RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

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Sempreme064
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

frankcip ha scritto: lun gen 07, 2019 1:59 pm
Sempreme064 ha scritto: lun gen 07, 2019 12:22 pm Per questo che andiamo male..troppi cogli...i in giro...e che scrivono..portano sfiga..hanno rovinato già Italia e pensano di aver ragione.. sono degli scienziati.. guardano solo le cose negative che tra l'altro non ci sono.. una manovra così in tutti i governi precedenti che mira al benessere dei bisogni non c'è mai stata..inutile fare scioperi e manifestazioni
sempreme064 spero che i troppi c....i che scrivono non sia riferito alle persone che scrivono in questo forum, perché se fosse stato riferito a noi, stai pur certo che ti avrei già segnalato all' Admin per le offese gratuite, però ti confesso che se anche non ce l'avessi con noi a me da fastidio e penso che dia fastidio anche ad altri che usi certi termini... evita è un consiglio
Ma secondo te era riferito a noi? Abbiamo noj rkvinato l'italia? Vi sto rendendo un servizio per farvi capire quanti c...i ci sono in giro..

Una persona ci può anche cascare a leggere..non ho detto che sia un c.. uno di noi..
Comunque fai e pensa quello che vuoi..il non guardo in faccia nessuno..


http://www.rete8.it/cronaca/382163826pe ... l-governo/

Cosa hanno fatto nei 10 anni?


Sempreme064
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

In rete siamo arrivati anche al 60% di pressione.. cosa sono se non dei x... chi scrive certe notizie.. sarebbero loro da segnalare..all'ddmin..
Da non crederci
Un investitore alte il giornale o legge notizie su internet in rete ..pensa : oggi investo in Italia..poi legge pressione fiscale al 60% viene in italia per gonfiare le gomme o investire?
denicolamichele
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da denicolamichele »

