RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

alpino1973 ha scritto: lun mag 02, 2022 7:53 pm Mauri
71 lo so che devo attendere gli esperti..

Ripongo il quesito
La mia amministrazione mi ha fatto sapere a seguito della mia mancata firma al contratto per il transito che nel caso la CMO non mi riconosca la CDS, provvederanno al recupero delle somme da quando ad ottobre ho ricevuto verbale di non idoneità smi.

Nelle varie discussioni qui non mi è parso di capire ciò perché non mi trovo in aspettativa per malattia ma ma ero in speciale asoettativa per il transito.

Inoltre mi hanno fermato l'emissione dei cedolino da questo mese! Non dovevano pagarmi tre mensilità in attesa che tutto passasse sotto l'inps?

Chiedo urgente risposta grazie!
In verità, in materia di rinuncia al transito una volta che siano decorsi i termini di legge dei 150 giorni, per infermità sia essa dipendente o non dipendente da causa di servizio, il T.A.R. Campania ritiene, ad esempio, testualmente che “sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.”

fonte: https://www.studioavvocatolieggi.com/co ... go-civile/


lino
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da lino »

Mi chiedo e vi chiedo cosa bisogna fare per convincervi??
Sono 10 anni che scriviamo le stesse cose cdpisco paure e timori , ma dopo migliaia di post riguardanti lo stesso argomento, mi sembra il tutto veramente troppo.
Ripeto sono stato 3 anni in aspettativa speciale a pieno stipendio e nessuno mi ha mai richiesto nulla.
Per Aspera ad Astra!!!!
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NavySeals
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da NavySeals »

alpino1973 ha scritto: mer apr 27, 2022 3:32 pm Buongiorno al forum
Come sapete ho rinunciato all'impiego civile per andare in quiescenza.

Ora la mia amministrazione pur muovendosi mi ha detto che casistiche del genere non gli sono mai capitate e che sentendo referenti agli organi centrali andrò incontro a recupero di somme pregresse!

Io sono stato riformato prima del 12 mese di aspettativa malattia e passato in attesa di transito ruoli civili ho continuato a percepire stipendio intero! E sto tutt'oggi percependo cedolino per ulteriori tre mesi in attesa del cedolino inps.

Ora
1. Mi rrcipereranno davvero le somme retroattiva al momento della riforma? No, perchè sei stato riformato entro i 12 mesi

2. I tre stipendi post rinuncia ai ruoli civili mi verranno anch'essi revuperati? No, questi rimangono sempre e comunque in ogni caso.

3. I contributi inps sino a che data vengono riconosciuti... Data del verbale CMO o mancata presentazione alla firma del contratto? Sino all'ultimo giorno di servizio (ovvero il giorno prima della firma del contratto o rinuncia/pensionmento.

Ho letto della sentenza CDS 201805043 in questo sito per cui tutto ciò non dovrebbe dar luogo.

Allora perché viene ventilata una tale possibilità?

Io ho seguito tutte le indicazioni di questo sito!
Cosa non và?

Scusate gli errori di scrittura ma spero si comprenda la questione
alpino1973
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da alpino1973 »

Grazie Navy
Ma i fatti oggi sono questi :
Il 28 marzo non ho firmato contratto ma fatto domanda al patronato per pensione inabilità.

Mi hanno dato solo il cedolino di aprile ora non mi stanno dando retribuzione. Hanno sospeso tutto in attesa della pronuncia della CMO che si pronunci sulla CDS cosa che non mi riconosceranno.

In tal caso il Cna ha fatto sapere che mi recuoereranno al 50% le somme sino alla data del verbale di riforma.

Qualcosa non va non sta funzionando come da info che ho preso da Voi in questi anni!

Ora non so che fare!
Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

Buongiorno alpino1973,
1) Noi ti abbiamo risposto non in base alle nostre opinioni personali e soggettive ma con cognizione di causa in base a quanto statuisce una Legge dello Stato Italiano in particolare ai sensi dell’art.58 D.P.R. 1092/73 recante il “Testo Unico delle Nome sul Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato” che puoi leggere tu stesso:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... ;1092!vig=
Art. 58.
(Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di
attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o
continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado
o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle
norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'.


