Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Paco1960

Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da Paco1960 »

ma ha dell'incredibile la controversia del collega CC della sentenza sopra.

in sostanza ha fatto 4 ricorsi di cui il primo lo vince, il secondo lo perde, il terzo lo perde ed il quarto lo perde ma facendolo pure illudere che lo poteva vincere. come si dice corn. e mazziato perchè in un precedente giudizio ha pagato nche l'Inps oltre che il suo avvocato,,...l'unico che ha vinto.

Ma voi vi fidate di queste corti dei conti?


panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Fa seguito al post del 23 gennaio 2018 ove pubblicavo la sentenza del Tar Lazio n. 811/2018 chiamata nel presente APPELLO.

distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita

Il CdS accoglie l'appello dei ricorrenti.

- transitati al servizio permanente in periodi differenti dal 1996 al 2003, avevano richiesto il pagamento dei contributi previdenziali previsti per i militari in ferma dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e non l’indennità di buonuscita.

- iscrizione al Fondo di Previdenza INPDAP, dei contributi previdenziali per il periodo di servizio svolto in ferma volontaria e/o rafferma, prima del passaggio in servizio permanente effettivo.

Il CdS scrive:

1) - La giurisprudenza di questo Consiglio ha espressamente affermato con riferimento alla disciplina dell’art. 5 del d.lgs. 165 del 1997 che “nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita,
- poiché ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione;
- invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono riscattabili, ossia l'interessato può versare i contributi volontari” (Cons. Stato Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5250);

- infatti, per scelta del legislatore della legge n. 165 del 1997 il servizio militare prestato anteriormente all'inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali in generale,
- mentre ai fini dell'indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e cioè riscattabile da parte dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 474)

2) - Inoltre, gli odierni appellanti hanno svolto il servizio di ferma in periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 165 del 1997 (decorrenza tra il 1999 e il 2000).
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panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d’Appello n. 92 in Rif. alla CdC Marche n. 136/2019, (tratta art. 54 e riscatto corso allievi per maggiorazione, ai fini del passaggio da contributivo – 18 al 1995 a retributivo + 18 al 1995).

Qui sotto tutta la parte del giudizio che definisce il tutto:

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c. g. c., la riunione dei presenti appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate nei confronti della medesima sentenza.

2. Con riferimento ai profili di merito, ragioni di logica giuridica e di coerenza impongono di trattare innanzitutto l’appello incidentale proposto dal Sig. OMISSIS.

Il medesimo appello merita accoglimento nei termini sottoindicati.

Sul punto, giova osservare che l’art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, statuisce che:

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.

Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.

Orbene, la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato la domanda principale del Sig. OMISSIS di riscatto del periodo di servizio prestato quale allievo e, conseguentemente, di rideterminazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo, sulla base dei seguenti presupposti:

a) impossibilità di supervalutazione del servizio prestato quale allievo (in particolare, dal 9 novembre 1981 all’8 maggio 1982), in quanto ritenuta mera attività formativa antecedente l’ingresso nei ruoli, non costituente tecnicamente una prestazione lavorativa;

b) non riscattabilità della supervalutazione afferente il predetto servizio, a ragione della già intervenuta maturazione, al momento della domanda (17 ottobre 2017), del limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97;

c) impossibilità di chiedere il riscatto del servizio militare, quale allievo, se prestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1° gennaio 1998).

Nondimeno, i predetti presupposti si appalesano erronei.

Ed invero, per quanto riguarda il primo, la giurisprudenza contabile è del tutto consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Corte conti, Sez. I d’appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

D’altro canto, in maniera del tutto significativa, lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che “la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari….”.

Allo stesso modo, la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile, la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021).

Infine, non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza, per contro valorizzata dal I giudice, per cui lo stesso OMISSIS avrebbe già maturato, al momento della domanda (17 ottobre 2017), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.

A tal riguardo, questa Sezione, in altra, analoga fattispecie, ha già avuto modo di osservare che “..nel caso di specie, l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.

Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165 prevede espressamente che <<Gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1>>.

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui <<L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995>>, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.

In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie all’esame, deve riconoscersi che il (….) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

Orbene, nella fattispecie all’esame, i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni, anche aggiungendo la supervalutazione sui 6 mesi da allievo.

Conseguentemente, in conformità ai principi sopra esposti, va riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di 1/5 sui sei mesi di servizio militare reso quale allievo finanziere dal 9/11/1981 all’ 8/5/1982 e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2, d.l. 201/2011), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tutto ciò previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.

In particolare, una volta portato a compimento il richiamato procedimento, l’INPS provvederà a:

a) rideterminare la pensione, a decorrere dall’1.9.2018 e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011);

b) pagare gli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente.

Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
- secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

2. Va ora esaminato l’appello principale, proposto dall’INPS.

Il medesimo appello va parzialmente accolto, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.

Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

“se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- “se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

La medesima sentenza, all’esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31.12.1995.

A tale soluzione (rectius, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello di questa Corte (ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021 e n. 347/2021; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

Con particolare riferimento alla fattispecie all’esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un’anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni, ove non venga considerato il riscatto di cui al paragrafo immediatamente precedente), l’applicazione del predetto principio di diritto comporta l’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’INPS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

4. In conclusione, per tutto quanto finora detto, l’appello incidentale del Sig. OMISSIS va accolto, con le conseguenze sopra viste.

Allo stesso modo, l’appello principale dell’INPS va parzialmente accolto, con le conseguenze sopra viste, (conseguenze) destinate ad operare per la sola ipotesi di mancato perfezionamento del procedimento di riscatto, a seguito del mancato pagamento del relativo onere e, dunque, di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al sistema interamente retributivo.

In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M

- la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando:

- RIUNISCE gli appelli proposti dal Sig. OMISSIS e dall’INPS;

- in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE l’appello proposto dal Sig. OMISSIS nei termini di cui in parte motiva;

- in parziale riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l’appello dispiegato dall’INPS nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 8 MAR. 2022

Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
Firmato digitalmente

N.B.: se dovete partecipare ai commenti su questa tematica, Vi prego di NON copiare tutto il TESTO di cui sopra onde evitare il prolungamento delle pagine. Scaricate più tosto la sentenza per commentare. Grazie.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Questo è il commento dell'Avvocato Parisi sulla sua pagina FB, fatto in data 8 Marzo in merito alla sentenza d'Appello suindicata.

SUPERVALUTAZIONE DI 1/5 DEL CORSO ALLIEVI.
SISTEMA RETRIBUTIVO PURO.
COMMENTO A SENTENZA 92 DEL 08 MARZO 2022 SEZIONE SECONDA APPELLO CORTE CONTI, DEFINITIVA.

Pubblico con interesse e piacere alcune considerazioni susseguenti alla sentenza ut supra, grazie alla quale il mio assistito, potendo ora riscattare 1/5 dei 6 mesi di corso, raggiungerà i 18 anni pieni utili a trasformare la sua pensione da "mista" a "retributiva piena", con il consistente aumento che quest'ultimo metodo comporta.
La vicenda.
Il mio assistito, graduato della G. di F., aveva 17 anni, 11 mesi e 23 giorni al 31.12.1995, per cui l'Inps gli aveva calcolato la pensione con sistema misto e art 44.
Prima di congedarsi, aveva fatto domanda per avere il riscatto della maggiorazione sul corso allievi, domanda rimasta inevasa.
Proponevamo quindi ricorso alla Corte Conti Marche, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto alla supervalutazione del corso e in subordine art 54.
Il giudice respingeva la superiore domanda, accogliendo solo quella ex art 54.
A motivo del rigetto, il Giudice riteneva che il corso non è un servizio effettivo e, come tale, non suscettibile di supervalutazione. In ogni caso, avendo il militare già riscattato 5 anni, non avrebbe potuto aggiungere altri periodi.
Proposto appello, il Collegio ha accolto la nostra tesi, sia nel senso che il corso è un " servizio comunque prestato" e, per conseguenza, suscettibile di supervalutazione, sia nel senso che il dlgs 165/ 97 espressamente prevede che gli aumenti dei periodi di servizio già maturati entro il 1997 sono validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni; sia infine nel senso che, pure ove il limite di 5 anni fosse stato già raggiunto e non superabile, nessuna norma vieta di rinunciare a periodi successivi pur riscattati e valersi di periodi anteriori, già maturati ma non ancora riscattati.
Ora l'Inps dovrà quantificare l'onere a carico del militare e questi, una volta pagato, avrà diritto al "retributivo puro" con un incremento della pensione, rispetto al trattamento originario, di circa 500 € in più al mese.
Cordialmente, avv. Claudio Parisi
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Allego 2 sentenze della CdC sul riscatto.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Fa seguito al post del 10/07/2021 ove ho messo la sentenza n. 223/2021.

La CdC sez. 2^ d’Appello n. 209 su Revocazione alla CdC sez. 2^ d'Appello n. 223/2021, ( 1° grado CdC F.V.G. – Trieste – n. 33/2019) dichiara l’Appello dell’Inps INAMMISSIBILE per i motivi in essa contenuti.

- Riscatto maggiorazione ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n.165/1997 con riferimento al periodo di servizio prestato presso la Scuola allievi CC, dal 24.03.1982 al 19.06.1982.

N.B.: La revocazione dell’Inps si poggia sul fatto che il collega CC. non aveva pagato il relativo riscatto e, quindi, non essendo stata effettivamente versata l’intera somma non poteva essere presa in esame, ma ciò si è verificato non per volontà del ricorrente, ma semplicemente perché l’INPS non ha finora evaso la domanda.

Il GIUDICE d’Appello per il motivo sollevato dall’INPS precisa:

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

A tal riguardo, a giudizio del Collegio, va escluso che la decisione qui gravata sia stata influenzata dalla (erronea) supposizione del già intervenuto pagamento dell’onere di riscatto (in effetti mai effettuato, così come riconosciuto anche in questa sede dal Sig. OMISSIS).

Ed invero, il giudice d’appello ha in primo luogo riconosciuto il diritto alla maggiorazione ex art. 5, comma 3, d.lgs n. 165/97 del periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, (maggiorazione) rispetto alla quale la circostanza del pagamento dell’onere di riscatto risulta di per sé irrilevante.

Ciò in quanto il fatto costitutivo presupposto della maggiorazione, ovvero della nascita del relativo diritto, è rappresentato dalla mera frequentazione della Scuola Allievi.

Il giudice d’appello ha inoltre riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con il criterio del calcolo interamente retributivo, considerando la maturazione, in virtù del riscatto, dell’anzianità minima contributiva di 18 anni alla data del 31.12.1995.

Anche in questo caso, la circostanza dell’intervenuto pagamento dell’onere di riscatto non ha influenzato la decisione qui censurata, avendo il Giudicante semplicemente evidenziato il rapporto di stretta consequenzialità in astratto esistente tra riscatto, maturazione dell’anzianità contributiva minima ed accesso al sistema interamente retributivo.

In altri termini, si è trattato del mero riconoscimento di un diritto (alla riliquidazione della pensione con il calcolo interamente retributivo), rimasto condizionato all’effettivo esercizio del riscatto, a seguito del pagamento (non ancora intervenuto) del relativo onere, tale da consentire il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima.

La sentenza censurata ha, in definitiva, subordinato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico all’effettivo e positivo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo concernente il riscatto del periodo di frequenza del Corso allievi, di cui è stata riconosciuta in sentenza la riscattabilità, per contro negata in sede amministrativa.

Trattasi, invero, di un procedimento sospeso proprio a seguito del diniego al riscatto, frapposto in sede amministrativa, ed il cui completamento dovrà necessariamente implicare il pagamento dell’onere di riscatto, che ad oggi non risulta ancora quantificato.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno riguardo un Ispettore della Polizia di Stato, circa l’aumento del quinto del servizio prestato, avendo svolto servizio di leva come agente ausiliario, originariamente negato dal Ministero, nonchè il diritto dello stesso ad ottenere l’applicazione del sistema pensionistico retributivo.

Il Ministero aveva appellato la sentenza del Tar Piemonte n. 814/2017.

