Facendo una ricerca per questioni varie, sono venuto a conoscenza di un'importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez II, Nr 5041 del 1/7/2021 (scaricare la versioe sul sito CDS senza gli Omissis).
Nel caso di somme indebitamente erogate al lavoratore ci sono due casi, quello eseguito a seguito di fatto illecito e quello non eseguito a seguito di fatto illecito.
In merito a quest'ultimo, quando si verificano una serie di condizioni (tra cui la buona fede del dipendente ed il legittimo affidamento), il Consiglio di Stato, a seguito di una sentenza CEDU e dei trattati dell'UE, ha affermato una serie di principi, in conseguenza dei quali NON puo' essere ripetuta la somma corrisposta, cioe' NON possa essere richiesta la restituzione delle somme erogate (fermo restando il danno erariale verificatosi che a questo punto rimarrebbe esclusiva responsabilità del responsabile del pagamento).
Vi consiglio di leggere l'intera sentenza, perche' ho trovato una versione con Omissis dove mancano dei punti salienti.
Questo e' uno dei punti salienti
Esse si identificano nelle seguenti (§74 della richiamata decisione): «
a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede [...]o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta [...];
c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento [...], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile [...]; l’assegno versato non deve essere riconducibile ad un’attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all’attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione». In sintesi, laddove si fosse trattato di una voce stipendiale a carattere sporadico, quale, ad esempio, la remunerazione del lavoro straordinario, connotato ontologicamente da estemporaneità, si potrebbe «eventualmente giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l’importo da riconoscere agli interessati». Lo stesso non può invece essere affermato con riferimento a voci “stabili” o per così dire “tabellari” delle retribuzioni corrisposte, in riferimento alle quali la complessità del meccanismo di computo non ne consente la dequotazione a mero errore di calcolo.
Ripetibilità emolumenti indebitamente corrisposti
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Re: Ripetibilità emolumenti indebitamente corrisposti
Messaggio da massiminio »
Scusa, ma sono esatti il numero e la data della sentenza citata?VincentVega ha scritto: ↑lun giu 20, 2022 7:45 am Facendo una ricerca per questioni varie, sono venuto a conoscenza di un'importante sentenza del Consiglio di Stato, Sez II, Nr 5041 del 1/7/2021 (scaricare la versioe sul sito CDS senza gli Omissis).
Nel caso di somme indebitamente erogate al lavoratore ci sono due casi, quello eseguito a seguito di fatto illecito e quello non eseguito a seguito di fatto illecito.
In merito a quest'ultimo, quando si verificano una serie di condizioni (tra cui la buona fede del dipendente ed il legittimo affidamento), il Consiglio di Stato, a seguito di una sentenza CEDU e dei trattati dell'UE, ha affermato una serie di principi, in conseguenza dei quali NON puo' essere ripetuta la somma corrisposta, cioe' NON possa essere richiesta la restituzione delle somme erogate (fermo restando il danno erariale verificatosi che a questo punto rimarrebbe esclusiva responsabilità del responsabile del pagamento).
Vi consiglio di leggere l'intera sentenza, perche' ho trovato una versione con Omissis dove mancano dei punti salienti.
Questo e' uno dei punti salienti
Esse si identificano nelle seguenti (§74 della richiamata decisione): «
a) il pagamento di un assegno deve essere effettuato a seguito di una richiesta del beneficiario che agisce in buona fede [...]o, in assenza di tale richiesta, dalle autorità che procedono spontaneamente;
b) il versamento in questione deve essere effettuato da un ente pubblico, amministrazione centrale dello Stato o altro ente pubblico, sulla base di una decisione presa al termine di un processo amministrativo e presumibilmente corretta [...];
c) deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la “fonte” del pagamento [...], e anche identificabile nel suo importo;
d) è escluso il pagamento manifestamente privo di titolo o basato su semplici errori di calcolo; tali errori possono essere rilevati dal beneficiario, eventualmente ricorrendo ad un esperto;
e) deve essere eseguito per un periodo sufficientemente lungo da far sorgere una ragionevole convinzione che sia definitivo e stabile [...]; l’assegno versato non deve essere riconducibile ad un’attività professionale una tantum e “isolata” ma deve essere collegato all’attività ordinaria;
f) infine, il pagamento in questione non deve essere stato effettuato con menzione di una riserva di ripetizione». In sintesi, laddove si fosse trattato di una voce stipendiale a carattere sporadico, quale, ad esempio, la remunerazione del lavoro straordinario, connotato ontologicamente da estemporaneità, si potrebbe «eventualmente giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l’importo da riconoscere agli interessati». Lo stesso non può invece essere affermato con riferimento a voci “stabili” o per così dire “tabellari” delle retribuzioni corrisposte, in riferimento alle quali la complessità del meccanismo di computo non ne consente la dequotazione a mero errore di calcolo.
Non si riescono a trovare.
Hai qualche link?
Grazie
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Re: Ripetibilità emolumenti indebitamente corrisposti
Messaggio da VincentVega »
L'avevo trovata su news o attività recenti.
Ora l'ho ritrovata andando sul sito giustizia-amministrativa
Studi e approfondimenti
Approfondimenti
Focus giurisprudenza e pareri
a destra selezioni solo anno 2021
scorri le pagine guardando la data e vai avanti fino ad arrivare al 1 luglio 2021 (pag 21 adesso)
clicca su "Ripetizione di somme indebitamente corrisposte"
https://www.giustizia-amministrativa.it ... h=pD7P8CR1
questo il link diretto, prova a vedere se ti funziona
https://www.giustizia-amministrativa.it ... vvedimenti
Ora l'ho ritrovata andando sul sito giustizia-amministrativa
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Re: Ripetibilità emolumenti indebitamente corrisposti
Messaggio da VincentVega »
Hai ragione, ho ricontrollato, il numero della sentenza e' 5014 anziche' 5041
Consiglio di Stato, Sez II, Nr 5014 del 1/7/2021
Consiglio di Stato, Sez II, Nr 5014 del 1/7/2021
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