Ad esempio riforma-3-mesi-di-assegni-interi-e-i-3- ... osti-35094:

In una risposta del CNAE il quale ha allegato una lettera da loro inviata all’INPS il 18/11/2020 per un dipendente dell’Esercito hanno risposto in tal modo:

1. Ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 1092/73, in caso di collocamento in congedo per riforma,
l’amministrato continua a percepire n. 3 mensilità di assegni pari a quelli di attività, mentre i
relativi ratei di tredicesima, ai sensi dell’art. 94 del citato D.P.R., sono calcolati in rapporto al
trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.

2. Nonostante le disposizioni normative sopra citate, continuano a pervenire a questo Centro istanze,
da parte di personale in congedo per riforma, con le quali si contesta il mancato calcolo, e la
conseguente mancata corresponsione, da parte dell’INPS dei ratei di tredicesima in questione.

3. Tale anomalia, per la quale Centro non ha mai avuto segnalazioni nella passata gestione delle
pratiche in GDP, sembrerebbe collegata ad una “incompatibilità” della piattaforma SIN sulla
quale, come da vs disposizioni, Centro opera per tutte le cessazioni a far data dal 01.04.2019.

4. Allo scopo di dirimere ogni dubbio interpretativo e al fine di dare riscontro alle istanze
pervenute, si chiede di confermare la diretta competenza dell’INPS in materia, segnalando, di
contro, ove sussistenti, eventuali motivi ostativi alla liquidazione e al pagamento, da parte delle
preposte articolazioni di codesto Istituto, dei citati ratei di tredicesima.

5. Qualora necessiti, Centro potrà fornire per la diretta verifica, l’elenco degli amministrati cessati per
riforma e lavorati sulla piattaforma SIN.

6. Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.
Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

alpino1973 ha scritto: gio mag 19, 2022 1:44 pm Grazie Navy
Ma i fatti oggi sono questi :
Il 28 marzo non ho firmato contratto ma fatto domanda al patronato per pensione inabilità.

Mi hanno dato solo il cedolino di aprile ora non mi stanno dando retribuzione. Hanno sospeso tutto in attesa della pronuncia della CMO che si pronunci sulla CDS cosa che non mi riconosceranno.

In tal caso il Cna ha fatto sapere che mi recuoereranno al 50% le somme sino alla data del verbale di riforma.

Qualcosa non va non sta funzionando come da info che ho preso da Voi in questi anni!

Ora non so che fare!
​Ma il CNA ti ha reso edotto informalmente o per iscritto?
A questo punto, potresti informare per iscritto (che è meglio ai fini della configurazione del dolo) o telefonicamente in via informale, secondo quanto riterrai personalmente più opportuno, l’Ufficio preposto, magari gli è sfuggito in buona fede che non ti dovevano togliere i 3 mesi di stipendio prima di poter percepire il primo rateo pensionistico da parte dell’INPS, dell’art.58 D.P.R. 1092/73 recante il “Testo Unico delle Nome sul Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato” e vedere cosa ti rispondono.
Successivamente, di fronte ad un eventuale diniego che risulti essere in palese ed immotivata violazione di legge, tramite un tuo Avvocato di fiducia, puoi presentare a mezzo p.e.c. su p.e.c., che ha lo stesso ed identico valore legale della raccomandata a\r, all’Ufficio e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso cui è territorialmente ubicato l’ufficio, formale Diffida a rispondere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, ai sensi del comma 2 dell’art.328 c.p. Omissione o rifiuto di atti di ufficio, dell’art.323 c.p. Abuso di ufficio e, solo nei casi più gravi nel caso in cui vengano dolosamente cagionate “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”, ai sensi del comma 2 dell’art.613-bis c.p. Tortura.
Art.328. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. (Aggiornato al 29/04/2022)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art.323 Abuso di ufficio. (Aggiornato al 29/04/2022)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
Art.613bis Tortura (aggiornato al 29/04/2022)
Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da alpino1973 »

Buonasera Abraham
Mi hanno semplicemente sospeso l'erogazione dello stipendio. Asserendo che attendono l'esito della CMO sulla CDS! Ma ciò non ha senso! Sono due cose diverse!

Sono in ansia qualcosa non va! Sto cadendo in depressione!
Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

Buonasera caro alpino1973,
Innanzitutto keep calm anche se mi rendo conto che sia difficile.
Ti ho già detto cosa potresti fare secondo il mio punto di vista personale.
In primo luogo, potresti informare per iscritto (che è meglio ai fini della configurazione del dolo) o telefonicamente in via informale, secondo quanto riterrai personalmente più opportuno, l’ufficio preposto, magari al tuo ufficio è sfuggito in buona fede che non ti dovevano togliere i 3 mesi di stipendio prima di poter percepire il primo rateo pensionistico da parte dell’INPS, dell’art.58 D.P.R. 1092/73 recante il “Testo Unico delle Nome sul Trattamento di Quiescenza dei Dipendenti Civili e Militari dello Stato” e vedere cosa ti rispondono.
Questo articolo si applica indipendentemente dal fatto che la tua domanda di rinuncia sia stata presentata o non presentata in costanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Contestualmente, informerei il tuo ufficio per iscritto (che è meglio ai fini della configurazione del dolo) o per sommi capi telefonicamente anche di tutta la giurisprudenza amministrativa uniforme e consolidata in materia di rinuncia al transito nei ruoli civili in quanto l'Amministrazione non ha diritto alla restituzione degli stipendi indipendentemente dal fatto che sia riconosciuta o non riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
In caso di eventuale diniego che risulti essere in palese ed immotivata violazione di legge, tramite un tuo Avvocato di fiducia, puoi presentare a mezzo p.e.c. su p.e.c., che ha lo stesso ed identico valore legale della raccomandata a\r, all’Ufficio e per conoscenza alla Procura della Repubblica Civile e Militare presso cui è territorialmente ubicato l’ufficio, formale Diffida a rispondere della omissione o delle ragioni del ritardo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, ai sensi del comma 2 dell’art.328 c.p. Omissione o rifiuto di atti di ufficio, dell’art.323 c.p. Abuso di ufficio e, solo nei casi più gravi nel caso in cui vengano dolosamente cagionate “acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”, ai sensi del comma 2 dell’art.613-bis c.p. Tortura.
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da alpino1973 »

Ciao Abraham
Sarei favorevole ad informare per iscritto il CNA Esercito, ma con quali modalità? Quale ufficio? Quale contatto?
Qualcuno ne ha?
Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

Se hai deciso di mettere tutto per iscritto allegando soprattutto la normativa ed anche tutta la giurisprudenza amministrativa, devi decidere se farlo da solo come dipendente (sempre a mezzo p.e.c. su p.e.c.) oppure per il tramite di un tuo Avvocato di fiducia a mezzo formale diffida.
Non sono dell'Esercito ma suppongo che tu debba inoltrare tutto per via gerarchica al tuo ufficio amministrativo-contabile periferico dal quale appunto dipendi.
Ad ogni modo, questo è il link del CNA Esercito con tutti i recapiti ed indirizzi telematici utili. https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Di ... 25720.aspx
alpino1973
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da alpino1973 »

Quale e dove trovo tutta la giurisprudenza amministrativa da allegare alla pec?
Abraham

Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Abraham »

Buona sera caro alpino1973,
Un Sentenza del Consiglio di Stato anche per esteso (ovviamente con alcuni omissis nel rispetto del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'ho già pubblicata io in questo stesso thread (non hai letto?), ma, abbi pazienza, le altre Sentenze per esteso, citate anche nella omonima Sentenza del Consiglio di Stato, sono di pubblico dominio e reperibili su internet.

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805043
- Public 2018-08-24 -


Pubblicato il 24/08/2018


N. 05044/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00720/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Zito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 9851 del 15 ottobre 2008.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Dettori, su delega di Alberto Zito, e l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- espone di avere prestato servizio come sottufficiale della Marina militare dal 16 settembre 1985 e che, in data 21 giugno 2006, il CMO, Sede di Roma, ha accertato la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999.

Soggiunge di avere chiesto, di conseguenza, in data 4 luglio 2006, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, successivamente, con istanza del 24 gennaio 2007, di avere rinunciato ad ottenere il suddetto transito.

La Direzione Generale per il Personale Militare, con atto del 18 aprile 2007, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954.

L’Amministrazione, con nota del 17 luglio 2007, in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:

- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo;

- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;

- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

L’Amministrazione, con successiva nota del 3 dicembre 2007, ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante è di euro 6.920,56, quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

L’interessato ha chiesto l’annullamento dei predetti atti, ma il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con sentenza n. 9851 del 6 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile) il ricorso per tardività.

Di talché, il signor -OMISSIS- ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione del giudice di primo grado sarebbe errata in quanto nella controversia verrebbe in rilievo un diritto soggettivo e non un interesse legittimo; la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, afferma che la pretesa al transito, quale discende dal combinato disposto dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, si configurerebbe come un vero e proprio diritto soggettivo in capo al dipendente giudicato inidoneo al servizio militare, ma idoneo a quello civile.

Tale diritto soggettivo sarebbe condizionato unicamente al giudizio formulato dalla CMO e alla tempestiva presentazione della domanda di transito da parte dell’interessato, circostanze entrambe presenti nella fattispecie.

La rinuncia al transito da parte del dipendente non potrebbe qualificarsi come revoca, ma dovrebbe essere ricostruita in termini di negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio giuridico del dipendente che, come tale, sarebbe produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

La natura di diritto soggettivo della pretesa al transito determinerebbe la possibilità di proporre azione di accertamento innanzi al giudice amministrativo nel termine di prescrizione previsto per la tutela dei diritti soggettivi.

Violazione e falsa applicazione della legge n. 599 del 1954.

Il militare giudicato idoneo al servizio nel personale civile manterrebbe lo status proprio di un militare, ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, del D.M. 18 aprile 2002, fino al momento del passaggio nei ruoli dell’Amministrazione civile oppure, come nel caso di specie, fino alla rinuncia al transito, per cui l’Amministrazione, nel retrodatare gli effetti della rinuncia al transito al momento dell’accertamento dell’invalidità, avrebbe posto in essere un’attività illegittima, lesiva del diritto soggettivo dell’appellante.

Nella fattispecie, infatti, vi sarebbe stata sia l’attestazione della CMO di inabilità al servizio militare e di abilità a quello civile in data 21 giugno 2006 sia la domanda di transita dell’interessato, in data 4 luglio 2006, con successiva rinuncia al transito da parte del medesimo in data 24 gennaio 2007.

L’appellante, in definitiva, sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione militare fino al 24 gennaio 2007, giorno in cui ha rinunziato all’istanza di transito precedentemente presentata.

L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Il signor -OMISSIS- ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie difese.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 845 del 2009.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La questione principale consiste nell’individuazione della natura della posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio.

La ricostruzione dei fatti è la seguente:

- il 21 giugno 2006, la CMO ha accertato che l’appellante è permanentemente inidoneo al servizio nella marina militare ed idoneo alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 4 luglio 2006, l’interessato ha presentato istanza al fine di ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 24 gennaio 2007, l’interessato ha rinunciato al transito;

- il 18 aprile 2007 (preannunciato con atto del 29 marzo 2007), il Ministero della Difesa ha decretato il collocamento in congedo del signor -OMISSIS-, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006;

- il 3 dicembre 2007, l’Amministrazione, in esito a quanto indicato in data 17 luglio 2007, ha comunicato che la somma da addebitare, quale differenza tra il trattamento di pensione spettante e quanto già corrisposto quale trattamento economico di servizio, è pari ad euro 6.920,56 per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007.

L’art. 1 del D.M. 18 aprile 2002 – transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 – prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Nel caso di specie, come emerge dalla descrizione dei fatti, tali presupposti sono oggettivamente sussistenti.

La giurisprudenza di questa Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 della legge n. 266 del 2009 e del decreto ministeriale attuativo ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (da ultimo: Cons Stato, Sez. IV. 14 luglio 2017, n. 3471).

La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).

La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, statuita dal giudice di primo grado, quindi, alla luce di tali considerazioni, non può essere condivisa in quanto la posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio è di diritto soggettivo, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento, è qualificabile come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio di un potere di natura pubblicistica.

Il ricorrente nel giudizio di primo grado, nella sostanza, ha agito per l’accertamento del suo diritto soggettivo alla corretta determinazione della data di congedo e per l’accertamento della spettanza del trattamento economico, correlato alla posizione di aspettativa, sino a tale data, per cui, con esclusivo riferimento a tali profili (e non anche alla determinazione di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo, che, invece, ha indubbia natura autoritativa), gli atti adottati dal Ministero della difesa non mettono in moto alcun termine di decadenza e sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della definizione del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).

Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dall’appellante ad individuare la data di collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2017 (data della rinunzia al transito) e ad ottenere il corrispondente trattamento economico, in posizione di aspettativa, sino a tale data.

La pretesa è fondata.

L’art. 2, comma 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di transito e che, qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Il successivo settimo comma, inoltre, sancisce che, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero della difesa ed a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del signor -OMISSIS- al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da NavySeals »

alpino1973 ha scritto: gio mag 19, 2022 1:44 pm Grazie Navy
Ma i fatti oggi sono questi :
Il 28 marzo non ho firmato contratto ma fatto domanda al patronato per pensione inabilità.

Mi hanno dato solo il cedolino di aprile ora non mi stanno dando retribuzione. Hanno sospeso tutto in attesa della pronuncia della CMO che si pronunci sulla CDS cosa che non mi riconosceranno.

In tal caso il Cna ha fatto sapere che mi recuoereranno al 50% le somme sino alla data del verbale di riforma.

Qualcosa non va non sta funzionando come da info che ho preso da Voi in questi anni!

Ora non so che fare!
Aspetta, non fare confusione. I 3 mesi ti spettano senza se e senza ma. Te li hanno sospesi perchè se non avrai il riconoscimento, dovrai restituire gli stipendi percepiti oltre l'anno con le note trattenute (50 e 100%). Quindi faranno il computo dare/avere. Un ex collega AM ha ricevuto una lettera qualche giorno fa che diceva così: visto che hai fatto 20 mesi di aspettativa, visto che hai in corso i riconoscimento cds, visto che ti dobbiamo pagare i 3 mesi e le ferie...aspettiamo la definizione deella cds onde fare un conguaglio complessivo. Onestamente anche a me li sospesero (anno 2015) quando rinunciai al transito, in attesa della definizione della cds e del computo dare/avere.
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Carminiello »

Nulla di nuovo. Successe anche a me (anno 2017). Il colonnello amministrativo mi disse candidamente che siccome loro mi dovevano dei soldi ed io (forse) ne avrei dovuti dare a loro, attendevano la definizione per fare un unico computo. Questo onde evitare che il dipendente (cioè io) facessi ricorso al TAR, perchè in tal caso loro, per riavere quanto da me indebitamente percepito (in caso me li avessero già pagati), avebbero dovuto attendere anni ed anni.
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Re: RINUNCIA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DA CIVILE E PENSIONE. QUESITO

Messaggio da Giaguaro »

Successe anche a me. Mi fu detto che tanto a 105 giorni avrei preso 50.000 euro lordi....
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