Ruoli Civili - domande

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Gabry08
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Ruoli Civili - domande

Messaggio da Gabry08 »

Buona sera a tutti, probabilmente a metà maggio mi ritireranno. Sono un brig. Cc. Se presso la cmo accetto il passaggio ai ruoli civili successivamente cosa accade:
Posso fare rinuncia? Se si in che modo?
L aspettativa di transito è valida ai fini pensionistici?
Durante l aspettativa di transito percepisco lo stipendio intero?
Quanto è la durata massima di attesa per il transito?
Grazie.


naturopata
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Re: Ruoli Civili - domande

Messaggio da naturopata »

Fate molta attenzione, oramai si è fuori controllo, vincere un ricorso al TAR/CDS può considerarsi impossibile.

Pubblicato il 27/02/2020
N. 01445/2020REG.PROV.COLL.

N. 08556/2019 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8556 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l’Avvocato Elena Del Trono, su delega dichiarata dell’Avvocato Francesco Bruzzese, e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, ex assistente capo della Polizia di Stato, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli della pubblica sicurezza, ma idoneo ai ruoli civili dello Stato che non comportino l’uso delle armi, in seguito a visita medico-collegiale della Commissione medica ospedaliera della Polizia di Stato svoltasi in data 20 marzo 2017.

A seguito della notifica del verbale di inidoneità, in data 21 marzo 2017, l’interessato si è avvalso della facoltà di presentare domanda di transito in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni civili dello Stato, da esercitare nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982 (recante la disciplina sul “Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato”).

L’interessato ha inoltrato al Ministero dell’Interno, in data 29 marzo 2017, l’istanza per il passaggio ad altre amministrazioni civili dello Stato, chiedendo espressamente di essere assegnato al Ministero degli affari esteri; tale istanza è stata respinta in data 12 giugno 2017 dalla medesima Amministrazione.

E’ stata, allora presentata un’altra istanza al Ministero dell’Interno, in data 14 agosto 2017, al fine di ottenere il transito in altre amministrazioni dello Stato.

Nel frattempo, con provvedimento n. 333 del 28 luglio 2017, il Ministero dell’Interno ha disposto la definitiva dispensa dal servizio dell’appellato, con cessazione del periodo di aspettativa speciale a decorrere dal 15 luglio 2017.

Con successivo provvedimento datato 18 agosto 2017, n. 333D/9172 DIS, la medesima Amministrazione ha dichiarato irricevibile per tardività la seconda domanda di transito in altre Amministrazioni.

2. L’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Ministero degli Affari Esteri del 12 giugno 2017, di rigetto della prima domanda di transito; del provvedimento del Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017, di dispensa dal servizio per fisica inabilità e di cessazione del periodo di aspettativa speciale; del provvedimento del Ministero dell’Interno n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 di irricevibilità della seconda istanza di transito.

Con ricorso per motivi aggiunti, è stato, poi, impugnato il provvedimento prot. n. 12143/2018, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha comunicato al Ministero dell’Interno di non poter accogliere la domanda del 17 ottobre 2018 di trasferimento dell’interessato nei propri ruoli.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, il TAR ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento.

In esecuzione di tale ordinanza, il Ministero dell’Interno ha riaperto il procedimento avente ad oggetto il passaggio dell’interessato ad altre amministrazioni civili dello Stato, collocandolo, nelle more, nella posizione di aspettativa speciale prevista dall’articolo 8 del d.P.R. n. 339/1982.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando l’eccezione di incompetenza avanzata dall’Amministrazione, ha annullato i provvedimenti del Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017 (di dispensa dal servizio per fisica inabilità e di cessazione del periodo di aspettativa speciale) e n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 (di irricevibilità della seconda istanza di transito), ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento del Ministero degli Affari Esteri del 12 giugno 2017 (di diniego delle prima istanza di transito in data 29 marzo 2017) ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto il provvedimento prot. n. 12143/2018 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole aveva comunicato al Ministero dell’Interno di non poter accogliere la domanda del 17 ottobre 2018 di trasferimento dell’interessato nei propri ruoli.

