo è diventato secondo e il secondo terzo), è stata quindi trasfusa nell'art. 804 D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (recante "Codice dell'ordinamento militare"), ora indistintamente riferita a tutti "i militari".

Il procedimento descritto dall'art. 116 della L. 10.4.1954 n. 113, è scandito in tre fasi:

1) accertamento di precise cause di inabilità permanente a qualsiasi servizio militare, che, in caso di mutilazione o invalidità in servizio o per causa di servizio, abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie;

2) conseguente collocamento in congedo assoluto dell'ufficiale;

3) iscrizione nel ruolo d'onore.

Il congedo assoluto segue, pertanto, l'accertamento e il riconoscimento della causa di inabilità.

La condizione del "previo collocamento in congedo assoluto" esprime semplicemente la preclusione all'iscrizione in quel ruolo, del tutto speciale e distinto dai ruoli ordinari (del servizio permanente effettivo, dell'ausiliaria, del complemento e della riserva), se non sia intervenuto, temporalmente, il suddetto mutamento di status del militare, tenuto conto che l'iscrizione al ruolo d'onore implica l'assoggettamento ad un particolare regime giuridico, affatto diverso da quello degli altri ruoli, costituito dalla possibilità di richiamo in servizio, col consenso dell'interessato, "...in tempo di guerra (incondizionatamente: n.d.e.) e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2013 n. 212).

Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 33 del 1988 e n. 807 del 2009) ha avuto già occasione di affermare che gli unici presupposti per l'iscrizione nel ruolo d'onore sono costituiti dal collocamento in congedo assoluto e dall'invalidità riportata in guerra, alla quale l'art. 1 legge n. 17 del 1986 equipara l'infermità che abbia dato luogo a pensione privilegiata.

A ciò va aggiunto che il riconoscimento della pensione privilegiata decorre di norma dalla cessazione dal servizio e la successiva formale emanazione del decreto successivamente al congedo resta quindi irrilevante al fine di maturare il requisito di iscrizione al ruolo in parola; detto riconoscimento, peraltro, consegue ad inabilità ascritte a cause maturate durante il servizio e non dopo la sua cessazione.

Ai fini in questione deve perciò aversi riguardo non alla data di emanazione del decreto ma alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata.

In definitiva, ai sensi dell'art. 116 L. 10 aprile 1954 n. 113 ed ai fini della decorrenza dell'iscrizione nel ruolo d'onore, il requisito della permanente inabilità al servizio militare è da considerare sussistente alla data di decorrenza della pensione privilegiata, a nulla rilevando la data del decreto concessivo della pensione stessa (cfr. T.A.R. Napoli, I Sezione, 28 maggio 1991 n. 105).

Orbene, nella specie, deve convenirsi con parte ricorrente laddove rileva che il trattamento privilegiato ordinario è stato al ricorrente concesso, con decorrenza retroattiva al 9 giugno 2003, già con il decreto in data 17 febbraio 2004 che ne ha disposto il collocamento in congedo assoluto. Vero è che con detto decreto la concessione del trattamento privilegiato ordinario era provvisoria, ma è del pari incontestabile che con decreto in data 16 luglio 2004 al ricorrente è stata riconosciuta la proroga a vita del detto trattamento già appunto provvisoriamente concesso.

Del resto, la stessa difesa della resistente amministrazione, al fine di confutare la tesi di parte ricorrente, afferma che l’iscrizione nel ruolo d’onore non può avere decorrenza anteriore alla data in cui si è verificato, nella specie, il più recente dei presupposti necessari per l’iscrizione rappresentato dal decreto di pensione privilegiata in data 29 ottobre 2008. E tuttavia detto decreto, adottato il 29 ottobre 2008, conferisce al ricorrente la pensione privilegiata ordinaria di categoria via via crescente con le decorrenze nello stesso decreto indicate. In altri termini, non può farsi dipendere da un decreto i cui tempi di adozione variano in ragione di più fattori un diritto di carattere previdenziale già maturato.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di interesse del ricorrente, risultando illegittima la decorrenza data dall’amministrazione alla iscrizione del ricorrente medesimo nel Ruolo d’Onore dell’Esercito, essendo quella corretta da individuarsi nella data del 9 giugno 2003.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ai sensi di cui in motivazione, annulla in parte qua, nei limiti dell’interesse del ricorrente, il provvedimento impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
darvin
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da darvin »

Salve, sono stato testè iscritto al ruolo d'onore con decorrenza 17 dicembre 2011. E la promozione quando avviene, tenuto conto che ho il grado di Luogotenente dal 1°gennaio 2007 e quindi, ho più di 5 anni nel grado e più di un anno d'iscrizione al ruolo d'onore come voluto dall'art. 1314 del c.o.m del 2010? Qualcuno sa rispondermi? Grazie
darvin
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da darvin »

Salve, non vorrei essere pedante...ma se qualche anima buona potesse rispondere al mio quesito...ringrazio.
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antoniomlg
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da antoniomlg »

ciao
intanto controlliamo se la decorrenza è giusta.
>quando sei stato riformato?
>quale decorrenza ha il decreto di ppo?
>eri già Luogotenente quando sei stato riformato?
-----------------------------
e la promozione al grado superiore con decorrenza il giorno prima della riforma
la hai avuta?

ciao
darvin
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da darvin »

Ciao, già Luogotenente all'atto della riforma (decorrenza grado 1 gennaio 2007), avvenuta in data 16 dicembre 2011. Il decreto PPO emesso dall'ex INPDAP, ha decorrenza 17 dicembre 2011 ed infatti il CNA ha registrato sul foglio matricolare tale data.
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da antoniomlg »

darvin ha scritto:Ciao, già Luogotenente all'atto della riforma (decorrenza grado 1 gennaio 2007), avvenuta in data 16 dicembre 2011. Il decreto PPO emesso dall'ex INPDAP, ha decorrenza 17 dicembre 2011 ed infatti il CNA ha registrato sul foglio matricolare tale data.
intanto a mio avviso devi fare subito una istanza ai sensi dell'articolo 1084 del C.O.M.
finalizzata alla promozione al grado superiore (Sottotenente ) con decorrenza dal giorno precedente alla riforma.
poi successivamente pensare al ruolo d'onore.

con quale categoria sei stato riformato?
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Scusa ma non ho capito: art 1084 com? Cosa e' il com?
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da panorama »

Per Zenmonk,
Sei un militare o appartieni ad altre Amministrazioni?
Perché se sei un militare dovresti sapere cos'è il C.O.M. e che esiste già da diversi anni.
ciao
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Sono un militare, ho 36 anni e 1/2 di servizio, mai sentito parlare del com.
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antoniomlg
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da antoniomlg »

Zenmonk ha scritto:Sono un militare, ho 36 anni e 1/2 di servizio, mai sentito parlare del com.
Codice Ordinamento Militare
decreto legge n. 66 del 15 marzo 2010.

per i militari è il vangelo o qualcosa di simile..........
strano tu non lo conosca e non lo abbia mai sentito nominare.
cercalo scaricalo e studialo è molto utile ed istruttivo
troverai le risposte alle tue domande circa le promozioni
nel ruolo d'onore.
articolo 1084. prevede quello che ti ho scritto sopra .

ciao
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Re: RUOLO D'ONORE

Messaggio da Zenmonk »

Grazie! In effetti pare strano anche a me ma sono stato distaccato a due ministeri per gli ultimi 20 anni
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