Come sempre, invito a leggere l'allegato.
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mauri64
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
Complimenti all'Ispettore superiore della Polizia, ora gli devono convertire il sistema contributivo con quello più vantaggioso retributivo, concedendogli le giuste spettanze...
Un Plauso anche agli avvocati che lo hanno rappresentato.
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

Ciao Maurizio, ovviamente come dici tu, è stato un ottimo risultato per tutti.
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. d’Appello Sicilia n. 139 in Rif. alla CdC Siciliana n. 324/2021, accoglie l’Appello del ricorrente dell’E.I., contro INPS e Ministero della Difesa, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha negato il riscatto a titolo oneroso, che era stato richiesto per ottenere il computo ai fini pensionistici della “supervalutazione di 1/5”, prevista dall’art. 5 del D.L.vo n. 165/1997, di taluni servizi militari pre-ruolo e, più precisamente, di quelli prestati presso reparti addestrativi nei periodi dal 3.1.1984 al 28.6.1984 e dal 31.8.1985 al 9.7.1986.

N.B.: - il Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto la riscattabilità a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, di altri servizi prestati dal 10.7.1986 al 22.7.1992 e dal 16.8.1992 al 31.12.1995, considerato che il medesimo era stato immesso in servizio permanente effettivo dal 10.7.1986, ha, invece, dichiarato non riscattabili i predetti servizi antecedenti, in quanto, essendo stati resi in qualità di “soldato volontario in ferma breve o prolungata” presso reparti addestrativi e risalendo essi ad epoca anteriore all’1.1.1998 (data di entrata in vigore del D.L.vo n.165/1997), sarebbero da ritenersi esulanti dall’ambito applicativo delineato dall’art. 5, comma 3.

PROSEGUE CON: - D’altro canto, tali servizi pre-ruolo sarebbero stati riscattabili, ai sensi dell’art. 5, comma 6, soltanto per altri scopi e, in particolare, per il computo dell’indennità di fine servizio.

VIENE RICHIAMATA ANCHE: - La circolare INPS n.119/2018

IN DIRITTO si legge:

1) - Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni d’Appello (v., ex plurimis, le sentenze: n.280/2021 della I^ Sez. d’Appello, n.223/2021 e n. 92/2022 della II^ Sez. d’Appello, la quale ultima ha riformato proprio la sentenza n. 136/2019 della Sezione Marche, cui aveva fatto riferimento la sentenza n. 324/2021 della Sezione Sicilia, oggetto del presente appello proposto dallo omissis), possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi, dato che l’art. 5, comma 3, del D.L.vo n.165/1997 dispone chiaramente che le maggiorazioni, nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono applicabili, a titolo in parte oneroso, “anche per periodi di servizio comunque prestato”.

2) - Sotto altro profilo, la tesi del Giudice di primo grado, secondo cui la riscattabilità non sarebbe consentita per i periodi di servizio prestati prima dell’entrata in vigore (1.1.1998) del D.L.vo n.165/1997, risulta priva di qualsiasi concreto supporto normativo ed è stata smentita dalla giurisprudenza delle Sezioni d’Appello, che questa Corte condivide.

IL GIUDICE CONCLUDE disponendo:

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell’appello proposto …. avverso la sentenza di primo grado n. 324/2021, riconosce il diritto del medesimo ad ottenere il riscatto a titolo oneroso, con importo da calcolarsi con riferimento alla domanda proposta in sede amministrativa nell’ottobre 2011, ai fini della supervalutazione di 1/5, di cui all’art. 5 del D.L.vo n.165/1997, dei servizi militari prestati presso reparti addestrativi nei periodi dal 3.1.1984 al 28.6.1984 e dal 31.8.1985 al 9.7.1986, anteriormente all’immissione nel servizio permanente effettivo.

Restano fermi, ovviamente, i periodi di servizio che sono già stati riconosciuti riscattabili, ai fini della supervalutazione di 1/5, dalla sentenza n. 324/2021.

L’I.N.P.S. dovrà provvedere a riliquidare la pensione di cui è titolare ….., collocato in quiescenza dal 23.9.2016, tenendo conto della supervalutazione di 1/5 anche dei suddetti periodi di servizio pre-ruolo, e ad erogare al medesimo i maggiori ratei pensionistici arretrati spettanti, con l’aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei limiti della regola dell’assorbimento.

