Rinnovo assegno incollocabilità

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luigino2010
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Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da luigino2010 »

Buona domenica a tutti gli utenti,

la ASL da poco mi ha rinnovato l'assegno di incollocabilità per ulteriori 4 anni, attendo l'erogazione del beneficio con il nuovo decreto dell'INPS;

atteso che questo è il mio secondo rinnovo dell'assegno, 4 anni + 4 anni = totale 8 anni, l'INPS lo concederà fino a 65 anni oppure si deve fare un ulteriore visita medica allo scadere degli 8 anni già riconosciuti?

Ci sono pareri discordanti, molti dicono che sono sufficienti 8 anni complessivi, altri dicono che 8 anni non bastano.

C'è qualcuno che percepisce il predetto assegno fino a 65 anni avendo fatto solo due visite mediche, cioè primo rilascio del beneficio per un periodo di 4 anni e ulteriore rinnovo di 4 anni ?

Grazie.

un saluto a tutti.

Luigino


mauri64
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da mauri64 »

Salve Luigino, di seguito quanto reperito in rete, la parte a Te interessata è riportata in grassetto di colore rosso.

L'Assegno di incollocabilità
L'articolo 20 del DPR 915/1978 e l'articolo 104 del DPR 1092/1973 riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, il diritto ad usufruire di un assegno di incollocabilità.
Si tratta pertanto, al pari degli altri assegni accessori, di una misura riconosciuta esclusivamente nei confronti degli invalidi di guerra e dei lavoratori del pubblico impiego (sono esclusi i privati) che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa del servizio e che, a causa delle infermità, non possano più trovare una collocazione lavorativa. Il sostegno compete fino al sessantacinquesimo anno. Per quanto riguarda gli invalidi del servizio l'importo dell'assegno non è fisso ma varia in funzione del trattamento privilegiato riconosciuto all'assicurato: nello specifico l'importo dell'assegno è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente alla pensione privilegiata di 1^ categoria comprensivo dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al d.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e l'importo della trattamento complessivo di cui gli invalidi risultano titolari.
La concessione del sostegno economico è attribuita previa domanda del lavoratore interessato ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma o dipendente nè è cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante. A tal fine gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilita' hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza all'ente che eroga la prestazione in parola. Qualora l'invalido ometta la denuncia, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita' lavorativa. L'assegno, al pari degli altri assegni accessori corrisposti agli invalidi di guerra o del servizio, non è reversibile ai superstiti ed è esente dal prelievo Irpef. Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati inoltre, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria al fine dell'attribuzione degli ulteriori vantaggi previsti dalla normativa in favore dei cd. grandi invalidi.
La decorrenza
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove ritenga che l'invalidita' non sia piu' tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, perche' sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilita' ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Resta del pari impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno rinnovabile per aggravamento dell'invalidità. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegno di superinvalidita', viene conservato il trattamento di incollocabilità in godimento, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento.
Il riconoscimento
L’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed al la incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
L'Assegno Compensativo
Ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del DPR n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per causa di guerra o di servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
L'incollocabilità erogata dall'Inail
L'assegno in questione non va confuso con l'analogo trattamento di incollocabilità riconosciuto dall'Inail nei confronti della generalità degli iscritti presso l'Inail (la cui assicurazione si rivolge prevalentemente ai lavoratori del settore privato) titolari di rendita Inail e con un'età inferiore a 65 anni. Per il sostegno erogato dall'Inail i lavoratori devono risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007. E per tali conseguenze i soggetti non devono più risultare in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999). L'assegno erogato dall'Inail nel 2018 è pari a 259,21 euro al mese e viene erogato direttamente con la rendita Inail.

Saluti
luigino2010
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da luigino2010 »

Mauri64 la legge la conosco bene, la domanda mia è un'altra se ce qualcuno nel forum che dopo 8 anni 4+4 di assegno gli è stato confermato fino a 65 anni.

La norma recita superiore a 8 anni è liquidato fino a 65 anni. Superiore a 8 anni significa che 8 anni (due rinnovi da 4 anni) non bastano per averlo fino a 65 anni, ma un avvocato molto noto afferma che invece 8 anni (4 +4 )sono sufficienti per averlo fino a 65 anni. Da qui nasce la mia domanda, se ce qualche collega che lo percepisce fino a 65 anni avendo maturato complessivamente 8 anni di assegno (4+4) senza ulteriori visite.
mauri64
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da mauri64 »

Salve Luigino,
tramite (Messaggi privati) scrivi al preparatissimo avt8, in ultima analisi sul forum è presente la sezione - IL MEDICO LEGALE RISPONDE Dott. Pierluigi Fanetti...

Saluti
lino
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da lino »

Ciao Luigino, mi fa piacere rileggere un post di uno degli "anziani" del forum.
Credo che per esperienza diretta, dovresti scrivere ad Avt8,anche lui da molto tempo, amico del forum.
Un grande bocca al lupo.
Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
luigino2010
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da luigino2010 »

un caro saluto a Lino da oltre 10 anni presente sul forum come me....

Si ho scritto a AVT8 sempre gentile e veloce nelle risposte, ma il suo caso è diverso, in quanto mi ha riferito che quando aveva fatto richiesta gli è stato riconosciuto per 4 anni e poi per 2 anni fino a 65 anni (forse per l'età).

grazie comunque per le risposte.
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NavySeals
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da NavySeals »

Ciao, nel mio caso al ASL mi disse che mia avrebbe sottoposto a 3 visite, l'ultima e definitiva proprio al raggiungimento degli 8 anni, questo perchè dopo 8 anni di percezione, io sarei stato ancora "giovane" rispetto ai 65 anni. In realtà non ci sono arrivato perchè nel frattempo, con ricorso, ho avuto direttamente l'ascrizione alla A1.
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

Comunque anche se il mio caso e diverso per età anagrafica, la legge e chiara,
Chi ha avuto annualità superiore a 8 anni assegno e definitivo fino a 65 anni-
Per cui alla scadenza del 2 rinnovo se non hai compiuto 65 anni ,sarai sottoposto ad una terza visita definitiva che e sufficiente avere anche solo 2 anni ancora di incollocabilità-
luigino2010
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da luigino2010 »

....anch'io penso che " superiore a 8 anni " significhi oltre gli 8 anni, ma un noto avvocato sostiene che sono sufficienti complessivamente 8 anni di assegno per averlo fino a 65 anni, se non ce nessuno in questo forum che può dirlo per esperienza personale non mi resta che attendere il decreto fra un paio di mesi. Grazie lo stesso.
mauri64
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da mauri64 »

Concordo pienamente con avt8, che poi è quanto ho riportato precedentemente:

L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari.

Saluti
bellunese86
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Re: Rinnovo assegno incollocabilità

Messaggio da bellunese86 »

Raggiunto il 65° anno d’età, gli invalidi di guerra o per causa di servizio che hanno percepito l’assegno di incollocabilità, hanno diritto ad un contributo sostitutivo – un assegno compensativo – che è assegnato d’ufficio e il cui importo dovrà essere pari a quello percepito fino al 65° anno.
Saluti
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