Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Leggete la sentenza del CdS datata 2012, qui sotto indicata, ove il Ministero della Difesa ha perso l’Appello.

09/10/2012 201205250 Sentenza 4


N. 05250/2012REG.PROV.COLL.
N. 03736/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. Puglia - sez. staccata di Lecce: sezione I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas
……………………………

OMISSIS

1) Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:

<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.


La suindicata sentenza si trova postata nel testo “ Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo, nel Forum Carabinieri


panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso Accolto.
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1) - il Col. Carlo Trinchera, posto in congedo dall’Esercito Italiano con decorrenza dal 30 dicembre 2001, lamentava che l’Ente previdenziale aveva omesso di corrispondere in maniera corretta le somme a lui spettanti a titolo di liquidazione dell’indennità di “buonoscita”, calcolata per 21 anni, 2 mesi e 22 giorni di servizio.

2) - Ciò perché era valutabile, in realtà, oltre a un periodo pari a 27 anni, 2 mesi e 27 giorni, come calcolato nel relativo “progetto di liquidazione” da parte dell’Ufficio Tecnico Territoriale “Armi e Missilistica” di Nettuno, anche l’ammissione “a riscatto” a tal fine di 6 anni e 4 mesi di ulteriori periodi di servizio che erano indicati, per un totale di 33 anni e 6 mesi circa.

Il TAR precisa:

3) - E’ stato infatti precisato dalla giurisprudenza che, in materia indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, .............., la liquidazione di tale indennità, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla disciplina normativa citata, va determinata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo e, in mancanza, quelli “utili”, vale a dire “riscattati”, o comunque ammessi al riscatto;
- ) - questi ultimi, tuttavia, non possono essere sovrapposti a quelli di servizio effettivo, di modo che, se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione effettiva di servizio, non può essere considerato “utile”, ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo, ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto, a nulla valendo che, per tale periodo, l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto ed abbia versato la relativa contribuzione (Cass. Civ. SSUU, 30.10.08, n. 26019).

4) - Così pure, è stato evidenziato che in forza del principio del collegamento strutturale tra la retribuzione contributiva e l'indennità di buonuscita sancito dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, l'Inpdap deve provvedere a liquidare detta indennità sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico cessato dal servizio, da cui risultino gli anni di servizio prestati e per i quali erano stati versati i contributi o da parte dell'amministrazione o da parte dello stesso dipendente a seguito di provvedimenti di “riscatto” (TAR Lazio, Sez. III, 1.4.03, n. 2876).
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201805033,- Public 2018-05-05 -
Pubblicato il 05/05/2018

N. 05033/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03628/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3628 del 2007, proposto da
Carlo Trinchera, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana, 207;

contro
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Inpdap - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, non costituito in giudizio;

per l'accertamento del diritto
spettante al ricorrente alla riliquidazione del trattamento dell’indennità di buonuscita INPDAP.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza “smaltimento” del 13 aprile 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il Col. Carlo Trinchera, posto in congedo dall’Esercito Italiano con decorrenza dal 30 dicembre 2001, lamentava che l’Ente previdenziale aveva omesso di corrispondere in maniera corretta le somme a lui spettanti a titolo di liquidazione dell’indennità di “buonoscita”, calcolata per 21 anni, 2 mesi e 22 giorni di servizio.

Ciò perché era valutabile, in realtà, oltre a un periodo pari a 27 anni, 2 mesi e 27 giorni, come calcolato nel relativo “progetto di liquidazione” da parte dell’Ufficio Tecnico Territoriale “Armi e Missilistica” di Nettuno, anche l’ammissione “a riscatto” a tal fine di 6 anni e 4 mesi di ulteriori periodi di servizio che erano indicati, per un totale di 33 anni e 6 mesi circa.

Il ricorrente, quindi, lamentava: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 1032/1973. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’errore nell’accertamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria”.

Il progetto di liquidazione INPDAP non menzionava il servizio effettivo prestato dal ricorrente né elencava tutti i periodi sottoposti a “riscatto”, secondo quando sopra evidenziato, nel rispetto del dettato dell’art. 3, commi 2 e 3, d.p.r. n. 1032/1973, che indica la base contributiva dell’indennità in questione.

Si costituiva in giudizio in Ministero della Difesa con atto di mera forma.

Alla pubblica udienza “straordinaria” del 13 aprile 2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, ribadita la sua giurisdizione (Cons. Stato, Sez. III, 6.12.17, n. 5850; TAR Lazio, Sez. I bis, 4.1.16, n. 18 e Sez. III ter, 13.2.18, n. 1721), ritiene la fondatezza del ricorso, nei termini che si vanno a precisare.

E’ stato infatti precisato dalla giurisprudenza che, in materia indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, poiché il connesso trattamento economico realizza una funzione propriamente previdenziale, sia pure mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla base contributiva dell'ultima retribuzione percepita, la liquidazione di tale indennità, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla disciplina normativa citata, va determinata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo e, in mancanza, quelli “utili”, vale a dire “riscattati”, o comunque ammessi al riscatto; questi ultimi, tuttavia, non possono essere sovrapposti a quelli di servizio effettivo, di modo che, se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione effettiva di servizio, non può essere considerato “utile”, ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo, ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto, a nulla valendo che, per tale periodo, l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto ed abbia versato la relativa contribuzione (Cass. Civ. SSUU, 30.10.08, n. 26019).

Così pure, è stato evidenziato che in forza del principio del collegamento strutturale tra la retribuzione contributiva e l'indennità di buonuscita sancito dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, l'Inpdap deve provvedere a liquidare detta indennità sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico cessato dal servizio, da cui risultino gli anni di servizio prestati e per i quali erano stati versati i contributi o da parte dell'amministrazione o da parte dello stesso dipendente a seguito di provvedimenti di “riscatto” (TAR Lazio, Sez. III, 1.4.03, n. 2876).

Ala luce di quanto dedotto, quindi, e anche in assenza di difese dell’Amministrazione, il ricorso deve essere accolto nel senso che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di rivedere il progetto di liquidazione dell’indennità per cui è causa al fine di valutare anche i periodi di servizio effettivi “riscattati” dal ricorrente. A ciò le amministrazioni intimate dovranno provvedere senza indugio, ciascuna per la sua competenza.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Bottiglieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Anna Bottiglieri





IL SEGRETARIO
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso Accolto
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1) - ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della propria posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., tenendo conto anche del c.d. servizio figurativo ( aumento di un quinto riconosciuto in sede di liquidazione dell’indennità una tantum ) previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

2) - Risulta dagli atti ..... che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza, con decreto n. …. dell’11 luglio 2002, ha disposto che l’I.N.P.D.A.P. versasse all’I.N.P.S. la somma di € 46.173,31 per la costituzione della posizione assicurativa dell’interessato e, quindi, tenendo conto del solo servizio effettivamente prestato, ma non anche di quello c.d. figurativo.

