Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Feed - CARABINIERI

Rispondi
maurmira

Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da maurmira »

La info e`utile per tutti quei colleghi che per pochi giorni non possono accedere al sistema retributivo

Come e`noto il periodo della frequenza corso Allievo viene valutata ai fini pensionistici
senza il riconoscimento dei benefici del 1/5 .

Al 31.12.1995 avevo 17 anni 11 mesi e 29 giorni di servizio (compreso 1/5 calcolato da fine corso)

Vorrei riscattare a titolo oneroso la frequenza del corso e vedere riconosciuto 1/5 in anticipo e rientrare nel sistema retributivo.

Riferimento normativo dlgs 30 aprile 1997 nr. 165

Ho inoltrato quesito ad uffici competenti (INPS e Questura). Al momento nessuno mi sa fornire delucidazioni certe.

La info e`utile per tutti quei colleghi che per pochi giorni non possono accedere al sistema retributivo


Farey
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 65
Iscritto il: mer mag 23, 2018 10:04 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da Farey »

E` un problema comune a tanti altri colleghi se ne e` parlato molto nel forum. Il fatto e` che inps ha bloccato le domande ricevute da dicembre 17 interpretando ora in maniera diversa l` art 5 . Speriamo che prima o prima qualcosa si muova. Chi sa qualcosa in piu` e` pregato di comunicarlo sul forum . Ciao
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da gino59 »

maurmira ha scritto:La info e`utile per tutti quei colleghi che per pochi giorni non possono accedere al sistema retributivo

Come e`noto il periodo della frequenza corso Allievo viene valutata ai fini pensionistici
senza il riconoscimento dei benefici del 1/5 .

Al 31.12.1995 avevo 17 anni 11 mesi e 29 giorni di servizio (compreso 1/5 calcolato da fine corso)

Vorrei riscattare a titolo oneroso la frequenza del corso e vedere riconosciuto 1/5 in anticipo e rientrare nel sistema retributivo.

Riferimento normativo dlgs 30 aprile 1997 nr. 165

Ho inoltrato quesito ad uffici competenti (INPS e Questura). Al momento nessuno mi sa fornire delucidazioni certe.

La info e`utile per tutti quei colleghi che per pochi giorni non possono accedere al sistema retributivo
===========================Potresti scrivere i tuoi dati esatti e dettagliati=================
Arr. in data..................Promosso Agente in data...........Ricongiunzioni........e se ci sono stati
servizi particolari....???
bepp&64
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: sab ott 20, 2018 6:57 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da bepp&64 »

un saluto a tutti, e complimenti al forum! Riguardo il riscatto art.5 comma 3 165/97, volevo testimoniare che anche io ho chiesto tale riscatto all'INPS,in quanto mi mancano circa 3 mesi per il retributivo, la risposta, dopo sollecito e' stata che da una loro analisi, tale riscatto non spetta in quanto ho gia' maturato i 5 anni, ma che comunque sono in attesa di chiarimenti, nel frattempo invitano le sedi INPS a non lavorare tali pratiche.Naturalmente inoltrero' un ricorso tramite portale INPS a breve. Nel frattempo non so' se presentare domanda di pensione, visto che ho gia' maturato i requisiti. Chiedo a chi e' nelle mie stesse condizioni di confrontarci e avere notizie, per uscirne fuori da questa situazione a dir poco stancante.
sponda
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 61
Iscritto il: sab gen 21, 2017 10:16 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da sponda »

Il riscatto del corso ,del quinto, del confine, dell'imbarco etc serve solo ai fini della Buonauscita
Ai fini della maturazione del diritto alla pensione le supervalutazioni anzidette vengono tutte date d'ufficio, quando spettano.

