Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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A quanti può interessare c'è questa sentenza del Consiglio di Stato del mese di Maggio 2010 che fa chiarezza.
N. 02493/2010 REG.DEC.
N. 01068/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2005, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
- A… A…, (ed altri), non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
- dell’ I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via S. Croce in Gerusalemme 55;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 04919/2004, resa tra le parti, concernente DIRITTO ALLA ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO INPDAP.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’ avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, il sig. Angelo A…., unitamente ad altri litisconsorti, tutti già volontari in ferma prolungata poi transitati in servizio permanente effettivo quali ufficiali o sottufficiali dell’ Aeronautica, formulavano domanda di iscrizione al fondo di previdenza e credito dell’ I.N.P.D.A.P., con decorrenza dalla data di inizio del servizio per ferma volontaria e fino al passaggio in s.p.e., nonché di restituzione della somme versate per il riscatto del servizio ante ruolo.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito, muovendo dalla qualificazione del servizio in ferma volontaria quale rapporto di pubblico impiego e dal contenuto prescrittivo degli artt. 1, comma terzo, e 2 del d.P.R., sulle categorie dei dipendenti aventi titolo all’ iscrizione del fondo di previdenza già gestito dall’ E.N.P.A.S., accoglieva il ricorso e per l’ effetto;
- condannava il Ministero della Difesa a versare il contributo a suo carico per il periodo di ferma volontaria;
- dichiarava l’ obbligo del’ I.N.P.D.A.P. di restituire le somme introitate quale contributo per il riscatto del servizio in questione, con detrazione, nella misura stabilita dall’ art. 37 del d.P.R. n. 1032/1973, quanto dovuto dal dipendente per il corrispondente periodo di iscrizione al fondo.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. con richiamo alle specifiche disposizioni che regolano lo stato giuridico del personale militare ed, in particolare, al disposto di cui all’ art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 1032/1973 che prevede l’ iscrizione al fondo di previdenza del solo “personale in servizio permanente o continuativo”, posizione di “status” che nel caso di ferma volontaria si realizza solo con il conseguimento del grado di sergente maggiore.
Il Ministero intimato ha, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell’ art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e quella decennale in ordine alla domanda di ripetizione dell’ indebito, con decorrenza dalla data di pagamento all’ Ente previdenziale delle somme per riscatto servizio.
Si è altresì costituto in giudizio l’ I.N.P.D.A.P.
2). L’ appello è fondato.
2.1). Il T.A.R. , muovendo dalla qualificazione come “continuativo” del servizio prestato in posizione di ferma o rafferma volontaria e valorizzando le connotazioni di rapporto di pubblico impiego ad esso peculiari, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per accedere, ai sensi dell’ art. 1, comma terzo, della legge n. 1032/1973, alle prestazioni previdenziali previste dalla legge predetta con iscrizione al fondo all’ uopo istituito.
Questa Sezione, con recenti decisioni n. 5606 del 19.09.2009; nn. 5545 e 5547 del 17.09.2009 – in linea con gli arresti della giurisprudenza della Sezione IV^ in fattispecie analoga (cfr. n. 3361 del 29.05.2009) - si è pronunziata in senso contrario alle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. con la sentenza impugnata e non ravvisa ragioni per doversi discostare da detto indirizzo con riguardo alla controversia in esame.
Ed invero:
- l’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”;
- per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato;
- analizzando l’evoluzione storica del linguaggio tipico dell’ordinamento militare, emerge che la locuzione “servizio continuativo” altro non ha indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forme di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza); tanto emerge dal tenore letterale, delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, della legge n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l.n. 1168 del 1961;
- il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004), costituisce rapporto di servizio a tempo determinato.
Nel caso di specie non è in discussione la connotazione di pubblico impiego peculiare ai servizi resi dagli odierni appellati, tuttavia si tratta di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell’indennità di buonuscita; tanto si evince già dal dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 sopra riportato.
Tale previsione trova espressa e più chiara conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:
“4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.
Nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.
Mentre, infatti, ai sensi del comma quinto del citato art. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono qualificati “riscattabili”, ossia l’interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria.
La riscattabilità è, infatti, riferita dal comma sesto dell’art. 5 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve, la rafferma, al servizio pre-ruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma quinto, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a carico dell’Amministrazione.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha quindi considerato tali periodi utili a fini pensionistici con contribuzione a carico dell’Amministrazione e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati.
E’ al meccanismo legale che si desume dall’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 5, d.lgs. n. 165/1997 nel caso di specie l’INPDAP e il Ministero della difesa si sono correttamente attenuti, posto che i periodi di servizio militare volontario anteriori al passaggio in s.p.e. sono stati assoggettati a riscatto ai fini del computo nell’indennità di buonuscita.
Per le considerazioni che precedono l’ appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
In presenza di non univoci indirizzi della giurisprudenza nella materia in esame spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI^ in sede giurisdizionale, accoglie l’ appello in epigrafe e, per l’ effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2010


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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ecco un altra sentenza fresca del Consiglio di Stato relativa all'oggetto:

N. 02796/2010 REG.DEC.
N. 01700/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2005, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
A… R…., (ed altri);
nei confronti di
I.N.P.D.A.P.;
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 04918/2004, resa tra le parti, concernente DIRITTO ALLA ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA ANCHE NEL PERIODO PRE-RUOLO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
All’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito per il Ministero appellante l’Avvocato dello Stato Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con gravame n.3484 del 2001 proposto innanzi al T.a.r. della Puglia, Sezione di Lecce, gli originari ricorrenti, già ufficiali o sottufficiali dell’Aeronautica Militare, chiedevano l’accertamento del diritto alla iscrizione al Fondo di previdenza e credito INPDAP (ex ENPAS) - con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, comprensiva del periodo c.d. pre-ruolo, anziché da quello nel quale ciascuno era transitato in servizio permanente effettivo - nonché la condanna alla restituzione delle somme versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto per il predetto periodo, con interessi e rivalutazione, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1-5 e 37-39 della L.n.460/1958;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 26.2.1928 n.619; eccesso di potere;
c) violazione e falsa applicazione degli artt.1- 2 e 41 del D.P.R. n.1032 del 29.12.1973; violazione dei principi generali in tema di sinallagmaticità delle prestazioni lavorative, nonché del diritto alle prestazioni previdenziali.
Nel giudizio si costituivano il Ministero e l’INPDAP.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito T.a.r. accoglieva in parte il ricorso, ritenendo nella sostanza che il servizio in posizione di "ferma" e "rafferma" qualificabile come volontario, presentasse tutti gli elementi che, secondo la giurisprudenza, caratterizzavano il pubblico impiego (inclusa la predeterminazione della retribuzione, compresa la tredicesima mensilità); aggiungeva inoltre il T.a.r. che l'art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sull'individuare i pubblici dipendenti aventi titolo all'iscrizione al Fondo di previdenza, aveva ricompreso fra essi i militari in servizio "continuativo", che era la posizione in cui si trovavano i militari in "ferma" e "rafferma"; né essi risultavano inclusi nelle categorie dei non aventi diritto all'iscrizione, ai sensi del successivo art. 2, D.P.R. stesso.
I primi giudici, richiamando la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 1980, n. 8, ritenevano perciò presenti nella specie tutte le connotazioni del rapporto di pubblico impiego, il che realizzava il presupposto legale per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l'obbligo contributivo e l'indennità di buonuscita, traendo fondamento tale conclusione, peraltro, dalle previsioni in origine dettate dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 2, ove l'iscrizione decorreva dalla data di adozione del sistema di retribuzione a stipendio, nonché dagli artt. 2-7, R.D. 7 giugno 1928 n. 1369, ove si stabiliva che l'iscrizione all'Opera di previdenza per i militari volontari decorreva dalla data di assunzione in servizio comunque retribuito, perché avvenuta in seguito a regolare nomina.
In definitiva, l’adito T.a.r. reputava che la pretesa dei ricorrenti trovava ormai il proprio fondamento nella disciplina del T.U. 1032/1973, che, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza, ricomprendeva tutti i militari delle Forze armate in servizio “continuativo”, senza porre alcuna diversa ed ulteriore distinzione (artt.1 e 39) e, sulla scorta di quanto precedentemente esposto, affermava il diritto dei ricorrenti ad essere iscritti, ora per allora, a causa del Ministero della Difesa, al Fondo di previdenza ENPAS, ora INPDAP, facendo seguire a tale accertamento, da una parte, la condanna del Ministero a versare all’INPDAP il contributo afferente al periodo di “volontario”, limitatamente all’importo che ad esso faceva carico e, dall’altra, la condanna dell’INPDAP a restituire agli stessi ricorrenti il contributo di riscatto, detraendo dall’importo complessivo la parte di contributo obbligatorio che faceva carico all’iscritto al Fondo di previdenza nella misura fissata dall’art.37 D.P.R. n.1032 del 1973.
3. Appella il Ministero della difesa la sentenza predetta, deducendo le seguenti censure:
a) “erroneità della sentenza in quanto il T.a.r non ha correttamente inteso la peculiare normativa in materia ex D.P.R. n.1032/1973 (e art.3 R.D. n.619/1928) concernente il personale militare, necessariamente da applicarsi da parte dell’Amministrazione della Difesa”; e ciò in quanto i ricorrenti, nel periodo pre-ruolo, erano avieri specialisti e poi sottufficiali in ferma volontaria, figure non contemplate dall'art. 1, D.P.R. n. 1032/1973 come aventi diritto all'iscrizione, perché non collegate ad un sistema retributivo a stipendio, ma solo "a busta paga", senza che vi fosse la costituzione di rapporto di pubblico impiego; il periodo di servizio intercorrente tra l'arruolamento volontario e il passaggio in s.p.e., comunque, potrebbe essere valorizzato ai fini dell'indennità di buonuscita soltanto previo riscatto ai sensi dell'art. 53, D.P.R. n. 1032/1973;
b) “in via gradata, al personale non inquadrato (almeno) in posizione di sottufficiale, in ogni caso non può spettare la iscrizione al Fondo previdenziale de quo”.
Nelle conclusioni l’Amministrazione appellante ha chiesto che, in riforma della gravata pronuncia, il ricorso di primo grado sia respinto.
Nell’attuale fase di giudizio la parte appellata non si è costituita.
4. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, la causa, infine, è stata spedita in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto dell’appello in esame è la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Puglia, Sezione di Lecce, ha affermato il diritto dei ricorrenti, sottufficiali che avevano prestato servizio in qualità di volontari in ferma prolungata o rafferma prima di transitare nel servizio permanente effettivo oggi collocati in quiescenza, ad essere iscritti per tali periodi, a cura ed oneri del Ministero della difesa, al fondo di previdenza ENPAS, ora INPDAP.
L'Amministrazione appellante, che contesta le motivazioni contenute gravata pronuncia, prospetta i seguenti motivi:
A) i ricorsi avrebbero dovuto essere respinti nel merito, in quanto l' iscrizione al fondo di previdenza e credito INPDAP di cui all'articolo uno del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032, in virtù dell'articolo 39, concerne solo il personale militare in servizio permanente o continuativo ed altre posizioni giuridiche tassativamente indicate, e il successivo articolo 43 stabilisce che l' iscrizione di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non può essere effettuata che per disposizioni di legge;
B) in subordine, al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non può spettare l' iscrizione al fondo previdenziale in questione, come è ricavabile dall’art.1, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
2. Al riguardo il Collegio deve rilevare preliminarmente che sulla questione oggetto dell’odierna controversia questa Sezione ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente, esaminando taluni appelli avverso sentenze di analogo contenuto, emesse dal T.a.r. della Puglia, Sezione di Lecce, accogliendoli sulla base di considerazioni condivisibili, che vanno ribadite nell’esame del ricorso ora all’esame (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5606, 27 ottobre 2009, n.6555). Con le dette recenti decisioni, la Sezione - premesso che non ignorava che, con le pronunce 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643 della Sezione Sesta, si era aderito alla tesi sostenuta dal T.a.r. con la sentenza appellata, in base al rilievo che il servizio prestato in posizione di ferma volontaria o rafferma avrebbe i connotati del servizio “continuativo” ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 1032/1973 - riteneva tuttavia, a seguito di un ulteriore approfondimento, non condivisibile tale tesi per le seguenti ragioni:
- l' art. 1, D.P.R.. n. 1032/1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona "i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo";
- per "servizio permanente" o "continuativo" del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo (c.d. s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato;
- analizzando l'evoluzione storica del linguaggio tipico dell'ordinamento militare, emerge che con la locuzione "servizio continuativo" altro non viene indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forme di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza); tanto emerge dal tenore letterale, tra le altre, delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, L.n. 53/1989; 68, L. n. 212/1983; 1 e 2, L. n. 833/1961; 4, L.n. 1168/1961;
- il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, L.n. 226/2004), costituisce rapporto di servizio a tempo determinato.
Dal che la conseguenza che nel caso in esame, il servizio prestato in qualità di volontari in ferma prolungata o rafferma non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall' art. 1, D.P.R. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita.
Secondo la recente giurisprudenza della Sezione, ulteriore riprova della fondatezza di questa interpretazione è data, peraltro, dall'art. 5, D. Lgs. n. 165/1997, i cui comma 4, 5 e 6, così dispongono: "4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre - ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.
Le norme sopravvenute, infatti, operano una precisa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell'indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie. Ed invero, ai sensi del comma 5, ai fini previdenziali, la contribuzione grava sull'amministrazione, mentre, per quel che concerne l'indennità di buonuscita, tali periodi sono "riscattabili", con oneri a carico dell'interessato che può versare contributi volontari.
Ora, ed è questo il punto essenziale della controversia, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si vogliano ricondurre la ferma prolungata, quella breve e la rafferma, al servizio pre-ruolo, sia che le si vogliano ricondurre ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, si tratta comunque ai fini dell'indennità di buonuscita di periodi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell'amministrazione.
Né può condividersi la tesi del T.a.r. secondo cui tali ferme sarebbero l'indispensabile canale di accesso al servizio permanente effettivo, trattandosi di un canale di accesso non unico, e costituendo tali ferme periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti che ben possono concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo.
Ed è proprio per la considerazione che dette ferme sono periodi di lavoro a tempo determinato e che possono concludersi senza trasformazione in servizio permanente effettivo, il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili a fini previdenziali con contribuzione a carico dell'amministrazione, e riscattabili a fini dell'indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati.
3. Ne consegue che, nel caso in esame, l' INPDAP e il Ministero della difesa si sono correttamente attenuti a quanto disposto dall' art. 1 del D.P.R.. n. 1032/1973 e dall'art. 5 del D. Lgs. n. 165/1997, nel richiedere agli interessati, per il periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, s.p.e., il versamento del contributo volontario (c.d. riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita.
In conclusione, il Collegio - anche sulla base della recente condivisibile giurisprudenza della Sezione sopra richiamata - deve accogliere il primo motivo dell’ appello in esame, con conseguente assorbimento del secondo, proposto soltanto in via subordinata al mancato accoglimento delle altre censure.
La novità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata pronuncia, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Questo è un parere del CdS a seguito di un ricorso straordinario al PDR