4. Il Ministero dell’Interno ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo la sua riforma nella parte recante l’annullamento dei propri atti.

In particolare, l’Amministrazione ha affermato l’erroneità della sentenza impugnata, deducendo la violazione dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 982, recante la disciplina relativa al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

L’appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.

All’udienza del 13 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. In via preliminare, il Collegio osserva che l’Amministrazione appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di competenza, perché si avrebbe considerato che al momento della presentazione del ricorso il dipendente prestava servizio presso il III Reparto Mobile di Milano, sicché la competenza a giudicare la controversia sarebbe spettata al TAR per la Lombardia.

Al riguardo, va rilevato che il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato improcedibile l’eccezione sulla incompetenza, senza giudicarla nel merito, considerando che l’art. 15, comma 2, c.p.a. impone al giudice di decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare.

Nel caso di specie, non è contestato che l’Amministrazione abbia eccepito il difetto di competenza in corso di causa ed, in particolare, dopo l’esame dell’istanza cautelare; infatti, il TAR per il Lazio si era già pronunciato sull’istanza cautelare al momento della proposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione, sicché, ha correttamente rilevato la preclusione a decidere sulla competenza.

6. Nel merito, l’Amministrazione ha affermato l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure, affermando che il testo dell’art. 1 del D.P.R. n. 339/1982 esclude che si possa interpretare estensivamente – come avrebbe fatto il giudice di primo grado - la disciplina inerente al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

Invero, la disposizione in esame attribuirebbe ai dipendenti valutati come inidonei ai ruoli della pubblica sicurezza, ma idonei al servizio in ruoli civili, un beneficio di carattere eccezionale e di stretta interpretazione.

Inoltre, aderire al principio espresso dal TAR per il Lazio nella sentenza di primo grado significherebbe lasciare aperti sine die i termini per la presentazione delle domande volte al trasferimento ad altra amministrazione dello Stato, con aggravio per il bilancio del Ministero di prima appartenenza e per l’erario pubblico in generale.

7. Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto.

7.1. L’art. 1, del D.P.R. n. 339/1982, stabilisce che “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta”.

7.2. In applicazione di tale disposizione, il giudice di primo grado ha annullato gli atti del Ministero dell’Interno affermando che:

“L’amministrazione resistente, preso atto dell’esito negativo della domanda di trasferimento al Ministero degli affari esteri, interpretando rigorosamente i termini del procedimento, ha ritenuto irricevibile la seconda domanda ed ha pertanto disposto la dispensa dal servizio del dipendente”.

“L’interpretazione ministeriale della normativa, seppure formalmente corretta, non è sostanzialmente condivisibile, in quanto non aderente allo spirito della norma, tendente a favorire la ricollocazione del personale di Polizia, idoneo al reimpiego, in altre mansioni”.

“Si deve considerare che l’interessato ha presentato tempestivamente la domanda di passaggio ad altra amministrazione civile, non incorrendo quindi nella decadenza procedimentale dall’esercizio di tale facoltà”.

“È vero che la domanda conteneva l’indicazione di una sola amministrazione quale potenziale destinataria del trasferimento e che la richiesta di poter transitare, eventualmente, anche in altri ministeri è stata presentata tardivamente rispetto al termine stabilito dal regolamento, ma occorre considerare l’incolpevole affidamento dell’interessato che, in base al giudizio di idoneità al servizio in qualsiasi ruolo amministrativo non implicante l’uso delle armi, aveva ritenuto di poter esprimere un’unica preferenza, quella, appunto, per il Ministero degli affari esteri, confidando nell’esito necessariamente favorevole della stessa”.

“Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si deve ritenere che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la integrazione della prima domanda prima di disporre la definitiva cessazione dal servizio dell’interessato; ciò in quanto lo scopo del regolamento applicato è quello di favorire, per quanto possibile, il reimpiego del personale di Polizia inidoneo alle proprie mansioni; tale finalità deve prevalere sul rispetto formale dei termini del procedimento che non possono essere intesi come perentori, purché, come nel caso concreto, la volontà di reimpiego sia stata chiaramente espressa entro il termine di 30 giorni dalla valutazione medico-legale di inidoneità”.

7.3. Tali affermazioni non sono condivisibili, posto che lo stesso giudice di primo grado ha rilevato che:

- l’Amministrazione appellante ha dato una interpretazione testuale alla normativa di riferimento;

- l’interessato ha presentato tempestivamente solo la domanda di passaggio ad altra amministrazione civile recante l’indicazione di una sola amministrazione quale potenziale destinataria del trasferimento;

- la richiesta di poter transitare, eventualmente, anche in altri ministeri è stata presentata tardivamente rispetto al termine stabilito dal regolamento.

Come correttamente affermato dall’Amministrazione appellante, l’iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado deve ritenersi errato, in quanto in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e con quanto chiaramente stabilito dall’art. 1 D.P.R. n. 339/1982, posto che il legislatore non ha attribuito ai dipendenti giudicati inidonei ai servizi di pubblica sicurezza, ma idonei ai ruoli civili delle amministrazioni, la possibilità di chiedere il trasferimento in altre amministrazioni in qualunque tempo.

Infatti, la disposizione richiamata, come rilevato, prevede espressamente che la domanda di trasferimento possa essere presentata entro un termine stringente di 30 giorni (art. 1 del DPR n. 339/1982), decorrente dalla valutazione medico-legale di inidoneità; così come un termine stringente (di 150 giorni) è messo a disposizione dell’Amministrazione per pronunciarsi (art. 8, comma 2, DPR n. 339/1982), altrimenti l’istanza si intende accolta per effetto del silenzio-assenso (art. 8, comma 3, DPR n. 339/1982).

7.4. Tale disposizione prevede un beneficio di carattere eccezionale e, quindi, va considerata di stretta interpretazione; anche per evitare che possano essere presentate domande a distanza di tempo dall’accertamento dell’inidoneità, con aggravio di spesa determinato dalla necessità di prolungare la permanenza nella posizione di aspettativa retribuita ex art. 8, comma 4, del DPR n. 339/1982, il quale stabilisce che “Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”).

7.5. Una diversa interpretazione non può essere condivisa neanche prendendo in considerazione l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dell’interessato all’accoglimento della prima domanda presentata per il trasferimento presso il Ministero degli Affari Esteri.

Infatti, il testo dell’articolo 1 del DPR n. 339/1982 induce chiaramente a ritenere che l’Amministrazione destinataria della richiesta abbia un potere discrezionale di valutazione circa l’accoglimento o meno dell’istanza.

Quindi, è onere dell’interessato presentare tempestivamente ulteriori domande tese ad ottenere il trasferimento in altre amministrazioni, per prevenire un esito negativo dell’istanza di transito presso il Ministero degli Affari Esteri.

7.6. In conclusione, il Collegio ritiene che – in assenza di deroghe al disposto di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 339/1982 - devono ritenersi legittimi i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Interno n. 333 del 28 luglio 2017 (con cui è stata disposta la definitiva dispensa dal servizio del Signor Campagna) e n. 333D/9172 DIS del 18 agosto 2017 (con cui è stata dichiarata irricevibile per tardività la seconda domanda di transito in altre amministrazioni).

8. Alla luce delle considerazioni precedono, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Quater, n.-OMISSIS-.

9. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.

10. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8556 del 2019, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma la sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I quater, n. -OMISSIS-, respinge il ricorso di primo grado;

dispone la integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio fra le parti in causa;

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:




Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Proietti Luigi Maruotti






IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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