VENETO SENTENZA 14 07/02/2018
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 14 2018 PENSIONI 07/02/2018
Sentenza n. 14/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico
delle pensioni
in esito all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30403 del registro di Segreteria promosso da
P.A.N., nato a omissis il 00.00.1964 (C.F. xxxxxxxxxx), residente in Verona (VR), Via Cesare,
rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Conti (p.e.c.
avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it)
e dall’avv. Andrea Leoni (p.e.c.
avvandrealeoni@ordineavvocativrpec.it) entrambi del foro
di Verona, e domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via del Pontiere n. 23.
RICORRENTE
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande 24 (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Sergio Aprile dell’Avvocatura dell’Istituto (p.e.c.
avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio
Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d
RESISTENTE
avente a oggetto il riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico
secondo il sistema retributivo anziché misto, con conseguente condanna dell’INPS
alla corresponsione degli arretrati pensionistici;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 9.06.2017, P.A.N. ha impugnato dinanzi a questo giudice il
provvedimento n. VR012016850076 emesso dall’INPS di Verona con il quale è stata
conferita al ricorrente, a far data dal 4.07.2016, la pensione ordinaria diretta di
anzianità calcolata secondo il sistema cd. “misto”.
Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l’INPS, nonostante domanda di riscatto
proposta dal P.A.N. in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo
dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd.
“supervalutazione” di 1/5 di cui all’art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di
servizio prestato dal P.A.N. dal 17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della
Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il
quale consente la suddetta supervalutazione “anche per periodi di servizio
comunque prestato” - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici,
l’INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al P.A.N. il 19.08.2016,
respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo
presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di
1/5 a norma di legge.
In ragione di ciò il P.A.N., a seguito di ricorso amministrativo rimasto inevaso, adiva
questa Corte dolendosi della circostanza per cui, in conseguenza dell’illegittimo
disconoscimento della ridetta supervalutazione, egli si vedeva riconosciuta alla data
del 31.12.1995 - rilevante a norma dell’art. 1, c0. 13, L. 335/1995 per la individuazione
del sistema di calcolo del trattamento pensionistico - un’anzianità contributiva di
anni 17, mesi 11 e giorni 16, con conseguente (indebita) applicazione del sistema
pensionistico misto anziché retributivo.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l’applicazione nei propri riguardi
del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte
dell’anzianità contributiva maturata dal P.A.N. - anche a prescindere dalla suddetta
supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che
andrebbero arrotondati ad anni 18, con conseguente applicazione di per sé del
sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Anche in relazione a tale secondo profilo il P.A.N. aveva inoltrato all’INPS data
4.04.2017 apposita istanza amministrativa senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
Di qui la proposizione del presente ricorso, a mezzo del quale il P.A.N. ha domandato
l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’INPS, direzione provinciale di
Verona, n. VR012016850076 che ha conferito la pensione calcolata con il sistema misto.
2) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni di cui al presente ricorso, a
percepire il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (e
non sino al 31.12.1995).
3) Conseguentemente condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al ricalcolo del trattamento pensionistico.
4) Unitamente, condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
corrispondere al ricorrente la differenza fra quanto effettivamente erogato a titolo di pensione
ordinaria e quanto avrebbe dovuto correttamente erogare secondo il metodo retributivo (sino al
31.12.2011), a decorrere dalla data del 04.07.2016 e sino alla sentenza, maggiorata di
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5) Con vittoria di spese e di compensi oltre accessori di legge”.
Con memoria depositata il 19.10.2017 l’INPS ha resistito al ricorso sostenendone
l’infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la
supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi
Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all’applicazione di tale
supervalutazione; dall’altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla
legge ai fini dell’individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico,
dovendo a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento
all’anzianità effettivamente maturata dall’interessato al 31.12.1995, segnatamente
per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.
Concludendo in conformità, l’Istituto ha chiesto:
“rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata”.
All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie
rispettive domande, eccezioni e difese.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
1. I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo (i.e., illegittimo
disconoscimento della supervalutazione ex art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo
prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a
fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del
31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria
applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai
sensi dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Per questo, stante l’identità della conclusione sostenuta e l’assenza di autonome
domande in relazione all’una o all’altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche
in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due
(alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell’altro.
2. In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo
prospettato, relativo all’illegittimo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva maturata dal P.A.N. alla data del 31.12.1995.
A tale riguardo, è pacifico come il ricorrente avesse maturato a quella data
un’anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16; e la giurisprudenza di questa Corte,
chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire -
anche di recente - come sia possibile in tali casi fare applicazione dell’art. 3 D. Lgs.
274/1991, che fissa il principio per cui “il complessivo servizio utile viene
arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a
quindici giorni e computando per un mese quella superiore” (Corte conti, Sez. Giur.
Sardegna, 20.06.2017, n. 87; 22.05.2014, n. 43; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-
Trento, 5.04.2017, n. 14; Sez. Giur. Liguria, 19.12.2016, n. 118).
Entro tale contesto, la medesima giurisprudenza, con argomenti del tutto
condivisibili, ha richiamato l’art. 59, comma 1, lett. b), L. 449/1997 - secondo il quale,
a far data dal 1° gennaio 1998, “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai
fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno
luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto” - ponendo in risalto che al
riguardo l’INPDAP, “con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6)
che ‘ dal tenore letterale della norma in esame si evince che per «frazioni di anno»
debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici
[con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello
Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si
applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3
della legge 274/91’” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.).
In tale prospettiva, la giurisprudenza menzionata ha concluso rilevando che
“l’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un
verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di
calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui
il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione
obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante
la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una
norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse
pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo
più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.; in senso analogo, Sez. Giur.
Sardegna, 93/2014, cit.; Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.; cfr. in proposito anche Sez. Giur.
Abruzzo, 20.05.2014, n. 46).
In conclusione, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve
ritenersi che l’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al
31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso
deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria
l’applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a
norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all’anzianità contributiva
maturata dal P.A.N. sino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come
da domanda del ricorrente.
3. Consegue all’accoglimento della domanda volta alla riliquidazione della pensione a
beneficio del ricorrente la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati
pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del
calcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al
P.A.N..
Su detti arretrati, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al
P.A.N. ad oggi indebitamente omesso, sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 167,
co. 3, c.g.c., e già all’429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall’art. 5, co. 2, L. 205/2000,
secondo l’insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n.
6/2008/QM.
In particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo pregresso - momento coincidente con la
maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all’effettivo soddisfo.
4. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in
ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico
(Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187).
Le spese di lite seguono invece la soccombenza a norma dell’art. 31 c.g.c. e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica
quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,
ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione
della pensione con il sistema di calcolo retributivo con riferimento all’anzianità
contributiva maturata sino al 31.12.2011;
- condanna l’INPS alla corresponsione al ricorrente della differenza dovuta su
ciascun rateo pensionistico pregresso in forza della suddetta riliquidazione, con le
maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi Euro
1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge;
- nulla per le spese di giustizia.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data dell’udienza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 25.01.2018.
Il Giudice
F.to dott. Alberto Urso
Depositata in Segreteria il 07/02/2018
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo