RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

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Zenmonk
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

avevo dimenticato questo... credo che sia meglio di qualsiasi parola detta a sproposito...
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza ... d=ABApk7mB


leo62
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da leo62 »

Per borelgrnet.
Dici : "Intanto dopo Giugno le pensioni della P. di S. verranno aggiornate con il nuovo contratto, di questo bisogna parlare, di fatti veri non di maldicenze e pettegolezzi in un Forum serio come questo, fatti non PAROLE e maldicenze. " Guarda che l'adeguamento pensionistico delle pensioni, a seguito dei rinnovi contrattuali. non è una novità di questo governo. lo è stato anche in passato, prima che arrivasse questo goverrno di ignoranti. incopetenti e incapaci in tutto . Ti vorrei ricordare che se qualche beneficio economico c'è stato per le FF.PP , è per merito del precedente governo,che ha rinnovato il contratto scaduto da anni, e non solo, ma hanno fatto anche il riordino delle carriere. Staremmo a vedere cosa sarà capace di fare l'attuale governo, al momento qualche euro di vacanza contrattuale. Io credo che le previsioni di Zenmonk in merito al governo , siano anche ottimistiche, per come si stanno mettendo le cose c'è da aspettarsi molto peggio di quanto descritto nei 3 punti del suo ultimo comento .
borelgrnet
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da borelgrnet »

Zenmonk ha scritto: gio apr 11, 2019 2:59 pm 😂 incredibile! Lo dice chiaro e tondo che si fida del pifferaio che gli ha promesso i soldi dopo le elezioni...vedrete quanti soldi ci metteranno in tasca...😂 leggete qua...
http://www.dagospia.com/rubrica-4/busin ... 200760.htm
Ancora che offendi. Se si segue il pifferaio vuol dire che siamo SORCI. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ma chi ti credi di essere ?????????????????

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Filippogianni
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Filippogianni »

Direi piuttosto svalutazione pensione . Danno 12,50 euro per dopo riprendersi 13,50 d'euro.
Comunque l'importante è stare in ottima salute sono all'età di 112 anni .
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Zenmonk
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

borelgrnet ha scritto: gio apr 11, 2019 7:33 pm
Zenmonk ha scritto: gio apr 11, 2019 2:59 pm 😂 incredibile! Lo dice chiaro e tondo che si fida del pifferaio che gli ha promesso i soldi dopo le elezioni...vedrete quanti soldi ci metteranno in tasca...😂 leggete qua...
http://www.dagospia.com/rubrica-4/busin ... 200760.htm
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Mi spiace se ti sei sentito offeso, ma va detto che per valutare se i commenti sono o meno offensivi non si ricorre all’uso della logica induttiva, che induce in errore (non vorrei fare un trattato sui vizi cognitivi) ma se ne esamina il contenuto testuale sic et simpliciter.
In altri termini, le inferenze da te ipotizzate a mio carico sono arbitrarie, frutto di fervida e allegorica immaginazione e prive di riscontro, mentre è riscontrabile dalla mera lettura dei post che a mio carico sono state direttamente rivolte accuse, offese e minacce inequivocabili, sulle quali transigo per convinzione personale della equanimità verso tutti gli esseri senzienti.
In altri termini, come il santo re Asoka, porgo il braccio alla tigre perché me lo sbrani onde sfamarsi e soddisfare i suoi istinti predatori. La grande compassione si rivolge verso tutti gli esseri senzienti e non soffre eccezioni. Ne farò motivo di meditazione.
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

Filippogianni ha scritto: gio apr 11, 2019 7:43 pm Direi piuttosto svalutazione pensione . Danno 12,50 euro per dopo riprendersi 13,50 d'euro.
Comunque l'importante è stare in ottima salute sono all'età di 112 anni .
Mi pare che dopo la tremenda mazzata che sta per arrivare, specie se queste elezioni gli andranno male come pare, la salute ne risentirà, almeno per chi non è abituato alla povertà assoluta...Mente e corpo sono connessi...ecco perché non bisogna attaccarsi alle cose materiali ma donare agli altri per il piacere di farlo, senza aspettarsi nulla in cambio...
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da borelgrnet »

Zenmonk ha scritto: ven apr 12, 2019 6:01 pm
borelgrnet ha scritto: gio apr 11, 2019 7:33 pm
Zenmonk ha scritto: gio apr 11, 2019 2:59 pm 😂 incredibile! Lo dice chiaro e tondo che si fida del pifferaio che gli ha promesso i soldi dopo le elezioni...vedrete quanti soldi ci metteranno in tasca...😂 leggete qua...
http://www.dagospia.com/rubrica-4/busin ... 200760.htm
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In altri termini, le inferenze da te ipotizzate a mio carico sono arbitrarie, frutto di fervida e allegorica immaginazione e prive di riscontro, mentre è riscontrabile dalla mera lettura dei post che a mio carico sono state direttamente rivolte accuse, offese e minacce inequivocabili, sulle quali transigo per convinzione personale della equanimità verso tutti gli esseri senzienti.
In altri termini, come il santo re Asoka, porgo il braccio alla tigre perché me lo sbrani onde sfamarsi e soddisfare i suoi istinti predatori. La grande compassione si rivolge verso tutti gli esseri senzienti e non soffre eccezioni. Ne farò motivo di meditazione.
Parla come magni. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

