rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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vovoforum
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Re: AGGIORNAMENTO: rinuncia al transito e domanda pensione 2

Messaggio da vovoforum »

LILLOZAP ha scritto:AGGIORNAMENTO:
inviate mercoledì 28 due raccomandate al mio comando, una per richiesta pagamento licenze maturate e non usufruite e una per richiesta info su promozione. Il giorno dopo, gioved' 29, inviate raccomandate agli indirizzi opportuni e fax a persociv per sveltire, per la rinuncia al transito nei civili.
Faccio un riepilogo della situazione personale:
arruolato nel 1988 nei sott.li A.M. e riformato a inizio giugno 2011. Ho prestato quasi sempre servizio in basi operative, mai missioni o altro di speciale. Coniugato e il coniuge è a carico, senza figli. Promosso M1 a fine dicembre 2001, ho quindi fatto i 10 anni nel grado durante il periodo di aspettativa speciale. Residente a 120 km. dalla base dov'ero impiegato, mi sarei dovuto presentare lunedì 2 aprile nella stessa base per la firma dei contratti da civile (e qui mi permetto una divagazione: da militare avevo la camera e non viaggiavo tutti i giorni, da civile sarebbero, senza la camera, 250 km. al giorno per 5 giorni la settimana e per 4 settimane al mese, totale 5000 km. al mese. A circa 2 euro al litro e considerando 10 km. al litro, fa una spesa di 1000 euro al mese. Le approsimazioni sono fatte in maniera grossolana e per eccesso così da includere gli spostamenti dall'alloggio alla base e per andare in città a mangiare, a svagarsi o a fare qualche spesa nei giorni di permanenza. IN QUESTO MODO PRATICAMENTE PAGHEREI PER LAVORARE!!! MA CHI ME LO FA FARE???).
Avrei dovuto lavorare ancora per almeno 18 anni, allo stato attuale, per portare a casa, alla fin fine, 100/200 euro in più di pensione...
Scrivetemi pure con consigli, considerazioni, osservazioni, o quant'altro vogliate. In bocca al lupo a tutti...
ciao che dire sono i 4 conti gossolani che ho fatto anche io, perchè avrei preferito continuare a lavorare anche se da civile, ma il gioco non valeva la candela o meglio sicuramente qualche soldo in piu mi avanzava da civile incece che in pensione, ma ne avrei perso in salute e in tempo prezioso da passare in famiglia, specie con 2 bimbi piccoli nella fase iu bella della loro vita che altrimenti mi sarei perso passando 10 ore al giorno fuori di casa. pi sicuramene se non cambiavano le modalità e i tempi per le pensioni magari avrei transitato, ma io che mi sono arruolato a 17 anni, e me ne mancavano ancora 17, mi sarei trovato a doverne fare ancora 22/23 per un totale di 50 effettivi!!! e che cavolo sò davvero troppi se si considera che alll'arrruolamento c''erano ancora le pensioni a domanda a 20 anni di servizio 8come ci sono ancora per altri militari nel mondo)
certo le raccomandate le hai mandate proprio il giorno della festa dell'AM :mrgreen: altro che festa...
ps mi puoi mandare anche in mp come hai scritto per la promozione al grado superiore, visto che a voce il mio amministrativo m'ha detto che non c'è nessuna promozione perchè è tutto bloccato vista la situazione economica!!! risposta molto sul vago!!! :roll:
ora aspettati che il 24 prox nontrovi piu il cedoline ne l'accredito e spera (come me) che la pratica di pensione vada avanti senza intoppi, perchè per esempio a me hanno detto che finchè non gli arriva il decreto da persomil con le date da metere sulla domanda di pensine (ultimo giorno di lavoro) è tutto fermo!!! quindi niente pensione (anche se poi ci saranno gli arretrati)
ciao e in bocca al lupo a tutti


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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da lino »