A beneficio di una maggiore comprensione della questione relativa alla recente revisione del sistema di perequazione delle pensioni, appare opportuno precisare che dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una indicizzazione parziale per le quote di pensioni superiori.
Senza andare troppo indietro nel tempo, il riferimento più recente è costituito dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo
Successivamente, il decreto legge numero 201/2011 (convertito nella legge numero 214/2011 cd. Fornero) tra le altre cose, bloccava il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per gli anni 2012 e 2013, senza prevedere per il futuro alcuna modalità di recupero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015 dichiarava l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della legge Fornero. Dopo la sentenza della Consulta, il Governo ha previsto, con il decreto legge numero 65 del 21 maggio 2015 (Decreto Poletti), rimborsi solo parziali e limitati esclusivamente ad alcune categorie di pensionati, ovvero a quelli beneficiari di importo da tre a sei volte il minimo della pensione sociale.
In particolare, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconosciuta è stata del 100% solo per le pensioni di importo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre è stata del 40%, del 20% o del 10% per quelle di importo compreso, rispettivamente, tra triplo e il quadruplo, tra il quadruplo e il quintuplo e tra il quintuplo e il sestuplo del trattamento minimo Inps.
Per gli anni successivi, poi, il decreto legge ha reinserito la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riducendone comunque l'importo.
A fronte di questo riconoscimento solo parziale, sono stati presentati numerosi ricorsi innanzi alle magistrature Ordinaria, amministrativa e contabile.
Detti ricorsi hanno prodotto diverse ordinanze di rimessione aventi ad oggetto la legittimità del meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, (Corte dei Conti –Sezione giur. reg. Emilia Romagna ord. n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Brescia, ord. n. 188/2016 dell’8 febbraio 2016; Tribunale di Palermo, ord. n. 36/2016 del 22 gennaio 2016; Tribunale di Milano, ord. n. 124/2016 del 30 aprile 2016; Tribunale di Genova, ord. n. 582 del 9 agosto 2016).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 250/2017, ha ritenuto costituzionalmente corretto il decreto Poletti, ribadendo che con la norma sul blocco della perequazione delle pensioni il legislatore ha bilanciato, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l’interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Successivamente, con l’ordinanza 96/2018, la stessa Corte ha ritenuto, altresì, legittima la mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo, in relazione ad un ricorso che chiedeva di considerare altrettanto illegittimo il mancato adeguamento di queste pensioni, previsto dal combinato delle tre leggi sopra citate, lamentando una riduzione del potere d’acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.
In quest’ultimo provvedimento la Corte Costituzionale ha ribadito di ritenere non irragionevole la scelta di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi.
Ciò premesso gli effetti del blocco sono cessati nel 2017, anno a decorrere dal quale, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, veniva ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
100%, per le pensione di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo;
90%, per gli assegni di importo compreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
75%, per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo. Tuttavia, nell’arco del 2017, non si è avuta, comunque, alcuna rivalutazione delle pensioni a causa dell’inflazione negativa e della mancata variazione di valore, in positivo, dell’incremento INSTAT.
Cessati gli effetti della stagnazione, dal 1° gennaio 2018 i trattamenti pensionistici superiori al minimo sono tornati ad essere indicizzati all’inflazione secondo la disciplina antecedente alla Legge Fornero.
Oggi con la legge di bilancio, appena approvata dal Parlamento, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha tagliato nuovamente, per il triennio 2019-2021, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo inps.
Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese.
La misura vale complessivamente 3.3 miliardi di euro di risparmi di spesa.
Sul precedente numero di questo notiziario abbiamo pubblicato delle tabelle dalle quali si ricava un quadro completo ed esaustivo del meccanismo di perequazione delle pensioni che dovrebbe applicarsi per tutto il triennio 2019 – 2021.
Per il mese di gennaio 2019 i nostri pensionati avranno la pensione interamente rivalutata (nella misura dell'1,1 % come previsto dalla circolare INPS nr. 122 del 27 dicembre 2018) poichè l'INPS, nelle more dell'approvazione della legge di Bilancio, ha corrisposto l'intera perequazione ai sensi del DM 275/2018.
Con la rata del prossimo mese di febbraio, in applicazione della normativa prevista dalla legge di stabilità 2019, verrà applicata la decurtazione dell'indicizzazione e sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte, in più, a gennaio, mediante conguaglio.
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

Frankcip ci penso tu a segnalare all'admin chi scrive cazz.. confido in te..
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angri62
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da angri62 »

