riscatto periodi

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elciad1963
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Re: riscatto periodi

Messaggio da elciad1963 »

Certo che puoi basta andare presso gli uffici dell'INPS che ha in trattazione la pratica e valutare l'efficacia e l'utilità del riscatto e se non lo trovi conveniente, fare domanda di rinuncia chiedendo l'archiviazione della pratica.


mario1960
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Re: riscatto periodi

Messaggio da mario1960 »

elciad1963 ha scritto:Certo che puoi basta andare all'ufficio INPS che tratta la pratica, valutare l'efficacia e l'utilità del riscatto e se il caso fare domanda di rinuncia chiedendo l'archiviazione della pratica.
Xxxxxxxxxxxxxxx

Se anni 36 e mesi 8 mi verrebbero pagati come 37 per via dell'arrottondamento perché pagare i 4 mesi e gg 15 di preruolo ?. Grazie in questi giorni vado all'inps per parlare con l'ufficio preposto. Saluti
panorama
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Re: riscatto periodi

Messaggio da panorama »

Appello dell'interessato respinto.
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1) - ricorso diretto a far valere il diritto alla maggiorazione del quinto di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, dell’intero servizio prestato in qualità di carabiniere, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S.

2) - L’interessato è titolare di una posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., costituita al termine del servizio prestato quale militare , senza diritto a pensione, ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La Corte dei Conti 2^ d'Appello, riferendosi alla sentenza appellata scrive:

3) - La sentenza ha, in particolare, chiarito che, nel sistema delineato dal testo unico n. 1092 del 1973, il servizio utile viene considerato dall’art. 54 ai fini della misura della pensione spettante al militare; diversamente, per la misura della pensione spettante al personale civile, l’art. 44 prende in considerazione il servizio utile solo dopo aver previsto l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo quale soglia di accesso alla pensione, ed al fine di determinare gli aumenti spettanti, appunto, per ogni ulteriore anno di servizio utile. Il servizio utile è ancora considerato per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare , ma insieme con il servizio effettivo, dall’art. 52, primo comma, disposizione che richiede una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 143 17/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 143 2017 PENSIONI 17/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Daniela ACANFORA Consigliere
Francesca PADULA Consigliere
Marco SMIROLDO Consigliere
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 38940 del registro di segreteria proposto da Guglielmo Campesan, rappresentato e difeso dall'avv. Sante Assennato, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma, 2,

contro
il Ministero della Difesa

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 12 ottobre 2009 n. 623;

Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all’udienza pubblica del 10 novembre 2016, il consigliere relatore Piero Floreani e l’avv. Silvia Assennato in favore dell’appellante; nessuno è comparso in rappresentanza dell'Amministrazione.

Ritenuto in
FATTO

L’interessato ha impugnato la sentenza della Sezione territoriale che si è pronunciata sul suo ricorso diretto a far valere il diritto alla maggiorazione del quinto di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, dell’intero servizio prestato in qualità di carabiniere, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. La sentenza ha respinto il ricorso.

L’appellante sostiene che:

- in mancanza di espressa deroga, gli aumenti del computo dei servizi non rilevano ai fini del conseguimento del diritto, bensì influenzano la quantificazione della prestazione;

- la costituzione della posizione assicurativa è istituto finalizzato alla valorizzazione dei periodi contributivi in altra gestione previdenziale e non attiene al calcolo della prestazione nei regimi esclusivi dell’assicurazione generale, ai cui effetti sono previste le disposizioni sul servizio utile;

- l’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si riferisce al ‘periodo di servizio prestato’, locuzione atecnica ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Conclude pertanto per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione all’emanazione di un nuovo provvedimento e agli adempimenti necessari affinché il periodo riconosciuto venga accreditato nella posizione assicurativa già aperta presso l’I.N.P.S.

Il Ministero della Difesa non si è costituito.

Con atto depositato il 7 novembre 2016, si è costituito il nuovo difensore dell’appellante, nella persona dell’avv. Silvia Assennato, che, all’udienza, si è riportata alle conclusioni già formulate.

Considerato in
DIRITTO

L’impugnazione mira all’accertamento del diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, il quale stabilisce che, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto - o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.967 - è computato con l'aumento di un quinto.