3) - Di qui, la domanda di riconoscimento dell’aumento di servizio utile a pensione e l’obbligo corrispondente della P.A. alla ricostituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., previa valorizzazione degli aumenti di periodi di servizio, per un totale di anni 17, mesi 4 e giorni 9.

4) - Espone, …., il dott. C.. che ha prestato servizio nella Guardia di Finanza
dal 18 maggio 1983 sino al 7 maggio 1984 e
dal 29 novembre 1984 sino al 30 luglio 1998, data di collocamento in congedo a domanda con il grado di “ Capitano “.

5) - Il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio …..., eccependo sostanzialmente che le maggiorazioni di servizio figurative rilevano solo ai fini della misura della pensione o dell’indennità una tantum,
- ) - ma non ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’A.G.O., in quanto, diversamente opinando, vi sarebbe una doppia valutazione della medesima situazione.

LA CORTE DEI CONTI scrive:

6) - Il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche del c.d. servizio figurativo, costituito dall’aumento del quinto previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

7) - Occorre innanzi tutto puntualizzare che, seppure l’art. 124 del d.p.r. n. 1092/1973 è stato abrogato per effetto del comma 12-undecies dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, trova applicazione nel presente giudizio la previgente disciplina, in forza del principio del tempus regit actum, in considerazione della circostanza che il ricorrente è cessato dal servizio presso la Guardia di Finanza nel 1998, allorquando avrebbe dovuto essere costituita la propria posizione assicurativa, e, dunque, in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta norma abrogativa.

8) - Dal tenore letterale delle norme di cui agli artt. 124 del d.p.r. n.1092/1973 e 3, ultimo comma, della L. n. 284/1977, si evince che l’unica condizione posta dal legislatore perchè l’ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto del periodo utile è l’avere svolto il servizio in condizioni di impiego operativo ( in tal senso, C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 464 del 2007 e la giurisprudenza richiamata: Id., n. 62/2004; id., n. 153/2005; Id., n. 31472005; Sez. giur. Veneto, n. 548/2006 ).

9) - Quanto esposto ha trovato, altresì, autorevole conferma nella giurisprudenza di questa Corte – sia di primo ( ex multis, Sez. giur. Lazio, n. 1729/2009 ) che di secondo grado ( cfr. Sez. III app. n. 465/2009 e n. 193/2010) – alla cui stregua è stato chiarito come “ servizio prestato “ debba intendersi “ servizio utile “ e non già “ servizio effettivo “.

10) - Deve osservarsi, infatti, che il beneficio dell’aumento di un quinto è attribuito per il solo fatto di avere prestato servizio
- ) e, in questo senso,
- ) a nulla rileva la casistica indicata nella sentenza delle Sezioni riunite
- ) allorchè si fa menzione dei diversi contenuti da attribuirsi a “ servizio utile” e “servizio effettivo”
- ) poiché lo stesso art. 40 del d.p.r. n.1092/1973 assume che il “servizio effettivo” scaturisce dalla “somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza,
- ) considerati senza tenere conto degli aumenti ci cui al precedente Capo III”.
- ) A parte il fatto che gli aumenti di servizio di cui al Capo III sono tassativi ( e non può esservi menzione di quello in oggetto perché successivo )
- ) è la stessa norma che, successiva,
- ) prevede che il servizio prestato in quelle condizioni è “computato con l’aumento di un quinto”,
utilizzando lo stesso verbo “computare” usato nell’art. 40 per indicare i periodi di servizio effettivo.

11) - La interpretazione qui seguita è confermata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ed è stata avvalorata dalla Sezione giurisdizionale Sardegna ( n. 814/2012 ) nonché da questa stessa Sezione giurisdizionale ( n. 627/2010 )

N.B.: lettere tutto il contesto qui sotto.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 406 Pubblicazione 17/05/2018
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Sent 406/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( ART. 5 L. 205/2000 )
*********
IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32869 del registro di segreteria, proposto dal Sig.re C.. Giuseppe ( n. a ……. il ……. 1963 ) – rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Savino, giusta mandato a margine del ricorso;
Visto il ricorso in epigrafe, con i relativi allegati;

contro
- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.

- I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici;

Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2018 l’avv. Antonio Savino, per il ricorrente, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il Mar. Lgt. Donato Pascazio, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza, il quale si è riportato alla memoria depositata.

Visto il ricorso, in epigrafe indicato, depositato in data 7 ottobre 2016;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Considerato in
FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 28 settembre 2016, il dott. C.. Giuseppe, come sopra generalizzato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della propria posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., tenendo conto anche del c.d. servizio figurativo ( aumento di un quinto riconosciuto in sede di liquidazione dell’indennità una tantum ) previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Risulta dagli atti depositati che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza, con decreto n. 3323 dell’11 luglio 2002, ha disposto che l’I.N.P.D.A.P. versasse all’I.N.P.S. la somma di € 46.173,31 per la costituzione della posizione assicurativa dell’interessato e, quindi, tenendo conto del solo servizio effettivamente prestato, ma non anche di quello c.d. figurativo.

Di qui, la domanda di riconoscimento dell’aumento di servizio utile a pensione e l’obbligo corrispondente della P.A. alla ricostituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., previa valorizzazione degli aumenti di periodi di servizio, per un totale di anni 17, mesi 4 e giorni 9.

Espone, infatti, il dott. C.. che ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 18 maggio 1983 sino al 7 maggio 1984 e dal 29 novembre 1984 sino al 30 luglio 1998, data di collocamento in congedo a domanda con il grado di “ Capitano “.

Il Comando generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio con una memoria difensiva, in data 7 novembre 2016, eccependo sostanzialmente che le maggiorazioni di servizio figurative rilevano solo ai fini della misura della pensione o dell’indennità una tantum, ma non ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’A.G.O., in quanto, diversamente opinando, vi sarebbe una doppia valutazione della medesima situazione. In subordine, la prescrizione quinquennale.

Alla odierna udienza le parti si sono riportate a quanto già dedotto.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche del c.d. servizio figurativo, costituito dall’aumento del quinto previsto dall’art. 3 della legge n. 284/1977.

