riordino e calcolo anzianità per passaggio di grado

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ventomaestro
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Iscritto il: mer gen 09, 2019 12:40 pm

riordino e calcolo anzianità per passaggio di grado

Messaggio da ventomaestro »

Buongiorno,
vi scrivo per chiedervi alcune delucidazioni sull’ avanzamento di grado a Luogotenente per i Primi Marescialli, nella fattispecie, della Marina Militare.
Con l'aliquota di avanzamento al grado di LGT per l’anno 2018 di Persomil, i Primi Marescialli interessati da tale procedura risultano essere quei Sottufficiali che, essendo stati inseriti all'epoca, con l’aliquota del 31.12.2009 al passaggio di grado a Primo Maresciallo, ora si ritrovano giustamente ad essere valutati per il passaggio al grado superiore come da disposizioni nuovo riordino delle carriere, avendo compiuto gli otto anni nel grado.
Questa piccola anticamera per inserire il mio quesito. Mi aspettavo difatti, visto il riordino sopra citato, che gli otto anni di permanenza nel grado venissero contati a far data dalle precedenti aliquote per il passaggio di grado a 1 M.llo, quindi avendo i colleghi anzianità 1.1.2010 (aliquota 31.12.2009) mi aspettavo che il grado venisse loro dato in data 1.1.2018, (quindi aliquota 31.12.2017) dopo otto anni pieni nel grado di Primo Maresciallo.
Leggo invece che, nell'aliquota di avanzamento di cui sopra, vi è la data del 31.12.2018 e quindi presumibilmente i colleghi riceveranno il grado con anzianità 1.1.2019 ovvero dopo 9 anni nel grado. E non otto come previsto dalla legge.
Molti se ne lamentano ma quello che trovo curioso è che nella stesura del riordino non sia stata messa correzione al verificarsi di questa tipologia. Preso atto che la commissioni giudicatrice per l’avanzamento non puo’ procedere alla valutazione degli aventi diritto in tempistiche che ancora rientrano nel cursus temporale dell’anzianità in itinere da valutare – non avrebbe potuto riunirsi infatti nell’anno 2017 la commissione d'avanzamento stante quest’anno ancora facente parte degli otto anni di anzianità da valutare – mi aspettavo altrimenti un nuovo metodo di valutazione per ciò che solo riguarda i fini temporali.
Se la legge difatti prevede che la permanenza nel grado di 1 M.llo debba essere di otto anni, mi sarei aspettato ovviamente una formazione delle aliquote, da parte della commissione, temporalmente posteriore al compimento dell’anzianità di permanenza di tali anni da parte dei sottufficiali, quindi nel 2018 inoltrato, ma che avrebbe dovuto dare successivamente, come data di attribuzione del grado, una data anteriore, ovvero il primo gennaio 2018 (un ora per allora). Per una questione riconducibile invece a mere date derivanti da consuetudini di calcolo di anzianità ci si ritrova ad avere per l’appunto nove anni nel grado e non otto come previsto da legge. Ma il riordino azzera e detta precise disposizioni in merito alla permanenza nel grado……Sostanzialmente quindi, l’anno di promozione al grado precedente viene passato in cavalleria, conteggiando l’anzianità di grado dall’ anno successivo. Faccio notare però che come è ovvio avendo la decorrenza del grado 1.1.2010, l’intero anno 2010 è “vissuto” nel grado di appartenenza e come tale dovrebbe fare conteggio di anzianità ergo la fine del 2017 o meglio al 1.1.2018 si compiono gli otto anni previsti. Ma se tutto andrà come è sempre andato l'attribuzione del grado sarà al 1.1.2019.
Sperando di essermi sbagliato e di essere stato sufficientemente chiaro vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
G.C.


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