L’interessato è titolare di una posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., costituita al termine del servizio prestato quale militare , senza diritto a pensione, ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La portata interpretativa della richiamata disposizione ha formato oggetto di questione di massima devoluta alle Sezioni riunite di questa Corte che, con sentenza 27 maggio 2011 n. 8/QM, hanno affermato il principio per cui, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, l’espressione ‘periodo di servizio prestato’, contenuta nell’articolo, deve intendersi come servizio effettivo e non come servizio utile. L’enunciato principio, poi confermato dalla successiva sentenza 21 giugno 2011 n. 11/QM con specifico riferimento alla norma addotta a fondamento della pretesa dell’attuale appellante, è vincolante per le Sezioni di merito ai sensi dell’art. 1, settimo comma, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 conv. con legge 14 gennaio 1994, n. 19 - e successive modificazioni e integrazioni -, salva una nuova rimessione alle stesse Sezioni riunite.

La sentenza ha, in particolare, chiarito che, nel sistema delineato dal testo unico n. 1092 del 1973, il servizio utile viene considerato dall’art. 54 ai fini della misura della pensione spettante al militare; diversamente, per la misura della pensione spettante al personale civile, l’art. 44 prende in considerazione il servizio utile solo dopo aver previsto l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo quale soglia di accesso alla pensione, ed al fine di determinare gli aumenti spettanti, appunto, per ogni ulteriore anno di servizio utile. Il servizio utile è ancora considerato per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare , ma insieme con il servizio effettivo, dall’art. 52, primo comma, disposizione che richiede una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.

Le norme, riportate anche dal giudice di primo grado, sono state ripercorse dalle Sezioni riunite per spiegare come appaia indubbio che l’interpretazione fissata comporti un trattamento differenziato per i militari che cessino dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione, rispetto a quelli alla cui cessazione non consegua la titolarità del diritto – ed ai quali la legge consente, con la costituzione della posizione assicurativa di conservare l’effetto previdenziale maturato -; tuttavia, lo stesso giudice ha osservato come in realtà venga in rilievo soltanto uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto il personale militare transitato dal regime pensionistico pubblico a quello privato.

Poiché l’appello è preordinato alla valorizzazione della maggiorazione, rilevante in linea generale ai fini del computo dei servizi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale servizio utile anche ai fini della posizione assicurativa costituita ai sensi dell’art. 124, l’appello deve, in definitiva, essere respinto.

Il contrasto giurisprudenziale esistente all’epoca della proposizione dell’impugnazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, rigetta l’appello e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 12 ottobre 2009 n. 623.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Piero Floreani f.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 17 MAR. 2017


p. Il Dirigente
Sabina Rago
Il Coordinatore Amministrativo
Dott.ssa Simonetta Desideri
f.to Simonetta Desideri
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Re: riscatto periodi

Messaggio da panorama »

CdC Sicilia n. 324/2021 depositata in data 24/03/2021
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panorama
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Re: riscatto periodi

Messaggio da panorama »

CdC Liguria su periodi precedenti al 01/01/1998.

1) - L'Inps ha respinto la domanda sul presupposto che “l’art 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/97, prevede gli aumenti dei periodi di servizio nel limite dei cinque anni massimi stabiliti”.

2) - Il ricorrente, ritenendo che tale limite temporale, non fosse applicabile, ha proposto ricorso amministrativo, rigettato dall’INPS, che, con provvedimento del 5 marzo 2020, ha confermato la validità del tetto quinquennale.

La CdC precisa:

3) - Alla luce della ratio della norma, deve ritenersi che l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997, nel salvaguardare i diritti acquisiti, sia applicabile sia agli aumenti di servizio ai sensi dell’art. 5. comma 1, sia a quelli previsti dall’art. 5, comma 3.
- L’art. 7, comma 3, infatti, fa generico riferimento agli “aumenti dei periodi di servizio” e l’inciso finale “in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1” vale semplicemente a rimarcare la coerenza ordinamentale della norma.

4) - Nella fattispecie, l’INPS ha negato il riscatto di alcuni periodi sull’unico presupposto che il ricorrente avesse raggiunto il limite quinquennale.

5) - Tuttavia, l’Istituto non ha tenuto conto del regime transitorio posto dall’art. 7, comma 3, che, come anticipato, consente in astratto di riscattare i periodi anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997 anche oltre il limite dei cinque anni.
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salvatore522
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Re: riscatto periodi

Messaggio da salvatore522 »

Grazie panorama, quindi in base a questa sentenza, se, come sembra, l'Inps rigettera' la mia richiesta, potrò fare ricorso per avere la supervalutazione dei 6 mesi di corso di allievo svolto nel periodo ottobre 82 - marzo 83?
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