denicolamichele ha scritto: lun gen 07, 2019 3:46 pm A beneficio di una maggiore comprensione della questione relativa alla recente revisione del sistema di perequazione delle pensioni, appare opportuno precisare che dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una indicizzazione parziale per le quote di pensioni superiori.
Senza andare troppo indietro nel tempo, il riferimento più recente è costituito dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo
Successivamente, il decreto legge numero 201/2011 (convertito nella legge numero 214/2011 cd. Fornero) tra le altre cose, bloccava il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per gli anni 2012 e 2013, senza prevedere per il futuro alcuna modalità di recupero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015 dichiarava l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della legge Fornero. Dopo la sentenza della Consulta, il Governo ha previsto, con il decreto legge numero 65 del 21 maggio 2015 (Decreto Poletti), rimborsi solo parziali e limitati esclusivamente ad alcune categorie di pensionati, ovvero a quelli beneficiari di importo da tre a sei volte il minimo della pensione sociale.
In particolare, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconosciuta è stata del 100% solo per le pensioni di importo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre è stata del 40%, del 20% o del 10% per quelle di importo compreso, rispettivamente, tra triplo e il quadruplo, tra il quadruplo e il quintuplo e tra il quintuplo e il sestuplo del trattamento minimo Inps.
Per gli anni successivi, poi, il decreto legge ha reinserito la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riducendone comunque l'importo.
A fronte di questo riconoscimento solo parziale, sono stati presentati numerosi ricorsi innanzi alle magistrature Ordinaria, amministrativa e contabile.
Detti ricorsi hanno prodotto diverse ordinanze di rimessione aventi ad oggetto la legittimità del meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, (Corte dei Conti –Sezione giur. reg. Emilia Romagna ord. n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Brescia, ord. n. 188/2016 dell’8 febbraio 2016; Tribunale di Palermo, ord. n. 36/2016 del 22 gennaio 2016; Tribunale di Milano, ord. n. 124/2016 del 30 aprile 2016; Tribunale di Genova, ord. n. 582 del 9 agosto 2016).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 250/2017, ha ritenuto costituzionalmente corretto il decreto Poletti, ribadendo che con la norma sul blocco della perequazione delle pensioni il legislatore ha bilanciato, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l’interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Successivamente, con l’ordinanza 96/2018, la stessa Corte ha ritenuto, altresì, legittima la mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo, in relazione ad un ricorso che chiedeva di considerare altrettanto illegittimo il mancato adeguamento di queste pensioni, previsto dal combinato delle tre leggi sopra citate, lamentando una riduzione del potere d’acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.
In quest’ultimo provvedimento la Corte Costituzionale ha ribadito di ritenere non irragionevole la scelta di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi.
Ciò premesso gli effetti del blocco sono cessati nel 2017, anno a decorrere dal quale, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, veniva ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
100%, per le pensione di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo;
90%, per gli assegni di importo compreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
75%, per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo. Tuttavia, nell’arco del 2017, non si è avuta, comunque, alcuna rivalutazione delle pensioni a causa dell’inflazione negativa e della mancata variazione di valore, in positivo, dell’incremento INSTAT.
Cessati gli effetti della stagnazione, dal 1° gennaio 2018 i trattamenti pensionistici superiori al minimo sono tornati ad essere indicizzati all’inflazione secondo la disciplina antecedente alla Legge Fornero.
Oggi con la legge di bilancio, appena approvata dal Parlamento, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha tagliato nuovamente, per il triennio 2019-2021, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo inps.
Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese.
La misura vale complessivamente 3.3 miliardi di euro di risparmi di spesa.
Sul precedente numero di questo notiziario abbiamo pubblicato delle tabelle dalle quali si ricava un quadro completo ed esaustivo del meccanismo di perequazione delle pensioni che dovrebbe applicarsi per tutto il triennio 2019 – 2021.
Per il mese di gennaio 2019 i nostri pensionati avranno la pensione interamente rivalutata (nella misura dell'1,1 % come previsto dalla circolare INPS nr. 122 del 27 dicembre 2018) poichè l'INPS, nelle more dell'approvazione della legge di Bilancio, ha corrisposto l'intera perequazione ai sensi del DM 275/2018.
Con la rata del prossimo mese di febbraio, in applicazione della normativa prevista dalla legge di stabilità 2019, verrà applicata la decurtazione dell'indicizzazione e sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte, in più, a gennaio, mediante conguaglio.
===cè un piccolo conflitto di decreti,
le pensioni minime se vinissero adeguate alle 780€ promesse, le pensioni 3 volte le minime sarebbero di 2340€ - e via discorrendo.
se poi vogliamo ignorare tutto, facendo valere le pensioni minime di circa 500€ e la rivalutazione previsionale del 2019 e facimm fint e nient e scurdammc e tutt cos.
allora viva il cambiamento.
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