23/02/2011 200603784 Definitivo 26/01/2011

Numero 00830/2011 e data 23/02/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 03784/2006
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal colonnello C. P. , OMISSIS ed ivi residente, contro l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Pubblici (INPDAP) per la restituzione di somme.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 15 settembre 2010, pervenuta il 27 settembre 2010, con la quale il ministero del lavoro e delle politiche sociali (direzione generale per le politiche previdenziali) ha chiesto il parere del Consiglio di stato sul ricorso straordinario sopra indicato
visto il ricorso, presentato all’INPDAP il 26 luglio 2001;
viste le controdeduzioni dell’INPDAP;
visto il proprio parere reso nell’adunanza del 10 dicembre 2008, contenente richieste istruttorie;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini.

Premesso e considerato:
- che il colonnello P……, cessato dal servizio il ………. 1994, con il presente ricorso straordinario impugna il silenzio-rifiuto dell’INPDAP sulle istanze da lui presentate per ottenere la restituzione delle somme, maggiorate della rivalutazione monetaria e degl’interessi legali, trattenutegli sugli stipendi e versate all’INPDAP dall’amministrazione della difesa a titolo di riscatto del cosiddetto pre-ruolo;
- che l’amministrazione, insieme col ricorso, ha trasmesso la nota del 25 giugno 2010 prot. OMISSIS con la quale l’INPDAP ha dichiarato di avere corrisposto al ricorrente, con diversi mandati di pagamento, tutte le somme richieste (compresi interessi e rivalutazione);
- che pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso per l'accertamento
del diritto all’iscrizione al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio
e per la condanna
alla restituzione delle somme indebitamente versate.

1) - I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell’Arma dei Carabinieri, chiedono l’accertamento del diritto all’iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall’amministrazione a carico dei dipendenti.

IL TAR di Napoli precisa:

2) - Come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza della IV sezione n. 4436 del 09 luglio 2010, alla cui ampia motivazione il collegio si riporta, condividendone pienamente le argomentazioni “.. i servizi prestati dai militari in ferma volontaria o rafferma prima dell'immissione in s.p.e. sono computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato” (nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8723, 29 maggio 2009, n. 3361, e 29 ottobre 2009, n. 6660, citate pure dai ricorrenti nella memoria depositata in data 15 maggio 2013).

3) - Ha osservato, in particolare, il menzionato Consiglio di Stato come l'impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se ( senza riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita non possa essere condivisa per ragioni sia testuali che sistematica.

4) - Ed infatti l' art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, espressione riferibile, anche a seguito di una analisi storica della normativa in materia, al solo rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (cfr. artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961).

5) - Invece … “…il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce invece un rapporto di servizio a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell'indennità di buonuscita”, come si evince dal citato art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973” e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza leggete qui sotto.

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04/07/2013 201303485 Sentenza 6


N. 03485/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03420/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2008, proposto da:
B. N., D. P. A., D. R. S., F. M., I. V., I. D., M. S., M. A., R. A., T. D., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Giugliano, presso il cui studio in Napoli, via Morghen, 41, sono elettivamente domiciliati;

contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., e l’ I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliano in Napoli, via Diaz, 11;

per l'accertamento
del diritto all’iscrizione al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.. con decorrenza dalla data di assunzione in servizio
e per la condanna
alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, sottufficiali oggi in congedo dell’Arma dei Carabinieri, chiedono l’accertamento del diritto all’iscrizione al fondo previdenziale per il periodo di pre-ruolo, il cui riscatto a fini contributivi è stato posto dall’amministrazione a carico dei dipendenti.

Hanno chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Il ricorso è affidato alle censure di violazione degli articoli 2 e 3 del R.D. n. 169/1928, degli articoli 39 e 53 del d.P.R. 1032/1973, dell’art. 26 della legge n. 824/1973, degli articoli 3 e 97 della Costituzione e di eccesso di potere.

Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.

Come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza della IV sezione n. 4436 del 09 luglio 2010, alla cui ampia motivazione il collegio si riporta, condividendone pienamente le argomentazioni “.. i servizi prestati dai militari in ferma volontaria o rafferma prima dell'immissione in s.p.e. sono computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato” (nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8723, 29 maggio 2009, n. 3361, e 29 ottobre 2009, n. 6660, citate pure dai ricorrenti nella memoria depositata in data 15 maggio 2013).

Ha osservato, in particolare, il menzionato Consiglio di Stato come l'impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se ( senza riscatto) ai fini dell'indennità di buonuscita non possa essere condivisa per ragioni sia testuali che sistematica.

Ed infatti l' art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, espressione riferibile, anche a seguito di una analisi storica della normativa in materia, al solo rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (cfr. artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961).

Invece … “…il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce invece un rapporto di servizio a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell'indennità di buonuscita”, come si evince dal citato art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973” e dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 04/07/2013
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

Archiviazione della pratica di liquidazione dell'indennità di buonuscita per mancanza del diritto.

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- ) - assunto all’Accademia Aeronautica dal 1997 per frequentare la 1^ classe del corso per allievo ufficiale pilota,

- ) - è stato nominato dal 20.9.1999 aspirante ufficiale del ruolo alle armi e,

- ) - successivamente, con D.P.R. del 16.1.2001, sottotenente in servizio permanente del ruolo normale delle armi.

1) - In data 16.4.2002 la nomina a sottotenente è stata revocata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 113/1954 con conseguente collocamento del ricorrente in congedo.

2) - il 2.11.2004 il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la liquidazione dell’indennità di buonuscita

IL TAR scrive:

3) - Dalla lettura del provvedimento si evince chiaramente che il sig. OMISSIS, arruolato nell’arma aeronautica dal 1997 come allievo ufficiale volontario, è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo dal 20.9.1999 e iscritto con decorrenza dal 16.1.2001 al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, ma a seguito della revoca della detta nomina con D.P.G.M. Reparto 1^ reclutamento ufficiali del 16.4.2002 è stata ripristinata la situazione giuridica antecedente al 20.9.1999.

4) - Quindi, in base all’art. 7 della legge n. 176/1977, il ricorrente non ha diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita non essendo stato iscritto per almeno un anno al Fondo di Previdenza ex Enpas.

5) - A conferma della predetta interpretazione del D.P.R. n. 1032/1973, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, richiama anche l’art. 5 del D.lgs. n.165/1997 il quale espressamente prevede:
- a) al comma 4 che per il personale in ferma di leva prolungata o breve provvede l’Amministrazione al versamento dei contributi previdenziali;
- b) al comma 5 che i periodi pre- ruolo per sevizio militare comunque prestato “sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

6) - Ne discende allora che legislatore ha previsto che il servizio militare prestato anteriormente all’inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali, mentre ai fini dell’indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e, cioè, è riscattabile da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 24.1.2013, n. 474).

Ricorso PERSO.

(N.B.: per i riscatti leggete il punto n. 5 sopra indicato).

Il resto potete giusto x completezza leggerlo qui sotto.
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21/03/2014 201401730 Sentenza 7


N. 01730/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03562/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3562 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocatessa R. A., con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, via Domenico Morelli, 24;

contro
l’I.N.P.D.A.P.- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Napoli, via A. De Gasperi, 55;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. del 18.2.2008, comunicato al ricorrente in data 26.3.2008, con cui l’INPDAP ha disposto l’archiviazione della pratica di liquidazione dell'indennità di buonuscita relativa al ricorrente per mancanza del diritto,
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’indennità di buonuscita di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973 e per la conseguente condanna dell’INPDAP alla corresponsione della somma da determinarsi secondo i criteri di cui agli artt. 3, comma 2, e 38 del D.P.R. n. 1032/1973; in via subordinata, per la condanna dell’INPDAP alla restituzione degli emolumenti trattenuti sulla retribuzione per il periodo di iscrizione al Fondo di Previdenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, assunto all’Accademia Aeronautica dal 1997 per frequentare la 1^ classe del corso per allievo ufficiale pilota, è stato nominato dal 20.9.1999 aspirante ufficiale del ruolo alle armi e, successivamente, con D.P.R. del 16.1.2001, sottotenente in servizio permanente del ruolo normale delle armi.

2. In data 16.4.2002 la nomina a sottotenente è stata revocata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 113/1954 con conseguente collocamento del ricorrente in congedo.

2.1. Quindi il 2.11.2004 il ricorrente ha presentato istanza per ottenere la liquidazione dell’indennità di buonuscita e, solo a seguito del sollecito inoltrato il 2006, l’INPDAP ha richiesto una serie di informazioni e di chiarimenti all’Accademia Aeronautica, disponendo con il provvedimento impugnato l’archiviazione della pratica per avere il sig. OMISSIS prestato il servizio in posizione di allievo ufficiale, senza la nomina in servizio permanente e senza iscrizione al fondo di previdenza.

3. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento con conseguente accertamento del proprio diritto ad ottenere le somme richieste, a titolo di indennità di buonuscita, e condanna dell’amministrazione resistente al loro pagamento.

4. Con motivi aggiunti, depositati il 2009, il ricorrente ha precisato l’importo della somma di sua spettanza, indicandolo in euro 16.742,44, somma desumibile dalla documentazione oggetto di ostensione a seguito dell’istanza di accesso proposta il 2009.

5. L’INPDAP, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 9.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il ricorso non è fondato e va respinto.

8. Con il provvedimento impugnato l’Ente resistente ha disposto l’archiviazione della pratica di liquidazione dell’indennità di buonuscita relativa al ricorrente “per mancanza del diritto”.

8.1. Dalla lettura del provvedimento si evince chiaramente che il sig. OMISSIS, arruolato nell’arma aeronautica dal 1997 come allievo ufficiale volontario, è stato nominato sottotenente in servizio permanente effettivo dal 20.9.1999 e iscritto con decorrenza dal 16.1.2001 al fondo di previdenza gestito dall’INPDAP, ma a seguito della revoca della detta nomina con D.P.G.M. Reparto 1^ reclutamento ufficiali del 16.4.2002 è stata ripristinata la situazione giuridica antecedente al 20.9.1999.

8.2. Quindi, in base all’art. 7 della legge n. 176/1977, il ricorrente non ha diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita non essendo stato iscritto per almeno un anno al Fondo di Previdenza ex Enpas.

9. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’archiviazione impugnata per eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto non sarebbe possibile desumere le ragioni di fatto e di diritto poste a base del mancato riconoscimento in capo al sig. OMISSIS dell’indennità di buonuscita, nonché per illogicità e ingiustizia manifesta in quanto non sussisterebbe alcuna norma che preveda per i militari la perdita dell’indennità per messa in congedo o per revoca del grado.

10. Le censure sono infondate e vanno disattese.

10.1. Secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, una corretta interpretazione delle disposizioni legislative di cui al D.P.R. n. 1032/1973 comporta che l’iscrizione al fondo previdenziale ai fini della buonuscita può riconoscersi solo in favore del militare inserito nei ruoli stabili delle Forze Armate in servizio permanente effettivo, coincidente nella specie con la nomina a sottotenente, nomina che però è stata pacificamente revocata a far data dal 16.4.2002 con atto non gravato dal sig. OMISSIS.

10.2. Il Collegio ritiene, in particolare, che l’art.1 del D.P.R. n.1032/1973 nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita menziona i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ma per tale deve intendersi il solo servizio permanente effettivo coincidente con il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

10.2.1. E, infatti, con il termine continuativo si è inteso denominare il rapporto di impiego (militare) a tempo indeterminato, mentre il periodo di servizio di arruolamento volontario costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato che può ben concludersi senza che l’arruolato passi in s.p.e. (cfr. Cons,. Stato, IV, 29.5.2009, n. 3361).

10.2.2. A conferma della predetta interpretazione del D.P.R. n. 1032/1973, la giurisprudenza condivisa dal Collegio, richiama anche l’art. 5 del D.lgs. n.165/1997 il quale espressamente prevede: a) al comma 4 che per il personale in ferma di leva prolungata o breve provvede l’Amministrazione al versamento dei contributi previdenziali; b) al comma 5 che i periodi pre- ruolo per sevizio militare comunque prestato “sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio”.

10.2.3. Ne discende allora che legislatore ha previsto che il servizio militare prestato anteriormente all’inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali, mentre ai fini dell’indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e, cioè, è riscattabile da parte dell’interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 24.1.2013, n. 474).

10.2.4. Ne deriva che per il periodo di servizio qui in rilevo il sig. OMISSIS, non avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A., per essere stato revocato con efficacia retroattiva dalla qualifica di sottotenente in s.p.e. conseguita dal 16.1.2001 con D.P.G.M. del 16.4.2002, non può giovarsi, quanto al periodo di servizio militare antecedente a tale data, della contribuzione previdenziale a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai fini della fruizione della indennità di buonuscita.

