rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
proprio per questo consigliavo di mandare subito la rinuncia a Persociv anche via fax e poi cominciare a tartassare di telefonate per sapere lo stato della pratica....così da ridurre i mesi senza retribuzione.
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Conoscete questo sito che parla solo di PERSOCIV?
http://difesa.usb.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s., Lino tu ex CC. "se ricordo bene", hai scritto:
- "Si ma sappi che rimmarrai per alcuni mesi (dai 6 agli 8 e forse piu') senza stipendio in attesa del decreto di persomil come sta succedendo a me a altri sventurati, penso questo sia lo scotto da pagare del periodo avuto in aspettativa speciale a pieno stipendio".
Quanto sopra ti è capitato perchè dopo aver accettato il transito hai rinunciato e sei stato posto in pensione? Possibile che si aspetta così tanti mesi senza stipendio/pensione provvisoria?
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p.s., Lino tu ex CC. "se ricordo bene", hai scritto:
- "Si ma sappi che rimmarrai per alcuni mesi (dai 6 agli 8 e forse piu') senza stipendio in attesa del decreto di persomil come sta succedendo a me a altri sventurati, penso questo sia lo scotto da pagare del periodo avuto in aspettativa speciale a pieno stipendio".
Quanto sopra ti è capitato perchè dopo aver accettato il transito hai rinunciato e sei stato posto in pensione? Possibile che si aspetta così tanti mesi senza stipendio/pensione provvisoria?
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Per panorama io ex am ti confermo che si resta x così tanti mesi senza stip ne pens anche se poi ti arriva con gli arretrati dalla data di rinuncia al transito. A me dalla rinuncia del 15.2.12 la prima pens è arrivata il 16.10.12 e il tfs un mesetto prima. Siamo a dicembre ti è arrivato già qualcosa?
la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Il Ministero Difesa perde l'appello al CdS.
------------------------------------------------------------------
1) - L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
2) - L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
3) - In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
4) - In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
5) - L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
il CdS scrive:
6) - Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
7) - Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
8) - Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
9) - Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703471
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 03471/2017REG.PROV.COLL.
N. 06101/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa -Dir. Gen. Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B.. Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto presso lo studio G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01392/2007, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice, R. Misasi su delega di Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di appello.
Si è costituito in resistenza l’originario ricorrente.
All’Udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato.
Sostiene il Ministero che il dr. B.. - allorchè non ha accettato il posto sanitario assegnatogli a Milano - ha, implicitamente, rinunciato alla sua precedente richiesta di transito ai ruoli civili.
Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ( da considerarsi applicabile alla vicenda controversa ) ha stabilito che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
Il procedimento di transito è stato individuato dal d.m. 18 aprile 2002 il quale da un lato demanda ( art. 1 ) alla CMO il giudizio sull’utilizzazione degli inidonei nel servizio civile; dall’altro prevede ( art. 2 ) che in caso di presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di transito, la stessa si intende accettata ove l’Amministrazione non si pronunci nel termine di centocinquanta giorni.
Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
Sulla scorta di quanto considerato l’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore del dr. B.. di euro 2.000 ( duemila ) oltre spese generali IVA e CAP se dovute, per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
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1) - L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
2) - L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
3) - In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
4) - In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
5) - L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
il CdS scrive:
6) - Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
7) - Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
8) - Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
9) - Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703471
- Public 2017-07-14 -
Pubblicato il 14/07/2017
N. 03471/2017REG.PROV.COLL.
N. 06101/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa -Dir. Gen. Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B.. Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto presso lo studio G. Pasquale Mosca in Roma, corso D'Italia N. 102;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01392/2007, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato De Felice, R. Misasi su delega di Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, già colonnello medico militare a Savona, in data 16.6.2003 fu giudicato inidoneo al servizio militare dalla competente C.M.O., la quale lo giudicò invece idoneo al transito nell’impiego civile.
L’interessato ha quindi formulato richiesta di transito nei ruoli civili, indicando le sedi di preferenza.
In data 27.1.2005 il Ministero – vista l’indisponibilità di posti vacanti nelle sedi richieste – ha assegnato al dr. B.. un posto presso un Ospedale di Milano.
In data 9.3.2005 il predetto ha rinunciato al transito all’impiego civile, di talchè l’Amministrazione lo ha dichiarato cessato dal servizio militare con decorrenza retroattiva al 16.6.2003 ( data dell’accertamento dell’inabilità ).
L’ Ufficiale ha allora proposto un ricorso avanti al TAR Liguria, contestando appunto tale decorrenza retroattiva.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal Ministero della Difesa il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di appello.
Si è costituito in resistenza l’originario ricorrente.
All’Udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello non è fondato.
Sostiene il Ministero che il dr. B.. - allorchè non ha accettato il posto sanitario assegnatogli a Milano - ha, implicitamente, rinunciato alla sua precedente richiesta di transito ai ruoli civili.
Ne consegue che il predetto, come disposto dal provvedimento impugnato, deve considerarsi cessato dal servizio ( militare ) al momento della dichiarazione di inidoneità. La tesi dell’appellante non può essere condivisa
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ( da considerarsi applicabile alla vicenda controversa ) ha stabilito che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
Il procedimento di transito è stato individuato dal d.m. 18 aprile 2002 il quale da un lato demanda ( art. 1 ) alla CMO il giudizio sull’utilizzazione degli inidonei nel servizio civile; dall’altro prevede ( art. 2 ) che in caso di presentazione entro il termine di trenta giorni della domanda di transito, la stessa si intende accettata ove l’Amministrazione non si pronunci nel termine di centocinquanta giorni.
Nelle more ( art. 2 ) il personale è considerato in aspettativa.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare.
Ciò comporta che la rinuncia effettuata dall’interessato, quando tra l’altro sulla stessa istanza si era formato il silenzio assenso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc. ( cfr. IV Sez. n. 6825 del 2007 ).
Sulla scorta di quanto considerato l’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento in favore del dr. B.. di euro 2.000 ( duemila ) oltre spese generali IVA e CAP se dovute, per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
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- Messaggi: 146
- Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Messaggio da gianfranco zoppi »
Grazie panorama. La tua consulenza è fondamentale oltre che tempestiva (sentenza pubblicata il 14.07.2017!!!!!!!!). Quindi per chi ne avesse bisogno, dopo la sentenza 6825/2007 del consiglio di stato che già aveva stabilito che il pensionamento decorre dalla data di rinuncia all impiego civile e NON della data del giudizio di inidoneità al servizio militare della c.m.o. ecco una ulteriore sentenza del consiglio di stato nr. 3471/2017 che ribadisce il principio che trattasi di rinuncia e non di revoca della domanda di transito. Grazie ancora panorama
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Prego,
io metto a disposizione di tutti fatti freschi di giorni e quindi l'informazione corre veloce su questo forum, positiva o negativa che sia, in modo da regolarsi di conseguenza.
io metto a disposizione di tutti fatti freschi di giorni e quindi l'informazione corre veloce su questo forum, positiva o negativa che sia, in modo da regolarsi di conseguenza.
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
quindi se uno alla chiamata all'impiego civile marca visita perchè non sta bene ...........dopo i 90 gg la propria aministrazione lo deve inviare in CMO x verdere se ancora idoneo o meno ..........se non risulta piu idoneo al transito x l'aggravarsi di una patologia ...........la data decorre dall'ultimo verbale della CMO ......giusto ?
Re: rinuncia all'impiego civile dopo idoneità C.M.O.
Grande Panorama.
Tu svolgi un servizio encomiabile . Un grazie grande grande.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
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Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
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