denicolamichele ha scritto: lun gen 07, 2019 3:46 pm A beneficio di una maggiore comprensione della questione relativa alla recente revisione del sistema di perequazione delle pensioni, appare opportuno precisare che dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una indicizzazione parziale per le quote di pensioni superiori.
Senza andare troppo indietro nel tempo, il riferimento più recente è costituito dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo
Successivamente, il decreto legge numero 201/2011 (convertito nella legge numero 214/2011 cd. Fornero) tra le altre cose, bloccava il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per gli anni 2012 e 2013, senza prevedere per il futuro alcuna modalità di recupero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015 dichiarava l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della legge Fornero. Dopo la sentenza della Consulta, il Governo ha previsto, con il decreto legge numero 65 del 21 maggio 2015 (Decreto Poletti), rimborsi solo parziali e limitati esclusivamente ad alcune categorie di pensionati, ovvero a quelli beneficiari di importo da tre a sei volte il minimo della pensione sociale.
In particolare, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconosciuta è stata del 100% solo per le pensioni di importo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre è stata del 40%, del 20% o del 10% per quelle di importo compreso, rispettivamente, tra triplo e il quadruplo, tra il quadruplo e il quintuplo e tra il quintuplo e il sestuplo del trattamento minimo Inps.
Per gli anni successivi, poi, il decreto legge ha reinserito la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riducendone comunque l'importo.
A fronte di questo riconoscimento solo parziale, sono stati presentati numerosi ricorsi innanzi alle magistrature Ordinaria, amministrativa e contabile.
Detti ricorsi hanno prodotto diverse ordinanze di rimessione aventi ad oggetto la legittimità del meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, (Corte dei Conti –Sezione giur. reg. Emilia Romagna ord. n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Brescia, ord. n. 188/2016 dell’8 febbraio 2016; Tribunale di Palermo, ord. n. 36/2016 del 22 gennaio 2016; Tribunale di Milano, ord. n. 124/2016 del 30 aprile 2016; Tribunale di Genova, ord. n. 582 del 9 agosto 2016).
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 250/2017, ha ritenuto costituzionalmente corretto il decreto Poletti, ribadendo che con la norma sul blocco della perequazione delle pensioni il legislatore ha bilanciato, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l’interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Successivamente, con l’ordinanza 96/2018, la stessa Corte ha ritenuto, altresì, legittima la mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo, in relazione ad un ricorso che chiedeva di considerare altrettanto illegittimo il mancato adeguamento di queste pensioni, previsto dal combinato delle tre leggi sopra citate, lamentando una riduzione del potere d’acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.
In quest’ultimo provvedimento la Corte Costituzionale ha ribadito di ritenere non irragionevole la scelta di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi.
Ciò premesso gli effetti del blocco sono cessati nel 2017, anno a decorrere dal quale, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, veniva ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
100%, per le pensione di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo;
90%, per gli assegni di importo compreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
75%, per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo. Tuttavia, nell’arco del 2017, non si è avuta, comunque, alcuna rivalutazione delle pensioni a causa dell’inflazione negativa e della mancata variazione di valore, in positivo, dell’incremento INSTAT.
Cessati gli effetti della stagnazione, dal 1° gennaio 2018 i trattamenti pensionistici superiori al minimo sono tornati ad essere indicizzati all’inflazione secondo la disciplina antecedente alla Legge Fornero.
Oggi con la legge di bilancio, appena approvata dal Parlamento, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha tagliato nuovamente, per il triennio 2019-2021, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo inps.
Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese.
La misura vale complessivamente 3.3 miliardi di euro di risparmi di spesa.
Sul precedente numero di questo notiziario abbiamo pubblicato delle tabelle dalle quali si ricava un quadro completo ed esaustivo del meccanismo di perequazione delle pensioni che dovrebbe applicarsi per tutto il triennio 2019 – 2021.
Per il mese di gennaio 2019 i nostri pensionati avranno la pensione interamente rivalutata (nella misura dell'1,1 % come previsto dalla circolare INPS nr. 122 del 27 dicembre 2018) poichè l'INPS, nelle more dell'approvazione della legge di Bilancio, ha corrisposto l'intera perequazione ai sensi del DM 275/2018.
Con la rata del prossimo mese di febbraio, in applicazione della normativa prevista dalla legge di stabilità 2019, verrà applicata la decurtazione dell'indicizzazione e sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte, in più, a gennaio, mediante conguaglio.
Perchè nessuno dice chiaro e tondo che essendo cessata nel 2017 e reintrodotta subito dopo nel 2019 questa deindicizzazione è incostituzionale difettando del requisito della temporaneità espressamente previsto per questo genus di misure dalla Corte Cost.?
roberto_67

Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da roberto_67 »

:evil: :) :o :!: :!: :idea: :lol: :P :cry: :oops: :P :lol: :? :!: :wink: :) :evil: 8) :lol: :x :oops:
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

Hai ragione Angri.. poi faranno le modifica e Febbraio..prima aumentiamole..