11. Devono essere disattese anche le censure con le quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato giacché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che a seguito della revoca del grado di sottotenente in s.p.e. il sig. OMISSIS non sarebbe retrocesso alla condizione di allievo ufficiale volontario, ma di aspirante ufficiale.

11.1. E, infatti, dalla lettura del decreto di revoca del 16.4.2002 si evince chiaramente che la “nomina a sottotenente in servizio permanente (…) è revocata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n.113 a decorrere dal 20 settembre 1999”.

11.2. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e, segnatamente dalla dichiarazione della Divisione Formazione Ufficiali dell’Accademia Aeronautica, si evince che la nomina ad aspirante ufficiale del ruolo delle armi decorre sempre dal 20.9.1999 con la conseguenza che, una volta revocata la nomina a sottotenente in servizio permanente con efficacia retroattiva dalla data appena citata, il ricorrente è tornato ad assumere la posizione di allievo ufficiale, come tale non avente diritto all’indennità di buonuscita per tutte le ragioni già esposte.

12. Né, infine, può essere accolta l’ultima censura con la quale il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per contraddittorietà con altri atti e con il comportamento precedentemente assunto dalla P.A. che avrebbe ingenerato nel sig. OMISSIS l’affidamento al conseguimento dell’indennità di buonuscita giacché da tutta la documentazione prodotta si evince che l’Ente resistente ha vagliato con attenzione la particolare posizione del ricorrente, richiedendo chiarimenti all’Accademia Aeronautica (cfr. nota del 12.10.2007) e precisando, peraltro, che la qualità di allievo ufficiale non dà diritto all’iscrizione al fondo di previdenza ai fini dell’indennità di buonuscita.

13. Per tutte le suesposte ragioni il provvedimento deve, inoltre, ritenersi esente anche dal sollevato vizio di difetto di motivazione con conseguente reiezione del gravame.

14. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia esaminata, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Santini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/03/2014
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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diniego all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP.

arruolato quale volontario in aereonautica militare per poi transitare in servizio permanente (S. P.)

IL TAR BOLOGNA precisa:

1) - Nell'ordinamento di settore, per "servizio permanente o "continuativo" del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

2) - Dall'esame delle disposizioni che si sono susseguite per l'ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si é richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi 'iniziali' del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).

3) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell'articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 4 della legge n. 1168 del 1961

4) - Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

5) - I periodi pre - ruolo per il servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio".

6) - Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre - ruolo e a quelli utili a fini previdenziali:
- anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre - ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabilì, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente e non a contribuzione a carico dell'amministrazione.

Ricorso perso.

N.B.: (vedi i punti n. 4 e 6 di cui sopra)

Per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto.
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23/05/2014 201400552 Sentenza 1


N. 00552/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 487 del 2006, proposto da:
P. F., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo, con domicilio eletto presso Lorenzo Tomassini in Bologna, via Marsala N. 6;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

I.N.P.D.A.P.;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare- IV Reparto- 11^ Divisione- recante il diniego all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP.

e per l’accertamento
del diritto del ricorrente all'iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito gestito dall'INPDAP;

e per la condanna
al rimborso delle somme versate per riscattare il periodo pre ruolo non riconosciuto utile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, arruolato quale volontario in aereonautica militare per poi transitare in servizio permanente (S. P.) ha adito il Tar, impugnando i provvedimenti in epigrafe indicati, per l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione nel fondo di previdenza INPDAP (ex ENPAS), per il periodo di servizio cosiddetto pre - ruolo.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha puntualmente contro dedotto alle avverse doglianze e chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il ricorso va respinto dovendo trovare applicazione al caso in esame l‘orientamento giurisprudenziale oggi consolidatosi (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2239; Consiglio di Stato, sez. IV, 10/12/2010, n. 8723; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, 30/10/2013, n. 9284; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 15/01/2013, n. 53, T.A.R. Sardegna, sez. I, 21/10/2011 n. 1027).

3. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973, nell'individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all'indennità di buonuscita, menziona "i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo".

3.1. Nell'ordinamento di settore, per "servizio permanente o "continuativo" del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.

Dall'esame delle disposizioni che si sono susseguite per l'ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si é richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi 'iniziali' del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).

Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell'articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell'art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.).

Ciò corrisponde anche a criteri di ragionevolezza, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.

4. Nelle fattispecie in esame, non é contestato che si controverta di rapporti di servizio aventi le caratteristiche del pubblico impiego.

Si tratta, tuttavia, di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell'indennità di buonuscita, come si evince dall'art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973, sopra richiamato.

4.1. Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto:

"4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, é ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre - ruolo per il servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio".

5. Da tali disposizioni si evince che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.

5.1. Mentre, infatti, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione ai sensi del comma 5, invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono "riscattabili", ossia l'interessato può versare i contributi volontari.

Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre - ruolo e a quelli utili a fini previdenziali: anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre - ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabilì, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente e non a contribuzione a carico dell'amministrazione.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto il ricorso.

7. Le oscillazioni della giurisprudenza, al momento della presentazione del ricorso, sulla questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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1) - i ricorrenti hanno rappresentato che con ricorso n. 3057/1993 avevano esposto di aver tutti rivestito la qualifica di sottufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, in servizio permanente effettivo sino al collocamento in ausiliaria o in pensione.

2) - Tuttavia, per il periodo di ferma volontaria anteriore all'assunzione in s.p.e., non si è provveduto alla loro iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza e credito gestito dall'ENPAS (ora INPDAP).

Ricorso ACCOLTO come in motivazione.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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24/07/2014 201408179 Sentenza 1B


N. 08179/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09443/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9443 del 2006, proposto da (congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Lavinia Felisso e Gianluca Adamo, con domicilio eletto presso Lavinia Felisso in Roma, via Faa' di Bruno, 52;

contro
Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55; ù
Ministero della Difesa;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all'iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza INPDAP (ex ENPAS), con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio,

e per la condanna
del Ministero della Difesa all'iscrizione dei ricorrenti, ora per allora, al Fondo di Previdenza, versando all'INPDAP il contributo afferente al periodo di volontariato, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, e dell'INPDAP a restituire ai ricorrenti il contributo di riscatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di versamento sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato che con ricorso n. 3057/1993 avevano esposto di aver tutti rivestito la qualifica di sottufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, in servizio permanente effettivo sino al collocamento in ausiliaria o in pensione.

Tuttavia, per il periodo di ferma volontaria anteriore all'assunzione in s.p.e., non si è provveduto alla loro iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza e credito gestito dall'ENPAS (ora INPDAP).

All’esito della citata causa n. 3057/1993, con sentenza n. 2235/2005, il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso per uno solo dei ricorrenti (il M.llo Antonio Palumbo) in quanto, trattandosi di ricorso ultradecennale, solo il ricorrente indicato aveva sottoscritto l'istanza di fissazione d'udienza ex art. 9, comma 2, L.n. 205/2000. Per tutti gli altri ricorrenti, dunque, il ricorso è stato dichiarato perento.