Segnalo che le maggiorazioni del quinto non sempre vengono date dal sesto mese. Ci sono casi di personale non promosso alla prima sessione di esami o che per altri motivi non ha potuto sostenere detti esami al compimento del sesto mese da allievo che inizierà a percepire il quinto solo dal superamento degli stessi. In pratica per i carabinieri dal giorno che diventi carabiniere allievo.
Aggiungo…..
Ai fini del calcolo della pensione per i "misti" dal 01/01/1996 e per i contributivi puri ( gli arruolati dal 01/01/1996), le maggiorazioni anzidette non vengono più considerate ( Si continuano a conteggiare solo ai fini del diritto alla pensione fino al compimento del quinquiennio)
Esempio di calcolo di pensione di anzianità per un contributivo puro. Con le norme attuali servono 40 anni 7 mesi di contributi per maturare il diritto + finestra mobile di 15 mesi per conseguire contestualmente al congedo la pensione) quindi la pensione sarà calcolata solo sui periodi di servizio effettivo (anni 35 +mesi 7+ mesi 15)
Il calcolo della pensione per un "misto" inceve conteggerà l'anzianità contributiva (servizio effettivo più maggiorazioni) fino al 31/12/1995 (ovvero con il sistema retributivo) e dal 01/01/1996 con il sistema contributivo verrà considerato solo il servizio effettivo effettuato fino alla data del congedo
Spero di essere stato chiaro
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questa interessante sentenza sul collega CC.,

CdC sez. 2^ d'Appello n. 223 depositata il 5/07/2021 in Rif. alla CdC F.V.G. n. 33/2019.

Arrotondamento ai 18 anni non concesso al ricorrente in sede di Appello ma dato ragione all'Inps. Per il resto che ci interessa, lo posto qui da leggere.

FATTO

1. Aumento a seguito di riscatto, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del servizio prestato presso la Scuola Allievi dal 24.03.1982 al 19.06.1982 e conseguente applicazione nei suoi confronti del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo;

2. In subordine, arrotondamento dell’anzianità contributiva da lui maturata al 31.12.1995 – pari a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni – ad anni 18, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 274 del 1991 (e conseguente applicazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo);

3. In ulteriore subordine, determinazione della quota di pensione retributiva, nel sistema di calcolo c.d. “misto” a lui applicato dall’INPS, con la percentuale del 44% secondo la previsione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 piuttosto che con il coefficiente di calcolo del 35% utilizzato dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 44 del citato DPR.

RICORRENTE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’INPS, il signor OMISSIS ha formulato appello incidentale in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo in forza della richiesta di supervalutazione di 1/5 di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in relazione al periodo di servizio prestato dal 24.03.1982 al 19.06.1982 presso la Scuola Allievi, ritenuta in primo grado assorbita dalla pronuncia di accoglimento in base alla ragione più liquida. Domanda di riscatto che, ove accolta, permetterebbe al ricorrente di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo.

In DIRITTO si legge:

- Va tuttavia esaminato anche il motivo di appello incidentale del OMISSIS, inteso ad ottenere il diritto al riscatto del servizio prestato presso la Scuola allievi nel 1982, ai fini del raggiungimento dell’anzianità di 18 anni di servizio al 31.12.1995 per rientrare nei parametri previsti per il calcolo della pensione con il metodo retributivo, questione rimasta assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento della domanda di “arrotondamento”.

- La domanda dell’interessato è stata rigettata dall’Istituto previdenziale in quanto, dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili a fini pensionistici in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere i cinque anni, periodo che l’interessato, al momento della domanda, aveva già conseguito.

- Tanto più che, con riferimento alla sua specifica posizione, l’appellante incidentale precisa che – in risposta a chiarimenti richiesti dall’INPSil Centro Nazionale Amministrativo del Carabinieri (CNA) con pec in data 20.11.2018 ha specificato che il periodo trascorso presso la scuola allievi dal OMISSIS non è soggetto a supervalutazione del servizio, ma può essere riscattato a fini pensionistici ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 come “servizio comunque prestato” previo pagamento del relativo onere, che il richiedente ha precisato di avere già corrisposto.

Il Presidente estensore Rita Loreto scrive: Il motivo di appello incidentale è fondato

Ritiene infatti il Collegio che il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 induce a propendere per la sussistenza del diritto, per il OMISSIS, ad ottenere la riscattabilità dei periodi richiesti a domanda e a titolo oneroso.

L’art. 5, comma 3, infatti, è chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio “comunque prestati”.

