riordino delle carriere delle Forze di Polizia, adottati in applicazione del d.lgs. n. 197/1995.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201510011 - Public 2015-07-21 -
N. 10011/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05290/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2002, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Trono ed Antonio Pasca, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Ta.r. del Lazio, in Roma, via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Capo della Polizia di Stato;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 333-G/Q 3.10-RIORDINO del 5.3.2002, con il quale veniva rigettata la richiesta dei ricorrenti tesa al conseguimento della revisione del trattamento economico;
e per il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto dal VI livello bis, maggiorato di tre scatti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - Con il presente ricorso gli istanti, tutti in servizio presso la Polizia di Stato al momento della sua proposizione, lamentano di essere stati penalizzati dai provvedimenti di riordino delle carriere delle Forze di Polizia, adottati in applicazione del d.lgs. n. 197/1995..
I ricorrenti, in applicazione dell’art. 13, lett. d), del predetto decreto legislativo, furono inizialmente inquadrati nel ruolo degli Ispettori, con la qualifica di vice ispettore a decorrere dall’1.9.1995, con maturazione di due scatti in più rispetto al trattamento economico in godimento fino a quel momento (corrispondente al VI livello).
Successivamente, in applicazione del combinato disposto del già citato art.13, ultimo comma, e 3, comma 6, del d.lgs. n. 197/1995, gli istanti furono promossi, sempre con decorrenza 1.9.1995, perciò con effetto retroattivo, alla qualifica di ispettore (essendo stati equiparati i due anni con la qualifica di sovrintendente a quelli con la qualifica di vice ispettore), con il diritto di beneficiare del trattamento economico corrispondente al livello VI bis, ma con un solo scatto in più rispetto a quello di cui godevano nella qualifica di sovrintendente.
Al contrario, coloro che, pur avendo la qualifica di sovrintendente, non erano stati inquadrati nel ruolo superiore ai sensi dell’art. 13 lett. d), ma avevano comunque maturato il diritto a due scatti in virtù dell’anzianità posseduta, al momento in cui sono transitati nel ruolo degli ispettori, venendo inquadrati nel livello VI bis, hanno conseguito un ulteriore scatto.
II - Deducono:
1) Violazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 197/1995 – errata interpretazione di legge.
Nel lamentare la violazione delle citate disposizioni normative, i ricorrenti evidenziano che l’art. 4 del d.l. n. 5/1992 per il periodo transitorio di primo inquadramento prevede che al personale transitato nel ruolo superiore compete il trattamento economico più favorevole tra quello risultante in base all’art. 3 del decreto e quello risultante dalla promozione o inquadramento nel livello superiore.
Essi sostengono che nei loto riguardi non sarebbe stato previsto tale trattamento economico più favorevole: gli stessi, infatti, dopo essere stati inquadrati, con decorrenza dall’1.9.1995, vice ispettori della Polizia di Stato, successivamente hanno conseguito, con decorrenza retroattiva sempre all’1.9.1995, il passaggio alla qualifica di ispettore per merito assoluto, ma senza ottenere il riconoscimento di due scatti retributivi.
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost..
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 197/1995 avrebbe determinato una situazione di disparità di trattamento economico tra personale che svolge le medesime mansioni, riveste pari qualifica ed è inquadrato nello stesso livello, in violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dalle citate disposizioni della Costituzione.
III - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
IV - Con decreto n. 3218 del 14.2.2014, il presente ricorso è stato dichiarato perento, in applicazione dell’art. 1 dell’allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.
I ricorrenti (congruo nr. – OMISSIS – per questione di spazio), con atto sottoscritto dagli stessi e dal proprio difensore Avv. Pasca, tempestivamente depositato in giudizio e notificato alla controparte, hanno dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.
Invece i ricorrenti ( OMISSIS ) non hanno prodotto alcuna dichiarazione.
Pertanto, con ordinanza n. 3266 del 24.2.2015, è stato revocato il predetto decreto di perenzione n. 3218 del 2014, limitatamente ai suindicati ricorrenti che tempestivamente vi si erano ‘opposti’ (quelli indicati qui in epigrafe), ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito, mentre il giudizio è risultato estinto, per perenzione, così come dichiarato nel decreto decisorio n. 3218/2014, rispetto agli altri.
V - Nella pubblica udienza del 28.5.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
VI - Esso è sfornito di fondamento.
VII - Come rilevato in precedenza, i ricorrenti sono stati destinatari dei provvedimenti di riordino delle carriere delle Forze di Polizia, adottati ai sensi del d.lgs. n. 197/1995.
Detto decreto legislativo è stato, a sua volta, emesso in attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 (di conversione del d.l. n. 5/1992), norma di delega emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991, con la quale il legislatore era stato invitato ad intervenire al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento fra parigrado appartenenti a dette carriere, appunto in materia di riordino delle stesse.
I ricorrenti, rivestendo all’epoca la qualifica di sovrintendente, hanno, perciò, conseguito quella di vice ispettore, a decorrere dall’1.9.1995, con maturazione di due scatti in più rispetto al trattamento economico in godimento fino a quel momento (corrispondente al VI livello).
Inoltre, essendo prevista l’equiparazione di due anni con la qualifica di sovrintendente (quella in possesso dei medesimi sino all’1.9.1995) con due anni con la qualifica di vice ispettore, con la stessa decorrenza dall’1.9.1995, perciò retroattivamente, essi hanno ottenuto la superiore qualifica di ispettore.
VII.1 - Al riguardo, se è vero che, a causa della coincidenza temporale del passaggio alla qualifica di vice ispettore e della promozione a quella di ispettore, i ricorrenti non hanno conseguito i due scatti con la nuova qualifica, tuttavia è altrettanto da rilevarsi che, per effetto della promozione, essi sono passati dal VI livello retributivo al VI bis, con uno scatto di anzianità.
VII.2 - Anche l’indennità pensionabile e l’indennità integrativa speciale sono state computate in relazione a tale superiore livello retributivo – VI bis - e gli scatti maturati sono stati inseriti nella retribuzione individuale di anzianità – R.I.A..
VII.3 - Ciò è avvenuto in pedissequa applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 197 del 1995.
VII.4 - Pertanto non se ne ravvisa la dedotta violazione.
VIII - Neppure può fondatamente ritenersi che si sia determinata una situazione di disparità di trattamento economico tra personale che svolge le medesime mansioni, riveste la stessa qualifica ed è inquadrato nello stesso livello (VI bis), in violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dalle citate disposizioni della Costituzione.
In proposito si evidenzia che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, proprio in relazione alle disposizioni contenute nel decreto di riordino delle carriere di polizia, che esse costituiscono una scelta discrezionale di politica legislativa, esercitata in modo non palesemente arbitrario nè manifestamente irrazionale, e, per tale ragione, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale (cfr.: Corte cost. 30.4.1999, n. 151).
IX - Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
X - La peculiarità della questione disaminata induce, tuttavia, alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo rigetta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015, con l’intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2015
Riordino delle carriere delle Forze di Polizia
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