rinuncia al transito e domanda pensione 2012

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airone7388
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da airone7388 »

[quote="panorama"]Il CdS ha ACCOLTO l'Appello del ricorrente, dando torto al Ministero della Difesa circa la data da prendere in considerazione in caso di rinuncia al transito.
Quindi è stato stabilito dal CdS che, la data è quella della sottoscrizione alla rinuncia e non dalla data retroattiva della dichiarata Riforma da parte della C.M.O..
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Buongiorno colleghi, in caso di rinuncia al transito entro o dopo i 150 giorni, il tenore giudiziario di cui sopra è lo stesso? Cioè, chi rinuncia al transito ad esempio al 149 gg o il giorno stesso della firma del nuovo contratto, deve restituire i soldi percepiti post data riforma?
Leggendo i post del colllega (sez. ruolo civile) Lino sembra proprio di no, ma sono del 2016 e la giurisprudenza cambia..
Grazie.


naturopata
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da naturopata »

airone7388 ha scritto:
panorama ha scritto:Il CdS ha ACCOLTO l'Appello del ricorrente, dando torto al Ministero della Difesa circa la data da prendere in considerazione in caso di rinuncia al transito.
Quindi è stato stabilito dal CdS che, la data è quella della sottoscrizione alla rinuncia e non dalla data retroattiva della dichiarata Riforma da parte della C.M.O..
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Buongiorno colleghi, in caso di rinuncia al transito entro o dopo i 150 giorni, il tenore giudiziario di cui sopra è lo stesso? Cioè, chi rinuncia al transito ad esempio al 149 gg o il giorno stesso della firma del nuovo contratto, deve restituire i soldi percepiti post data riforma?
Leggendo i post del colllega (sez. ruolo civile) Lino sembra proprio di no, ma sono del 2016 e la giurisprudenza cambia..
Grazie.
I soldi certamente non andrebbero decurtati dopo i 150 giorni dalla domanda di transito, ma ciò non toglie che si possa comunque ricorrere, in quanto spesso l'amministrazione fa finta di non sentirci. Tuttavia, se prima della domanda di transito si è a stipendio ridotto al 50% o senza emolumento, ovvero 0%, per tutti i 150 giorni percepirà la somma dello stipendio goduto all'atto della riforma e solo dopo i 150 giorni può pretendere il ripristino dello stipendio per intero e non ha certo diritto alla restituzione degli stipendi ante riforma.
panorama
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da panorama »

La suindicata sentenza del CdS mette in evidenza che:

- in data 21 giugno 2006, è stata dichiarata la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999;

- in data 4 luglio 2006 ha chiesto, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- in data 24 gennaio 2007, ha fatto richiesta di rinuncia al suddetto transito;

- in data 18 aprile 2007, la Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva (preannunciato con atto del 29 marzo 2007), a decorrere dal 21 giugno 2006 ( data in cui la CMO lo dichiarava inidoneo permanente), ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954;

- in data 17 luglio 2007, l’Amministrazione in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:

- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo:
N.B.: riporto qui sotto quanto sancito dall’ultimo comma succitato:

LEGGE 31 luglio 1954, n. 599
Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

CAPO IV

Cessazione dal servizio permanente.
Art. 29 (ultimo comma riporta quanto segue)

“Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza”.


- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;

- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

- in data 3 dicembre 2007, l’Amministrazione ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante è di euro 6.920,56, quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

- N.B.: per il motivo suindicato il CdS chiarisce meglio i motivi dell’addebito è scrive: il 3 dicembre 2007, l’Amministrazione, in esito a quanto indicato in data 17 luglio 2007, ha comunicato che la somma da addebitare, quale differenza tra il trattamento di pensione spettante e quanto già corrisposto quale trattamento economico di servizio, è pari ad euro 6.920,56 per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007.

- Praticamente l’appellante, sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione militare fino al 24 gennaio 2007, giorno in cui ha rinunziato all’istanza di transito precedentemente presentata;

- N.B. il CdS specifica che: Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.
Nel caso di specie, come emerge dalla descrizione dei fatti, tali presupposti sono oggettivamente sussistenti.

- N.B. ma il CdS specifica anche che: La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).
P.S.: Qui nasce spontaneo chiedersi: “Se la rinuncia non è una revoca” allora cos’è?

La parte centrale del contesto che si legge in Sentenza e che il CdS delucida meglio, è questa qui sotto:

Il ricorrente nel giudizio di primo grado, nella sostanza, ha agito per l’accertamento del suo diritto soggettivo alla corretta determinazione della data di congedo e per l’accertamento della spettanza del trattamento economico, correlato alla posizione di aspettativa, sino a tale data,
- ) - per cui,
con esclusivo riferimento a tali profili (e non anche alla determinazione di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo, che, invece, ha indubbia natura autoritativa),
- ) - gli atti adottati dal Ministero della difesa non mettono in moto alcun termine di decadenza e sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della definizione del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto,
- ) - è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).
Abraham

Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da Abraham »

In relazione a questa sentenza, ciò che non ho ben compreso è il seguente aspetto: in caso di mancato transito per qualsivoglia ragione, non vanno restituiti all'amministrazione gli emolumenti qualora eventualmente percepiti in regime di aspettativa speciale poiché la norma, giustamente, opera ex tunc ovverosia dal momento del mancato transito, ciò che invece non mi è del tutto chiaro riguarda il periodo in aspettativa speciale se sia da considerare valido o meno ai fini contributivi per il pubblico dipendente.
Qualcuno saprebbe cortesemente rispondere? Grazie
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