Riscatto di 1/5

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fario1969
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Riscatto di 1/5

Messaggio da fario1969 »

Buon giorno a tutti i partecipanti. Vorrei chiedere una informazione a chi ne sa più di me. Nel riscatto di 1 anno ogni 5 fino al massimo dei 25 anno può essere considerato valido anche l anno di militare? Mi spiego meglio, nel mio caso arruolato nel febbraio 1993 compirei i 25 anno di servizio nell arma a febbraio 2018. Il servizio militare svolto in Marina del 1990 al 91 può essere considerato valido come servizio come per l assegno di funzione e le licenze?


mario1960
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da mario1960 »

Il militare vale ai fini pensionistici d'ufficio, sempre d'ufficio vale per licenze e assegni di funzione. Ai fini del tfs puoi riscattarlo , indipendentemente da aver o dover riacattare i 5 anni di 1/5. Prima lo fai meno paghi, Ricordati che sempre solo ai fini del tfs, puoi riscattare il preruolo cioè il periodo del corso allievi , anche quello indipendente i 5 anni di 1/5.

I 4 o 6 mesi di preruolo se li riscatti ricordati quando sara' di far sì che siano affiancati da altri mesi di servizio, sino a superare 6 mesi ed 1 gg , per dare diritto ad un anno intero di tfs. Altrimenti rischi di sbagliare come ho fatto io.con 36 anni e 8 mesi maturati ai fini del tfs avrei potuto fare a meno di riscattare il preruolo di 4 mesi pagandolo, per avere indietro sempre 37 anni di tfs sia con il preruolo o senza.

Saluti
firefox
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da firefox »

fario1969 ha scritto:Buon giorno a tutti i partecipanti. Vorrei chiedere una informazione a chi ne sa più di me. Nel riscatto di 1 anno ogni 5 fino al massimo dei 25 anno può essere considerato valido anche l anno di militare? Mi spiego meglio, nel mio caso arruolato nel febbraio 1993 compirei i 25 anno di servizio nell arma a febbraio 2018. Il servizio militare svolto in Marina del 1990 al 91 può essere considerato valido come servizio come per l assegno di funzione e le licenze?
Che io sappia no....ma detto questo, toglimi una curiosità: che te le fai di tutti i periodi di maggiorazione di 1/5 successivi al 1996?
fario1969
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da fario1969 »

Grazie per la celere risposta. Gira voce (radio scarpa) che dal 2018 chi non ha maturato i 5 anni di scivolo validi per la pensione li perde. Vi risulta? A previsto nel riordino? Mi auguro di no e spero che siamo solamente le solite chiacchiere tanto da mettere ansia.
firefox
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da firefox »

fario1969 ha scritto:Grazie per la celere risposta. Gira voce (radio scarpa) che dal 2018 chi non ha maturato i 5 anni di scivolo validi per la pensione li perde. Vi risulta? A previsto nel riordino? Mi auguro di no e spero che siamo solamente le solite chiacchiere tanto da mettere ansia.
Magari sbaglio ma credo tu NON abbia le idee chiare...tu che se un MISTO hai maturato qualche mese valido per il CALCOLO della tua pensione quindi anche se mai fosse vero la voce che gira (ma NON lo è) quale la perdita? Oggi quelli nella tua condizione dovranno necessariamente andare in pensione di vecchiaia per percepire una magra pensione - se poi volessero anticipare ciò ed utilizzare gli anni figurativi allora avrebbero una pensione da FAME....fai te!
fario1969
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da fario1969 »

Grazie comunque. E sicuramente come dici tu. Io non ho le idee chiare. Faccio sicuramente confusione. Era una mia convinzione che questi 5 anni una volta maturati farebbero cumulo per il raggingimento dei 42. Al contrario non verrebbero utilizzati in caso di una eventuale riforma.
firefox
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da firefox »

fario1969 ha scritto:Grazie comunque. E sicuramente come dici tu. Io non ho le idee chiare. Faccio sicuramente confusione. Era una mia convinzione che questi 5 anni una volta maturati farebbero cumulo per il raggingimento dei 42. Al contrario non verrebbero utilizzati in caso di una eventuale riforma.
Gli anni derivanti dalle maggiorazioni dal servizio maturati successivamente al 31/12/1995 sono utili solo al diritto per ottenere la pensione ma NON al calcolo della stessa.....quindi è vero che possono essere utili al raggiungimento dei 41 AA e 10 MM ma nessun beneficio economico apporteranno alla stessa....in caso di riforma nulla cambia....il sistema di calcolo è lo stesso.
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da fario1969 »

Grazie firefox mi riferivo proprio ai fini del diritto. Oltre all aspetto economico sono sconvolto anche dal fatto che dovremo andare con la pensione di anzianità e 60 anni mi sembra una follia oltre che ingiusto visto la differenza di trattamento economico con quello arruolato pochi anni prima.
panorama
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da panorama »

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165
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OMISSIS

Art. 5.


Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati preruolo


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonchè quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.
ven
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da ven »

la scuola allievi si puo riscattare 1/5 perc he viene calcolato come comunque prestato come dice al punto 3
panorama
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Re: Riscatto di 1/5

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
-----------------------------

Ecco alcuni brani:

1) - Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari,
- ) - durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio,
- ) - quindi domandando a questo Giudice di accertare,
- ) - con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

2) - Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo,
- ) - chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3) - La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

4) - Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita,
-) - “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”,
-) - ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- ) - Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

5) - Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che
- ) - “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).
- ) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983,
- ) - ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

6) - Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e.
- ) - e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi,
- ) - non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita
- ) - e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

7) - A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
- ) - ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato,
- ) - stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5),
- ) - confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata,
- ) - chiarendo che,
- ) - se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997,
- ) - ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

8) - Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, - ) - con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita,
- ) - che qui rileva,
- ) - esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale,
- ) - è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800811, - Public 2018-01-22 -
Pubblicato il 22/01/2018

N. 00811/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2003, proposto da:
(OMISSIS per questione di spazio), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massaro, con domicilio eletto presso lo studio Petrillo-Ragazzoni in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

I.N.P.D.A.P. – Gestione autonoma ex E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;

e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla restituzione delle somme indebitamente versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché per l’annullamento
di tutti gli atti eventualmente ostativi, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere, o essere stati, tutti ufficiali e/o sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di aver ottenuto l’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) al momento del loro passaggio in s.p.e., coincidente con l’acquisizione del grado di Sergente Maggiore.

2. Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari, durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio, quindi domandando a questo Giudice di accertare, con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo, chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3. Con atto di stile si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa per domandare il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con decreto n. 5029 del 24.04.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 322 del 2.03.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti Brunetti Roberto, Gemma Roberto, Ancora Antonino, Raffo Massimo, Moro Roberto, Maurizi Maurizio, Menis Giovanni, Coppa Carlo, Donati Onofrio, De Franco Raimondo Santucci Sergio, Paparini Francesco, Paluzzi Sandro, Bovesecco Umberto, Camaggi Franco e d’Avossa Gianfranco ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

5. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.

6. La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

Premesso che il D.P.R. n. 1032/1973 disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e che il “Fondo di previdenza e credito” da esso regolato provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi (art. 32), deve darsi preliminarmente atto della presenza di oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla corretta interpretazione del citato D.P.R., della cui violazione gli odierni ricorrenti si dolgono.

6.1 Invero, una prima giurisprudenza del Giudice Amministrativo, più vicina alle prospettazioni di parte ricorrente e tesa a riconoscere il diritto dei militari all’iscrizione al menzionato Fondo previdenziale, dopo aver preliminarmente chiarito che al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non spettasse l’anzidetta iscrizione, statuiva l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione dei ricorrenti al Fondo con conseguente versamento all’Ente previdenziale del relativo contributo, per la parte a suo carico e, correlativamente, l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere all’iscrizione, con decorrenza dal momento in cui gli istanti avevano iniziato ad essere retribuiti con il metodo a stipendio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6363/2005, n. 1643/2006; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1153/2008; nn. 6178, 6266 e 6271/2004).

6.2 Tuttavia, i più recenti arresti giurisprudenziali, a cui il Collegio ritiene di aderire, sono giunti ad opposta soluzione.

Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza). Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

7. Nella fattispecie all’odierno esame, i ricorrenti domandano l’iscrizione al Fondo di Previdenza con riferimento ad un periodo in cui il rapporto di pubblico impiego che li legava all’Amministrazione era solo a tempo determinato e che, secondo la ricostruzione ermeneutica innanzi svolta, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto non automaticamente computabile al fine della buonuscita, ai sensi del richiamato art. 1, D.P.R. n. 1032/1973.

in relazione ad esso non è dunque possibile disporre l’iscrizione al Fondo di previdenza, oggi gestito dall’I.N.P.D.A.P., per ricomprendervi il servizio prestato dagli odierni esponenti quale volontari, e precedente al passaggio in servizio permanente effettivo.

Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e. e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi, non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

8. Ritenuta, quindi, corretta la decorrenza dell’iscrizione al Fondo previdenziale dei ricorrenti come operata dalla odierna intimata, ne discende la conseguente infondatezza nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo versato per il riscatto del servizio pre-ruolo dai medesimi prestato.

A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5), confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata, chiarendo che, se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997, ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita, che qui rileva, esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

9. Il Collegio, pertanto, pronunciando nei confronti dei soli ricorrenti per i quali è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito, conclude per il rigetto del presente gravame.

10. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti





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Re: Riscatto di 1/5

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Leggete la sentenza del CdS datata 2012, qui sotto indicata, ove il Ministero della Difesa ha perso l’Appello.

09/10/2012 201205250 Sentenza 4


N. 05250/2012REG.PROV.COLL.
N. 03736/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. Puglia - sez. staccata di Lecce: sezione I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas
……………………………

OMISSIS

1) Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:

<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.


La suindicata sentenza si trova postata nel testo “ Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo, nel Forum Carabinieri
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