RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

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Laviadiuscita

RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da Laviadiuscita »

Chiedo cortesemente a tutti di valutare quanto mi è successo:
Ex militare (Ufficiale) transitato nel ruolo dei dipendenti civili, ho avanzato istanza di riscatto dei servizi comunque prestati, ai sensi del Decreto in oggetto, al fine di "recuperare" la differenza mancante (1 anno, 11 mesi e 25 giorni) per arrivare ai 5 anni massimi riscattabili ai fini contributivi (1/5 del servizio).
Rappresento che ho già riscattato, ai fini della buonuscita 5 anni.
La risposta è stata negativa in quanto PERSOMIL con Foglio n. DGPM/VI/1000/165/97 in data 11 aprile 2001 sancisce che il il riscatto deve essere richiesto in servizio militare. L'ex militare transitato civile acquisendo un diverso status non ha diritto al riscatto.
La cosa mi ha lasciato interdetto per i seguenti motivi:
- Come al solito gli ex militari non sono ne carne ne pesce in quanto nessuno ha le idee chiare (sentito per le vie brevi il C.A.E.I. mi ha risposto che tutto era possibile perchè, ovviamente il riscatto era riferito ad un periodo di effettivo servizio svolto da militare, l'INPDAP ha confermato la possibilità del riscatto comunicando che era disponibile a metterlo per iscritto. Dopo vari solleciti telefonici, PERSOMIL ha pubblicato sul sito la lettera suindicata al fine di chiarire tutti i dubbi. Ma poi la lettera di delucidazioni di PERSOMIL è valida anche per gli ex Ufficiali visto che tratta solo di ex Sottufficiali).
- Sono stato riformato per motivi sanitari che non erano imputabili ad una mia volontà e pertanto non sono stati riscattati durante il servizio da militare perchè non potevo nemmeno immaginare di essere riformato. La riforma è arrivata improvvisamente e non potevo in quei frangenti pensare di riscattare i servizi da militare.
Per i motivi suindicati ritengo che il Ministero della Difesa non attui una linea "pulita" nei confronti degli ex militari e pertanto ritengo che sia necessario prendere in considerazione da parte degli Organismi interessati anche l'aspetto relativo ai riscatti oltre ovviamente a tutti quegli aspetti di natura economica che alla data attuale sono ancora in stato confusionale e mi riferisco alla mancanza da parte di PERSOCIV di trasmettere i decreti definitivi stipendiali che continuano a determinare continui conguagli a danno degli ex militari a causa delle interpretazioni scorrette da parte dei Funzionari delegati al pagamento delle incombenze stipendiali. (Ad esempio a causa di una determinazione stipendiale "inventata" dal mio ex Ente Militare della Marina ora devo subire un notevole conguaglio a debito: è giusto o dovrebbe pagare quel Funzionario che ha applicato una quota di stipendio annuo maggiore del decreto stipendiale provvisorio stipulato da PERSOCIV ?) :twisted:


stoca1966
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da stoca1966 »

Altra invenzione del min dif….. ma dove stà scritto nella legge 266 che devo firmare un nuovo contratto???? Sono loro che mi cacciano contro la mia volontà ed allora perché devo perdere quei piccoli privilegi che con sudore e fatica indossando l’uniforme mi sono conquistato???
Cambiare lo stato giuridico significa forse rimettere in discussione il contratto che ho firmato 20-25-30 anni fa???? e se e così dove è scritto nella legge che non riesco a capirlo????
Nel decreto attuativo???… si ma chi lo fà sto decreto sono forse sempre loro????e chi dice che la loro interpretazione è corretta???
Grazia a laviadiuscita che ci fa riflettere anche su questo aspetto molto importante per chi “riformato=cacciato” non ha maturato tutti i 5 anni…
Saluti a tutti
COSIMO13
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da COSIMO13 »

Che io sappia "il riscatto oneroso dei periodi e servizi ai fini della Indennità di buonuscita INPDAP" non è sottoposto al limite massimo dei 5 anni come quelli figurativi cumulativi per il raggiugimento della pensione.

Infatti la stessa BUONUSCITA si calcola sommando anni effettivi + quelli eventualmente riscattati (periodi e servizi ognuno diverso dall'altro; esempio (Servizio di volo 1/3 ART. 20 dpr 1092/73) - (Indennità di Impiego Operativo (campagna o supercampagna) 1/5 art. 17, comma 2 L.187/76)

L'INPDAP effettua la determinazione del Riscatto facendo riferimento a:
D.lgs 30/06/94; D.L.gs 3/2/93 n° 29 e succ. mod.; Delibera consiglio di amministrazione n°61 del 12/4/95; legge 8/3/68; legge 6/12/65 n° 1368; D.P.R. 29/12/73 N° 1032; d.m.ro Lavoro e PREV. Sociale del 19/06/81; D.P.C.M. 20/12/1999; domanda ineressato.
SALUTI...
Laviadiuscita

Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da Laviadiuscita »

Il riscatto richiesto in base al D.Lgs165/97 è riferito esclusivamente al fine del raggiungimento dei 5 anni massimi previsti per fini pensionistici.
Nella mia vita da militare ho maturato periodi in Reparti operativi che mi hanno dato una maggiorazione di servizio ai fini pensionistici pari ad 1/5 del periodo militare in reparti operativi (tali periodi si maturano senza alcun esborso a cura del soggetto).
A seguito della riforma sanitaria non avevo ancora raggiunto il massimo previsto cioè 5 anni.
Con il Decreto suindicato avevo la possibilità di riscattare a titolo oneroso anche i periodi comunque prestati in Reparti territoriali antecedenti il 1992.
Ai fini della buonuscita invece ho già riscattato il massimo cioè 5 anni (in questo caso non c'è differenza tra Enti territoriali e operativi perchè si computa il periodo lavorativo svolto da militare)pagando l' l'INPDAP.
Da civile si cambia status e pertanto secondo il Ministero della Difesa PERSOMIL l'ex militare no ha più diritto al riscatto.
Forse qualcuno non ha capito che la riforma non è programmabile nella vita di un militare.
Idem dicesi anche per le cause di servizio che vengono decretate dopo il transito...altra bestialità perchè ad esempio nel mio caso una istanza di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo avanzata nel 2003 alla data attuale non è ancora stata decretata (PREVIMIL ha comunicato che la causa di servizio è stata riconosciuta ed a breve sarà trasmessa all'Ente di appartenenza) e per PERSOCIV all'ex militare non spetta lo scatto stipendiale...Ma la causa di chi è? Del Ministero che necessita di oltre 8 anni per espletare una pratica!!! I Fannulloni dove stanno...forse al Ministero della Difesa!!!
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da stoca1966 »

Il problema non è dei fannulloni che ti assicuro lì sono ben pochi, ma dei dirigenti che sculettano (al pari delle belle signore impiegate civile) e fanno della macchina burocratica una loro prerogativa personale al fine di fare carriera..se ne fregano dell'interessato l'importante che sia tutto preciso, lineare e senza polvere e sopratutto immune da errori che potrebbero danneggiarli in un contenzioso....
Saluti
Ps causa di servizio 2002 ancora nulla ed a questo punto, come dicevi tu, non ha più importanza..
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da panorama »

supervalutazione di 1/5

per notizia agli interessati che prima di transitare nei ruoli civili avevano residui parziali/periodi interi NON RISCATTATI. Oggi possono farlo è riprendersi ciò che gli tocca.

ATTIVATEVI subito.

Da CHIETITODAY del 22/01/2020 Sez. Cronaca

Sentenza storica per gli ex militari transitati all'impiego civile: accolta la tesi del legale teatino Pierluigi Abrugiati

L'ex militare aveva chiesto il riscatto della supervalutazione, ma l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda.

Anche gli ex militari transitati all'impiego civile hanno diritto, ai fini pensionistici, al beneficio della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestato purché ne facciano richiesta prima della cessazione del rapporto di pubblico impiego: un importante principio ribadito dalla Corte dei Conti, che si è espressa su una causa intentata da un maresciallo dell'Esercito Italiano abruzzese, difeso avvocato Pierluigi Abrugiati del foro di Chieti.

L'ex militare era transitato a luglio 2011 nel ruolo civile del Ministero della difesa dopo che nell'anno 2008, a causa di un'infermità, era stato ritenuto non più idoneo permanentemente al servizio militare ma idoneo alla riammissione nei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione.

A novembre 2015 il maresciallo aveva inoltrato domanda all'Inps chiedendo il riscatto della supervalutazione ma per tutta risposta l'Istituto previdenziale aveva respinto la domanda adducendo la decadenza dell'interessato dalla possibilità di fruire del beneficio richiesto in quanto non più in possesso dello status militare.

La causa, sia di fronte alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti sia per la Corte Centrale d'Appello di Roma, si è conclusa in favore dell'ex militare. Così la magistratura contabile ha riconosciuto anche agli ex militari transitati all'impiego civile, il diritto di aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile per anticipare il pensionamento e incrementare il valore del relativo assegno. “
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da panorama »

N.B.: la sentenza d'Appello non è stata resa ancora pubblica fino ad oggi.
panorama
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da panorama »

Nella sentenza della CdC Abruzzo del 2018 si legge che, il ricorso è nato perché la sede INPS competente ed il Comitato di Vigilanza avevano negato tale possibilità, infatti si legge:

1) - l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);

Nel ricorso si legge:

2) - L'INPS nella propria costituzione aveva scritto che:
- controparte invoca impropriamente le disposizioni di cui al DPR n. 1032/73 che attengono alla materia della indennità di buonuscita e dell’assegno vitalizio, del tutto estranee alla fattispecie; in ogni caso, per i militari la domanda di riscatto è ammessa al massimo sino al 90° giorno dopo la cessazione dal servizio, trattenimento o richiamo;

Il ricorrente cita anche I'art. 24, co. 1 e 2, del DPR 1032/73 che vi riporto qui sotto:

DPR 1032/1973

art. 24. (Riscatto di servizi)

- Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.

- La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.

- Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.

- Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.

- Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.

- La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

Si riporta l’art. 1 su richiamato

TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 1. (Dipendenti statali)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:

- ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;

- ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;

- vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da panorama »

Ecco la sentenza d'Appello di cui al mio post del 22/01/2020 relativo alla sentenza della CdC Abruzzo sopra indicata.

Ve la partecipo in caso vi possa servire.
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Laviadiuscita

Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da Laviadiuscita »

ATTIVATEVI SUBITO.. cosa vuol dire?
Che si può avanzare domanda telematica all'INPS e chiede il riscatto dei servizi comunque prestati?
Ricordo che l'INPS ha diramato a suo tempo una circolare in cui nega la possibilità agli ex militari di fare la domanda in quanto lo Status di militare è decaduto.
Attendo un cortese cenno di risposta.
panorama
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Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da panorama »

Ognuno è libero di fare ciò che vuole e l'INPS può scrivere ciò che vuole ma, esistono le CdC che trattano la materia pensionistica a cui una persona si può rivolgere, torto o ragione.
Logicamente l'INPS potrebbe dire in base alle loro disposizioni che non si possono riscattare ed una volta avuto l'esito sarà il richiedente a decidere cosa fare.
Poi, vi è già una sentenza che per fortuna, è di una Sezione d'Appello, ripeto, ognuno è libero di fare ricorso o meno, vincente o perdente una strada è stata aperta e non ce altro da aggiungere né consigliare cosa fare.
Laviadiuscita

Re: RISCATTO SERVIZI AI SENSI D.LGS.165/97 ART. 5 COMMA 3

Messaggio da Laviadiuscita »

Lo scrivente parecchi anni prima che fosse emanata la circolare dell'INPS inerente il divieto di domanda da parte degli ex militari aveva avanzato istanza dei riscatto con esito negativo per il seguente motivo: domanda rigettata non perché l'INPS non accettava la domanda ma perché il mio Ente che doveva certificare i periodi di servizio militare comunque prestati aveva trasmesso all'INPS una vecchia circolare di PERSOMIL che a seguito di un quesito posto dalla Direzione di Amministrazione di Napoli forniva parere contrario ad accettare la domanda di alcuni sottufficiali che all'epoca avevano richiesto tale beneficio. Successivamente (l'anno scorso se non erro) l'INPS fece la famosa circolare di divieto a presentare domanda agli ex militari. Se per ottenere il beneficio di riscatto bisogna intraprendere un iter lunghissimo tramite la Corte dei Conti, pagare un sacco di soldi e magari non ottenere nulla, ritengo che alla fine il gioco non vale la candela, almeno per me che sono vicino alla pensione.
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