Ciao Vovo , mi dici se ti hanno pagato sto mese??? :D e se si STiPENDIO O PENSIONE....
E ti ricordi che data e' stata messa nella domanda per la pensione?? mi spiego meglio hai messo la data della riforma o quella della rinuncia perche' mi stanno facendo impazzire....
ciao un abbraccio.
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

lino ha scritto:Ciao Vovo , mi dici se ti hanno pagato sto mese??? :D e se si STiPENDIO O PENSIONE....
E ti ricordi che data e' stata messa nella domanda per la pensione?? mi spiego meglio hai messo la data della riforma o quella della rinuncia perche' mi stanno facendo impazzire....
ciao un abbraccio.
lino
ciao lino il 24 febbraio si stipendio, il 24 marzo no stipendio e no pensione se non fosse per le scorte si viveva di aria fritta :(
la data sulla domanda non l'hanno messa ne al patronato, ne all'ufficio pensioni del mio ente e proprio stamattina li ho chiamati e la pratica è ferma finchè non gli arriva decreto di persomil con la data da mettere!!! ora infatti stò privando con persomil per fargli anticipare almeno via fax copia di sto decreto con le date se non si arena tutto!!! e qindi ne pensione ne stipendio chissa per quanto!!! :evil:
tanto mi dicono sempre la stessa cosa siccome tu hai rinunciato...
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da lino »

vovoforum ha scritto:
lino ha scritto:Ciao Vovo , mi dici se ti hanno pagato sto mese??? :D e se si STiPENDIO O PENSIONE....
E ti ricordi che data e' stata messa nella domanda per la pensione?? mi spiego meglio hai messo la data della riforma o quella della rinuncia perche' mi stanno facendo impazzire....
ciao un abbraccio.
lino
ciao lino il 24 febbraio si stipendio, il 24 marzo no stipendio e no pensione se non fosse per le scorte si viveva di aria fritta :(
la data sulla domanda non l'hanno messa ne al patronato, ne all'ufficio pensioni del mio ente e proprio stamattina li ho chiamati e la pratica è ferma finchè non gli arriva decreto di persomil con la data da mettere!!! ora infatti stò privando con persomil per fargli anticipare almeno via fax copia di sto decreto con le date se non si arena tutto!!! e qindi ne pensione ne stipendio chissa per quanto!!! :evil:
tanto mi dicono sempre la stessa cosa siccome tu hai rinunciato...
Siccome tu hai rinunciato........hanno 15 gg. di tempo per inviare il tutto all'inpdap e quest'ultima ha 90 gg. di tempo per emettere decreto pensionistico...ci pagheranno gli interessi pazienza aspettiamo..
comunque sono fiducioso sappilo......
mi dici solo se hai messo copia o originale del verbale riforma cmo??
ciao e grazie.
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

lino ha scritto:
vovoforum ha scritto:
lino ha scritto:Ciao Vovo , mi dici se ti hanno pagato sto mese??? :D e se si STiPENDIO O PENSIONE....
E ti ricordi che data e' stata messa nella domanda per la pensione?? mi spiego meglio hai messo la data della riforma o quella della rinuncia perche' mi stanno facendo impazzire....
ciao un abbraccio.
lino
ciao lino il 24 febbraio si stipendio, il 24 marzo no stipendio e no pensione se non fosse per le scorte si viveva di aria fritta :(
la data sulla domanda non l'hanno messa ne al patronato, ne all'ufficio pensioni del mio ente e proprio stamattina li ho chiamati e la pratica è ferma finchè non gli arriva decreto di persomil con la data da mettere!!! ora infatti stò privando con persomil per fargli anticipare almeno via fax copia di sto decreto con le date se non si arena tutto!!! e qindi ne pensione ne stipendio chissa per quanto!!! :evil:
tanto mi dicono sempre la stessa cosa siccome tu hai rinunciato...
Siccome tu hai rinunciato........hanno 15 gg. di tempo per inviare il tutto all'inpdap e quest'ultima ha 90 gg. di tempo per emettere decreto pensionistico...ci pagheranno gli interessi pazienza aspettiamo..
comunque sono fiducioso sappilo......
mi dici solo se hai messo copia o originale del verbale riforma cmo??
ciao e grazie.
al patronato, ho dato fotocopia del verbale di riforma (quello con la diagnosi, ma la diagnosi con l'impiegata che nemmeno l'ha letta per la privacy, l'abbiamo cancellata col pennarello nero.
tu dici che hanno 15 gg per mandare tutto all'inpdap, ma se non hanno il decreto di riforma con le date e con cio che scrive persomil, la pratica resta ferma li!!! sta cosa un po mi fa incazzare, perchè le date le sanno quali sono ma che ci posso fare!!! temo che sta cosa faccia perdere parecchio tempo altro che liquidazione entro 90 gg, mi piacerebbe sapere in altri casi come è andata per questo problema, tipo il mitico property so che ci daranno gli arretrati, ma nel frattempo ne pensione ne stipendio...
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