Nel caso di specie, OMISSIS

Pur tuttavia, OMISSIS

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui “L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che il OMISSIS ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento al periodo di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Questo giudice, pertanto, ritiene che, a seguito dell’accoglimento del motivo di appello riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, vada accolto anche il motivo di appello relativo alla liquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, avendo l’interessato maturato, in virtù di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati (come, del resto, già riconosciuto, sebbene con altra motivazione, dal primo giudice).

Conseguentemente, l’INPS dovrà procedere ad effettuare le necessarie determinazioni a fini pensionistici con applicazione del sistema retributivo.

In conclusione, l’appello dell’INPS è parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione. L’appello incidentale del OMISSIS viene accolto con riferimento al riconoscimento del diritto al riscatto del periodo prestato presso la Scuola allievi e al calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo pieno, a seguito del raggiungimento dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 per effetto del riscatto medesimo, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

periodo di Corso Allievi

Un'altra tirata di orecchie all'INPS


Nella sentenza della CdC sez. 1^ d’Appello n. 280 con rif. alla CdC Veneto n. 155/2019 (dichiarato inammissibile in 1° grado) riguardante il collega CC.,

In 1° grado chiedeva:

- istanza di riscatto ai fini pensionistici della c.d. supervalutazione di 1/5 ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165/97 del periodo di servizio prestato da Allievo Carabiniere dal 17.10.1985 al 28.02.1986, in quanto tale maggior periodo figurativo avrebbe determinato, al 31.12.1995, un’anzianità contributiva superiore a 18 anni (sistema retributivo e non più col MISTO).

1) - Il ricorrente cessava dal servizio in data 03.07.2016 e con atto n….. l’INPS conferiva la pensione ordinaria diretta di anzianità, “liquidata con il sistema misto a decorrere dal 04.07.2016”, riconoscendo la maggiorazione contributiva di legge pari ad 1/5 del periodo di servizio operativo prestato, ma solamente a decorrere dal 01.03.1986, non essendo invece stata riconosciuta la predetta supervalutazione con riferimento al servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 in qualità di Allievo Carabiniere, non rientrando tra le ipotesi normativamente previste, come dichiarato dall’INPS nel provvedimento di reiezione dell’istanza di riscatto.

N.B.: Sempre sullo stesso ricorrente - La Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, in esito all’udienza del 06.03.2019, emetteva la sentenza n. 67/2019 con cui accoglieva l’appello ed annullava la sentenza di primo grado, rinviando alla Sezione Giurisdizionale Regionale “perché si pronunzi sulla questione relativa all’omessa valutazione della cd. supervalutazione”. N.B.: L’esito è quello di cui alla sentenza n. 155/2019 CdC Veneto che dichiarava il ricorso INAMMISSIBILE e di cui ora si è espressa la CdC sez. 1^ d’Appello con la n. 280/2021

2) - A parte dei motivi di rigetto dell’appello del ricorrente che potete leggere in sentenza, ossia, in quanto non si è realizzato il presupposto contributivo del pagamento dei corrispondenti oneri di riscatto; né risulta che abbia impugnato, in tempo utile, dinanzi all’autorità giudiziaria il provvedimento (illegittimo) di rigetto dell’istanza di riscatto, La CdC d’Appello in questa nuova sentenza n. 280/2021, per quanto attiene la supervalutazione di 1/5 del servizio prestato dal 17.10.1985 al 28.02.1986 durante il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri (c.d. posizione di pre-ruolo), precisa quanto segue in merito alla ferma posizione dell’Inps:

- Priva di fondamento, a tale riguardo, è la tesi dell’Inps, secondo cui detto periodo di formazione non rientrerebbe tra quelli normativamente previsti, mentre vi rientrerebbero i periodi svolti per il corso di formazione “allievi operai del Ministero della Difesa”, di “allievo vice revisore del Corpo Forestale dello Stato”, di “allievi agenti o vice ispettori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile” e infine quello di “corso concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali presso la scuola”.