Occorre innanzi tutto puntualizzare che, seppure l’art. 124 del d.p.r. n. 1092/1973 è stato abrogato per effetto del comma 12-undecies dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, trova applicazione nel presente giudizio la previgente disciplina, in forza del principio del tempus regit actum, in considerazione della circostanza che il ricorrente è cessato dal servizio presso la Guardia di Finanza nel 1998, allorquando avrebbe dovuto essere costituita la propria posizione assicurativa, e, dunque, in epoca anteriore all’entrata in vigore della suddetta norma abrogativa.

Dal tenore letterale delle norme di cui agli artt. 124 del d.p.r. n.1092/1973 e 3, ultimo comma, della L. n. 284/1977, si evince che l’unica condizione posta dal legislatore perchè l’ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto del periodo utile è l’avere svolto il servizio in condizioni di impiego operativo ( in tal senso, C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 464 del 2007 e la giurisprudenza richiamata: Id., n. 62/2004; id., n. 153/2005; Id., n. 31472005; Sez. giur. Veneto, n. 548/2006 ).

Quanto esposto ha trovato, altresì, autorevole conferma nella giurisprudenza di questa Corte – sia di primo ( ex multis, Sez. giur. Lazio, n. 1729/2009 ) che di secondo grado ( cfr. Sez. III app. n. 465/2009 e n. 193/2010) – alla cui stregua è stato chiarito come “ servizio prestato “ debba intendersi “ servizio utile “ e non già “ servizio effettivo “.

Né a diverso convincimento conduce la lettura della sentenza delle Sezioni riunite n. 8/QM/2011, la quale appare ancorata ad una interpretazione letterale delle norme richiamate.

Deve osservarsi, infatti, che il beneficio dell’aumento di un quinto è attribuito per il solo fatto di avere prestato servizio e, in questo senso, a nulla rileva la casistica indicata nella sentenza delle Sezioni riunite allorchè si fa menzione dei diversi contenuti da attribuirsi a “ servizio utile” e “servizio effettivo” poiché lo stesso art. 40 del d.p.r. n.109271973 assume che il “servizio effettivo” scaturisce dalla “somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tenere conto degli aumenti ci cui al precedente Capo III”. A parte il fatto che gli aumenti di servizio di cui al Capo III sono tassativi ( e non può esservi menzione di quello in oggetto perché successivo ) è la stessa norma che, successiva, prevede che il servizio prestato in quelle condizioni è “computato con l’aumento di un quinto”, utilizzando lo stesso verbo “computare” usato nell’art. 40 per indicare i periodi di servizio effettivo.

La interpretazione qui seguita è confermata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ed è stata avvalorata dalla Sezione giurisdizionale Sardegna ( n. 814/2012 ) nonché da questa stessa Sezione giurisdizionale ( n. 627/2010 )

Poiché non vi è ragione per discostarsi da siffatto orientamento giurisprudenziale, che poggia le sue solide basi sul tenore letterale dell’art. 3 della legge n. 28471977, il ricorso merita di essere accolto, con la conseguente rideterminazione della pozione assicurativa presso l’I.N.P.S. anche relativamente al periodo di c.d. servizio figurativo, per la durata complessiva di anni 17, mesi 9 e giorni 4.

Deve riconoscersi, dunque, il diritto del dott. C.. Giuseppe alla rideterminazione della posizione assicurativa sulla base dell’aumento del quinto previsto dalla legge.

Sulle somme scaturenti dal ricalcolo, devono corrispondersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La complessità della causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio, che rimangono a carico delle parti.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n° 32869, nei sensi in motivazione.

Spese di giudizio compensate. .
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del sei aprile duemiladiciotto.
F.to ( V. Raeli )


Depositata in Segreteria il 17/05/2018


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso Accolto.
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1) - La parte ricorrente, ufficiale dell’esercito italiano in servizio, censura il diniego espresso dalla resistente alla istanza di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica.

IL TAR LAZIO precisa:

2) - la p.a. ha respinto l’indicata istanza sulla base del tenore letterale dell’art. 1847 del D.lgs n. 66/2010.

3) - Tanto premesso, recita il primo comma dell’art. 1847 del Dlgs n. 66/2010: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”.

4) - L’interpretazione della norma riportata non può disattendere le previsioni generali del sistema.

5) - In altre parole, la scelta della p.a. di distinguere il momento giuridico da quello della effettiva prestazione del servizio, per esclusive esigenze della stessa,
- ) - non può essere ignorata e non può costituire un momento pregiudiziale del cittadino,
- ) - dovendo ricondursi al momento della nomina lo stabile inserimento in una carriera dello Stato con il conseguente consolidamento dello status, giuridico ed economico, dallo stesso derivante.

6) - Conseguentemente, il rigetto della istanza di riscatto, a fini previdenziali, presentata dall’attuale ricorrente a mente dell’art. 142, comma 2 del DPR 1092/1973, con onere a carico dello stesso richiedente, per il periodo 1° marzo 1984/ 24 luglio 1984 è viziata, nei termini indicati in motivazione e deve essere annullata.

N.B.: Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806366, - Public 2018-06-07 -

Pubblicato il 07/06/2018


N. 06366/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00911/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2018, proposto da
Maurizio De Giorgi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

1. del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con il Pubblico prot. n. M_D E25720 REG2017 0045978 datato 16.11.2017 ed avente ad oggetto “Col. Maurizio DE GIORGI (…) Domanda di riscatto del periodo intercorrente tra la nomina giuridica ad ufficiale in s.p.e. e quella economica di assunzione in servizio”;

2. della nota della Direzione Generale della Previdenza e della Leva prot. n. M_DG PREV 0056344 del 7 aprile 2014 richiamata nel provvedimento sub 1 e della quale il ricorrente veniva a conoscenza unitamente al provvedimento oggi impugnato;

3. nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La questione oggetto del presente scrutinio può essere decisa in forma semplificata, sussistendo, all’evidenza, i presupposti indicati dall’art. 74 cpa.

La parte ricorrente, ufficiale dell’esercito italiano in servizio, censura il diniego espresso dalla resistente alla istanza di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica.

La giurisdizione pertiene al giudice adito: “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo.” (Cons. Stato Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2323; Sez. IV, 15 febbraio 2003, n. 923).

Ciò detto la p.a. ha respinto l’indicata istanza sulla base del tenore letterale dell’art. 1847 del D.lgs n. 66/2010.

Osserva il Collegio.

Preliminarmente è necessario precisare i limiti e la natura afferente alla nomina giuridica e quella economica dei dipendenti pubblici.

