RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

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gino59
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Per ora sotto sotto ci hanno fregato a tutti.
Poi questo sito GrNet ha dato notizie anche sul blocco contratti e che si continuerà ha pagarci la vacanza contrattuale fino al 2017.
Non ci sono più soldi per gli operai ma solo per la classe politica.
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.....i poveri:- Preleviamo da loro.......SONO POVERI MA SONO TANTISSIMI.....!!!!!


giak1963
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da giak1963 »

Scusate qualcuno riesce ad aiutarmi, sono un MAsUPS CC arruolato il 7.10.1982, con il riconoscimento di anni 3 mesi 5 e 10 giorni, dal CNA mi hanno detto che compio i 35 anni (più 5) il 30.04.2013, miei amici del SIULP della Polizia mi dicono che ci sono solo i 40 anni contributivi più lo scivolo di 12 mesi mentre il CNA mi aggiunge altri 6 mesi. Domanda, chi ha ragione? quando posso presentare domanda di pensione? grazie mille
giak1963
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da giak1963 »

[quote="giak1963"]Scusate qualcuno riesce ad aiutarmi, sono un MAsUPS CC arruolato il 7.10.1982, con il riconoscimento di anni 3 mesi 5 e 10 giorni, dal CNA mi hanno detto che compio i 35 anni (più 5) il 30.04.2013, miei amici del SIULP della Polizia mi dicono che ci sono solo i 40 anni contributivi più lo scivolo di 12 mesi mentre il CNA mi aggiunge altri 6 mesi. Domanda, chi ha ragione? quando posso presentare domanda di pensione? grazie mille
Mi sono dimenticato che io non ho riscattato tutti e 5 gli anni, ma mi hanno detto che non è un problema li trattengono sul TFS
gino59
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

giak1963 ha scritto:
giak1963 ha scritto:Scusate qualcuno riesce ad aiutarmi, sono un MAsUPS CC arruolato il 7.10.1982, con il riconoscimento di anni 3 mesi 5 e 10 giorni, dal CNA mi hanno detto che compio i 35 anni (più 5) il 30.04.2013, miei amici del SIULP della Polizia mi dicono che ci sono solo i 40 anni contributivi più lo scivolo di 12 mesi mentre il CNA mi aggiunge altri 6 mesi. Domanda, chi ha ragione? quando posso presentare domanda di pensione? grazie mille
Mi sono dimenticato che io non ho riscattato tutti e 5 gli anni, ma mi hanno detto che non è un problema li trattengono sul TFS
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2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità



Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:



- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;



- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;



- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.



Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.



In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
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natalind
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Gino buonasera a te e tutti gli altri, più chiaro di cosi si muore! A proposito di morte.... Ti chiedo un chiarimento del quale si é discusso nel mio ambito recentemente, nel caso di morte prematura di un collega che abbia maturato almeno 25 anni di servizio effettivo, la moglie percepirà la reversibilità? E si si da quando? Subito o al raggiungimento del suo (di Lei) diritto a pensione? Ed il tfs? Grazie degli eventuali chiarimenti una buona serata Raf
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natalind
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

http://blog.dossier.net/pensioni-scivol ... -militari/" onclick="window.open(this.href);return false;


É la solita storia! Questo é puro terrorismo psicologico... O no!
gino59
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

natalind ha scritto:Gino buonasera a te e tutti gli altri, più chiaro di cosi si muore! A proposito di morte.... Ti chiedo un chiarimento del quale si é discusso nel mio ambito recentemente, nel caso di morte prematura di un collega che abbia maturato almeno 25 anni di servizio effettivo, la moglie percepirà la reversibilità? E si si da quando? Subito o al raggiungimento del suo (di Lei) diritto a pensione? Ed il tfs? Grazie degli eventuali chiarimenti una buona serata Raf







....Scusa, ma ho visto/letto solo ora:-
























































Reversibilità pensione: cos'è e chi ne ha diritto?


Che cosa è? La reversibilità della pensione rappresenta l’importo della pensione (Pensione Inpdap) che un beneficiario del nucleo familiare riceve alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Tale quota della pensione è un diritto dei “superstiti” (detta anche pensione ai superstiti) qualora il soggetto deceduto avesse diritto alla Pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità.