La pronuncia di perenzione, però, a parere dei ricorrenti, non costituisce una decisione di merito, ma un provvedimento estintivo del giudizio che incide solo sul rapporto processuale tra le parti e non impedisce la riproposizione del ricorso. Peraltro, Giulio Magai (erede del M.llo Leonida Magai), Giuseppe Cottone, Filippo Cosseddu, Carmine Guarino, Pasquale Sirsi e Giacomo De Rosa, peraltro, propongono ricorso per la prima volta, non essendo stati parti nella causa n. 3057/1993.

Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorrenti hanno proposto azione dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

Motivi di ricorso.

I) - Violazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 26/2/1928 n. 619, nonché degli artt. 4 e 38 Cost.; eccesso di potere.

L'art. 2 R.D. 619/1928, prevede che "sono iscritti all'opera di previdenza" (...) "gli ufficiali in servizio permanente del Regio Esercito [ora Esercito Italiano], della Regia Marina [ora Marina Militare Italiana] e della Regia Aeronautica [ora Aeronautica Militare Italiana], nonché dei corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato (...)". Il successivo art. 3, inoltre, stabilisce che "alle iscrizioni dei personali menzionati nell'articolo precedente sono da aggiungervi le seguenti categorie, tenendo conto della decorrenza rispettiva per ciascuna di esse indicata. Quelli assunti posteriormente alla decorrenza fissata per la propria categoria sono iscritti all'opera di previdenza dalla data della loro assunzione in servizio: a- i sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nonché dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu, per esse, adottato il sistema di retribuzione a stipendio (...)".

Non vi sono dubbi, quindi, sul diritto dei ricorrenti all'iscrizione d'ufficio al fondo di previdenza Enpas (ora INPDAP) con decorrenza, per ciascuno, dalla data di assunzione in servizio.

I ricorrenti hanno ottenuto l'iscrizione all'ENPAS (ora INPDAP) solo al momento del loro passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, non è stato computato il loro periodo di ferma volontaria. Tant'è che, durante il periodo di ferma volontaria, ai ricorrenti non è stato riconosciuto alcun trattamento pensionistico sostitutivo.

Dunque, anche con riferimento a tale periodo va riconosciuto il diritto all'iscrizione al fondo di previdenza, senza obbligo di alcuna richiesta di riscatto per il periodo pre-ruolo.

II) - Violazione dell’art. 3 del R.D. n. 619/1928 e degli artt. 39, 41, 53 del DPR n. 1032/1973; eccesso di potere.

Il T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, all'art.2, indica tassativamente i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione dell'indennità di buonuscita, dell'assegno vitalizio e delle altre prestazioni previste.

Per tutti gli altri dipendenti indicati nell'art.1, invece, tali indennizzi devono essere corrisposti dalla data di decorrenza del trattamento economico, e con termine dalla data di cessazione del servizio per qualunque causa.

Non sarebbe conforme all'art. 38 Cost., infatti, che una indennità di carattere dichiaratamente previdenziale, collegata alla prestazione di un'attività di servizio, sia sottratta alla sinallagmaticità della controprestazione, rimettendosi alla legge la facoltà di iscrivere o meno al fondo una categoria di lavoratori statali.

Dal 1928, il legislatore non ha distinto tra i sottufficiali in s.p.e. e quelli in attesa di transito, richiedendo, unicamente, l'appartenenza alla categoria, riferendo al momento dell'adozione del sistema a retribuzione la decorrenza del titolo all'iscrizione. Tali requisiti sono presenti già nel momento in cui il rapporto da servizio di leva si trasforma in servizio volontario e, pertanto, è da quella data che sorge l'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Fondo di Previdenza, con conseguente diritto dei ricorrenti ed obbligo dell'INPDAP di procedere, per ognuno, all'iscrizione con decorrenza dal momento in cui è stato retribuito col sistema a stipendio.

L’INPDAP, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e la prescrizione dei diritti invocati da ricorrenti ex art. 20 del DPR n. 1032/1973.

Il Ministero della Difesa, invece, non si è costituito in giudizio.

Con decreto decisorio n. 9463/2013, il ricorso è stato dichiarato perento.

Con decreto decisorio del 25 novembre 2013 n. 25103, è stato revocato il decreto di perenzione n. 9463/2013.

All’udienza del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, osserva che nel processo amministrativo l'effetto della perenzione è meramente processuale, sicché, nella sussistenza delle condizioni di legge, può essere riproposto un nuovo ricorso avente lo stesso oggetto (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 05/09/2012, n. 1833).

Ne consegue che, in assenza di diversi elementi impeditivi, la sentenza del TAR Lazio n. 2235/2005, con la quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso RG n. 3057/1993 proposto da soggetti che, in parte, coincidono con alcuni degli odierni ricorrenti, non risulta di ostacolo per questi ultimi alla riproposizione delle medesime domande contenute nel ricorso dichiarato perento.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene inammissibile, in quanto generica, l’eccezione con la quale l’INPDAP ha affermato la prescrizione dei diritti invocati da ricorrenti.

3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, non avendo motivo il Collegio per discostarsi dal precedente costituito dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. 3^-Ter, n. 2235/2005, con la quale è stato affermato (in linea con altri precedenti giurisprudenziali: T.A.R. Bari, I Sez., 17 gennaio 2001 n. 142 e 9 dicembre 2000 n. 4753; T.A.R. Lazio, I Sez., 30 dicembre 2002 n. 14731 e 13 maggio 2002 n. 4186) che al personale militare in posizione di ferma o rafferma, che abbia conseguito la posizione di sottufficiale, spetta l'iscrizione al Fondo previdenziale facente capo all'I.N.P.D.A.P., restando esclusi dal beneficio i soli militari in posizione sottordinata.

A differenza del servizio militare di leva, infatti, nel quale la costituzione del rapporto avviene per atto coattivo dell'Amministrazione militare (la chiamata alle armi), nel servizio svolto in posizione di ferma e di rafferma la costituzione del rapporto non può prescindere dalla dichiarata disponibilità dell'interessato, onde la denominazione legate di servizio volontario (att. 38 e ss. legge 31 luglio 1954 n. 599).

Tale servizio, che costituisce per il sottufficiale la strada normale di accesso al servizio permanente effettivo, presenta tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di pubblico impiego: la sua correlazione con i fini istituzionali dell'Amministrazione militare, al cui perseguimento il militare in posizione di ferma e rafferma attende in maniera immediata e diretta; la professionalità, conseguente al fatto che il militare è considerato in ogni momento in attività di servizio; la continuità del servizio, in quanto il militare è assunto non per una singola opera, ma per esigenze di carattere durevole; l'obbligatorietà della prestazione a favore dell'Amministrazione, atteso che il militare «è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato» (art. 38 L.n. 599 del 1954); la predeterminazione della retribuzione a lui spettante, che é costituita dalle voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo del personale in s.p.e., compresa la tredicesima mensilità; la subordinazione gerarchica, che intuitivamente è più incisiva di quella alla quale è tenuto il personale civile; l'occupazione di un posto in organico; lo svolgimento di una carriera, sia pure limitata, che costituisce il presupposto necessario per l'instaurazione del successivo rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

Peraltro, il D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nell'individuare i dipendenti aventi titolo all'iscrizione al Fondo di previdenza gestito, prima, dall'E.N.P.A.S., e, poi, dall'I.N.P.D.A.P., comprende fra essi i militari delle Forze armate senza ulteriori specificazioni (art. 1) se non che siano in servizio «continuativo», che è posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma.

Lo stesso D.P.R. n. 1032/73, al successivo art. 2, elenca le categorie non aventi diritto all'iscrizione, fra le quali non compaiono quelle dei soggetti di cui si discute.

In sostanza, il rapporto di lavoro del personale in ferma e rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza, quindi, il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l'obbligo contributivo e l'indennità di buonuscita (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 8 febbraio 1980 n. 90, anche se relativa a questione diversa da quella in esame).

4. Ne consegue l'obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, all'iscrizione ora per allora degli interessati al Fondo di previdenza e di versare all'I.N.P.D.A.P. il contributo afferente al periodo di volontariato, limitatamente all'importo che ad esso fa carico, con la maggiorazione dei soli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo.

Va, inoltre, dichiarato l'obbligo per l'I.N.P.D.A.P. di restituire agli interessati e loro aventi causa il contributo di riscatto, con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di versamento fino al soddisfo, detraendo dall’importo complessivo la parte del contributo obbligatorio, maggiorata di interessi legali, che fa carico agli iscritti al Fondo di previdenza nella misura fissata dall'art. 37 D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al rimborso l'I.N.P.D.A.P. provvederà nei 120 giorni successivi al pagamento delle somme dovuta dall'Amministrazione della difesa a titolo di contributo obbligatorio e relativi accessori.

5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie come in motivazione;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalle parti resistenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Circolare n. 96 del 04/08/2014
-----------------------------------------------------------
INPS circolare – obblighi contributivi personale militare in F.B. o prolungata, in rafferma ovvero in F.V.A. (VFP1) o quadriennale (VFP4)

precisa come sono considerati costoro prima del passaggio in S.P.E.

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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso ACCOLTO
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Egr. colleghi tutti, leggete attentamente ciò che sta scritto e meditate tutta la rivoluzione dell'argomento.

(art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare)

IL TAR di Salerno precisa:

1) - Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500605 - Public 2015-03-13 -


N. 00605/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Salerno, Via A. Balzico, 41c/O D'Alessio;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento
provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva - prot. 0006315 del 08/04/2014 avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici. d.p.r. n.1092/73. istanze del ten.col. OMISSIS - quesito."

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 6-6-2014 e depositato il 26-6-2014 il ten.col. OMISSIS impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata sostanzialmente respinta la propria istanza volta ad ottenere la computabilità ( ed il relativo riscatto ) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.

Denunziava, al riguardo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dpr n. 1092/1973, dell’articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 142, comma 2 del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.

Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al proposto gravame.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-1-2015.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

La questione giuridica portata all’esame del Tribunale concerne la computabilità , ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione ( decorrenza amministrativo-economica ), ove i due momenti non risultino in concreto coincidenti.

Il problema non si pone ( e tanto è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente) per gli ordinari dipendenti statali, atteso che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 precisa che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

Il riferimento letterale alla “decorrenza del rapporto” evidenzia chiaramente che il momento cui occorre fare riferimento, in assenza di ulteriori specificazioni , è quello della decorrenza giuridica, la quale costituisce il momento in cui si colloca l’inizio del rapporto giuridico che si instaura tra l’amministrazione ed il dipendente.

Il problema si pone, invece, (apparentemente, come di seguito si vedrà) per il personale militare, atteso che la norma di riferimento (art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare) recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.

Dunque, non vi è riferimento alla “decorrenza del rapporto”, ma alla “assunzione del servizio”, terminologia diversa che potrebbe indurre ad individuare il dies a quo nel momento di effettiva presa di servizio e, dunque, della decorrenza amministrativo-economica del rapporto.

Ritiene, peraltro, il Tribunale che tale interpretazione non sia corretta, evidenziandosi che, in realtà, nonostante la differente terminologia utilizzata , il momento di decorrenza del computo sia lo stesso, tanto che per il personale civile che per quello militare.

Inducono a tale lettura le considerazioni che di seguito si espongono.

Occorre in primo luogo evidenziare, sotto il profilo storico, che la disposizione normativa concernente i criteri di computo per il personale militare era in origine collocata nel richiamato articolo 8 del dpr n. 1092/1973, unitamente a quella relativa al personale civile.

Invero, il secondo comma , dopo aver precisato che “il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, proseguiva affermando che “Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso”.

La collocazione delle due disposizioni nel medesimo comma, senza soluzione di continuità e senza l’utilizzo di locuzioni (quali “invece”) atte ad evidenziare una diversità di disciplina è indicativa della volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e mansioni svolte dal personale civile e da quello militare.

Per il primo, invero, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di “impiego” e di “lavoro”; per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, il medesimo è indicato in termini di “servizio” ( correntemente, invero, con riferimento alle prestazioni dei militari, si parla di “servizio militare”).

Dunque, il termine “servizio” non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro ed un prestatore , ma sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare.

A tale conclusione induce anche la lettura del successivo disposto della norma, che individua specificamente i casi in cui il servizio ( rectius, il tempo di svolgimento del rapporto) non è computabile; evidenziandosi, al riguardo, che le eccezioni risultano essere sostanzialmente le stesse tanto per il personale civile che per quello militare, utilizzandosi terminologie diverse o aggiunte solo in relazione alla diversità tipologica del rapporto ( ad esempio, mentre per il personale civile si parla di aspettativa per motivi di famiglia, per i militari si opera riferimento all’aspettativa per motivi privati; per questi ultimi , poi, si indica la qualità di “richiamati senza assegni” tipica dell’ordinamento militare e non presente in quella del personale civile).

Orbene, tale uguale disciplina è indicativa della operatività della medesima regola anche con riferimento al criterio generale di computo del servizio ai fini pensionistici e, dunque, del criterio della decorrenza giuridica del rapporto.

D’altra parte, ciò è confermato dal fatto che la seconda parte del citato articolo 8, nella sua formulazione originaria ( presente tale disposizione anche nell’attuale articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare), prevede, per i militari, anche la computabilità di periodi in cui non vi è stato svolgimento effettivo del servizio ( il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà).

La espressa formulazione di una eccezione alla computabilità ( totale per il personale civile, parziale per quello militare) lascia ritenere che la regola generale sia nel senso che ciò che rileva non è l’ effettivo svolgimento del rapporto quanto piuttosto la sussistenza del rapporto giuridico tra amministrazione e dipendente.

Sicchè deve ritenersi che anche per il personale militare il computo debba essere effettuato dalla data di decorrenza giuridica del servizio, in tal senso dovendosi interpretare l’inciso “data di assunzione del servizio”.

Tale considerazione storico-normativa è importante ed ha valenza dirimente, considerato che la disposizione contenuta nell’attuale articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010 non è altro che la trasposizione della previgente disciplina contenuta nell’articolo 8 ( che accomunava personale civile e personale militare) in un testo specifico (Codice dell’ordinamento militare) che raccoglie tutta la normativa concernente l’ordinamento militare, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento di quiescenza.