E’ noto e non merita peculiare approfondimento che è l’atto di nomina all’impiego, con conseguente inquadramento in ruolo, costituisce, con la medesima decorrenza giuridica, lo status del dipendente ed il rapporto di lavoro.

E’, infatti, da tale data che si fissano il complesso delle condizioni che disciplinano, sotto il profilo giuridico ed economico, il rapporto di impiego, così come dettate dalla normativa vigente all’atto di nomina.

E’ a tale momento che deve aversi riguardo per la definizione del regime giuridico ed economico applicabile, in quanto connessi all’acquisizione del relativo status.

L’effettiva presa di servizio, invero, ha valenza ai soli fini economici, individuando il momento cui pretendere la controprestazione economica a carico della p.a..

Quindi, la decorrenza economica determina e comporta solo il diritto alla percezione della retribuzione, proprio perchè essa costituisce il momento sinallagmatico dell’intervenuto rapporto negoziale che non può prescindere dal momento in cui inizia, effettivamente, la prestazione lavorativa.

Ciò è confermato dal fatto che la eventuale mancata presa di servizio, successivamente alla nomina ( ed alla conseguente decorrenza giuridica), non determina la mancata costituzione del rapporto, ma unicamente la decadenza dal rapporto, perché lo stesso è già sorto dalla nomina.

Tanto premesso, recita il primo comma dell’art. 1847 del Dlgs n. 66/2010: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”.

L’interpretazione della norma riportata non può disattendere le previsioni generali del sistema.

In altre parole, la scelta della p.a. di distinguere il momento giuridico da quello della effettiva prestazione del servizio, per esclusive esigenze della stessa, non può essere ignorata e non può costituire un momento pregiudiziale del cittadino, dovendo ricondursi al momento della nomina lo stabile inserimento in una carriera dello Stato con il conseguente consolidamento dello status, giuridico ed economico, dallo stesso derivante.

Conseguentemente, il rigetto della istanza di riscatto, a fini previdenziali, presentata dall’attuale ricorrente a mente dell’art. 142, comma 2 del DPR 1092/1973, con onere a carico dello stesso richiedente, per il periodo 1° marzo 1984/ 24 luglio 1984 è viziata, nei termini indicati in motivazione e deve essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


--------------------------------------------------------

N.B.: - Anche questo ricorso è stato accolto con l'identico testo di sentenza.


SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806367, - Public 2018-06-07 -

pubblicato il 07/06/2018


N. 06367/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01354/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2018, proposto da
Antonio Saraceni, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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si ritorna sull'argomento.

Il Tar Lazio precisa:

1) - la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a controversie del tutto similari con le sentenze n. 6366 e n. 6367 del 2018;
-------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807846, - Public 2018-07-13 -
Pubblicato il 13/07/2018


N. 07846/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07220/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2018, proposto da
Mario Negretti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’annullamento,
previa sospensiva,

- del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con il Pubblico prot. n. M_D E25720 REG2018 0004703 datato 19.01.2018 e notificato in data 20.04.2018, avente ad oggetto “Ten. Col. Mario NEGRETTI (…) Domanda di riscatto ai fini pensionistici D.P.R. 1092/73”;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che – come posto, tra l’altro, in evidenza dal ricorrente – la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a controversie del tutto similari con le sentenze n. 6366 e n. 6367 del 2018;

Ritenuto che non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto e, conseguentemente, sia possibile ribadire che:

- “è noto e non merita peculiare approfondimento che l’atto di nomina all’impiego, con conseguente inquadramento in ruolo, costituisce, con la medesima decorrenza giuridica, lo status del dipendente ed il rapporto di lavoro”;

- è, infatti, da tale data che si fissa il “complesso delle condizioni che disciplinano, sotto il profilo giuridico ed economico, il rapporto di impiego, così come dettate dalla normativa vigente all’atto di nomina”;

- dato così conto che “è a tale momento che deve aversi riguardo per la definizione del regime giuridico ed economico applicabile, in quanto connessi all’acquisizione del relativo status”, l’effettiva presa di servizio riveste, invero, valenza ai soli fini economici, “individuando il momento in cui pretendere la controprestazione economica a carico della p.a.” in virtù dell’insorgenza – in concreto - del rapporto sinallagmatico “che non può prescindere dal momento in cui inizia, effettivamente, la prestazione lavorativa”, come – del resto – confermato “dal fatto che la eventuale mancata presa di servizio, successivamente alla nomina (ed alla conseguente decorrenza giuridica), non determina la mancata costituzione del rapporto, ma unicamente la decadenza dal rapporto, perché lo stesso è già sorto dalla nomina”;

- tutto ciò premesso e ricordato, ancora, che, secondo il disposto del primo comma dell’art. 1847 del D.lgs. n. 66/2010, “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”, il provvedimento di rigetto impugnato, opposto all’istanza presentata dal ricorrente per chiedere e ottenere il riscatto, a fini previdenziali, per il periodo intercorrente tra “la decorrenza giuridica del ….. rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativa/economica ai sensi del D.P.R. 1092/73”, non può che essere considerata viziata, specie sotto l’aspetto motivazionale in ragione, tra l’altro, dei termini in cui il su indicato ricorrente afferma di avere formulato l’istanza in esame, in nessun modo confutati dall’Amministrazione;

Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente
in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7220/20018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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ricorso al Tar dichiarato inammissibile e comunque respinto

iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., a carico del Ministero della Difesa, con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio.

Il Tar scrive anche:

1) - Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 39 del D.P.R. n. 1032/73 solo i militari in servizio effettivo possono essere iscritti al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.; tant’è che, in perfetta sintonia, l’art.5, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 165/97 prevede e consente il riscatto dei servizi pre-ruolo.