La pensione di reversibilità è stata introdotta negli anni ’80 per tutelare i coniugi (soprattutto le donne) che non avevano una pensione propria e che spesso avevano un reddito al di sotto della soglia di povertà dopo la morte del coniuge.





Beneficiari della pensione di reversibilità

I beneficiari della pensione di reversibilità sono:




• il coniuge,


• il coniuge separato; (anche il coniuge separato “per colpa” qualora egli abbia diritto agli alimenti);


• il coniuge divorziato, a condizione che non si sia risposato e che il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di divorzio;


• l’ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. In questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge.


Nessuna reversibilità della pensione è prevista qualora l’ex coniuge in vita si sia risposato. In tal caso, egli/ella ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, pari a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.







Quando la reversibilità spetta ai figli?

Oltre al coniuge, la pensione di reversibilità spetta anche ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla morte del genitore/ lavoratore assicurato o pensionato:




• siano minorenni;


• siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa e che: siano studenti di scuola media superiore tra i 18 e i 21 anni o studenti universitari sotto i 26 anni


• siano inabili di qualunque età, a carico del genitore.


In alcuni casi la pensione di reversibilità può essere corrisposta a: nipoti, genitori, fratelli o sorelle.

































Quote e importi della pensione di reversibilità



La pensione di reversibilità spetta al coniuge per una quota pari al 60% della pensione complessiva. La reversibilità perdura viene percepita per tutta la vita e si cumula con la pensione che il coniuge già percepisce. In base a chi sia il beneficiario, cambia anche la quota della pensione che l’Inps corrisponde ai parenti superstiti.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda
gino59
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

Vi hanno diritto:

◾il coniuge, anche se separato o divorziato. La legge 74/87 prevede che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il secondo coniuge. In questo caso la pensione viene attribuita a seguito di una sentenza del magistrato, che determina fra i due coniugi la quota da attribuire a ciascuno. In genere il criterio per una equa determinazione della quota è rappresentato dalla durata temporale del matrimonio e dalla posizione economica dei due coniugi;


◾i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge minorenni o studenti. Requisiti essenziali per essi per aver diritto alla pensione sono: l'età (aver meno di 18 anni o, se studenti di scuola media o professionale, meno di 21 anni, o ancora, se universitari, meno di 26 anni); essere a carico del genitore; non impegnati in attività lavorativa; inabili di qualunque età;


◾i nipoti. La Corte Costituzionale, con sentenza 180/99, ha incluso tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati. Per conseguire il diritto è richiesta, oltre alle condizioni già previste per i figli e alla mancanza di autosufficienza economica, anche la dimostrazione che al loro mantenimento provvedeva il defunto;


◾i genitori. Ad essi spetta la pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto né il coniuge né i figli. Condizioni per conseguire il diritto sono: essere a carico del defunto, aver superato i 65 anni, non esser titolari di pensione (non sono considerate la pensione sociale e le pensioni di guerra);


◾i fratelli e le sorelle, cui spetta la pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto né il coniuge, né i figli, né i genitori, e al momento della morte del fratello fossero inabili, a carico del deceduto e non titolari di pensione.



Da quanto sopra si rileva che, per tutti i beneficiari, titolo per il sorgere del diritto è la vivenza a carico. Tale requisito si intende soddisfatto, secondo la costante normativa, quando il defunto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza, tuttavia, ha sempre dichiarato che "non è necessario un completo mantenimento" essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento. La presenza di uno stato di bisogno del superstite deve essere considerata soddisfatta con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare del medesimo, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dal concorso al mantenimento da parte di altri familiari e all'effettivo comportamento del defunto nei confronti del superstite.

Per quanto riguarda la reversibilità a favore dell'orfano maggiorenne inabile, la riforma del sistema pensionistico nulla ha innovato. Requisito indispensabile è quello di essere a carico del defunto genitore e l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere una attività lavorativa. Nei confronti del superstite ricoverato in ospedale, per costante dottrina, la convivenza a carico del defunto "si configura secondo un'accezione lata, tale che il relativo requisito appare di per sé esistente e non vale ad escluderlo la circostanza del ricovero ospedaliero". Non è richiesta la inabilità totale, ma solo incapacità, in concreto, di applicarsi ad un lavoro produttiva di adeguato profitto. Non vi sono limiti di età per il diritto alla reversibilità. Tale diritto permane anche nei confronti del minore che sia riconosciuto inabile in data successiva al decesso, ma prima del compimento del 18° anno. Per i figli inabili non è motivo di preclusione essere titolari di altra pensione o che percepiscano altro reddito. Tale principio è stato confermato anche dall'Inps che, con la circolare n. 32/91, ha dichiarato che "il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del titolare (o contitolare) di pensione ai superstiti ottenuta quale figlio inabile non costituisce, in base alla normativa vigente, causa di cessazione del diritto a quest'ultima pensione".

La costante applicazione dei principi di cui si è fatto cenno, di enorme valore sociale, trae origine dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39/45 che prevede, per il figlio che già fruisce di reversibilità per la morte di un genitore, il diritto, in caso di decesso dell'altro genitore, ad una seconda pensione. Non solo, se il genitore superstite ha contratto un nuovo matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del genitore acquisito, a beneficiare del relativo trattamento di reversibilità. A puro titolo di curiosità, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/79, ha disposto che i figli inabili non perdono la reversibilità dai genitori per il fatto di aver contratto matrimonio, incombendo all'Ente erogatore della pensione l'obbligo di provare in concreto la cessazione dello stato di bisogno.

Hanno inoltre diritto ad usufruire del beneficio:

◾i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di infortunio sul lavoro;


◾i cittadini di età superiore ai 65 anni e minori di 18, se affetti delle stesse minorazioni di cui al punto precedente, qualora abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e/o affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità è necessario presentare domanda con allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti. Nell'ambito di ciascuna Asl (Azienda Sanitaria Locale) operano una o più Commissioni Mediche preposte agli accertamenti. Le citate Commissioni sono integrate da un sanitario in rappresentanza delle associazioni di mutilati e invalidi civili. La Commissione procede all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Al termine dell'accertamento viene rilasciato all'interessato un verbale di visita, di cui una copia viene inviata alla competente prefettura per gli adempimenti successivi
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Riconosciuta la pensione alla moglie del carabiniere

Risolto il caso sollevato dal nostro giornale: la vedova del militare morto a marzo ha ottenuto la revisione della commissione medica, avrà anche gli arretrati

pensione
vedova
carabiniere
inpdap
inps
caso risolto



















Email



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-




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TRENTO. Si è positivamente conclusa la vicenda della vedova del maresciallo dei carabinieri, deceduto per tumore, e che non riusciva a vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità, cui pure aveva diritto, a causa di un assurdo inghippo burocratico. La vicenda era stata sollevata dal nostro giornale circa due mesi fa: ad un maresciallo dell’arma dei carabinieri in servizio nella nostra provincia era stato purtroppo diagnosticato un tumore. Il sottufficiale si sottoponeva quindi alla trafila medica prevista in questi casi, e facendo richiesta di vedersi riconosciuta, come prevede la legge, la propria difficoltà a continuare il suo lavoro. Purtroppo il carabiniere veniva a mancare a marzo di quest’anno, e come previsto in questi casi partiva la procedura per vedere assegnata alla vedova e ai figli una pensione di reversibilità. Una procedura standard, priva di evidenti difficoltà, che incontrava però alcuni di quei diabolici inghippi cui l’ottusità della burocrazia ci ha purtroppo ormai abituato: alla vedova sono infatti state recapitate ben due lettere, inviate parecchio tempo dopo che il marito era deceduto, in cui dalla funzionaria dell’Inpdap responsabile del calcolo della pensione si richiedeva che il militare ormai defunto effettuasse una nuova visita medica per vedersi riconosciuta la pensione. In difetto, non si sarebbe potuto procedere alla definizione della sua pratica. Alla donna venivano riconosciuti circa 300 euro mensili, cifra decisamente inferiore rispetto a quella cui aveva invece diritto. Comprensibile quindi lo sconcerto della signora a cui, oltre la perdita del marito, si aggiungeva anche quella che aveva il sapore di una vera e propria beffa. Della vicenda veniva quindi interessato un legale, mentre nel frattempo le responsabilità della questione venivano rimpallate tra l’Inpdap, ormai fuso nell’Inps, e il comando provinciale dei Carabinieri. Una situazione di stallo apparentemente destinata a durare a lungo. Dopo l’apparizione della notizia sul Trentino, e grazie al fattivo interessamento della dirigenza provinciale dell’Inpdap venuta a conoscenza della questione si riusciva quindi a sbloccare la situazione, anche attraverso una revisione del caso da parte della competente commissione medica militare. La pratica è stata portata rapidamente al suo naturale completamento in tempi abbastanza brevi. La signora, rimasta sola con un figlio piccolo da mantenere, può quindi godere ora almeno della pensione di reversibilità, che le è stata assegnata proprio a partire dal mese di ottobre, comprensiva delle rate di pensione arretrate dei mesi in cui la stessa era rimasta bloccata. Che rimane certo poca cosa rispetto alla perdita di un proprio caro.
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natalind
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Grazie! lo immaginavo che ti era solo sfuggito.