OMISSIS

Palermo, 27/07/2022

N.B.: Per completezza leggete l'allegata sentenza nella sua completezza.
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Aquila

Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da Aquila »

panorama ha scritto: ven giu 17, 2022 8:19 pm Ciao Maurizio, ovviamente come dici tu, è stato un ottimo risultato per tutti.
Buongiorno, ho la sensazione che questa sentenza, x me clamorosa, stia passando sotto traccia.
Infatti ti ne dovrebbero trarne vantaggio tutti , visto che ad oggi nel calcolo dell'anzianità al 31.12.1995...hanno sempre, unilateralmente escluso i 6 mesi di corso sia dalla supervalutazione che dal tfs, in quanto "loro" non li consideravano servizio effettivo.

Se questo periodo non basterà per passare dal sistema misto al più generoso retributivo, potrebbe cmq. far rivalere un ricalcolo della anzianità contributiva al 1995, considerando anche che gli anni eccedente il limite dei 5 anni.
ai sensi del dlgs 165/97 che prevede espressamente che gli aumenti periodici di servizio antecedenti al 1997 , sono validi ai fini di servizio anche se eccedenti i 5 anni.
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

CdC d’Appello Siciliana n. 3/2023 rif. CdC Sicilia n. 611/2021 Accoglie l’appello del ricorrente in quanto precedentemente era stato rigettato, poiché, aveva raggiunto il limite massimo di 5 anni di supervalutazione utile ai fini pensionistici ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto Legislativo n. 165 del 1997.

- diritto al riscatto a titolo oneroso ex 5, co. 3, D.lgs. 165/1997 del periodo di formazione svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri (dal 26/3/1981 al 18/9/1981Si legge che come calcolo sembra sia un periodo di 1 mese e 5 giorni -) e in via conseguenziale il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione totale del sistema retributivo ex art. 1, co. 13, L. 335/1995.

1) - Il ricorrente aveva al 31.12.1995 un servizio utile complessivamente pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 17 e con l’ulteriore riscatto oneroso ante 1997 passava dal misto al sistema retributivo.

Il Giudice precisa:

2) - L'art. 5, comma 3, infatti, risulta chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio comunque prestati.

3) - Dunque, non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che, nel caso di specie, è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi Carabinieri, mentre la successiva domanda e il pagamento dell'onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare tale diritto.

4) - A corroborare tale convincimento depone la lettura dell'art. 2, virgola 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui "l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, e con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della citata legge n. 335 del 1995", sicché il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe preclusa a svantaggio dei diritti del pensionato che, fermo restando il limite dei cinque anni, può scegliere di poter riscattare un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, ove l'esercizio di tale opzione possa recare maggiori benefici al pensionato (in termini, Corte dei conti, Seconda Sezione centrale di Appello n. 223/2021).

5) - Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va riconosciuta all'appellante la riscattabilità, a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall'art. 5 del D.lvo n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, dei servizi prestati presso reparti addestrativi, in qualità di carabiniere, nel periodo dal 26 marzo 1981 al 18 settembre 1981.
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salvatore522
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da salvatore522 »

Buona sera, è con grande piacere che condivido con voi la sentenza della corte dei conti di Palermo che accoglie il mio ricorso contro l'Inps inerente il riscatto della maggiorazione di 1/5 del periodo di allievo finanziere. Ciò mi permetterà di avere oltre i 18 AA utili al 31/12/1995. Tuttavia credo che tale beneficio potrebbe essere utile a tanti perché potrebbero fruire dell'arrotondamento in eccesso facendo diventare i 36 GG. relativi al riscatto in 2 mesi da aggiungere alle quote A e B. Cosicché, potrebbero bastare dai 2 a meno di 4 anni per compensare le eventuali spese. Ringrazio, senza fare nomi perché dimenticherei qualcuno, tutti quelli che si sono prodigati e che continuano a farlo giornalmente per aiutare i colleghi che si trovano nelle più variegate difficoltà. Ancora grazie!
Sentenza corte dei conti.pdf
km
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mauri64
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da mauri64 »

Ciao Salvatore,
congratulazioni a Te e al tuo Legale per l'ottimo risultato raggiunto.
salvatore522
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da salvatore522 »

Grazie Mauri ma i complimenti vanno esclusivamente al forum perché mi ha permesso di portare all'avvocato la pappa già pronta. Se non fosse stato per la paura di incorrere in qualche vizio procedurale avrei presentato io stesso il ricorso. Pensa quanto sono stati bravi i colleghi a postare sentenze e a dare consigli. Complimenti al forum!!!!!!
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