Leggete qui sotto
------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 201908257,

Pubblicato il 24/06/2019

N. 08257/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01004/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2009, proposto da
Spilabotte Nazareno, Cardarelli Gabriela e Lemme Paolo nella qualità di eredi di Lemme Francesco, Agostinacchio Michele, Beni Nazzareno, Bernardo Antonio, Bove Diamante, Bucci Biagio, Cagnolati Luigi, Calandruccio Giuseppe, Casciani Renato, Cetara Marcello, Cogi Armando, De Benedetto Osvaldo, Del Prete Antonio, D'Onofrio Eriseo, Ebolito Franco, Ferrara Nicola, Fiore Luigi, Intili Gianni, Latini Silvio, Longo Marcello, Luongo Martino, Grandi Iria e Maramici Dario nella qualità di eredi di Maramici Luciano, Monti Vivenzio, Pantani Umberto, Pellegrini Giovanni, Penzo Luigi, Perillo Donato, Proietti Santina, Puddu Angelino, Rossi Giuseppe, Santagati Egidio, Sbriccoli Giuseppe, Tomei Loredana, Valle Fulvio, Veltre Luigi, Volpi Loris, Federica Fiore nella qualità di erede di Luigi Fiore, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Rita Moscioni, domiciliati ex lege presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, alla via Flaminia, n. 189;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

Inpdap - Gestione Autonoma ex Enpas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Botta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per l'accertamento

-del diritto dei ricorrenti all’iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., a carico del Ministero della Difesa, con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;

- del diritto dei medesimi alla restituzione delle maggiori somme indebitamente versate rispetto a quelle dovute per normale contribuzione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

nonché per l’annullamento di tutti gli atti eventualmente ostativi e di quelli presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Inpdap - Gestione autonoma ex Enpas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso in data 16 gennaio 2009, gli Ufficiali e Sottufficiali dell’Aeronautica militare e dell’Esercito italiano, in epigrafe meglio indicati, sono insorti avverso la mancata iscrizione d'ufficio al Fondo di previdenza ex E.N.P.A.S., a carico del Ministero della Difesa, con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio effettivo; con conseguente richiesta di restituzione delle maggiori somme indebitamente versate a titolo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti infatti, asserendo di essere stati iscritti al suddetto fondo solo al momento del passaggio al servizio permanente effettivo, rappresentano di aver chiesto il riscatto del servizio pregresso, pagando autonomamente il relativo contributo; sicché la contestazione investe il dies a quo dell’iscrizione d’ufficio al fondo previdenziale.

Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Difesa che l’Inpdap – gestione autonoma ex ENPAS, chiedendo il rigetto del gravame; il Ministero intimato ne ha altresì eccepito l’inammissibilità sotto due distinti profili.

All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- E’ fondata l’eccezione di inammissibilità per genericità.

In disparte l’indicazione del grado militare rivestito (ufficiali e sottufficiali), è assente nel gravame proposto qualsiasi riferimento alla posizione individuale di ciascuno (quando hanno conseguito la nomina al grado dichiarato, quando sono stati iscritti d’ufficio al fondo previdenziale, quando hanno iniziato il servizio pre-ruolo né sono indicate e –tanto meno esibite- le rispettive delibere di riscatto, in ordine alle quali avanzano richiesta di restituzione); e peraltro, a sostengo della pretesa sono invocate disposizioni relative ai soli sottuficiali.

In assenza di qualsiasi allegazione a supporto della domanda, in mancanza anche di un mero principio di prova, non può essere espletata attività istruttoria. È, infatti, onere del ricorrente indicare la contestazione non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di certezza; in difetto, la contestazione finisce per risolversi in un'affermazione apodittica, che non consente al Collegio di disporre istruttoria (cfr. da ultimo, T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 27.9.2018, n. 1364; in termini C.d.S., Sez. VI, 1.9.2017, n. 4158).

A fronte dell’assoluta genericità delle censure proposte, non può che essere dichiarata l’inammissibilità del gravame.

3.- In ogni caso il ricorso è infondato.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 39 del D.P.R. n. 1032/73 solo i militari in servizio effettivo possono essere iscritti al fondo di previdenza I.N.P.D.A.P.; tant’è che, in perfetta sintonia, l’art.5, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 165/97 prevede e consente il riscatto dei servizi pre-ruolo. E, stando a quanto dichiarano gli stessi interessati (sia pure –come detto- al di fuori di qualsiasi evidenza documentale), dovrebbero esser stati tutti iscritti all’atto del passaggio al servizio effettivo, provvedendo –conseguentemente- a riscattare il servizio pregresso con versamenti autonomi; tutto, dunque, a termine di legge.

4.- In conclusione, il gravame va dichiarato inammissibile per genericità delle censure e, in ogni caso, respinto. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complesso e la risalenza delle pretese azionate in giudizio, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; comunque lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Germana Panzironi





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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ricorso in parte Accolto e in parte inammissibile

1) - collocato in congedo a decorrere dall’01.01.2018

2) - Dagli atti risulta che in data 22.12.2016 il ricorrente presentava una domanda di riscatto oneroso ai fini pensionistici del periodo intercorrente dal 03.11.1981 al 23.04.1982, in riferimento al servizio prestato quale Allievo Carabiniere presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, succursale di Campobasso;

Leggete il fatto.
--------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 249 Pubblicazione 02/07/2019

SENT. N. 249/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. 20703 del Registro di Segreteria, promosso da G. G., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Russo e Silvia Asteggiano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Fossano (CN), P.zza Vittorio Veneto, nr. 4, avverso la determinazione dell’INPS, sede di Cuneo, nr. CN012017881637;

Uditi, nella pubblica Udienza del 12.06.2019, il relatore Dr. Tommaso Parisi, gli Avvocati Paolo Russo e Silvia Asteggiano per il ricorrente e l’Avvocato Patrizia Regaldo per l’INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già graduato dell’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a decorrere dall’01.01.2018, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Amministrazione ha conferito al medesimo la pensione ordinaria diretta di vecchiaia, liquidata con il sistema misto.

Dagli atti risulta che in data 22.12.2016 il ricorrente presentava una domanda di riscatto oneroso ai fini pensionistici del periodo intercorrente dal 03.11.1981 al 23.04.1982, in riferimento al servizio prestato quale Allievo Carabiniere presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, succursale di Campobasso; tale istanza, tuttavia, veniva respinta dall’Istituto previdenziale, dapprima con comunicazione dell’01.12.2017, e, in seguito, con una seconda nota del 20.02.2018, nella quale l’INPS, pur riconoscendo l’erroneità della motivazione concernente il primo provvedimento di reiezione, evidenziava che la maturazione dei 5 anni di aumento consentito dal Decreto Legislativo nr. 165 del 1997 era conseguita, seppure in data successiva al 31.12.1997, in data comunque antecedente alla presentazione della domanda, disponendo pertanto la convalida del primo atto di diniego.

Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto l’infondatezza della tesi manifestata dall’Istituto previdenziale, in funzione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 3, del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 1997, chiedendo, per un verso, il riconoscimento del diritto del proprio assistito al riscatto del prefato periodo con la supervalutazione di 1/5, per altro verso, la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con conseguente necessaria applicazione del sistema di calcolo retributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge nr. 335 del 1995, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

L’Avvocatura dell’INPS si costituiva in giudizio con articolata comparsa versata in atti il 31.05.2019, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, confermando che alla data della domanda di riscatto era stato già raggiunto il limite massimo di cinque anni di supervalutazione.