scusa lino dimenticavo una domanda, ma tu l'hai gia compilata e presentata la domanda sul modulo inpdap? se si che data hai messo di ultimo giorno lavorativo?
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da lino »

vovoforum ha scritto:scusa lino dimenticavo una domanda, ma tu l'hai gia compilata e presentata la domanda sul modulo inpdap? se si che data hai messo di ultimo giorno lavorativo?
Prendiamola cosi' caro Amico vovo siamo degli apri pista le nostre esperienze serviranno a tantissimi colleghi e amici.
personalmente ho messo la data della rinuncia anche se so che (al contrario della tua amministrazione) il nostro cna mette data della riforma e fa i conteggi cosi' sul pao4 e successivamente inviera' decreto di persomil con il periodo di aspettativa speciale cosi' si fa prima per prendere la pensione ma poi si attende per avere il riconoscimento dell'aspettativa, insomma come si fa e' un gran caos.
Almeno cosi' mi sembra di aver capito. :lol: :lol:
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

ciao a tutti scrivo giusto qualche aggiornamento per la cronaca;
dopo 3 mesi dalla rinuncia al transito... ancora non ho preso un euro!!! l'unica cosa che è arrivata al mio ultimo ente, è il decreto definitivo che conferma il periodo tra riforma e rinuncia come aspettativa.
Quindi con quel pezzo di carta finalmente il mio amministrativo (in A.M. funziona che prepara tutte le pratiche per la pensione l'ultimo ente e non il CNA come per i CC) stà mandando avanti tfs pensione cassa sottuff e licenza non goduta... :roll: previsioni?! Mah penso che prima dell'inizio delle scuole ancora non vedrò un centesimo!!! :cry:

cmq volevo fare una domanda anche se l'argomento era stato già trattato tempo fa, ma ora che l'inps ha preso in mano la situazione inpdap, non so se ci sono state variazioni e volevo sapere se qualcuno piu informato mi sà rispondere.

breve riepiogo: M1 A.M. arruolato a sett 1989 riformato nel sett 2011 e rinunciato al transito a febb 2012 a 40 anni di età.
secondo voi, per il calcolo della pensione di inabilità, siccome c'è una quota che varia anche in base agli anni che mancavano fino all'età pensionabile per me tale età nel calcolo secondo voi sarà:
53 anni
57 anni
65 anni
oppure?! :roll:
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da Admin »

vovoforum ha scritto:scusa lino dimenticavo una domanda, ma tu l'hai gia compilata e presentata la domanda sul modulo inpdap? se si che data hai messo di ultimo giorno lavorativo?
Credo che questo post possa aiutare: http://forum.grnet.it/impiego-civile-f6 ... bra#p30671" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

Admin ha scritto:
vovoforum ha scritto:scusa lino dimenticavo una domanda, ma tu l'hai gia compilata e presentata la domanda sul modulo inpdap? se si che data hai messo di ultimo giorno lavorativo?
Credo che questo post possa aiutare: http://forum.grnet.it/impiego-civile-f6 ... bra#p30671" onclick="window.open(this.href);return false;

grazie admin, ho letto il post, ma la mia domanda era un'altra, e cioè quale età useranno per il calcolo della quota (non ricordo se è la quota a la b o la c) per la mia pensione, considerando che prima del gennaio 2012 io sapevo che per me era 57 anni o 53 anni (dipende da a chi chiedevo), ma poi era uscita una tabella (per i lavoratori civili e perciò chiedo se ora con l'inps invece dell'inpdap o per qualche altro motivo riguarda anche le ffaa?) secondo la quale io tra l'età e i contributi necessari insomma avrei dovuto lavorare fino a 67 anni!!! :shock: non so se sono stato chiaro forse no...
cmq per il collega alibra, mi sembra strano che in 105 gg dalla rinuncia abbia avuto il tfs a meno che non è dell'A.M. ma di qualche altro corpo che alla data della rinuncia abbia fatto partire subito le pratiche per il tfs.
per l'A.M. e lo riscrivo per esperienza per i colleghi che eventualmente ci passeranno, i 105 gg non partono dalla data della rinuncia, ma da quella in cui l'ente riceve da persomil il decreto definitivo di riforma e di conferma del periodo di aspettativa durante il transito quindi circa 90 gg dopo la rinuncia.
grazie a tutti e saluti cordiali
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da Admin »

vovoforum ha scritto: grazie admin, ho letto il post, ma la mia domanda era un'altra, e cioè quale età useranno per il calcolo della quota (non ricordo se è la quota a la b o la c) per la mia pensione, considerando che prima del gennaio 2012 io sapevo che per me era 57 anni o 53 anni (dipende da a chi chiedevo), ma poi era uscita una tabella (per i lavoratori civili e perciò chiedo se ora con l'inps invece dell'inpdap o per qualche altro motivo riguarda anche le ffaa?) secondo la quale io tra l'età e i contributi necessari insomma avrei dovuto lavorare fino a 67 anni!!! :shock: non so se sono stato chiaro forse no...
cmq per il collega alibra, mi sembra strano che in 105 gg dalla rinuncia abbia avuto il tfs a meno che non è dell'A.M. ma di qualche altro corpo che alla data della rinuncia abbia fatto partire subito le pratiche per il tfs.
per l'A.M. e lo riscrivo per esperienza per i colleghi che eventualmente ci passeranno, i 105 gg non partono dalla data della rinuncia, ma da quella in cui l'ente riceve da persomil il decreto definitivo di riforma e di conferma del periodo di aspettativa durante il transito quindi circa 90 gg dopo la rinuncia.
grazie a tutti e saluti cordiali
Ho spedito un PM ad Alibra chiedendogli di intervenire alla discussione.
Alibra
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da Alibra »

Ciao a tutti, intervengo volentieri su invito dell'Admin per chiare alcuni punti, in special modo sulla tempistica delle varie fasi del pensionamento.

La prima cosa importante da premettere, è che il sottoscritto è stato collocato in pensione (di inabilità) con decorrenza dal giorno successivo alla mia rinuncia (quindi dal 15.06.2011). Fate attenzione alle date perchè dal 13.08.2011 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.138/2011) con l'entrata in vigore della finanziaria sono cambiate molte cose rispetto alla normativa precedente (sotto la quale io ricadevo).

La buona notizia è che per quanto riguarda la tempistica di liquidazione del TFS delle pensioni di inabilità nulla è cambiato. In sostanza è stata l'unico tipo di pensione che non ha subito differimenti nella tempisctica della liquidazione. Per essere più chiari, prima del Decreto Legge n.138/2011 (in vigore dal 13.08.2011), la legge prevedeva un periodo massimo per la correspondione del trattamento pensionistico (compresa la liquidazione del TFS) di 105 giorni (15 giorni + 90 giorni). Ebbene anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n.138/2011 (convertito nella Legge 148/2011) tale periodo è rimasto inalterato (105 giorni).

Dal momento dell'invio del mio fax (seguito da una serie di raccomandate A/R, al mittente a tutti gli enti che erano in indirizzo nella lettera che mi era giunta e che mi comunicava la data di presentazione per la firma del contratto), entro i 105 giorni mi sono arrivate:
  • telefonata dal mio comando (due giorni dopo l'invio del fax) che mi convocava per il disbrigo delle pratiche pensionistiche
  • comunicazione di Persociv che prendeva atto della mia rinuncia
  • comunicazione di Persomil che mi comunicava di aver inviato tutta la documentazione alla sede INPDAP (ora INPS) della mia provincia per la corresponsione del trattamento pensionistico e del TFS (contestualmente mi invitavano a consegnare alla suddetta sede INPDAP copia del verbale della CMO con la quale ero stato dichiarato non idoneo)
  • comunicazione dalla Cassa di Previdenza che mi informava dell'avvenuto accredito dell'importo
  • comunicazione dell'INPDAP che mi informava dell'avvenuto accredito del TFS e degli arretrati della pensione (ho cominciata a percepirla effettivamente dall'1 ottobre 2011 (105 giorni esatti dopo il 15 giugno 2011, data della rinuncia all'impiego civile)
Adesso non ricordo più quali altri tipi di comunicazione ho ricevuto, ma vorrei segnalarvi una cosa che, forse, è stata risolutiva per far rispettare i termini di legge ai vari organismi preposti.

In ogni mia comunicazione inviata a Persociv, Persomil e INPDAP, ho scritto chiaramente (in grassetto) che avrei preteso gli interessi legali di mora per ritardato pagamento se l'intera pratica pensionistica si fosse dilungata oltre i prescritti termini di legge (105 giorni). Come dire, patti chiari ed amicizia lunga. Essere informati su quello che ti spetta, a mio modesto parere, è quello che fa la differenza tra un cittadino informato ed uno che, al massimo, legge solo la gazzetta dello sport o si affida a quello che sente dire dai colleghi.

Se volete conoscere le novità sulle pensioni (come ad esempio quelle che chiede vovoforum), vi invito a spulciarvi le norme di legge che ho citato:
  • Decreto Legge n.98/2011 (convertito nella Legge 111/2011)
  • Decreto Legge n.138/2011 (convertito nella Legge 148/2011)
Non ve le dico perchè ritengo giusto che ognuno si informi per conto proprio dalle fonti primarie, proprio come ho fatto io. E se proprio non volete farlo, fatevi almeno una passeggiata all'INPS dove troverete sicuramente un cortese impiegato che vi spiegherà tutto.

Buona pensione a tutti.
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

grazie ancora sia ad admin che ad alibra, ma ho spulciato le leggi da lui citate e sinceramente non ho trovato niente di specifico per la mia domanda....
va beh non importa perchè ormai di fatto non potrei farci piu niente... devo solo sperare bene!
volevo solo capire se e quanto verrò penalizzato io e tanti altri colleghi che sono in via di riforma o riformati da quest'anno in poi. sul forum è stata sempre detto, che per le pensioni di inabilità non cambiava niente... ora vedremo man mano che io lino alex e tutti gli altri rinunciatari apripista del "nuovo governo tecnico" posteremo le novità e gli importi, si potrà capire quanto siamo passati dalla padella alla brace, così che chi è ancora in tempo per decidere cosa fare si regoli di conseguenza.

ps il problema di andare all'inps non è tanto la passeggiata, ma quanto che spesso purtroppo loro di "militaresco" ne capiscono davvero poco, a meno che non abiti vicino all'inpdap inps di roma che è quello che effettivamente calcola il tutto per noi.

cordialmente saluti e buona pensione a chi già c'è...
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da vovoforum »

l'ultimo mio aggiornamento... riguarda la promozione al grado superiore da m1 a pm il giorno prima della riforma che mi è arrivata in questi giorni da firmarne la notifica...
volevo chiedere a chi vi è gia passato visto che io ero già parametro 133 (quindi quello da pm) in busta paga, per i conteggi della pensione non dovrebbe cambiare niente vero?
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Re: rinuncia al transito e domanda pensione 2012

Messaggio da panorama »

Il CdS ha ACCOLTO l'Appello del ricorrente, dando torto al Ministero della Difesa circa la data da prendere in considerazione in caso di rinuncia al transito.
Quindi è stato stabilito dal CdS che, la data è quella della sottoscrizione alla rinuncia e non dalla data retroattiva della dichiarata Riforma da parte della C.M.O..
----------------------------------------------------------

Ecco alcuni brani.

1) - in data 21 giugno 2006, il CMO, Sede di Roma, ha accertato la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999.

2) - Soggiunge di avere chiesto, di conseguenza, in data 4 luglio 2006, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa
e, successivamente,
con istanza del 24 gennaio 2007, di avere rinunciato ad ottenere il suddetto transito.

