Riscatto della laurea conseguita da civile

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Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

mefisto71 ha scritto:Ciao Toni69,penso che 6000 euro ad anno siamo troppo pochi per il tuo imponibile. Più congruo sui 10000 ad anno se non di più. Per un misto nonostante la deduzione fiscale, penso sia poco conveniente. Valuterei il riscatto ai fini del tfs, certamente molto meno oneroso, nel tuo caso penso quasi interamente deducibile al 38% per i quattro anni.
l'idea era quella di anticipare la pensione a costi ragionevoli e certamente allo stato attuale non lo sono (concordo con te che andrei a pagare intorno ai 40.000 euro per i 4 anni). Ecco perche' trovo profondamente iniqua e discriminatoria la prospettiva di gratuita' del riscatto "solo per i giovani" fatta dal sottosegretario Baretta.

Sulla tua proposta del riscatto laurea a fini TFS ti chiedo se la stessa possa essere poi cumulabile come detrazione con il riscatto del quinto che gia' ho pagato (per 4/5) . Grazie


mefisto71
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da mefisto71 »

Io sono dalla P.S ma credo le cose siamo identiche. Conosco alcuni colleghi che hanno riscattato la laurea ai fini tfs. Con i tuoi parametri spenderai tra i 5000/6000 euro quindi recuperi in deduzione il 38%, non male ed avrai 4 annualità in più nella buonuscita. Sei partito come ausilirio o effettivo? Eventualmente puoi riscattare il corso di 6 mesi se da effettivo che vale come preruolo, sempre ai fini del tfs.
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

mefisto71 ha scritto:Io sono dalla P.S ma credo le cose siamo identiche. Conosco alcuni colleghi che hanno riscattato la laurea ai fini tfs. Con i tuoi parametri spenderai tra i 5000/6000 euro quindi recuperi in deduzione il 38%, non male ed avrai 4 annualità in più nella buonuscita. Sei partito come ausilirio o effettivo? Eventualmente puoi riscattare il corso di 6 mesi se da effettivo che vale come preruolo, sempre ai fini del tfs.
Penso di fare come mi suggerisci (in effetti converrebbe come detrazione), inoltrando domanda per il riscatto laurea ai fini TFS, pur restando un barlume di speranza per un adeguamento al ribasso dei costi a fini pensionistici.
Ho gia' riscattato il preruolo da effettivo ;)
Grazie
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

e' passato piu' di un anno da questo mio post...a luglio e' stata depositata una proposta di legge di Fratelli d'Italia (on. Rotelli) per parificare il contributo per il riscatto all'Inps con quello stabilito per i cittadini disoccupati...sempre meno che le cifre attuali....Speriamo che finalmente qualcosa si muova...
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

riprendo l'argomento alla luce delle novita' in cantiere nel dl di quota 100 e reddito cittadinanza che prevederebbe il riscatto agevolato della laurea esteso a 50 anni d'eta'. Peccato che i periodi riscattabili siano solo i successivi al 31.12.1995 ovvero con il sistema contribuitivo, a fronte di una spesa "ridotta" a 5185 euro contro i 13mila circa del precedente sistema. Per i periodi antecedenti il 1995 purtroppo resta immutato il sistema costosissimo della riserva matematica....

https://quifinanza.it/pensioni/pensioni ... ref=libero

come al solito figli e figliastri...
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

giusto per chi fosse interessato...il calcolatore dell'INPS-INPDAP circa il riscatto fornisce questo meraviglioso risultato...
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Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

Torno in argomento per segnalare che la circolare INPS del 22 gennaio 2020, n. 6, estende la possibilita' di riscatto della laurea agevolata a fini pensionistici a 5240 euro/annui , interamente deducibili, anche agli OVER 45 e per corsi universitari (ovviamente conclusi) ANTECEDENTI il 1996 .
Gli anni di laurea riscattati verranno conteggiati col sistema contributivo.
firefox
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da firefox »

@ Toni 69, se non erro, non solo gli anni riscattati in modalità agevolata verranno calcolati con il sistema contributivo, ma tutta la pensione, indipendentemente da quale previgente sistema di calcolo si avesse diritto...
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

si esattamente @firefox . In sostanza attualmente sono gia' al 100% contributivo non avendo periodi contributivi ante 1996.
Se accettassi il riscatto agevolato non dovrei pero' riscattare a fini pensionistici l'anno da cc ausiliario ('94-'95), se lo facessi ricadrei nel sistema misto e quindi non potrei beneficiare dell'agevolazione sulla laurea.
firefox
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da firefox »

@ Toni, non credo sia così...

puoi/devi chiedere computo periodo ausiliario nei CC e poi chiedere riscatto della laurea agevolato, rientrando obbligatoriamente nel calcolo della pensione interamente contributivo...

avresti sempre un anno di contributi in più...
Toni69

Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da Toni69 »

e come? Ricade nel sistema misto l'anno da ausiliario...Ad ogni modo la domanda di riscatto gratuito dell'anno da ausiliario la potrei sempre fare prima della pensione a laurea riscattata..sempre se ricorrono le condizioni.
panorama
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'Appello della ricorrente,

1) - aveva già presentato domanda di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (buonuscita), avente ad oggetto il periodo 1° novembre 1984 – 31 ottobre 1989, e che tale domanda era stata accolta dall’I.N.P.S. con provvedimento del 31 luglio 1995.

2) - in possesso della laurea in Ingegneria, nonché di essere entrata nel Corpo Forestale dello Stato nel 1994, raggiungendo il grado di Vice Questore e quindi, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 177/2016 (attuativo della delega prevista nell’art. 8, comma 1, lett. a), della l. n. 124/2015), di essere transitata nell’Arma dei Carabinieri, dove attualmente ricopre l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di -OMISSIS-.

Il CdS precisa:

Ecco alcuni brani,

3) - È, infatti, evidente che una cosa è la domanda di riscatto del periodo di laurea presentata ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (cd. indennità di buonuscita), la cui disciplina si rinviene nella l. 6 dicembre 1965, n. 1368 (richiamata dal provvedimento dell’I.N.P.S.), altra cosa è la presentazione di tale domanda ai fini pensionistici, disciplinata, per i dipendenti civili, dall’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 e, per i dipendenti militari con grado di ufficiale, dall’art. 32 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973: quindi il lavoratore interessato dovrà presentare due istanze, una di valutazione del periodo di studi universitari ai fini della pensione, l’altra ai fini dell’indennità di buonuscita (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 19 aprile 2017, n. 308).

4) - Va quindi condivisa la doglianza dell’appellante, secondo cui il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “regime di quiescenza”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell’anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri, di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica.

5) - L’atto normativo regolante il transito del personale (il d.lgs. n. 177/2016) si pone, quindi, come terzo requisito di una fattispecie che comunque comprende gli altri due prescritti dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973: la mediazione dell’atto normativo si presentava necessaria proprio onde superare le differenze nei requisiti di ammissione tra le due categorie di ufficiali (del Corpo Forestale e del ruolo normale dei Carabinieri). Si tratta, infatti, di una normativa che, operando per il personale transitato, non poteva fare altro che tenere conto dei requisiti di ammissione e curriculari di siffatto personale, mentre per il personale assunto ex novo varranno, ovviamente, le regole sul possesso dei requisiti generali per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma. Ne consegue che non si ravvisa alcuna ragione plausibile per escludere il personale transitato dal beneficio di cui al citato art. 32.

N.B.: per comprendere meglio la questione leggete direttamente dall'allegato.
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magic60
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da magic60 »

Basterebbe fare domanda all'inps di riscatto laurea ai fini pensionistici ed aspettare la risposta con l'importo dovuto. A quel punto si decide se procedere oppure no. Tieni presente che che comunque il dovuto è dilazionabile, che va in deduzione (non in detrazione) sui redditi. Inoltre alla luce delle sentenze della cdc sull'articolo 54 anche per i meno 15 anni ed essendo appunto gli anni di laurea entro il 1995, potresti aumentare la tua pensione (parte retributiva) di 9,76 punti percentuali (4x2,44%) della tua base pensionabile. Conviene?, non conviene? Basta attendere la risposta dell'inps e poi decidere. Il calcolo è molto semplice.
Ciao e buone feste a tutti
panorama
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da panorama »

La metto quì,

Il Tar Emilia Romagna sezione staccata di Parma, Accoglie il ricorso del ricorrente del già disciolto C.F.S., (e, oggi, per il transito nel R.F.I., quale ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri).

- Lo stesso, chiedeva all’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73, il computo senza oneri (c.d. riscatto a titolo gratuito) degli anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi.

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha tuttavia rigettato l’istanza, con la seguente motivazione: “L’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 è applicabile solo per i nuovi arruolati e non anche per gli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1 gennaio 2017. Peraltro, come si rileva dalla lettura del comma 11 dell’art. 18 del D.lgs. n. 177/2016, il personale del Corpo Forestale dello Stato transitato ai sensi del presente Decreto nelle Amministrazioni di cui all’art. 12, co. 1, conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza”.

Il Tar precisa:

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto, condividendo questo Collegio l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8680 del 2021, richiamata anche dal ricorrente nella propria memoria conclusiva.

- Invero, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8680 del 2021, in un caso analogo a quello in discussione, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda del dipendente pubblico, in ordine alla concreta applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973 invocato dal C. anche in questa sede, dopo avere ritenuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo, nel merito si è così condivisibilmente espresso: N.B.: Omissis leggere direttamente dalla sentenza allegata

IMPORTANTE PRECISAZIONE DEL TAR:

- Pertanto, come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza appena riportata, anche ad avviso dell’odierno Collegio, l’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 va ritenuto applicabile, non solo agli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri del c.d. “ruolo normale” e a quelli del c.d. “ruolo forestale” assunti dopo l’1/1/2017, ma anche agli appartenenti al c.d. “ruolo forestale iniziale”, nel quale è transitato il personale del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del disciolto C.F.S..

- E quindi, con riguardo al caso in esame, tale disposizione va ritenuta applicabile al C. in quanto appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del disciolto C.F.S. e per effetto del D. Lgs. n. 177/2016 divenuto dall’1.1.2017 ufficiale in servizio permanente effettivo dell’Arma dei Carabinieri con lo stato giuridico di militare, essendo egli in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 (vedi sentenza Consiglio di Stato, n. 8680/2021 richiamata), e cioè: “A) che il richiedente il riscatto del corso di studi universitari ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo (S.P.E.); B) che per la relativa nomina sia stata necessaria la laurea” (paragrafo 6.3.1 della sentenza).

- Peraltro, tale conclusione è coerente con la ratio del riscatto di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 1092/73, che mira a “compensare” una categoria di lavoratori che ha ritardato l’accesso alla carriera per compiere un periodo di studi superiori svolto prima dell’inizio del rapporto di lavoro, di cui l’Amministrazione militare si avvantaggia, adibendoli ad una funzione per la quale è richiesto il diploma di laurea, sicché non vi sarebbe motivo per escluderne l’applicazione anche gli ex ufficiali del Corpo Forestale per la cui nomina era richiesta la laurea, transitati nell’Arma dei Carabinieri mediante passaggio ex lege a ufficiale in servizio permanente per effetto dell’assorbimento di un altro corpo.

- Conclusivamente, quindi, sulla base di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, affermandosi il diritto del ricorrente al computo senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi.

N.B.: Cmq. leggete meglio il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: Riscatto della laurea conseguita da civile

Messaggio da panorama »

Allego 2 sentenze riguardante personale ufficiale Carabinieri,

- riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell''art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4).

- Nel 2017, a seguito dei provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e della conseguente previsione di unificazione dei ruoli Normale e Speciale, è stata indetta la prima procedura di transito degli Ufficiali in servizio permanente dal Ruolo Speciale a esaurimento, al Ruolo Normale dell'Arma dei Carabinieri.

1) - Tar Toscana n. 169 resa pubblica il 07/02/2024 (ricorso del 2023) con questo finale:

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

- indica come giudice competente a decidere la Corte dei Conti, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 104 del 2010;
---------------------------------------------

2) - Tar F.V.G. sede di Trieste n. 88 resa pubblica il 27/02/2024 (ricorso del 2024) con questo finale:

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione, e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento impugnato;

b) accerta il diritto del ricorrente al riscatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, senza oneri a suo carico, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi prevista all’epoca del conseguimento del titolo, con ogni conseguenza di legge.

Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.

N.B.: Leggete i motivi direttamente dagli allegati.
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