Nel corso del dibattimento i difensori di parte attrice hanno richiamato il libello introduttivo mentre la rappresentante dell’INPS ha insistito sulle istanze istruttorie.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa in parte fondato ed in parte inammissibile.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare, con specifico riferimento al primo capo della domanda di parte attrice, che la tesi postulata nel gravame dalla difesa del ricorrente coglie pienamente nel segno e si rivela del tutto condivisibile e persuasiva. Al riguardo, preme osservare, in primo luogo, che l’articolo 5, comma 3, del menzionato Decreto Legislativo, prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d’istituto o di altri particolari servizi), il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, secondo quanto testualmente indicato nella stessa rubrica dell’articolo in rassegna, come avvenuto nel caso del ricorrente in relazione al periodo di formazione trascorso presso la Scuola Allievi Carabinieri.

In secondo luogo, il successivo articolo 7, comma 3, nel contesto delle disposizioni transitorie enucleate dal legislatore per governare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in rassegna (31.12.1997), sono riconosciuti validi ai fini pensionistici; ne discende, quale diretto corollario, a parere di questo Giudice, secondo una esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei 5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e, quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni, fattore invocato dall’INPS quale elemento asseritamente impeditivo alla concessione del richiesto riscatto. Nel caso specifico, a parte il dato decisivo rappresentato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con il secondo modello PA04 trasmesso all’INPS, sulla cui correttezza non vi è alcun motivo di dubitare, nel senso che parte attrice, comunque, non avrebbe nemmeno raggiunto alla data della domanda di riscatto il limite dei cinque anni di supervalutazione, elemento di per sé già sufficiente per confutare in radice la ricostruzione sostenuta dall’Istituto previdenziale, preme osservare che il ricorrente, avendo effettuato il servizio pre-ruolo antecedentemente alla data del 31.12.1997, aveva ormai maturato il relativo diritto alla supervalutazione anche oltre il limite dei 5 anni di aumento, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica alla luce delle predette disposizioni transitorie, con il corollario che i mesi di addestramento compiuti presso la Scuola di formazione rientrano nel computo complessivo del beneficio in rassegna, a titolo di riscatto oneroso.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al riscatto a titolo oneroso del periodo di pre-ruolo intercorrente tra il 03.11.1981 ed il 23.04.1982.

Ciò detto, il secondo capo della domanda di parte attrice, volto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, per effetto dell’ottenuto riscatto, con conseguente necessaria applicazione del sistema di calcolo retributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge nr. 335 del 1995, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge, deve essere dichiarato inammissibile, ostandovi il chiaro e granitico principio ora esplicitato dal Codice della giustizia contabile nell’articolo 153, comma 1, lettera b), ma precedentemente presente nell’abrogato Regolamento di procedura del R.D. nr. 1038 del 1933, secondo cui il Giudice nel comparto pensionistico non può comunque pronunciarsi su domande per le quali l’Ente non abbia già provveduto in via amministrativa. Del resto, i due provvedimenti di reiezione adottati dall’INPS, i cui estremi sono stati riportati nella parte in fatto, si sono espressi esclusivamente sulla questione relativa al riscatto del periodo di pre-ruolo, senza minimamente affrontare la tematica attinente all’eventuale nuova liquidazione del trattamento pensionistico.

In altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, l’Istituto previdenziale dovrà dapprima procedere al perfezionamento dell’istanza di riscatto a titolo oneroso dei suddetti mesi di servizio in posizione di pre-ruolo, computando quindi il periodo aggiuntivo scaturente dalla supervalutazione di 1/5 degli stessi, attività pregiudiziale per poi verificare l’effettiva sussistenza, con l’ulteriore aumento in questione, del presupposto contributivo minimo al 31.12.1995 per la riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente con il metodo retributivo, a mente delle disposizioni della Legge nr. 335 del 1995.

In conclusione, è pertanto rimessa all’esclusiva ed imprescindibile valutazione preventiva dell’Amministrazione resistente, allo stato, il puntuale riscontro in concreto del predetto presupposto per il più favorevole calcolo dell’assegno pensionistico reclamato dal ricorrente nella sua domanda giudiziale.

Spese compensate in funzione delle difficoltà interpretative del quadro normativo di riferimento, dell’oscillazione della giurisprudenza e della circostanza che uno dei due capi della domanda è stato dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il primo capo della domanda del ricorso proposto da G. G. e, per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessato al riscatto a titolo oneroso del periodo di pre-ruolo indicato in parte motiva.

DICHIARA

Inammissibile il secondo capo della domanda del medesimo ricorso.

Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12.06.2019.
IL GIUDICE UNICO
(F.to Dr. Tommaso Parisi)


Depositata in Segreteria il 2 luglio 2019


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(F.to Antonio Cinque)
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Riscatto Scuola Allievi,

Collegamento tra sentenza CdC Veneto n. 14/2018, sentenza CdC 3^ Sez. d'Appello n. 67/2019 con quella attuale CdC Veneto 155/2019, sempre in riferimento allo stesso ricorrente.

Problematica.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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1) - Il ricorrente ha prestato servizio dal 18.08.1995 al 17.08.1996 e cioè in pieno regime delle disposizioni di cui al D.P.R. 1079/70.

si legge nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2) - Di conseguenza sostiene non sia a lui applicabile la normativa di cui alle LL. 724/1994 e 335/1995 (con il conglobamento della IIS) prevista per le pensioni ordinarie, sulla base del solo fatto che durante la leva il Carabiniere Ausiliario riceve un "corrispettivo", come dimostra anche il fatto che il Legislatore ha previsto anche una diversa modalità di corrispettivo (lo stipendio solo per gli effettivi, la paga per gli ausiliari) (L. 662/1996) data la mancata, formale "assunzione" nei ruoli dell'Amministrazione.

La CdC Sez. 3^ d'Appello precisa:

si legge in RAGIONI DELLA DECISIONE

3) - Preliminarmente va specificato che il rapporto di servizio del Carabiniere Ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court pur se viene considerato sostitutivo del medesimo (unicamente) quanto all’assolvimento dell’obbligo di leva militare. In particolare, detto servizio è caratterizzato dalla volontarietà ed è svolto a domanda, integrando a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello Stato, dando perciò luogo al sinallagma contrattuale (prestazione resa dal militare/diritto alla controprestazione stipendiale e relativa tutela contributiva).