Ed, invero, la disposizione di interesse , contenuta nel previgente articolo 8 del dpr n. 1092/1973, risulta essere stata soppressa dall’articolo 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, proprio in occasione della emanazione del codice dell’ordinamento militare.

Né a diversa conclusione induce la parziale differenza della lettera delle norme ( quella soppressa: “ Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio fino a quella di cessazione del servizio stesso”; quella oggi vigente: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”).

Invero, l’indicazione “il computo del servizio effettivo” è il necessario adattamento lessicale conseguente al fatto che un precedente capoverso diviene disposizione autonoma costituente in via esclusiva il primo comma del nuovo articolo di legge e , dunque, il “servizio effettivo” esprime lo stesso concetto che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 indica nei “servizi prestati in qualità di dipendente statale”.

Di poi, non può trarre in inganno la circostanza che l’articolo 1847 parli di servizio “effettivo”.

La locuzione, invero, riporta l’intitolazione della Sezione I ( Servizio Effettivo) del Capo II (Valutazione dei servizi) del Titolo II ( Trattamento previdenziale normale) del Codice e vale chiaramente ad indicare l’ordinario servizio svolto in qualità di militare , per contrapporlo e distinguerlo da altre fattispecie peculiari ( non ordinarie), pure rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previste dalle successive Sezioni II ( Maggiorazione dei servizi effettivi) e III ( Servizi computabili a domanda).

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.

Il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendo l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.

La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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1) - Allego circolare del Ministero dell'Interno n. 333/H/N18 datata 15.02.2016 ad oggetto " Valutazione di periodi riscattati, ricongiunti o computati risultanti contemporanei";

2)- allego messaggio INPS n. 6659 datato 30.10.2015 richiamata nella suindicata circolare.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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N.B.: sicuramente adesso alcuni siti prenderanno spunto dal mio allegato sul doppio calcolo pubblicandolo.
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Preciso ai colleghi CC. che il CNA di Chieti con f. n. 5/11 del 10/02/2011, a suo tempo ha disposto che il personale interessato al riscatto ai fini T.F.S. / T.F.R. dei periodi di servizio contemplati dalla vigente normativa, dovrà inviare, per il tramite del Comando di appartenenza, l'apposito "Modello domanda di riscatto per maggiorazione sul servizio" (disponibile sul portale Leonardo, area CNA-TEQ), sottoscritto e con la data di assunzione a protocollo, all'indirizzo e-mail cnateqriscatti@carabinieri.it.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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le istanze dovranno pervenire all'Ufficio T.E.Q. del CNA esclusivamente a mezzo posta elettronica.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165
-----------------------------------------------------------

OMISSIS

Art. 5.


Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati preruolo


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonchè quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso perso.
-----------------------------

Ecco alcuni brani:

1) - Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari,
- ) - durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio,
- ) - quindi domandando a questo Giudice di accertare,
- ) - con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

2) - Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo,
- ) - chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3) - La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

4) - Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita,
-) - “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”,
-) - ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- ) - Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

5) - Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che
- ) - “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).
- ) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983,
- ) - ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

6) - Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e.
- ) - e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi,
- ) - non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita
- ) - e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

7) - A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
- ) - ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato,
- ) - stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5),
- ) - confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata,
- ) - chiarendo che,
- ) - se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997,
- ) - ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

8) - Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, - ) - con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita,
- ) - che qui rileva,
- ) - esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale,
- ) - è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800811, - Public 2018-01-22 -
Pubblicato il 22/01/2018

N. 00811/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2003, proposto da:
(OMISSIS per questione di spazio), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massaro, con domicilio eletto presso lo studio Petrillo-Ragazzoni in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

I.N.P.D.A.P. – Gestione autonoma ex E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;

e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla restituzione delle somme indebitamente versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché per l’annullamento
di tutti gli atti eventualmente ostativi, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere, o essere stati, tutti ufficiali e/o sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di aver ottenuto l’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) al momento del loro passaggio in s.p.e., coincidente con l’acquisizione del grado di Sergente Maggiore.

2. Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari, durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio, quindi domandando a questo Giudice di accertare, con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo, chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3. Con atto di stile si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa per domandare il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con decreto n. 5029 del 24.04.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 322 del 2.03.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti Brunetti Roberto, Gemma Roberto, Ancora Antonino, Raffo Massimo, Moro Roberto, Maurizi Maurizio, Menis Giovanni, Coppa Carlo, Donati Onofrio, De Franco Raimondo Santucci Sergio, Paparini Francesco, Paluzzi Sandro, Bovesecco Umberto, Camaggi Franco e d’Avossa Gianfranco ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

5. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.

6. La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

Premesso che il D.P.R. n. 1032/1973 disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e che il “Fondo di previdenza e credito” da esso regolato provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi (art. 32), deve darsi preliminarmente atto della presenza di oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla corretta interpretazione del citato D.P.R., della cui violazione gli odierni ricorrenti si dolgono.

6.1 Invero, una prima giurisprudenza del Giudice Amministrativo, più vicina alle prospettazioni di parte ricorrente e tesa a riconoscere il diritto dei militari all’iscrizione al menzionato Fondo previdenziale, dopo aver preliminarmente chiarito che al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non spettasse l’anzidetta iscrizione, statuiva l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione dei ricorrenti al Fondo con conseguente versamento all’Ente previdenziale del relativo contributo, per la parte a suo carico e, correlativamente, l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere all’iscrizione, con decorrenza dal momento in cui gli istanti avevano iniziato ad essere retribuiti con il metodo a stipendio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6363/2005, n. 1643/2006; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1153/2008; nn. 6178, 6266 e 6271/2004).

6.2 Tuttavia, i più recenti arresti giurisprudenziali, a cui il Collegio ritiene di aderire, sono giunti ad opposta soluzione.

Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza). Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

7. Nella fattispecie all’odierno esame, i ricorrenti domandano l’iscrizione al Fondo di Previdenza con riferimento ad un periodo in cui il rapporto di pubblico impiego che li legava all’Amministrazione era solo a tempo determinato e che, secondo la ricostruzione ermeneutica innanzi svolta, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto non automaticamente computabile al fine della buonuscita, ai sensi del richiamato art. 1, D.P.R. n. 1032/1973.

in relazione ad esso non è dunque possibile disporre l’iscrizione al Fondo di previdenza, oggi gestito dall’I.N.P.D.A.P., per ricomprendervi il servizio prestato dagli odierni esponenti quale volontari, e precedente al passaggio in servizio permanente effettivo.

Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e. e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi, non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

8. Ritenuta, quindi, corretta la decorrenza dell’iscrizione al Fondo previdenziale dei ricorrenti come operata dalla odierna intimata, ne discende la conseguente infondatezza nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo versato per il riscatto del servizio pre-ruolo dai medesimi prestato.

A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5), confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata, chiarendo che, se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997, ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita, che qui rileva, esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

9. Il Collegio, pertanto, pronunciando nei confronti dei soli ricorrenti per i quali è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito, conclude per il rigetto del presente gravame.

10. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO
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