Buonasera a tutto il forum sono un neo iscritto e avrei bisogno di qualche risposta...
Sono un VSP partito ad Aprile del 1997 e sono stato sempre continuamente in servizio. Negli scorsi anni ho avuto problemi al ginocchio per il quale sono stato operato nel 2010 e per il quale sono stato fermo più di un anno. Dallo scorso anno a causa di un incidente sul lavoro ( ahime non correlato da relazione di servizio ) ho dei problemi ad una spalla e stò finendo i 730 di aspettativa.. avendo quasi 16 anni di servizio ( 3 da mfb non riscattatati e quasi 13 da vsp ) con 2 missioni all' estero a cosa vado incontro...? il congedo ? transito a ruolo civile ? pensione ?
scusate ma sono un pò agitato...
Distinti saluti e un grazie anticipato per le risposte..
Rischio il congedo... mi spetta qualcosa?
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Rischio il congedo... mi spetta qualcosa?
candela32 ha scritto:Buonasera a tutto il forum sono un neo iscritto e avrei bisogno di qualche risposta...
Sono un VSP partito ad Aprile del 1997 e sono stato sempre continuamente in servizio. Negli scorsi anni ho avuto problemi al ginocchio per il quale sono stato operato nel 2010 e per il quale sono stato fermo più di un anno. Dallo scorso anno a causa di un incidente sul lavoro ( ahime non correlato da relazione di servizio ) ho dei problemi ad una spalla e stò finendo i 730 di aspettativa.. avendo quasi 16 anni di servizio ( 3 da mfb non riscattatati e quasi 13 da vsp ) con 2 missioni all' estero a cosa vado incontro...? il congedo ? transito a ruolo civile ? pensione ?
scusate ma sono un pò agitato...
Distinti saluti e un grazie anticipato per le risposte..


Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nell’intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare dell’Esercito che viene collocato direttamente nella posizione di ―riserva‖ o ―congedo assoluto‖ (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.
Restano a carico dell’Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per
• Testo unico‖ si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092:
• Quota A‖ si fa rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503;
• Quota B‖ si intende la quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503;
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni In via preliminare, si rappresenta che per tutti gli iscritti all’Inpdap ogni procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è avviato a domanda.
Per la liquidazione delle pensioni del personale collocato in riserva a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate, dall’amministrazione datrice di lavoro, alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.
Al riguardo, si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative ai trattamenti di pensione normale ordinaria del personale dell’Esercito conseguente alle cessazioni dal servizio a domanda, per riforma, decesso(con esclusione – quindi – di quello appartenente alla categoria dell’ausiliaria) è di competenza del Comando Logistico dell’Esercito – Centro Amministrativo dell’Esercito – Via Sforza, 17– ROMA.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, il Comando Logistico dell’Esercito (C.A.E.I.), competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte del suddetto Comando avviene in via informatica esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
Il medesimo Comando deve, inoltre, inviare alla Sede Inpdap competente il modello cartaceo (certificazione pensionistica), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima dalla cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).
In merito alla pensione di privilegio, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti alla gestione della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per il personale dell’Esercito gli enti di riferimento per la fase istruttoria sono individuati, al momento, negli enti in cui l’interessato ha da ultimo prestato servizio (da indicare nella domanda di pensione di privilegio), salva ulteriore specificazione che il Ministero della Difesa si è riservato di far prevenire.
3. Trattamento pensionistico
Il personale militare dell’Esercito è destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .
Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali.
Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. Finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.
Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti privilegio avverrà a cura degli enti di ultimo servizio, salvo ulteriore comunicazione come specificato nel paragrafo precedente.
3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Il personale dell’Esercito è distinto nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge 113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (12.05.1995 nr. 196) e Volontari in SPE (servizio permanente effettivo) o in ferma o rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di stato vigono diversi gradi gerarchici.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.
I limiti di età degli Ufficiali dell’Esercito, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata.
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che acquisisce il grado di Generale o Ammiraglio, rimane in servizio fino al compimento del mandato biennale.
I limiti di età del personale Sottufficiale, per effetto degli artt. 2 e 7 del D.lgs. N 165/97, sono pari a 60 anni di età a partire dal 1/1/2008 .
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti il trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 503/92 e s.m.i.
Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo, sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.
Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
3.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
3.5 Valorizzazione diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.
• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione individuale di anzianità;
• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo

L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.
L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. ―parametrato‖, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in ―quote‖ introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al D.lgs. n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità d’impiego operativo
L’emolumento in parola concorre nella determinazione della quota A di pensione senza la maggiorazione del 18% per cento della base pensionabile.
E’ possibile effettuare il cumulo dell’indennità d’impiego operativo e dell’indennità di volo o aeronavigazione fino al limite dell’80% del maggiore importo di quest’ultima indennità, riferito alla misura vigente all’atto della cessazione.
7. Indennità di aeronavigazione e di volo
Ai sensi dell’art. 17 della legge n.78/1983, le indennità previste dall’art. 2 ( indennità impiego operativo), dall’art. 3 (impiego operativo di campagna), dall’art. 4 (indennità di Imbarco) dall’art. 5 (indennità di aeronavigazione), e dall’art. 6 (indennità di volo), salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite da tale legge, non sono cumulabili tra loro.