Era come temevo, purtroppo la cultura nun se magna...
E tutte le mie previsioni sono esatte, altro che catastrofiche. Leggo dal Sole24ore:
“Tassa sulla prima casa
Secondo il Fmi, in Italia «i patrimoni potrebbero essere tassati attraverso una tassa moderna sulle residenze primarie». Nel Fiscal Monitor si parla anche delle pensioni e della sostenibilità a lungo termine del sistema. Salvaguardare la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici richiede un insieme di misure complete, incluse quelle per controbilanciare le implicazioni dei cambiamenti fatti in Spagna e in Italia, sostiene il Fondo monetario, facendo riferimento, nel nostro caso, a Quota 100.”
firefox
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da firefox »

:lol: :lol: :lol:
frankcip
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da frankcip »

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zenmonk ha scritto: sab apr 13, 2019 11:56 am Era come temevo, purtroppo la cultura nun se magna...
E tutte le mie previsioni sono esatte, altro che catastrofiche. Leggo dal Sole24ore:
“Tassa sulla prima casa
Secondo il Fmi, in Italia «i patrimoni potrebbero essere tassati attraverso una tassa moderna sulle residenze primarie». Nel Fiscal Monitor si parla anche delle pensioni e della sostenibilità a lungo termine del sistema. Salvaguardare la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici richiede un insieme di misure complete, incluse quelle per controbilanciare le implicazioni dei cambiamenti fatti in Spagna e in Italia, sostiene il Fondo monetario, facendo riferimento, nel nostro caso, a Quota 100.”
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da borelgrnet »

Mi faccio un'emerita e grassa risata, alla faccia degli iettatori. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
che dovranno cuocere nel loro brodo.
Addios :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Antonio_1961 »

frankcip ha scritto: gio mar 21, 2019 8:51 pm
Antonio_1961 ha scritto: gio mar 21, 2019 5:21 pm Ho notato che alcuni pensionati del comparto, pur penalizzati dal recente blocco della rivalutazione delle pensioni, continuano a sbandierare in favore di questo esecutivo . Di questo passo non andremo da nessuna parte. Stiamo tutti sulla stessa barca e le battaglie si vincono insieme.
Antonio, io non mi SVENO sr mi hanno tolto 10 euro al mese, però mi arrabbio che alcuni di voi dopo tutto quello che hanno fatto i precedenti governi contro il nostro comparto che non sto qua a riscriverle.. che chi le ha subite pesantemente non gli serve..e quindi questo governo e meno peggio dei precedenti.. e poi finalmente ce qualcuno vi ammira e vi loda continuamente per il lavoro svolto, dovrebbe essere per voi motivo di orgoglio personale..
Il nuovo contratto è stato fatto dal precedente governo dopo 8 anni - inoltre questo governo rivoluzionario che continuano a sbandierare IL CAMBIAMENTO - a mio avviso non doveva bloccare la rivalutazione a danno dei pensionati per distribuire encomio a NULLAFACENTI (credito cittadinanza) . Quindi quale cambiamento - continuiamo ad essere il bancomat dello Stato.
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da panorama »

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 16-04-2019

Messaggio n. 1551



OGGETTO:
Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.


Premessa

Facendo seguito alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, con il presente messaggio si fornisce una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1. Pensione quota 100 (articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019)

1.1 Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza

Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 per i soggetti che abbiano svolto attività lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza. Possibilità per tali soggetti di valorizzare la contribuzione versata o accreditata per lo svolgimento dell’attività lavorativa con la qualifica di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.
Chiarimento
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.

1.2 Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra

Quesito
Possibilità per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra di conseguire la pensione quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.

1.3 Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità

Quesito
Possibilità, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità, di valorizzare la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero di valorizzare la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali in caso di cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS - utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).

1.4 Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)

Quesito
Possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo.
Chiarimento
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.

1.5 Titolari di indennità c.d. APE sociale

Quesito
Possibilità per i titolari di indennità c.d. APE sociale di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.

1.6 Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)

Quesito
Possibilità per i titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018.

1.7 Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico

Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
Chiarimento
L’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

1.8 Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.

1.9 Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984

Quesito
Possibilità di valorizzare i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati per il conseguimento della pensione quota 100.
Chiarimento
I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.

1.10 Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984

Quesito
Possibilità, su richiesta dell’interessato, di riliquidare le pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 al perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione quota 100.
Chiarimento
I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.
Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota 100.

1.11 Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda

Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Chiarimento
Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.3.3.).
Il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

1.12 Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001

Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, iscritti alla gestione esclusiva.
Chiarimento
Il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 14, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019 prevede una differenziazione delle stesse in relazione alla natura giuridica dell’ultimo datore di lavoro e alla gestione pensionistica a carico della quale è liquidata la pensione per l’individuazione della decorrenza mensile o inframensile della stessa. Pertanto, con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.

1.13 Soggetti titolari di pensione

Quesito
Possibilità di conseguire la pensione quota 100 da parte dei titolari di pensione a carico di forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.).
Chiarimento
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

1.14 Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro

Quesito
Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione quota 100.
Chiarimento
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

1.15 Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

Quesito
Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.
Chiarimento
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).


2. Pensione c.d. opzione donna (articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019)

2.1 Requisito contributivo

Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.

2.2 Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico

Quesito
Possibilità, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, di conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.
Chiarimento
Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).


3. Pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019)

3.1 Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra

Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Chiarimento
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

3.2 Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012

Quesito
Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.
Chiarimento
Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente - dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.


4. Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (articolo 17 del decreto-legge n. 4/2019)

Quesito
Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci.
Chiarimento
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.


Il Direttore Generale


Gabriella Di Michele


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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

Antonio_1961 ha scritto: mer apr 17, 2019 9:51 am
frankcip ha scritto: gio mar 21, 2019 8:51 pm
Antonio_1961 ha scritto: gio mar 21, 2019 5:21 pm Ho notato che alcuni pensionati del comparto, pur penalizzati dal recente blocco della rivalutazione delle pensioni, continuano a sbandierare in favore di questo esecutivo . Di questo passo non andremo da nessuna parte. Stiamo tutti sulla stessa barca e le battaglie si vincono insieme.
Antonio, io non mi SVENO sr mi hanno tolto 10 euro al mese, però mi arrabbio che alcuni di voi dopo tutto quello che hanno fatto i precedenti governi contro il nostro comparto che non sto qua a riscriverle.. che chi le ha subite pesantemente non gli serve..e quindi questo governo e meno peggio dei precedenti.. e poi finalmente ce qualcuno vi ammira e vi loda continuamente per il lavoro svolto, dovrebbe essere per voi motivo di orgoglio personale..
Il nuovo contratto è stato fatto dal precedente governo dopo 8 anni - inoltre questo governo rivoluzionario che continuano a sbandierare IL CAMBIAMENTO - a mio avviso non doveva bloccare la rivalutazione a danno dei pensionati per distribuire encomio a NULLAFACENTI (credito cittadinanza) . Quindi quale cambiamento - continuiamo ad essere il bancomat dello Stato.
Esatto. Subito dopo le elezioni lo vedrete il cambiamento...Roba da far tremare le ginocchia...prima era solo Zenmonk a dirlo, adesso lo sanno tutti che un minuto dopo le elezioni troveranno la scusa per passare la mano a un governo tecnico che durerà il tempo di fare una patrimoniale da paura sulle case, alzare l’IVA e tagliarci le pensioni: sono tutti d’accordo. Specie gli scappati di casa (che non ci vogliono tornare a casa), i cosiddetti onorevoli per caso...Leggete qua:
https://www.dagospia.com/rubrica-3/poli ... 201369.htm
frankcip
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da frankcip »

Antonio_1961 ha scritto: mer apr 17, 2019 9:51 am
frankcip ha scritto: gio mar 21, 2019 8:51 pm
Antonio_1961 ha scritto: gio mar 21, 2019 5:21 pm Ho notato che alcuni pensionati del comparto, pur penalizzati dal recente blocco della rivalutazione delle pensioni, continuano a sbandierare in favore di questo esecutivo . Di questo passo non andremo da nessuna parte. Stiamo tutti sulla stessa barca e le battaglie si vincono insieme.
Antonio, io non mi SVENO sr mi hanno tolto 10 euro al mese, però mi arrabbio che alcuni di voi dopo tutto quello che hanno fatto i precedenti governi contro il nostro comparto che non sto qua a riscriverle.. che chi le ha subite pesantemente non gli serve..e quindi questo governo e meno peggio dei precedenti.. e poi finalmente ce qualcuno vi ammira e vi loda continuamente per il lavoro svolto, dovrebbe essere per voi motivo di orgoglio personale..
Il nuovo contratto è stato fatto dal precedente governo dopo 8 anni - inoltre questo governo rivoluzionario che continuano a sbandierare IL CAMBIAMENTO - a mio avviso non doveva bloccare la rivalutazione a danno dei pensionati per distribuire encomio a NULLAFACENTI (credito cittadinanza) . Quindi quale cambiamento - continuiamo ad essere il bancomat dello Stato.
IL precedente governo ha dovuto sbloccare il contratto di TUTTI I STATALI in quanto la Corte costituzionale ha stabilito che SI DOVEVA DARE UN NUOVO CONTRATTO A TUTTI STATALI, e quindi il precedente governo doveva per forza farlo, diamo a Cesare quel che di Cesare... e basta piangere per 10 euro , ce sempre chi sta peggio di noi....
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