- Argomentazione, questa, che risulta, peraltro, contraddetta anche dalla circolare dello stesso Inps n. 119 del 18.12.2018, secondo cui la facoltà di riscatto può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come allievo presso enti addestrativi e accademie militari.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d’Appello n. 92 in Rif. alla CdC Marche n. 136/2019, (tratta art. 54 e riscatto corso allievi per maggiorazione, ai fini del passaggio da contributivo – 18 al 1995 a retributivo + 18 al 1995).

Qui sotto tutta la parte del giudizio che definisce il tutto:

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell’art. 184 c. g. c., la riunione dei presenti appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate nei confronti della medesima sentenza.

2. Con riferimento ai profili di merito, ragioni di logica giuridica e di coerenza impongono di trattare innanzitutto l’appello incidentale proposto dal Sig. OMISSIS.

Il medesimo appello merita accoglimento nei termini sottoindicati.

Sul punto, giova osservare che l’art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato “Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”, statuisce che:

“1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”.

Il successivo art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che “Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.

Orbene, la sentenza impugnata in questa sede ha rigettato la domanda principale del Sig. OMISSIS di riscatto del periodo di servizio prestato quale allievo e, conseguentemente, di rideterminazione della pensione con applicazione del sistema interamente retributivo, sulla base dei seguenti presupposti:

a) impossibilità di supervalutazione del servizio prestato quale allievo (in particolare, dal 9 novembre 1981 all’8 maggio 1982), in quanto ritenuta mera attività formativa antecedente l’ingresso nei ruoli, non costituente tecnicamente una prestazione lavorativa;

b) non riscattabilità della supervalutazione afferente il predetto servizio, a ragione della già intervenuta maturazione, al momento della domanda (17 ottobre 2017), del limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97;

c) impossibilità di chiedere il riscatto del servizio militare, quale allievo, se prestato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/97 (1° gennaio 1998).

Nondimeno, i predetti presupposti si appalesano erronei.

Ed invero, per quanto riguarda il primo, la giurisprudenza contabile è del tutto consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, chiarissimo nel ritenere riconoscibili i “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Corte conti, Sez. I d’appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

D’altro canto, in maniera del tutto significativa, lo stesso Istituto previdenziale, nella propria circolare n. 119 del 18.12.2018, ha previsto che “la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari….”.

Allo stesso modo, la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile, la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021).

Infine, non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza, per contro valorizzata dal I giudice, per cui lo stesso OMISSIS avrebbe già maturato, al momento della domanda (17 ottobre 2017), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.

A tal riguardo, questa Sezione, in altra, analoga fattispecie, ha già avuto modo di osservare che “..nel caso di specie, l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.

Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165 prevede espressamente che <<Gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 1>>.

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui <<L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995>>, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda.

In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie all’esame, deve riconoscersi che il (….) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97” (così, testualmente, Corte conti, Sez. II d’appello, 5 luglio 2021, n. 223).

Orbene, nella fattispecie all’esame, i periodi richiesti sono senz’altro maturati prima del 31 dicembre 1997 e, comunque, alla predetta data del 31 dicembre 1997, risulta pacificamente non raggiunto il tetto massimo di 5 anni, anche aggiungendo la supervalutazione sui 6 mesi da allievo.

Conseguentemente, in conformità ai principi sopra esposti, va riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla maggiorazione (e conseguente riscatto) di 1/5 sui sei mesi di servizio militare reso quale allievo finanziere dal 9/11/1981 all’ 8/5/1982 e, per l’effetto, riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24, comma 2, d.l. 201/2011), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Tutto ciò previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.

In particolare, una volta portato a compimento il richiamato procedimento, l’INPS provvederà a:

a) rideterminare la pensione, a decorrere dall’1.9.2018 e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011 (art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011);

b) pagare gli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente.

Sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
- secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

2. Va ora esaminato l’appello principale, proposto dall’INPS.

Il medesimo appello va parzialmente accolto, alla luce della sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021.

Con la predetta sentenza le Sezioni riunite sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

“se il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- “se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

La medesima sentenza, all’esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

“La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Trattasi di una soluzione finalizzata a contemperare la normativa di favore posta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con le regole poste dalla legge n. 335/1995, sicché la quota retributiva di coloro che all’1.1.1996 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo viene determinata in misura proporzionale all’anzianità posseduta al 31.12.1995.

A tale soluzione (rectius, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. nella richiamata decisione n. 1/2021/QM) si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello di questa Corte (ex plurimis, Corte conti, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021, n. 176/2021, n. 275/2021 e n. 347/2021; id., Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; id., Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; id., Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

Con particolare riferimento alla fattispecie all’esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un’anzianità utile compresa tra i 15 ed i 18 anni, ove non venga considerato il riscatto di cui al paragrafo immediatamente precedente), l’applicazione del predetto principio di diritto comporta l’accoglimento parziale dell’appello proposto dall’INPS, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto del Sig. OMISSIS alla riliquidazione della “quota retributiva” della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

4. In conclusione, per tutto quanto finora detto, l’appello incidentale del Sig. OMISSIS va accolto, con le conseguenze sopra viste.

Allo stesso modo, l’appello principale dell’INPS va parzialmente accolto, con le conseguenze sopra viste, (conseguenze) destinate ad operare per la sola ipotesi di mancato perfezionamento del procedimento di riscatto, a seguito del mancato pagamento del relativo onere e, dunque, di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima necessaria per accedere al sistema interamente retributivo.

In ogni caso, la soccombenza reciproca, unita alla complessità delle questioni trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M

- la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando:

- RIUNISCE gli appelli proposti dal Sig. OMISSIS e dall’INPS;

- in riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE l’appello proposto dal Sig. OMISSIS nei termini di cui in parte motiva;

- in parziale riforma della sentenza impugnata, ACCOGLIE parzialmente l’appello dispiegato dall’INPS nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 8 MAR. 2022

Per Il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
Firmato digitalmente

N.B.: se dovete partecipare ai commenti su questa tematica, Vi prego di NON copiare tutto il TESTO di cui sopra onde evitare il prolungamento delle pagine. Scaricate più tosto la sentenza per commentare. Grazie.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

Questo è il commento dell'Avvocato Parisi sulla sua pagina FB, fatto in data 8 Marzo in merito alla sentenza d'Appello suindicata.

SUPERVALUTAZIONE DI 1/5 DEL CORSO ALLIEVI.
SISTEMA RETRIBUTIVO PURO.
COMMENTO A SENTENZA 92 DEL 08 MARZO 2022 SEZIONE SECONDA APPELLO CORTE CONTI, DEFINITIVA.

Pubblico con interesse e piacere alcune considerazioni susseguenti alla sentenza ut supra, grazie alla quale il mio assistito, potendo ora riscattare 1/5 dei 6 mesi di corso, raggiungerà i 18 anni pieni utili a trasformare la sua pensione da "mista" a "retributiva piena", con il consistente aumento che quest'ultimo metodo comporta.
La vicenda.
Il mio assistito, graduato della G. di F., aveva 17 anni, 11 mesi e 23 giorni al 31.12.1995, per cui l'Inps gli aveva calcolato la pensione con sistema misto e art 44.
Prima di congedarsi, aveva fatto domanda per avere il riscatto della maggiorazione sul corso allievi, domanda rimasta inevasa.
Proponevamo quindi ricorso alla Corte Conti Marche, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto alla supervalutazione del corso e in subordine art 54.
Il giudice respingeva la superiore domanda, accogliendo solo quella ex art 54.
A motivo del rigetto, il Giudice riteneva che il corso non è un servizio effettivo e, come tale, non suscettibile di supervalutazione. In ogni caso, avendo il militare già riscattato 5 anni, non avrebbe potuto aggiungere altri periodi.
Proposto appello, il Collegio ha accolto la nostra tesi, sia nel senso che il corso è un " servizio comunque prestato" e, per conseguenza, suscettibile di supervalutazione, sia nel senso che il dlgs 165/ 97 espressamente prevede che gli aumenti dei periodi di servizio già maturati entro il 1997 sono validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni; sia infine nel senso che, pure ove il limite di 5 anni fosse stato già raggiunto e non superabile, nessuna norma vieta di rinunciare a periodi successivi pur riscattati e valersi di periodi anteriori, già maturati ma non ancora riscattati.
Ora l'Inps dovrà quantificare l'onere a carico del militare e questi, una volta pagato, avrà diritto al "retributivo puro" con un incremento della pensione, rispetto al trattamento originario, di circa 500 € in più al mese.
Cordialmente, avv. Claudio Parisi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

Allego 2 sentenze della CdC sul riscatto.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

Fa seguito al post del 10/07/2021 ove ho messo la sentenza n. 223/2021.

La CdC sez. 2^ d’Appello n. 209 su Revocazione alla CdC sez. 2^ d'Appello n. 223/2021, ( 1° grado CdC F.V.G. – Trieste – n. 33/2019) dichiara l’Appello dell’Inps INAMMISSIBILE per i motivi in essa contenuti.

- Riscatto maggiorazione ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n.165/1997 con riferimento al periodo di servizio prestato presso la Scuola allievi CC, dal 24.03.1982 al 19.06.1982.

N.B.: La revocazione dell’Inps si poggia sul fatto che il collega CC. non aveva pagato il relativo riscatto e, quindi, non essendo stata effettivamente versata l’intera somma non poteva essere presa in esame, ma ciò si è verificato non per volontà del ricorrente, ma semplicemente perché l’INPS non ha finora evaso la domanda.

Il GIUDICE d’Appello per il motivo sollevato dall’INPS precisa:

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

A tal riguardo, a giudizio del Collegio, va escluso che la decisione qui gravata sia stata influenzata dalla (erronea) supposizione del già intervenuto pagamento dell’onere di riscatto (in effetti mai effettuato, così come riconosciuto anche in questa sede dal Sig. OMISSIS).

Ed invero, il giudice d’appello ha in primo luogo riconosciuto il diritto alla maggiorazione ex art. 5, comma 3, d.lgs n. 165/97 del periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, (maggiorazione) rispetto alla quale la circostanza del pagamento dell’onere di riscatto risulta di per sé irrilevante.

Ciò in quanto il fatto costitutivo presupposto della maggiorazione, ovvero della nascita del relativo diritto, è rappresentato dalla mera frequentazione della Scuola Allievi.

Il giudice d’appello ha inoltre riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con il criterio del calcolo interamente retributivo, considerando la maturazione, in virtù del riscatto, dell’anzianità minima contributiva di 18 anni alla data del 31.12.1995.

Anche in questo caso, la circostanza dell’intervenuto pagamento dell’onere di riscatto non ha influenzato la decisione qui censurata, avendo il Giudicante semplicemente evidenziato il rapporto di stretta consequenzialità in astratto esistente tra riscatto, maturazione dell’anzianità contributiva minima ed accesso al sistema interamente retributivo.

In altri termini, si è trattato del mero riconoscimento di un diritto (alla riliquidazione della pensione con il calcolo interamente retributivo), rimasto condizionato all’effettivo esercizio del riscatto, a seguito del pagamento (non ancora intervenuto) del relativo onere, tale da consentire il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima.

La sentenza censurata ha, in definitiva, subordinato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico all’effettivo e positivo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo concernente il riscatto del periodo di frequenza del Corso allievi, di cui è stata riconosciuta in sentenza la riscattabilità, per contro negata in sede amministrativa.

Trattasi, invero, di un procedimento sospeso proprio a seguito del diniego al riscatto, frapposto in sede amministrativa, ed il cui completamento dovrà necessariamente implicare il pagamento dell’onere di riscatto, che ad oggi non risulta ancora quantificato.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. d’Appello Sicilia n. 139 in Rif. alla CdC Siciliana n. 324/2021, accoglie l’Appello del ricorrente dell’E.I., contro INPS e Ministero della Difesa, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha negato il riscatto a titolo oneroso, che era stato richiesto per ottenere il computo ai fini pensionistici della “supervalutazione di 1/5”, prevista dall’art. 5 del D.L.vo n. 165/1997, di taluni servizi militari pre-ruolo e, più precisamente, di quelli prestati presso reparti addestrativi nei periodi dal 3.1.1984 al 28.6.1984 e dal 31.8.1985 al 9.7.1986.

N.B.: - il Giudice di primo grado, dopo aver riconosciuto la riscattabilità a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, di altri servizi prestati dal 10.7.1986 al 22.7.1992 e dal 16.8.1992 al 31.12.1995, considerato che il medesimo era stato immesso in servizio permanente effettivo dal 10.7.1986, ha, invece, dichiarato non riscattabili i predetti servizi antecedenti, in quanto, essendo stati resi in qualità di “soldato volontario in ferma breve o prolungata” presso reparti addestrativi e risalendo essi ad epoca anteriore all’1.1.1998 (data di entrata in vigore del D.L.vo n.165/1997), sarebbero da ritenersi esulanti dall’ambito applicativo delineato dall’art. 5, comma 3.

PROSEGUE CON: - D’altro canto, tali servizi pre-ruolo sarebbero stati riscattabili, ai sensi dell’art. 5, comma 6, soltanto per altri scopi e, in particolare, per il computo dell’indennità di fine servizio.

VIENE RICHIAMATA ANCHE: - La circolare INPS n.119/2018

IN DIRITTO si legge:

1) - Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni d’Appello (v., ex plurimis, le sentenze: n.280/2021 della I^ Sez. d’Appello, n.223/2021 e n. 92/2022 della II^ Sez. d’Appello, la quale ultima ha riformato proprio la sentenza n. 136/2019 della Sezione Marche, cui aveva fatto riferimento la sentenza n. 324/2021 della Sezione Sicilia, oggetto del presente appello proposto dallo omissis), possono essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi, dato che l’art. 5, comma 3, del D.L.vo n.165/1997 dispone chiaramente che le maggiorazioni, nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono applicabili, a titolo in parte oneroso, “anche per periodi di servizio comunque prestato”.

2) - Sotto altro profilo, la tesi del Giudice di primo grado, secondo cui la riscattabilità non sarebbe consentita per i periodi di servizio prestati prima dell’entrata in vigore (1.1.1998) del D.L.vo n.165/1997, risulta priva di qualsiasi concreto supporto normativo ed è stata smentita dalla giurisprudenza delle Sezioni d’Appello, che questa Corte condivide.

IL GIUDICE CONCLUDE disponendo:

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell’appello proposto …. avverso la sentenza di primo grado n. 324/2021, riconosce il diritto del medesimo ad ottenere il riscatto a titolo oneroso, con importo da calcolarsi con riferimento alla domanda proposta in sede amministrativa nell’ottobre 2011, ai fini della supervalutazione di 1/5, di cui all’art. 5 del D.L.vo n.165/1997, dei servizi militari prestati presso reparti addestrativi nei periodi dal 3.1.1984 al 28.6.1984 e dal 31.8.1985 al 9.7.1986, anteriormente all’immissione nel servizio permanente effettivo.

Restano fermi, ovviamente, i periodi di servizio che sono già stati riconosciuti riscattabili, ai fini della supervalutazione di 1/5, dalla sentenza n. 324/2021.

L’I.N.P.S. dovrà provvedere a riliquidare la pensione di cui è titolare ….., collocato in quiescenza dal 23.9.2016, tenendo conto della supervalutazione di 1/5 anche dei suddetti periodi di servizio pre-ruolo, e ad erogare al medesimo i maggiori ratei pensionistici arretrati spettanti, con l’aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei limiti della regola dell’assorbimento.

OMISSIS

Palermo, 27/07/2022

N.B.: Per completezza leggete l'allegata sentenza nella sua completezza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

CdC d’Appello Siciliana n. 3/2023 rif. CdC Sicilia n. 611/2021 Accoglie l’appello del ricorrente in quanto precedentemente era stato rigettato, poiché, aveva raggiunto il limite massimo di 5 anni di supervalutazione utile ai fini pensionistici ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto Legislativo n. 165 del 1997.