3) - La Direzione Generale per il Personale Militare, con atto del 18 aprile 2007, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954.

4) - L’Amministrazione, con nota del 17 luglio 2007, in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:
- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo;
- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;
- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

5) - L’Amministrazione, con successiva nota del 3 dicembre 2007, ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante ……….., quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

Il C.d.S precisa:

6) - La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).

7) - Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dall’appellante ad individuare la data di collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2017 (data della rinunzia al transito) e ad ottenere il corrispondente trattamento economico, in posizione di aspettativa, sino a tale data.

8) - Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

9) - L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere al meglio.
-----------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805043
- Public 2018-08-24 -


Pubblicato il 24/08/2018


N. 05044/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00720/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Zito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 9851 del 15 ottobre 2008.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Dettori, su delega di Alberto Zito, e l’avvocato dello Stato Roberta Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- espone di avere prestato servizio come sottufficiale della Marina militare dal 16 settembre 1985 e che, in data 21 giugno 2006, il CMO, Sede di Roma, ha accertato la sua inidoneità permanente al servizio nella Marina militare, ma ha riconosciuto altresì l’idoneità alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999.

Soggiunge di avere chiesto, di conseguenza, in data 4 luglio 2006, il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, successivamente, con istanza del 24 gennaio 2007, di avere rinunciato ad ottenere il suddetto transito.

La Direzione Generale per il Personale Militare, con atto del 18 aprile 2007, ha disposto la cessazione dal servizio permanente dell’interessato per infermità ed ha collocato lo stesso in congedo, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 559 del 1954.

L’Amministrazione, con nota del 17 luglio 2007, in ordine alla pensione provvisoria, ha disposto che avrebbe provveduto:

- a considerare il periodo di tre mesi (21 giugno 2006 – 20 settembre 2006), ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, della legge n. 599 del 1954, come corresponsione degli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo;

- a corrispondere il trattamento pensionistico provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2006;

- a recuperare, per differenza con la suddetta pensione, a carico dell’interessato il trattamento economico di servizio già corrisposto.

L’Amministrazione, con successiva nota del 3 dicembre 2007, ha informato che la somma da addebitare all’odierno appellante è di euro 6.920,56, quale addebito per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007, e che tale somma sarebbe stata recuperata mediante 60 trattenute mensili, in misura percentuale inferiore al quinto delle competenze percepite.

L’interessato ha chiesto l’annullamento dei predetti atti, ma il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con sentenza n. 9851 del 6 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile) il ricorso per tardività.

Di talché, il signor -OMISSIS- ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione del giudice di primo grado sarebbe errata in quanto nella controversia verrebbe in rilievo un diritto soggettivo e non un interesse legittimo; la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, afferma che la pretesa al transito, quale discende dal combinato disposto dell’art. 14 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, si configurerebbe come un vero e proprio diritto soggettivo in capo al dipendente giudicato inidoneo al servizio militare, ma idoneo a quello civile.

Tale diritto soggettivo sarebbe condizionato unicamente al giudizio formulato dalla CMO e alla tempestiva presentazione della domanda di transito da parte dell’interessato, circostanze entrambe presenti nella fattispecie.

La rinuncia al transito da parte del dipendente non potrebbe qualificarsi come revoca, ma dovrebbe essere ricostruita in termini di negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio giuridico del dipendente che, come tale, sarebbe produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.

La natura di diritto soggettivo della pretesa al transito determinerebbe la possibilità di proporre azione di accertamento innanzi al giudice amministrativo nel termine di prescrizione previsto per la tutela dei diritti soggettivi.

Violazione e falsa applicazione della legge n. 599 del 1954.

Il militare giudicato idoneo al servizio nel personale civile manterrebbe lo status proprio di un militare, ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, comma 7, del D.M. 18 aprile 2002, fino al momento del passaggio nei ruoli dell’Amministrazione civile oppure, come nel caso di specie, fino alla rinuncia al transito, per cui l’Amministrazione, nel retrodatare gli effetti della rinuncia al transito al momento dell’accertamento dell’invalidità, avrebbe posto in essere un’attività illegittima, lesiva del diritto soggettivo dell’appellante.

Nella fattispecie, infatti, vi sarebbe stata sia l’attestazione della CMO di inabilità al servizio militare e di abilità a quello civile in data 21 giugno 2006 sia la domanda di transita dell’interessato, in data 4 luglio 2006, con successiva rinuncia al transito da parte del medesimo in data 24 gennaio 2007.

L’appellante, in definitiva, sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione militare fino al 24 gennaio 2007, giorno in cui ha rinunziato all’istanza di transito precedentemente presentata.

L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

Il signor -OMISSIS- ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie difese.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 845 del 2009.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La questione principale consiste nell’individuazione della natura della posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio.

La ricostruzione dei fatti è la seguente:

- il 21 giugno 2006, la CMO ha accertato che l’appellante è permanentemente inidoneo al servizio nella marina militare ed idoneo alla riserva navale e ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 4 luglio 2006, l’interessato ha presentato istanza al fine di ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;

- il 24 gennaio 2007, l’interessato ha rinunciato al transito;

- il 18 aprile 2007 (preannunciato con atto del 29 marzo 2007), il Ministero della Difesa ha decretato il collocamento in congedo del signor -OMISSIS-, categoria della riserva, a decorrere dal 21 giugno 2006;

- il 3 dicembre 2007, l’Amministrazione, in esito a quanto indicato in data 17 luglio 2007, ha comunicato che la somma da addebitare, quale differenza tra il trattamento di pensione spettante e quanto già corrisposto quale trattamento economico di servizio, è pari ad euro 6.920,56 per il periodo dal 21 settembre 2006 al 31 marzo 2007.

L’art. 1 del D.M. 18 aprile 2002 – transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 – prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Nel caso di specie, come emerge dalla descrizione dei fatti, tali presupposti sono oggettivamente sussistenti.

La giurisprudenza di questa Sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 della legge n. 266 del 2009 e del decreto ministeriale attuativo ha avuto modo di precisare che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (da ultimo: Cons Stato, Sez. IV. 14 luglio 2017, n. 3471).

La rinuncia effettuata dall’interessato, di conseguenza, non può qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc (in tema cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 6 novembre 2017, n. 2301; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6825).

La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, statuita dal giudice di primo grado, quindi, alla luce di tali considerazioni, non può essere condivisa in quanto la posizione giuridica soggettiva di cui l’interessato ha chiesto tutela in giudizio è di diritto soggettivo, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento, è qualificabile come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio di un potere di natura pubblicistica.

Il ricorrente nel giudizio di primo grado, nella sostanza, ha agito per l’accertamento del suo diritto soggettivo alla corretta determinazione della data di congedo e per l’accertamento della spettanza del trattamento economico, correlato alla posizione di aspettativa, sino a tale data, per cui, con esclusivo riferimento a tali profili (e non anche alla determinazione di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in congedo, che, invece, ha indubbia natura autoritativa), gli atti adottati dal Ministero della difesa non mettono in moto alcun termine di decadenza e sono sostanzialmente irrilevanti ai fini della definizione del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).

Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dall’appellante ad individuare la data di collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2017 (data della rinunzia al transito) e ad ottenere il corrispondente trattamento economico, in posizione di aspettativa, sino a tale data.

La pretesa è fondata.

L’art. 2, comma 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di transito e che, qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Il successivo settimo comma, inoltre, sancisce che, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Di talché, essendosi formato al compimento del centocinquantesimo giorno dal ricevimento dell’istanza (vale a dire, verosimilmente, all’inizio del mese di dicembre 2006) il silenzio assenso sull’istanza di transito e costituendo la rinuncia al transito nei ruoli un’abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, la data di collocamento in congedo dell’appellante deve essere individuata nel giorno della sua rinuncia (24 gennaio 2007) e sino a tale data l’interessato deve essere considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed accertato il diritto al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero della difesa ed a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed accerta il diritto del signor -OMISSIS- al collocamento in congedo a decorrere dal 24 gennaio 2007 ed il diritto, sino a tale data, alla percezione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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