Riscatto ai fini pensionistici - decreto legislativo n. 564/1996

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Riscatto ai fini pensionistici - decreto legislativo n. 564/1996

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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 564
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.
note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1996


Art. 7.

Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei


1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.


Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.
- La legge n. 47 del 18 febbraio 1983 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.


N.B.: allego
- Circolare INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997, completa di tutti gli articoli.
Contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione.

- CdS Parere n. 2504/2018 in relazione ad un ricorso straordinario al PdR per i motivi di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo.


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Re: Riscatto ai fini pensionistici - decreto legislativo n. 564/1996

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Dal sito LINKIESTA
15 luglio 2015

Pensioni d’oro, ecco gli assegni gonfiati di 17mila sindacalisti


C’è un mistero sui conti dell’Inps. Non si sa quanto costino all’istituto nazionale di previdenza le cosiddette pensioni d’oro dei sindacalisti. Quelle maturate grazie alla decreto legislativo 564 del 1996 scritto dall’ex ministro Tiziano Treu, nonché ex commissario dell’Inps. Secondo la norma, la base per il calcolo della pensione integrativa dei rappresentanti sindacali è costituita dall’ultimo mese di stipendio. Bastava quindi che un dipendente venisse mandato a lavorare in distacco in una sede sindacale, e anche solo con un mese di contribuzione aggiuntiva si poteva accedere a un’ulteriore pensione calcolata (con il sistema retributivo) in base all’ultima paga. Un intreccio tra contribuzione aggiuntiva e sistema retributivo che ha portato a elargire pensioni d’oro a migliaia di sindacalisti.

I sindacalisti che hanno usufruito della norma sono stati 17.319, ma sul costo sui conti dell’Inps, spiega il deputato, «non mi è stata data risposta, l’ente non è in grado di rilevare il dato»

Giulio Cesare Sottanelli, deputato di Scelta Civica, ha presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro Giuliano Poletti chiedendo quante persone hanno usufruito della legge, la durata media dei distacchi di chi ne ha usufruito, e soprattutto quanto ha inciso la norma sul bilancio dell’Inps. «Sui numeri Poletti mi ha risposto», dice Sottanelli. In base ai dati forniti da Poletti, i sindacalisti che hanno usufruito della norma sono stati 17.319. «Sulla durata dei distacchi, per capire se c’era la prassi di andare in distacco 30 giorni e basta, ma soprattutto sul costo sui conti dell’Inps, non mi è stata data risposta, dicendo che l’ente non era in grado di rilevare il dato», dice Sottanelli.

I trattamenti pensionistici privilegiati della 564 interessano quei sindacalisti andati in pensione tra l’entrata in vigore della norma, nel 1996, e il 31 dicembre 2011, data che segna la fine del sistema retributivo e l’entrata in vigore del contributivo con la riforma Fornero. Dal 2012, un mese di stipendio anche con uno stipendio alto viene calcolato in base ai contributi versati in quel mese e non in base all’ammontare dello stipendio. Quindi chi avrà una pensione integrativa con la 564 percepirà una somma proporzionale ai contributi versati. «Ma ci sono oltre 17mila sindacalisti che godono di una pensione aggiuntiva per la quale non hanno versato i contributi e che pesano invece sulle casse dell’Inps», dice Sottanelli. «Siccome i sindacati si ergono a difensori dei più deboli, dovrebbero sapere che un costo di questo tipo si ripercuote poi sulle pensioni delle future generazioni. È arrivato il momento di rimuovere ogni ingiustizia e ripristinare l’equità tra generazioni, non si possono chiedere sacrifici e prelievi ulteriori a chi è destinato ad avere prestazioni future più basse».

Delle distorsioni della legge si era occupata anche la trasmissione Le Iene, dopo la segnalazione della pensione integrativa goduta da una professoressa che formalmente per un mese aveva lavorato per un sindacato ma che nessuno aveva mai visto negli uffici. Del beneficio non hanno usufruito solo i dirigenti sindacali, magari attribuendosi contribuzioni senza passare dai bilanci delle organizzazioni. Spesso, come denunciava qualche anno fa un sindacalista milanese dello Snals, il beneficio è stato esteso anche a parenti e amici, simulando ruoli mai ricoperti.

Lo stesso Tiziano Treu, autore del decreto legislativo, ha ammesso che la norma del 1996 si è rivelata «troppo costosa e ingiustificata». E che «a pensarci bene, siccome si sono verificati degli abusi, si poteva pensare a dei limiti». Ora sarebbe interessante conoscere chi sono i dirigenti sindacali che si battono e si sono battuti per l’equità generazionale e che invece hanno usufruito della 564. Ma soprattutto quanto questo privilegio affidato ai sindacati continui a pesare sul bilancio dell’Inps. Un fardello che al nuovo presidente dell’ente Tito Boeri, in lotta contro i vitalizi dei parlamentari, di certo non potrà sfuggire.

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Il problema di cui sopra è previsto dall’art. 3 del D.LGS. n. 564/1996

Art. 3.

Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non
inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di Funzioni Rappresentative e Dirigenziali a livello Nazionale, Regionale e Provinciale o di Comprensorio, anche in qualità di Componenti di Organi Collegiali dell'Organizzazione Sindacale.

3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non
comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro ne' incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale.

9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970.

10. L'onere di cui al comma 9 e' posto a carico della relativa gestione previdenziale.


Note all'art. 3:
- L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è il seguente:
"Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali). - I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa".

- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 si veda in nota all'art. 1.

Il comma 9, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 335/1995, è il seguente:
"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti".
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