... come al solito tempestivo

saluti da Raf
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

natalind ha scritto:Grazie! lo immaginavo che ti era solo sfuggito.

... come al solito tempestivo

saluti da Raf
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art.88 dpr 1092/73:-

Dirette
Assegni rinnovabili
Reversibilità
Regime Fiscale..Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio militare. Sono dette anche pensioni tabellari privilegiate indirette;.

quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare privilegiata diretta..

In caso di decesso di titolare di pensione o di assegno rinnovabile tabellare privilegiato a causa delle stesse infermità o lesioni già riconosciute, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra, salvo che non optino per il trattamento ordinario con le aliquote previste dall’art. 88 del D.P.R. 1092/73 (vedi tabella “Aliquote Reversibilità”).
In questo caso la reversibilità non può essere inferiore al 50% della pensione privilegiata diretta di 1^ categoria. Sulle pensioni di reiversibilità liquidate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1092/73 spettano gli assegni accessori previsti per le pensioni ordinarie.
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da maurizio1962 »

giak1963 ha scritto:Scusate qualcuno riesce ad aiutarmi, sono un MAsUPS CC arruolato il 7.10.1982, con il riconoscimento di anni 3 mesi 5 e 10 giorni, dal CNA mi hanno detto che compio i 35 anni (più 5) il 30.04.2013, miei amici del SIULP della Polizia mi dicono che ci sono solo i 40 anni contributivi più lo scivolo di 12 mesi mentre il CNA mi aggiunge altri 6 mesi. Domanda, chi ha ragione? quando posso presentare domanda di pensione? grazie mille
Ha ragione il CNA:
al raggiungimento dei 40 anni (per inciso hai scritto che compi il 30.04.2013 ma credo intendessi 2014), come ha postato Gino59, devi aggiungere l'aspettativa di vita di tre mesi e l'ulteriore posticipo relativo alla finestra mobile che, per chi matura nel 2014 è di 15 mesi, in totale un anno e sei mesi in più dei 40.
Domanda da presentare tra i 9 e i 12 mesi prima della data di congedo
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Il collega Flavio nel forum della PS ha postato questo utilissimo riepilogo di facile consultazione che allego. Saluti e notte Raf
Antonio_1961

Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da Antonio_1961 »

natalind ha scritto:Il collega Flavio nel forum della PS ha postato questo utilissimo riepilogo di facile consultazione che allego. Saluti e notte Raf

Scusa dovè l allegato, non è visibile...
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da gino59 »

natalind ha scritto:Il collega Flavio nel forum della PS ha postato questo utilissimo riepilogo di facile consultazione che allego. Saluti e notte Raf
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.....P.S. Non hai allegato niente.-

Cmq sia, l'allegato è fatto a D.O.C. e di facile lettura e interpretazione ma non c'è niente di nuovo.Ciao
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Re: RIUSCIREMO AD ANDARE IN PENSIONE....O.....

Messaggio da natalind »

Scusate ... Eccolo
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