Si precisa che nei confronti degli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito compete l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla tabella II annessa alla legge 78/1983 in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo ovvero in funzione del brevetto militare posseduto e dell’attività allo stesso connessa (art. 5).
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 78/83, occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.
L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico (quindi non è assoggettata alla maggiorazione del 18%).
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di ―trascinamento‖ che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
8. Indennità speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:
• dall’art. 68 della legge 113/54 per gli Ufficiali collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio. E’ corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall’inizio dei pagamenti;
• dall’art. 32 della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio ed è corrisposta fino al 65° anno di età.
La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.
9. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscita In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare: Quadro 2 – servizi e periodi computati
In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20, legge n. 958/86) Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
In questa sezione vanno indicati nello spazio ―tipologia del servizio‖ i riscatti buonuscita richiesti dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento. Quadro 4 – periodi di servizio e loro caratteristiche
In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS
Si richiama inoltre l’attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS – del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
Stipendio Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente Quote mensili Eventuale assegno personale Retribuzione individuale di anzianità Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950 Assegno funzionale Indennità di posizione Indennità perequativa S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell’ultimo ―atto dispositivo‖ stipendiale disponibile.
Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.
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Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV)
Transito ex militari all'impiego civile
TRANSITO MILITARI
(Aggiornamento al 31/12/2012)
-Aspetti giuridici-
1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?
L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
2) Chi sono i destinatari di tale normativa?
Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.
3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?
L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".
4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?
Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".
5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?
Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.
6) Come viene determinata la sede di servizio?
I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.
7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?
In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.
In quale momento gli ex militari possono considerarsi transitati e quindi appartenenti, a tutti gli effetti, ai ruoli civili?
Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.
9) Monetarizzazione della licenza non fruita.
Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).
Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.
TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-
1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all'impiego civile?
Il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della legge 266/1999, stabilisce che il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare transita a domanda,nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
2) Quale è l'Ufficio competente a gestire il trattamento economico spettante al militare che transita nei ruoli del personale civile?
A seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'effettiva presentazione in servizio quale dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il personale civile, in particolare della 6^ Divisione (ex 10^), che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti - continuativi e pensionabili - percepiti alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.
3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed in attesa della pronuncia dell'amministrazione, è di competenza della Direzione Generale per il personale civile?
No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa nelle more dell'accoglimento della domanda di transito e fino all'assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare.
Infatti, il momento del transito di detto personale nei ruoli civili non può che identificarsi con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro che, come noto, produce effetti costitutivi del rapporto.
Eventuali pretese economiche relative al suddetto periodo, pertanto, presentate sottoforma di quesiti, istanze o ricorsi, non devono essere avanzate a Persociv.
4) A quale Ente Persociv effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all' impiego civile?
La richiesta viene indirizzata :
- all'ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (o Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari appartenenti alle FF.AA. dell'Esercito e dell'Aereonautica;
- alla 10^ Divisione (ex 14^) di Persomil ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti alla F.A. dei Carabinieri.
5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?
Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare.
6) Come viene calcolato l'assegno riassorbibile?
Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti - fissi e continuativi - che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile - costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .
7) Qual è il trattamento economico che l'Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale definitiva adottata dalla Direzione Generale per il personale civile?
Nelle more dell'emissione da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell'atto che dispone il trattamento economico totale, comprensivo dell'assegno ad personam, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili, sono tenuti all'erogazione del solo stipendio base corrispondente al profilo professionale dei dipendenti ex militari.
Un volta emesso da Persociv il provvedimento di determinazione stipendiale, l'Ente di destinazione del personale in argomento, provvede all'adeguamento del trattamento economico, conguagliando gli arretrati delle somme di eventuali somme non ancora percepite.
Si precisa, che eventuali anticipi di somme corrisposti oltre lo stipendio base agli ex militari, non regolate secondo la modalità sopra rappresentata, rientrano nella discrezionalità del Direttore dell'Ente che si assume, pertanto, anche le relative responsabilità contabili.
L'indennità di amministrazione è esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam?
L'indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni per il calcolo dell'assegno ad personam,in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.
9) Come viene riassorbito l'assegno personale?
L'assegno personale è definito "riassorbibile" in quanto è una parte di retribuzione che viene a scalare man mano che vi sono aumenti contrattuali. Tramite l'assegno, infatti, viene riconosciuto uno stipendio netto superiore rispetto allo standard contrattuale previsto per la posizione giuridica quale dipendente civile, ma se lo standard contrattuale aumenta lo stipendio comprensivo di assegno riassorbibile resta stabile finché due valori non si equivalgono. In sintesi tutti i futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno effetto sulla retribuzione dell' ex militare fino a concorrenza dell' assegno stesso.
10) L'assegno ad personam subisce il riassorbimento anche in caso di progressioni economiche?
L'assegno ad personam si riassorbe anche in caso di progressioni economiche, poiché comportano un aumento di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi, come disciplinato dal comma 8, dell'articolo 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.
11) Effetti del passaggio all'impiego civile
Il dipendente proveniente dai ruoli militari una volta passato a domanda all'impiego civile rimane sottoposto a tutti gli effetti alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.
12) Cause di servizio
L'art.70 della legge 133/2008 dispone che a decorrere dal 1°.1.2009 per i dipendenti civili, il riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo all'incremento percentuale sul trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status di militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008. Saluti
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