Io però stamattina : una bella risata ci voleva.. da quando sono nato che sento dire è "incostituzionale" è incostituzionale anche dire " prima gli Italiani"
LA lista È incostituzionale è lunga.. me la sogno di notte..
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

[/quote]
Il monaco osserva il respiro e si rende conto di quanto possa essere illusorio aumentare x a gennaio per togliere x+y a marzo, specie sapendo bene che nulla accadrà a marzo in pendenza delle elezioni ma per “problemi burocratici” il doloroso prelievo sarà spostato a dopo le elezioni, potendo conseguentemente essere modulato in senso punitivo se i fedelissimi dovessero pensare di diventare ex tali, aggiungendo una articolata serie di balzelli già ampiamente previsti da anni, che formano oggetto del patto di inamovibilità con professori vari radical chic.
Chiamatela democrazia se vi pare.
frankcip
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da frankcip »

Zenmonk ha scritto: mar gen 08, 2019 9:41 am
Il monaco osserva il respiro e si rende conto di quanto possa essere illusorio aumentare x a gennaio per togliere x+y a marzo, specie sapendo bene che nulla accadrà a marzo in pendenza delle elezioni ma per “problemi burocratici” il doloroso prelievo sarà spostato a dopo le elezioni, potendo conseguentemente essere modulato in senso punitivo se i fedelissimi dovessero pensare di diventare ex tali, aggiungendo una articolata serie di balzelli già ampiamente previsti da anni, che formano oggetto del patto di inamovibilità con professori vari radical chic.
Chiamatela democrazia se vi pare.
[/quote]

Meno male che ci sei tu Zen, ogni volta che leggo le tue castronerie economiche rido di gusto, da luglio 18 che predichi il peggio... sei peggio dei gratta e vinci.. almeno lì ogni tanto prendo 5 euro,

Godiamoci la vita... oggi ci siamo , domani non si sa.
roberto_67

Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da roberto_67 »


Grande frank
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

frankcip ha scritto: mar gen 08, 2019 11:22 am
Zenmonk ha scritto: mar gen 08, 2019 9:41 am
Il monaco osserva il respiro e si rende conto di quanto possa essere illusorio aumentare x a gennaio per togliere x+y a marzo, specie sapendo bene che nulla accadrà a marzo in pendenza delle elezioni ma per “problemi burocratici” il doloroso prelievo sarà spostato a dopo le elezioni, potendo conseguentemente essere modulato in senso punitivo se i fedelissimi dovessero pensare di diventare ex tali, aggiungendo una articolata serie di balzelli già ampiamente previsti da anni, che formano oggetto del patto di inamovibilità con professori vari radical chic.
Chiamatela democrazia se vi pare.
Meno male che ci sei tu Zen, ogni volta che leggo le tue castronerie economiche rido di gusto, da luglio 18 che predichi il peggio... sei peggio dei gratta e vinci.. almeno lì ogni tanto prendo 5 euro,

Godiamoci la vita... oggi ci siamo , domani non si sa.
[/quote]


Questo l'ho scritto io ..sopra franksinatra.
Non hai pensato che le castronerie si leggono da qualche parte.. è la fonte che bisogna cambiare ...
Non ci sono letture morali o immorali...Ci sono letture scritte bene o scritte male...dipende da cosa si legge..
Sempreme064
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Sempreme064 »

Zen dice che dopo aver respirato etc etc etc ma non sa che respira smog.. si è alzata anche la temperatura di 2 gradi.. altro che auto elettriche.. Bona serata .
Alibra
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Alibra »

Parliamo del presunto aumento delle pensioni di invalidità?