4) - Pertanto il servizio svolto dal Carabiniere Ausiliario, sostitutivo del servizio di leva, non è ad esso completamente assimilabile, dato lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo di appartenenza e il pagamento corrispettivo, quale controprestazione, di una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva.

5) - La pensione privilegiata attribuita al , rientrando pienamente nell’ipotesi di cui all’art.15, comma 3, L.n.724/1994; ...….’; ciò è evincibile anche dal fatto che sullo stipendio, posto a fondamento della base pensionabile, il Carabiniere Ausiliario ha pagato i cc.dd. ‘contributi’.

6) - Si ricorda inoltre che - successivamente - con la L. n. 662/1996, in vigore dal 1° gennaio 1997, allo ‘Stipendio’ del Carabiniere Ausiliario è stata sostituita la ‘Paga giornaliera’, disponendosi altresì la corresponsione di un’indennità aggiuntiva, ma ….. si è congedato il 17 agosto 1996 e, dunque, in pieno regime delle disposizioni di cui al DPR n.1079/1970;

Leggete il tutto qui sotto.

N.B.: - qualcuno potrebbe ricavarne qualche vantaggio di qualche trafiletto da questa sentenza o che potrebbe richiamarla?
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Sez. LAVORO CIVILE, Sentenza n.7484 del 23/03/2020 (CASS. CIV. 7484/2020), udienza del 19/11/2019, Presidente MANNA ANTONIO Relatore MANCINO ROSSANA


1) - l'INPS assume che il periodo trascorso presso l'Accademia navale valorizzabile ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa non possa essere superiore al periodo della durata della ferma di leva, ferma che, alla stregua del citato art. 81 d.P.R. n. 237, applicabile ratione temporis, era pari a ventiquattro mesi, per cui l'onere corrispondente al periodo ulteriore, frutto di una libera scelta del militare, non può essere sopportato dal sistema di sicurezza sociale.

La Corte di Cassazione scrive.

2) - La ferma di leva, nel periodo che interessa, era fissata dal d.P.R. n. 237 del 1964, art. 81, in quindici mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e in ventiquattro mesi per la Marina.

3) - In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: il periodo trascorso presso l'Accademia navale, valorizzabile ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, non può essere superiore al periodo della durata della ferma di leva, nel caso di specie pari, ratione temporis, a ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 81 d.P.R. n.237 del 1964.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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La CdC Puglia con la sentenza n. 345/2020 depositata in data 29/09/2020 ha Accolto il ricorso del 1° Luogotenente dell’Aeronautica Militare presso il 61° Stormo dell’Aeroporto Militare di Galatina

- Riscatto servizio militare ai fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 165/1997.

Si legge in sentenza:

1) - l’INPS ha respinto la sua istanza di riscatto presentata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 30/4/1997 n. 165, “in quanto alla suindicata data della domanda ha già maturato ex se un periodo di maggiorazioni pari a cinque anni e ciò indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni chieste a riscatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997”.

2) - In data 8/10/2014, difatti, aveva presentato una domanda di riscatto oneroso ai fini pensionistici del servizio militare volontario prestato entro l’anno 1995, al fine di ottenere gli aumenti dei periodi di servizio, entro il limite massimo di cinque anni, previsti anche ai fini pensionistici dal sopra citato art. 5, comma 3.

Il Giudice precisa:

3) - Sul punto, come correttamente ritenuto dalla Sezione piemontese di questa Corte (sent. n. 249/2019, citata da parte ricorrente) va osservato, in primo luogo, che l’articolo 5, comma 3, del menzionato D. Lgs., prevede la possibilità di riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio (c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale militare in funzione dello svolgimento del servizio d’istituto o di altri particolari servizi), il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, secondo quanto testualmente indicato nella stessa rubrica dell’articolo in rassegna, come avvenuto nel caso del ricorrente in relazione al periodo di servizio volontario prestato dal 5/10/1981 sino al 31/12/1995.

4) - Nel caso specifico, preme osservare che il ricorrente, avendo effettuato il servizio pre-ruolo antecedentemente alla data del 31.12.1997, aveva ormai maturato il relativo diritto alla supervalutazione anche oltre il limite dei 5 anni di aumento, virtualmente consolidato nella sua sfera giuridica alla luce delle predette disposizioni transitorie; ne consegue che anche il periodo svolto prima del 31.12.1995 rientra nel computo complessivo del beneficio in rassegna, a titolo di riscatto oneroso.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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CdC Sicilia n. 324/2021 depositata in data 24/03/2021
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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CdC Liguria su periodi precedenti al 01/01/1998.

1) - L'Inps ha respinto la domanda sul presupposto che “l’art 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/97, prevede gli aumenti dei periodi di servizio nel limite dei cinque anni massimi stabiliti”.

2) - Il ricorrente, ritenendo che tale limite temporale, non fosse applicabile, ha proposto ricorso amministrativo, rigettato dall’INPS, che, con provvedimento del 5 marzo 2020, ha confermato la validità del tetto quinquennale.

La CdC precisa:

3) - Alla luce della ratio della norma, deve ritenersi che l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997, nel salvaguardare i diritti acquisiti, sia applicabile sia agli aumenti di servizio ai sensi dell’art. 5. comma 1, sia a quelli previsti dall’art. 5, comma 3.
- L’art. 7, comma 3, infatti, fa generico riferimento agli “aumenti dei periodi di servizio” e l’inciso finale “in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1” vale semplicemente a rimarcare la coerenza ordinamentale della norma.

4) - Nella fattispecie, l’INPS ha negato il riscatto di alcuni periodi sull’unico presupposto che il ricorrente avesse raggiunto il limite quinquennale.

5) - Tuttavia, l’Istituto non ha tenuto conto del regime transitorio posto dall’art. 7, comma 3, che, come anticipato, consente in astratto di riscattare i periodi anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997 anche oltre il limite dei cinque anni.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Vi partecipo questa interessante sentenza sul collega CC.,

CdC sez. 2^ d'Appello n. 223 depositata il 5/07/2021 in Rif. alla CdC F.V.G. n. 33/2019.

Arrotondamento ai 18 anni non concesso al ricorrente in sede di Appello ma dato ragione all'Inps. Per il resto che ci interessa, lo posto qui da leggere.