- diritto al riscatto a titolo oneroso ex 5, co. 3, D.lgs. 165/1997 del periodo di formazione svolto presso la Scuola Allievi Carabinieri (dal 26/3/1981 al 18/9/1981 – Si legge che come calcolo sembra sia un periodo di 1 mese e 5 giorni -) e in via conseguenziale il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione totale del sistema retributivo ex art. 1, co. 13, L. 335/1995.

1) - Il ricorrente aveva al 31.12.1995 un servizio utile complessivamente pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 17 e con l’ulteriore riscatto oneroso ante 1997 passava dal misto al sistema retributivo.

Il Giudice precisa:

2) - L'art. 5, comma 3, infatti, risulta chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio comunque prestati.

3) - Dunque, non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che, nel caso di specie, è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi Carabinieri, mentre la successiva domanda e il pagamento dell'onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare tale diritto.

4) - A corroborare tale convincimento depone la lettura dell'art. 2, virgola 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui "l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, e con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della citata legge n. 335 del 1995", sicché il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe preclusa a svantaggio dei diritti del pensionato che, fermo restando il limite dei cinque anni, può scegliere di poter riscattare un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, ove l'esercizio di tale opzione possa recare maggiori benefici al pensionato (in termini, Corte dei conti, Seconda Sezione centrale di Appello n. 223/2021).

5) - Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va riconosciuta all'appellante la riscattabilità, a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall'art. 5 del D.lvo n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, dei servizi prestati presso reparti addestrativi, in qualità di carabiniere, nel periodo dal 26 marzo 1981 al 18 settembre 1981.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

Allego 3 sentenze del 2023 ove l'INPS perde sempre:

1) - CdC Puglia n. 67

2) – CdC Siciliana n. 332

3) - CdC Puglia n. 273

N.B.: L’INPS ribatte sempre sulla propria Circolare n. 119 del 18/12/2018.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riscatto a titolo oneroso del Corso per benefici del 1/5

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 3^ d'Appello n. 485 in Rif. CdC T.A.A. sede Bolzano n. 37/2021, accoglie l'appello del ricorrente CC. contro l'INPS, in pensione già col sistema misto.

Il ricorrente in data 28 maggio 2018, quando aveva già maturato 5 anni di supervalutazione, presentava domanda di riscatto, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 165 del 1997, del periodo di servizio dal 27 settembre 1983 al 6 aprile 1984, prestato quale Allievo Carabiniere.

N.B.: il passaggio importante è questo quì sotto:

- L’appellante evidenziava che la domanda non era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di oltre cinque anni di maggiorazioni, bensì soltanto ad ottenere che i periodi di servizio fossero maggiorati, nel rispetto di tale soglia massima, in ordine cronologico, dal più risalente al più recente, dovendosi riconoscere, le maggiorazioni spettanti, tenendo conto del momento in cui i servizi erano stati prestati e non del momento di presentazione delle domande di riscatto (Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale Giurisdizionale d’Appello, n. 223 del 2021).

Rappresentava che, nel caso di specie, era pacifico e documentale che, al momento di svolgimento del servizio presso la Scuola Allievi (28.9.1983 - 6.4.1984), il quinquennio di maggiorazioni non fosse stato superato.

Inoltre, il riconoscimento del riscatto richiesto gli avrebbe consentito di maturare il requisito contributivo per godere del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema interamente retributivo (18 anni di anzianità al 31.12.1995) e ciò fonderebbe l’interesse a vedere supervalutato il servizio reso secondo l’ordine cronologico, anziché secondo l’ordine scelto dall’Inps.

Sicché, la maggiorazione richiesta garantirebbe ulteriori 38 giorni di anzianità antecedente a tale data (191 giorni di Scuola Allievi X 1/5), con l’automatico raggiungimento del predetto requisito contributivo.

Il Giudice d'Appello così dispone:

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto dell’appellante al riscatto, a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, del servizio prestato presso la Scuola Allievi (28.9.1983-6.4.1984) e del conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, a decorrere dalla data della domanda e per il futuro (Sez. II d’App., sent. n. 92 del 2022), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi