Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

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ven
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da ven »

SALVE, PRESUMO CHE TU SIA GIA IN PENSIONE?? COSA TI HANNO MESSO NEL QUADRO II TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO DEL pa04 ALLA VOVE SERVIZIO AL 31.12.1995 "" 17 ANNI E 11 MESI O 18 ANNI?? ANCHE IO SONO NELLE STESSE TUA SITUAZIONE... gRAZIE


Farey
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

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VENETO SENTENZA 14 07/02/2018
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 14 2018 PENSIONI 07/02/2018
Sentenza n. 14/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico
delle pensioni
in esito all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30403 del registro di Segreteria promosso da
P.A.N., nato a omissis il 00.00.1964 (C.F. xxxxxxxxxx), residente in Verona (VR), Via Cesare,
rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Conti (p.e.c. avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it)
e dall’avv. Andrea Leoni (p.e.c. avvandrealeoni@ordineavvocativrpec.it) entrambi del foro
di Verona, e domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via del Pontiere n. 23.
RICORRENTE
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande 24 (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Sergio Aprile dell’Avvocatura dell’Istituto (p.e.c.
avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio
Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d
RESISTENTE
avente a oggetto il riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico
secondo il sistema retributivo anziché misto, con conseguente condanna dell’INPS
alla corresponsione degli arretrati pensionistici;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 9.06.2017, P.A.N. ha impugnato dinanzi a questo giudice il
provvedimento n. VR012016850076 emesso dall’INPS di Verona con il quale è stata
conferita al ricorrente, a far data dal 4.07.2016, la pensione ordinaria diretta di
anzianità calcolata secondo il sistema cd. “misto”.
Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l’INPS, nonostante domanda di riscatto
proposta dal P.A.N. in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo
dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd.
“supervalutazione” di 1/5 di cui all’art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di
servizio prestato dal P.A.N. dal 17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della
Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il
quale consente la suddetta supervalutazione “anche per periodi di servizio
comunque prestato” - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici,
l’INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al P.A.N. il 19.08.2016,
respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo
presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di
1/5 a norma di legge.
In ragione di ciò il P.A.N., a seguito di ricorso amministrativo rimasto inevaso, adiva
questa Corte dolendosi della circostanza per cui, in conseguenza dell’illegittimo
disconoscimento della ridetta supervalutazione, egli si vedeva riconosciuta alla data
del 31.12.1995 - rilevante a norma dell’art. 1, c0. 13, L. 335/1995 per la individuazione
del sistema di calcolo del trattamento pensionistico - un’anzianità contributiva di
anni 17, mesi 11 e giorni 16, con conseguente (indebita) applicazione del sistema
pensionistico misto anziché retributivo.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l’applicazione nei propri riguardi
del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte
dell’anzianità contributiva maturata dal P.A.N. - anche a prescindere dalla suddetta
supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che
andrebbero arrotondati ad anni 18, con conseguente applicazione di per sé del
sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Anche in relazione a tale secondo profilo il P.A.N. aveva inoltrato all’INPS data
4.04.2017 apposita istanza amministrativa senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
Di qui la proposizione del presente ricorso, a mezzo del quale il P.A.N. ha domandato
l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’INPS, direzione provinciale di
Verona, n. VR012016850076 che ha conferito la pensione calcolata con il sistema misto.
2) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni di cui al presente ricorso, a
percepire il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (e
non sino al 31.12.1995).
3) Conseguentemente condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al ricalcolo del trattamento pensionistico.
4) Unitamente, condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
corrispondere al ricorrente la differenza fra quanto effettivamente erogato a titolo di pensione
ordinaria e quanto avrebbe dovuto correttamente erogare secondo il metodo retributivo (sino al
31.12.2011), a decorrere dalla data del 04.07.2016 e sino alla sentenza, maggiorata di
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5) Con vittoria di spese e di compensi oltre accessori di legge”.
Con memoria depositata il 19.10.2017 l’INPS ha resistito al ricorso sostenendone
l’infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la
supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi
Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all’applicazione di tale
supervalutazione; dall’altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla
legge ai fini dell’individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico,
dovendo a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento
all’anzianità effettivamente maturata dall’interessato al 31.12.1995, segnatamente
per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.
Concludendo in conformità, l’Istituto ha chiesto:
“rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata”.
All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie
rispettive domande, eccezioni e difese.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
1. I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo (i.e., illegittimo
disconoscimento della supervalutazione ex art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo
prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a
fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del
31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria
applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai
sensi dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Per questo, stante l’identità della conclusione sostenuta e l’assenza di autonome
domande in relazione all’una o all’altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche
in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due
(alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell’altro.
2. In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo
prospettato, relativo all’illegittimo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva maturata dal P.A.N. alla data del 31.12.1995.
A tale riguardo, è pacifico come il ricorrente avesse maturato a quella data
un’anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16; e la giurisprudenza di questa Corte,
chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire -
anche di recente - come sia possibile in tali casi fare applicazione dell’art. 3 D. Lgs.
274/1991, che fissa il principio per cui “il complessivo servizio utile viene
arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a
quindici giorni e computando per un mese quella superiore” (Corte conti, Sez. Giur.
Sardegna, 20.06.2017, n. 87; 22.05.2014, n. 43; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-
Trento, 5.04.2017, n. 14; Sez. Giur. Liguria, 19.12.2016, n. 118).
Entro tale contesto, la medesima giurisprudenza, con argomenti del tutto
condivisibili, ha richiamato l’art. 59, comma 1, lett. b), L. 449/1997 - secondo il quale,
a far data dal 1° gennaio 1998, “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai
fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno
luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto” - ponendo in risalto che al
riguardo l’INPDAP, “con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6)
che ‘ dal tenore letterale della norma in esame si evince che per «frazioni di anno»
debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici
[con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello
Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si
applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3
della legge 274/91’” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.).
In tale prospettiva, la giurisprudenza menzionata ha concluso rilevando che
“l’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un
verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di
calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui
il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione
obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante
la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una
norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse
pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo
più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.; in senso analogo, Sez. Giur.
Sardegna, 93/2014, cit.; Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.; cfr. in proposito anche Sez. Giur.
Abruzzo, 20.05.2014, n. 46).
In conclusione, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve
ritenersi che l’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al
31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso
deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria
l’applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a
norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all’anzianità contributiva
maturata dal P.A.N. sino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come
da domanda del ricorrente.
3. Consegue all’accoglimento della domanda volta alla riliquidazione della pensione a
beneficio del ricorrente la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati
pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del
calcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al
P.A.N..
Su detti arretrati, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al
P.A.N. ad oggi indebitamente omesso, sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 167,
co. 3, c.g.c., e già all’429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall’art. 5, co. 2, L. 205/2000,
secondo l’insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n.
6/2008/QM.
In particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo pregresso - momento coincidente con la
maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all’effettivo soddisfo.
4. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in
ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico
(Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187).
Le spese di lite seguono invece la soccombenza a norma dell’art. 31 c.g.c. e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica
quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,
ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione
della pensione con il sistema di calcolo retributivo con riferimento all’anzianità
contributiva maturata sino al 31.12.2011;
- condanna l’INPS alla corresponsione al ricorrente della differenza dovuta su
ciascun rateo pensionistico pregresso in forza della suddetta riliquidazione, con le
maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi Euro
1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge;
- nulla per le spese di giustizia.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data dell’udienza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 25.01.2018.
Il Giudice
F.to dott. Alberto Urso
Depositata in Segreteria il 07/02/2018
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da marinaio74@ »

Buonasera a tutti.. In merito a questa circolare 119 inps del 18 dicembre 2018 relativa all'argomento in titolo avevo bisogno x cortesia di alcuni chiarimenti ed aiuti. Ad aprile 2019 faccio 24 anni effettivi in marina militare e di figurativi sempre ad aprile 2019 ne avrò 4 anni e 4 mesi.... Dato che ho intenzione x problemi miei di salute di passare o all'impiego civile o addirittura a farmi riformare appena possibile.. Secondo faccio bene a fare l'istanza x la circolare 119... Se x favore qualcuno può aiutarmi.. Grazie
gino59
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da gino59 »

Farey ha scritto: mer gen 02, 2019 9:05 am VENETO SENTENZA 14 07/02/2018
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 14 2018 PENSIONI 07/02/2018
Sentenza n. 14/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico
delle pensioni
in esito all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30403 del registro di Segreteria promosso da
P.A.N., nato a omissis il 00.00.1964 (C.F. xxxxxxxxxx), residente in Verona (VR), Via Cesare,
rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Conti (p.e.c. avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it)
e dall’avv. Andrea Leoni (p.e.c. avvandrealeoni@ordineavvocativrpec.it) entrambi del foro
di Verona, e domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via del Pontiere n. 23.
RICORRENTE
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il
Grande 24 (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avv. Sergio Aprile dell’Avvocatura dell’Istituto (p.e.c.
avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio
Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d
RESISTENTE
avente a oggetto il riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico
secondo il sistema retributivo anziché misto, con conseguente condanna dell’INPS
alla corresponsione degli arretrati pensionistici;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato il 9.06.2017, P.A.N. ha impugnato dinanzi a questo giudice il
provvedimento n. VR012016850076 emesso dall’INPS di Verona con il quale è stata
conferita al ricorrente, a far data dal 4.07.2016, la pensione ordinaria diretta di
anzianità calcolata secondo il sistema cd. “misto”.
Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l’INPS, nonostante domanda di riscatto
proposta dal P.A.N. in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo
dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd.
“supervalutazione” di 1/5 di cui all’art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di
servizio prestato dal P.A.N. dal 17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della
Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il
quale consente la suddetta supervalutazione “anche per periodi di servizio
comunque prestato” - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici,
l’INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al P.A.N. il 19.08.2016,
respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo
presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di
1/5 a norma di legge.
In ragione di ciò il P.A.N., a seguito di ricorso amministrativo rimasto inevaso, adiva
questa Corte dolendosi della circostanza per cui, in conseguenza dell’illegittimo
disconoscimento della ridetta supervalutazione, egli si vedeva riconosciuta alla data
del 31.12.1995 - rilevante a norma dell’art. 1, c0. 13, L. 335/1995 per la individuazione
del sistema di calcolo del trattamento pensionistico - un’anzianità contributiva di
anni 17, mesi 11 e giorni 16, con conseguente (indebita) applicazione del sistema
pensionistico misto anziché retributivo.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l’applicazione nei propri riguardi
del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte
dell’anzianità contributiva maturata dal P.A.N. - anche a prescindere dalla suddetta
supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che
andrebbero arrotondati ad anni 18, con conseguente applicazione di per sé del
sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Anche in relazione a tale secondo profilo il P.A.N. aveva inoltrato all’INPS data
4.04.2017 apposita istanza amministrativa senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
Di qui la proposizione del presente ricorso, a mezzo del quale il P.A.N. ha domandato
l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’INPS, direzione provinciale di
Verona, n. VR012016850076 che ha conferito la pensione calcolata con il sistema misto.
2) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni di cui al presente ricorso, a
percepire il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (e
non sino al 31.12.1995).
3) Conseguentemente condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al ricalcolo del trattamento pensionistico.
4) Unitamente, condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
corrispondere al ricorrente la differenza fra quanto effettivamente erogato a titolo di pensione
ordinaria e quanto avrebbe dovuto correttamente erogare secondo il metodo retributivo (sino al
31.12.2011), a decorrere dalla data del 04.07.2016 e sino alla sentenza, maggiorata di
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5) Con vittoria di spese e di compensi oltre accessori di legge”.
Con memoria depositata il 19.10.2017 l’INPS ha resistito al ricorso sostenendone
l’infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la
supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi
Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all’applicazione di tale
supervalutazione; dall’altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla
legge ai fini dell’individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico,
dovendo a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento
all’anzianità effettivamente maturata dall’interessato al 31.12.1995, segnatamente
per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.
Concludendo in conformità, l’Istituto ha chiesto:
“rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata”.
All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie
rispettive domande, eccezioni e difese.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
1. I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo (i.e., illegittimo
disconoscimento della supervalutazione ex art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo
prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a
fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del
31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria
applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai
sensi dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995.
Per questo, stante l’identità della conclusione sostenuta e l’assenza di autonome
domande in relazione all’una o all’altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche
in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due
(alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell’altro.
2. In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo
prospettato, relativo all’illegittimo omesso arrotondamento dell’anzianità
contributiva maturata dal P.A.N. alla data del 31.12.1995.
A tale riguardo, è pacifico come il ricorrente avesse maturato a quella data
un’anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16; e la giurisprudenza di questa Corte,
chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire -
anche di recente - come sia possibile in tali casi fare applicazione dell’art. 3 D. Lgs.
274/1991, che fissa il principio per cui “il complessivo servizio utile viene
arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a
quindici giorni e computando per un mese quella superiore” (Corte conti, Sez. Giur.
Sardegna, 20.06.2017, n. 87; 22.05.2014, n. 43; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-
Trento, 5.04.2017, n. 14; Sez. Giur. Liguria, 19.12.2016, n. 118).
Entro tale contesto, la medesima giurisprudenza, con argomenti del tutto
condivisibili, ha richiamato l’art. 59, comma 1, lett. b), L. 449/1997 - secondo il quale,
a far data dal 1° gennaio 1998, “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai
fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno
luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto” - ponendo in risalto che al
riguardo l’INPDAP, “con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6)
che ‘ dal tenore letterale della norma in esame si evince che per «frazioni di anno»
debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici
[con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello
Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si
applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3
della legge 274/91’” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.).
In tale prospettiva, la giurisprudenza menzionata ha concluso rilevando che
“l’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un
verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di
calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui
il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione
obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante
la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una
norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse
pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo
più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.; in senso analogo, Sez. Giur.
Sardegna, 93/2014, cit.; Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.; cfr. in proposito anche Sez. Giur.
Abruzzo, 20.05.2014, n. 46).
In conclusione, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve
ritenersi che l’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al
31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso
deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria
l’applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a
norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all’anzianità contributiva
maturata dal P.A.N. sino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come
da domanda del ricorrente.
3. Consegue all’accoglimento della domanda volta alla riliquidazione della pensione a
beneficio del ricorrente la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati
pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del
calcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al
P.A.N..
Su detti arretrati, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al
P.A.N. ad oggi indebitamente omesso, sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 167,
co. 3, c.g.c., e già all’429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall’art. 5, co. 2, L. 205/2000,
secondo l’insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n.
6/2008/QM.
In particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo pregresso - momento coincidente con la
maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all’effettivo soddisfo.
4. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in
ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico
(Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187).
Le spese di lite seguono invece la soccombenza a norma dell’art. 31 c.g.c. e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica
quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,
ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione
della pensione con il sistema di calcolo retributivo con riferimento all’anzianità
contributiva maturata sino al 31.12.2011;
- condanna l’INPS alla corresponsione al ricorrente della differenza dovuta su
ciascun rateo pensionistico pregresso in forza della suddetta riliquidazione, con le
maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione,
calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art.
21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a
far data dalla scadenza di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo;
- condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi Euro
1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge;
- nulla per le spese di giustizia.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data dell’udienza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 25.01.2018.
Il Giudice
F.to dott. Alberto Urso
Depositata in Segreteria il 07/02/2018
Il Funzionario Preposto
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==================Giusta decisione che gli AA17 MM11 GG16 si arrotondano ad AA18========================
gino59
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da gino59 »

Farey ha scritto: mer gen 02, 2019 9:09 am SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
==================E ovviamente, anche questa decisione è più che giusta.. gli AA17 MM11 GG19 si arrotondano ad AA18=========
marter
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da marter »

Quindi il riscatto di 1/5 del periodo di allievo é possibile richiederlo solo per periodi successivi al 1 gennaio 1998.Per chi ha frequentato il corso allievi precedentemente, ad es. nel "1982" , e all'1.1.1998 aveva già maturato 5 anni di supervalutazione nulla è possible.
Laviadiuscita

Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da Laviadiuscita »

Buongiorno chiedo cortesemente a tutti i lettori se per caso sono a conoscenza che il riscatto a parziale pagamento dei servizi comunque prestati si può si può avanzare all'INPS anche nella posizione di dipendente civile in quanto già riformato a seguito infermità.
Grazie
dome61
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da dome61 »

Qualcuno ha notizie su eventuali iniziative intraprese da direzioni provinciali INPS su istanze pendenti, in base al disposto della circ. 119 del 2018?? Grazie e saluti a tutti.
Laviadiuscita

Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da Laviadiuscita »

Non sono in pensione perché sono transitato nel ruolo impiegati del Ministero della Difesa.
marinaio74@
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da marinaio74@ »

Buongiorno a tutti.. Una curiosità x favore.... Lo chiedo a chi ha fatto la domanda di riscatto e ha pagato o sta pagando.... Tipo Antoniodm che nei post precedenti ha scritto che per un mese è 28 giorni ha pagato 814 euro.... La domanda è x esempio nel caso di Antoniodm questi 814 x quante rate le ha divise.. Era x capire se questo tipo di riscatto è a portata di mano o è molto esoso.. Grazie a chiunque possa rispondere.. Saluti
dome61
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da dome61 »

dome61 ha scritto: dom gen 20, 2019 5:59 pm Qualcuno ha notizie su eventuali iniziative intraprese da direzioni provinciali INPS su istanze pendenti, in base al disposto della circ. 119 del 2018?? Grazie e saluti a tutti.
Qualcuno ha notizie da pubblicare
Luga9188
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da Luga9188 »

Buongiorno
Rispondo a dome61 e marinaio74.
Per quanto riguarda il costo del riscatto euro piu o meno si tratta di quella cifra per i periodi richiesti. Che io sappia il pagamento e' in unica soluzione. Piuttosto se hai gia' riscattato 5 anni in base alla direttiva 119 di dic 2018 l'istanza viene rigettata, come sta facendo ora l'inps di Udine che sta inviando le lettere di non accoglimento delle domande.
Saluti
dome61
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da dome61 »

Che tu sappia, l'INPS tiene conto dei 5 anni effettivamente riscattati oppure solo maturati ai fini del riconoscimento della maggiorazione?? Grazie e tanti saluti
marinaio74@
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Re: Riscatto ai sensi del D.L. 165/97 art.5 comma 3-4

Messaggio da marinaio74@ »

Grazie a luga9188 x la gentile risposta.. Saluti
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