Rinnovo PATENTE MILITARE

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panorama
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Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da panorama »

Scusate sapete per caso se è obbligatorio il rinnovo della patente militare e da quale norma è previsto?
Perchè obbligare una persona a doverla rinnovare contro la propria volontà?
Inoltre, in caso di già avvenuta scadenza da oltre 9 mesi (per mera svista) si è comunque obbligati a doverla rinnovare?
In caso di risposta si gradisce conoscere gli estremi della norma e di circ. del C.G.A.
Un saluto a quanti risponderanno


AMAURI
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Re: Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da AMAURI »

Sei obbligato a rinnovarla perchè è come avere la patente civile solamente che la patente militare ti autorizza a condurre automezzi di tipo militare e quindi a condurre anche mezzi con specialità di velocità (autoradio guida veloce).
panorama
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Re: Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da panorama »

Personalmente non mi interessa guidare l'auto di servizio.
Pertanto se non la rinnovo più la patente militare che mi può succedere?
Sono 2 distinti abilitazioni una civile e l'altra militare. Io voglio solo tenermi la patente civile e non più quella militare. Lo posso fare? E un mio diritto avere una sola patente e rinunciare a l'altra? Oppure ci devono comandare obbligandoci anche contro la nostra volontà?
Fatemi sapere.
iosonoquì
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Re: Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da iosonoquì »

dunque:
- punto 1 = la patente militare di guida una volta scaduta di validità, può essere rinnovata entro cinque mesi;
- punto 2 = trascorsi cinque mesi dalla sua naturale scadenza cessa la sua completa validità (nel senso che se vuoi rinnovarla devi dare gli esami ex novo!);
- terzo = NON sei assolutamente obbligato a rinnovarla
- quarto = naturalmente il fatto che non vuoi rinnovarla non puoi dirlo dopo la scadenza, ma devi farlo presente prima ai tuoi superiori i quali, restituiranno via gerarchica il documento, specificando che non intendi rinnovare il documento.

Se la tua patente è scaduta....da cinque mesi, o completamente, può avviarsi procedura disciplinare. Tieni presente che non puoi imputare ad altri il fatto che ti sia scaduto il documento (sia entro i cinque mesi che dopo in cinque mesi...). Sei il primo (e potenzialmente) unico responsabile.....

Ad agosto 2009 è stata emanata dal Ministero Difesa la nuova pubblicazione proprio inerente la patente militare di guida.
Ti sarà facile reperirla in area intranet.
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roobin81
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Re: Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da roobin81 »

Quanti anni è la validita' della patente militare?
panorama
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Re: Rinnovo PATENTE MILITARE

Messaggio da panorama »

revoca della patente militare di guida per assunzione di psicofarmaci per uno stato ansioso depressivo.

1) - L’Amministrazione infatti sulla scorta dello stesso ha adottato il provvedimento di ritiro della patente nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 5.3.2 della Circolare TER – G – 020 ed. REVI GIUGNO 2007 del Ministero della Difesa; Direzione Generale degli Armamenti Terrestri concernente le norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida.

2) - In particolare, al punto 3.1 della Circolare sono riportati i requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente militare di guida: “non possono conseguire in ogni caso la patente coloro che siano dediti all’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona”

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20/05/2013 201305023 Sentenza 1B


N. 05023/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06504/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6504/2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Casaccia, con domicilio eletto presso Casaccia & Associati Studio Legale in Roma, via Norcia n. 9;

contro
Ministero della Difesa, Centro Addestrativo Aviazione Esercito - Sezione Logistica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
OMISSIS;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. 0023295 Cod.id M_DE 24519 OP2 Ind. Cl. 5.9.12.9P3 del 7 maggio 2012 di revoca della patente militare di guida ……;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito, impugna la revoca della patente militare disposta dall’Amministrazione intimata e chiede il risarcimento del danno arrecatogli dallo stesso provvedimento di ritiro.

Nel ricorso deduce i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – violazione di legge – eccesso di potere sotto il profilo dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica – violazione del principio di partecipazione procedimentale – difetto di motivazione;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 241/90 – violazione dei principi generali dell’attività amministrativa – eccesso di potere sotto il profilo dell’inadeguata attività istruttoria, difetto dei presupposti di diritto e di fatto omessa motivazione e arbitrarietà e travisamento dei fatti.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 1° settembre 2012.

Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, per ultimo l’8 febbraio 2013.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 7753 del 12 settembre 2012 questo Tribunale ha chiesto all’Amministrazione di depositare una relazione documentata sui fatti di causa. Successivamente con ordinanza collegiale n. 9391/2013 ha respinto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato proposta contestualmente al ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 marzo 2013.

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente si duole che la revoca della patente militare, disposta dall’Amministrazione intimata a seguito dell’assunzione di psicofarmaci per uno stato ansioso depressivo di cui era affetto, sia stata disposta in difetto di istruttoria e di contraddittorio.

Dall’esame della relazione e della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione, anche a seguito dell’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 7753/2012, emerge tuttavia che egli stesso ha riferito di assumere farmaci psicotropi per il suo stato depressivo nel corso degli accertamenti medici presso l’infermeria della base di servizio (Centro Addestrativo …….) e il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma. In ragione di tale circostanza il dirigente medico dell’infermeria della base in data 5 dicembre 2011 certificava il suo stato di permanente inidoneità alla guida di automezzi militari.

Orbene, il certificato medico con il quale è stata attestata l’inidoneità del ricorrente alla guida (cfr. allegato 6 alla relazione istruttoria depositata dall’Amministrazione) non è stato oggetto di specifica impugnativa ed esso, pertanto, al di là delle contestazioni mosse a tale documento in sede di memorie successive al deposito del ricorso, rende impregiudicato il fondamento per l’adottato atto di revoca.

L’Amministrazione infatti sulla scorta dello stesso ha adottato il provvedimento di ritiro della patente nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 5.3.2 della Circolare TER – G – 020 ed. REVI GIUGNO 2007 del Ministero della Difesa; Direzione Generale degli Armamenti Terrestri concernente le norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida.

In particolare, al punto 3.1 della Circolare sono riportati i requisiti fisici e psichici per il rilascio della patente militare di guida: “non possono conseguire in ogni caso la patente coloro che siano dediti all’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona” Cosicché, il certificato uso di sostanze psicotrope, peraltro riferito dallo stesso ricorrente, non ha potuto che dar luogo all’adozione del provvedimento di revoca impugnato.

Per le suddette ragioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia motivi equitativi connessi alla particolare condizione di salute del ricorrente che consentono di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2013
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