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Sono molto vivi e montanti la delusione e lo sconcerto fra le persone con disabilità e le famiglie a fronte delle aspettative verosimilmente deluse dall’imminente decreto su reddito e pensione di cittadinanza.

Sono sentimenti più che giustificati e alimentati da reiterate dichiarazioni, in particolare dal Capo politico della forza di maggioranza relativa nonché Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che davano per fatto l’aumento delle pensioni alle persone con disabilità. Da 280 euro a 780.

In realtà, oltre a non trovare traccia alcuna di questo aumento nella legge di bilancio appena approvata, l’affermazione non ha nessun riscontro nelle bozze del decreto che sta per approdare in Consiglio dei Ministri.

La pensione di cittadinanza spetterà solo agli ultrasessantacinquenni che vivano da soli o con un coetaneo e a condizione che rientrino in limiti reddituali e patrimoniali assai stringenti.

Quanto alle previsioni per il reddito di cittadinanza, non contemplano alcun aumento dei trattamenti assistenziali per le persone con disabilità: i loro nuclei familiari saranno trattati alla stessa stregua degli altri senza considerare, quindi, che la disabilità sia un fattore di impoverimento, di maggiore spesa, di ulteriore esclusione.

Ma vi è anche un altro sconcertante risvolto: nel computo del reddito da considerare quale limite di accesso al reddito di cittadinanza e per il calcolo del suo ammontare, vengono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità, sordità, oltre alle pensioni sociali.

Inoltre nessun coefficiente aggiuntivo viene previsto nel caso nel nucleo vi sia una persona non autosufficiente o con grave disabilità.

Ultima ma non meno importante questione: dai previsti Patti di inclusione e per il lavoro sono escluse le persone con disabilità e chi li assiste. Forse si preferisce comunque farle permanere in un ambito assistenziale anziché sfruttare questa occasione per favorire la reale inclusione e le pari opportunità.
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Zenmonk
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Re: RIVALUTAZIONE PENSIONI MILITARI ANNO 2019

Messaggio da Zenmonk »

frankcip ha scritto: mar gen 08, 2019 11:22 am
Zenmonk ha scritto: mar gen 08, 2019 9:41 am
Il monaco osserva il respiro e si rende conto di quanto possa essere illusorio aumentare x a gennaio per togliere x+y a marzo, specie sapendo bene che nulla accadrà a marzo in pendenza delle elezioni ma per “problemi burocratici” il doloroso prelievo sarà spostato a dopo le elezioni, potendo conseguentemente essere modulato in senso punitivo se i fedelissimi dovessero pensare di diventare ex tali, aggiungendo una articolata serie di balzelli già ampiamente previsti da anni, che formano oggetto del patto di inamovibilità con professori vari radical chic.
Chiamatela democrazia se vi pare.
Meno male che ci sei tu Zen, ogni volta che leggo le tue castronerie economiche rido di gusto, da luglio 18 che predichi il peggio... sei peggio dei gratta e vinci.. almeno lì ogni tanto prendo 5 euro,

Godiamoci la vita... oggi ci siamo , domani non si sa.
[/quote]
Mentre questo monaco umilmente seduto continua a cucire gli stracci per farne una tonaca, osserva i fedelissimi iniziare a dubitare. D’altronde la situazione è quella che è. Da quando è in scena la farsa-tragedia del carro armato con tre marce indietro e una avanti, come Zen-previsto è iniziato un silenzioso ma progressivo avvitamento che ci condurrà a sperimentare la natura profonda del samsara. Fallita la seconda banca, ferma l’economia, ripresi gli sbarchi, ogni mossa che più o meno goffamente viene tentata affoga nella burocrazia e nelle polemiche. L’unica vera novità è l’enormità del salasso all’orizzonte che ci riguarda. Leggete, leggete...
https://www.corriere.it/economia/19_gen ... 44a0.shtml
e ancora qui:
http://www.dagospia.com/rubrica-4/busin ... 192545.htm
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