FATTO

1. Aumento a seguito di riscatto, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del servizio prestato presso la Scuola Allievi dal 24.03.1982 al 19.06.1982 e conseguente applicazione nei suoi confronti del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo;

2. In subordine, arrotondamento dell’anzianità contributiva da lui maturata al 31.12.1995 – pari a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni – ad anni 18, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 274 del 1991 (e conseguente applicazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo);

3. In ulteriore subordine, determinazione della quota di pensione retributiva, nel sistema di calcolo c.d. “misto” a lui applicato dall’INPS, con la percentuale del 44% secondo la previsione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 piuttosto che con il coefficiente di calcolo del 35% utilizzato dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 44 del citato DPR.

RICORRENTE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’INPS, il signor OMISSIS ha formulato appello incidentale in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo in forza della richiesta di supervalutazione di 1/5 di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in relazione al periodo di servizio prestato dal 24.03.1982 al 19.06.1982 presso la Scuola Allievi, ritenuta in primo grado assorbita dalla pronuncia di accoglimento in base alla ragione più liquida. Domanda di riscatto che, ove accolta, permetterebbe al ricorrente di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo.

In DIRITTO si legge:

- Va tuttavia esaminato anche il motivo di appello incidentale del OMISSIS, inteso ad ottenere il diritto al riscatto del servizio prestato presso la Scuola allievi nel 1982, ai fini del raggiungimento dell’anzianità di 18 anni di servizio al 31.12.1995 per rientrare nei parametri previsti per il calcolo della pensione con il metodo retributivo, questione rimasta assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento della domanda di “arrotondamento”.

- La domanda dell’interessato è stata rigettata dall’Istituto previdenziale in quanto, dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili a fini pensionistici in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere i cinque anni, periodo che l’interessato, al momento della domanda, aveva già conseguito.

- Tanto più che, con riferimento alla sua specifica posizione, l’appellante incidentale precisa che – in risposta a chiarimenti richiesti dall’INPSil Centro Nazionale Amministrativo del Carabinieri (CNA) con pec in data 20.11.2018 ha specificato che il periodo trascorso presso la scuola allievi dal OMISSIS non è soggetto a supervalutazione del servizio, ma può essere riscattato a fini pensionistici ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 come “servizio comunque prestato” previo pagamento del relativo onere, che il richiedente ha precisato di avere già corrisposto.

Il Presidente estensore Rita Loreto scrive: Il motivo di appello incidentale è fondato

Ritiene infatti il Collegio che il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 induce a propendere per la sussistenza del diritto, per il OMISSIS, ad ottenere la riscattabilità dei periodi richiesti a domanda e a titolo oneroso.

L’art. 5, comma 3, infatti, è chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio “comunque prestati”.

Nel caso di specie, OMISSIS

Pur tuttavia, OMISSIS

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui “L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che il OMISSIS ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento al periodo di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Questo giudice, pertanto, ritiene che, a seguito dell’accoglimento del motivo di appello riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, vada accolto anche il motivo di appello relativo alla liquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, avendo l’interessato maturato, in virtù di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati (come, del resto, già riconosciuto, sebbene con altra motivazione, dal primo giudice).

Conseguentemente, l’INPS dovrà procedere ad effettuare le necessarie determinazioni a fini pensionistici con applicazione del sistema retributivo.

In conclusione, l’appello dell’INPS è parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione. L’appello incidentale del OMISSIS viene accolto con riferimento al riconoscimento del diritto al riscatto del periodo prestato presso la Scuola allievi e al calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo pieno, a seguito del raggiungimento dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 per effetto del riscatto medesimo, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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periodo di Corso Allievi

Un'altra tirata di orecchie all'INPS


Nella sentenza della CdC sez. 1^ d’Appello n. 280 con rif. alla CdC Veneto n. 155/2019 (dichiarato inammissibile in 1° grado) riguardante il collega CC.,

In 1° grado chiedeva:

- istanza di riscatto ai fini pensionistici della c.d. supervalutazione di 1/5 ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/97 del periodo di servizio prestato da Allievo Carabiniere dal 17.10.1985 al 28.02.1986, in quanto tale maggior periodo figurativo avrebbe determinato, al 31.12.1995, un’anzianità contributiva superiore a 18 anni (sistema retributivo e non più col MISTO).

1) - Il ricorrente cessava dal servizio in data 03.07.2016 e con atto n….. l’INPS conferiva la pensione ordinaria diretta di anzianità, “liquidata con il sistema misto a decorrere dal 04.07.2016”, riconoscendo la maggiorazione contributiva di legge pari ad 1/5 del periodo di servizio operativo prestato, ma solamente a decorrere dal 01.03.1986, non essendo invece stata riconosciuta la predetta supervalutazione con riferimento al servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 in qualità di Allievo Carabiniere, non rientrando tra le ipotesi normativamente previste, come dichiarato dall’INPS nel provvedimento di reiezione dell’istanza di riscatto.

N.B.: Sempre sullo stesso ricorrente - La Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, in esito all’udienza del 06.03.2019, emetteva la sentenza n. 67/2019 con cui accoglieva l’appello ed annullava la sentenza di primo grado, rinviando alla Sezione Giurisdizionale Regionale “perché si pronunzi sulla questione relativa all’omessa valutazione della cd. supervalutazione”. N.B.: L’esito è quello di cui alla sentenza n. 155/2019 CdC Veneto che dichiarava il ricorso INAMMISSIBILE e di cui ora si è espressa la CdC sez. 1^ d’Appello con la n. 280/2021

2) - A parte dei motivi di rigetto dell’appello del ricorrente che potete leggere in sentenza, ossia, in quanto non si è realizzato il presupposto contributivo del pagamento dei corrispondenti oneri di riscatto; né risulta che abbia impugnato, in tempo utile, dinanzi all’autorità giudiziaria il provvedimento (illegittimo) di rigetto dell’istanza di riscatto, La CdC d’Appello in questa nuova sentenza n. 280/2021, per quanto attiene la supervalutazione di 1/5 del servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 durante il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri (c.d. posizione di pre-ruolo), precisa quanto segue in merito alla ferma posizione dell’Inps:

- Priva di fondamento, a tale riguardo, è la tesi dell’Inps, secondo cui detto periodo di formazione non rientrerebbe tra quelli normativamente previsti, mentre vi rientrerebbero i periodi svolti per il corso di formazione “allievi operai del Ministero della Difesa”, di “allievo vice revisore del Corpo Forestale dello Stato”, di “allievi agenti o vice ispettori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile” e infine quello di “corso concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali presso la scuola”.

- Argomentazione, questa, che risulta, peraltro, contraddetta anche dalla circolare dello stesso Inps n. 119 del 18.12.2018, secondo cui la facoltà di riscatto può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come allievo presso enti addestrativi e accademie militari.
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