Rimozione dal grado per sostanze stupefacienti

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Rimozione dal grado per sostanze stupefacienti

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Chi è causa del suo mal pianga sé stesso...

Consiglio di Stato
N. 07880/2020REG.PROV.COLL.
N. 07875/2017 REG.RIC.
Pubblicato 10/12/2020

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, caporal maggiore dell’Esercito, ha impugnato dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, il provvedimento disciplinare 254/I-3/2016 dell’11 giugno 2016 di rimozione dal grado e la conseguente cessazione dal servizio permanente. In particolare, la sanzione disciplinare gli è stata irrogata in quanto, sottoposto il 27 agosto 2015 ad esami ematochimici, è risultato positivo all’uso dei cannaboidi.

1.1. Nel ricorso, il signor -OMISSIS-ha sostenuto di non essere assuntore di sostanze stupefacenti ed ha contestato l’attendibilità delle risultanze delle analisi effettuate. In ogni caso, ha lamentato la sproporzionalità e la manifesta irragionevolezza della sanzione in relazione ai fatti contestati, nonché la mancata valutazione dei suoi lusinghieri precedenti di servizio.

2. Il Tar di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando innanzitutto come la positività ai cannaboidi fosse risultata documentalmente provata anche dalle successive analisi di conferma effettuate presso un diverso laboratorio.

2.1. Inoltre, il ricorrente era già risultato positivo a un drug test di screening eseguito in data 4 marzo 2015 (per questa ragione era stato successivamente destinatario di un provvedimento di sospensione disciplinare dall’impiego per otto mesi).

2.2. Per la reiterata e ravvicinata positività, l’Amministrazione, secondo il Tar, avrebbe dunque legittimamente disposto la sanzione impugnata, adottata in considerazione dell’oggettiva gravità della condotta e della delicatezza dei compiti svolti in qualità di militare dell’Esercito.

3 Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS-sulla base di un unico ed articolato motivo di gravame.

3.1. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, omessa considerazione di circostanze di fatto, erronea valutazione degli atti di causa, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Erronea valutazione sulla correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e gradualità. Violazione dei principi dell’art. 97 della Costituzione.

3.1.1. L’appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da diversi profili di illegittimità conseguenti alla mancata considerazione della dedotta violazione dei principi di gradualità e ragionevolezza, di manifesta sproporzione della sanzione adottata rispetto alla rilevanza del fatto.

3.1.2. Secondo il ricorrente, sarebbe del tutto sproporzionata la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione in relazione all’uso di sostanze stupefacenti. La perdita del grado avrebbe potuto seguire il fatto contestato solo se collegata alla violazione degli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo. Nel caso di specie invece il comportamento assunto non poteva ritenersi influire su tali doveri.

3.1.2. D’altra parte, il consumo occasionale, secondo l’appellante, non potrebbe considerarsi presupposto per l’irrogazione della grave sanzione di stato. In qualità di militare dell’Esercito, lo stesso non doveva svolgere compiti relativi alla repressione di reati o di contrasto allo spaccio di stupefacenti e comunque la circostanza assunta a fondamento della sanzione non avrebbe inciso significativamente sulle sue qualità morali e di carattere o sul prestigio del Corpo.

3.1.2. Parte appellante, rileva poi la sproporzione fra addebito e sanzione che violerebbe il principio di ragionevolezza e di gradualità. Il Tar avrebbe invece erroneamente giustificato l’operato dell’Amministrazione non considerando i positivi precedenti di servizio del ricorrente, ma solo le pregresse sporadiche assunzioni di sostanze psicotrope, senza tener conto dei referti clinici depositati in primo grado da cui emergeva che lo stesso non è assuntore abituale di tali sostanze e neppure dei dubbi sollevati in merito alla correttezza dei drug test effettuati dall’Amministrazione.

4. Il Ministero della Difesa non si è costituito.

5. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-ha respinto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.

5.1. In particolare, l’ordinanza ha rilevato che: “Considerato che l’appello – nei limiti di delibazione propri della presente fase – non appare assistito da sufficiente fumus boni juris, alla luce del presupposto che sorregge la misura disciplinare irrogata”.

6. L’appellante ha infine depositato note di udienza, ai sensi del decreto legge n. 28 del 2020, il 23 settembre 2020.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 settembre 2020.

8. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità delle note di udienza depositate dal ricorrente il 23 settembre 2020. Ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020, tali note potevano essere ammesse fino al 31 luglio 2020, in vigenza della disciplina dell’udienza da remoto.

9. Ciò premesso, l’appello è infondato.

10. L’appellante, graduato dell’Esercito, in data 4 marzo 2005 è risultato positivo al drug test e di conseguenza è stato sospese per otto mesi dal servizio con provvedimento del 12 novembre 2015.

Il 27 agosto 2015 è stato nuovamente riscontrato positivo all’uso dei cannabinoidi ed in ragione di tale reiterata circostanza è stato infine sanzionato con un provvedimento disciplinare 254/I-3/2016 dell’11 giugno 2016 di rimozione dal grado e di cessazione dal servizio permanente.

10.1. Il signor -OMISSIS-ha quindi impugnato quest’ultimo provvedimento dinanzi al Tribunale

Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, che con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso.

11. Nei motivi di appello contro la suddetta sentenza, il ricorrente oltre a contestare l’accuratezza dei test effettuati, ha soprattutto evidenziato come il Tar non avesse considerato la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato.

12. Quanto dedotto dall’appellante non è fondato.

12.1. Relativamente all’accuratezza dei test, così come risulta dal provvedimento disciplinare impugnato, va in primo luogo rilevato che il ricorrente è stato sottoposto non solo ad un drug test di screening il 27 agosto 2015, eseguito presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, che ha dato esito positivo per l’uso dei cannabinoidi, ma anche ad una conferma dello stesso test da parte del laboratorio Antidoping dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova (referto del 29 settembre 2015).

12.2. Quanto invece alla evocata sproporzionalità o irragionevolezza della sanzione, va evidenziato che il provvedimento impugnato ha dato conto con articolata motivazione delle ragioni della irrogata sanzione, innanzitutto, con riferimento alla reiterazione della condotta contestata, già riscontrata in un precedente accertamento del 2015 che aveva dato luogo ad altro procedimento disciplinare sfociato nella sospensione dall’impiego per otto mesi.

12.3. Inoltre, l’Amministrazione ha sottolineato come la “contiguità” del ricorrente all’uso degli stupefacenti si ponesse in evidente violazione dei doveri istituzionale di un militare in servizio permanente nelle Forze Armate, anche considerando il sempre più diffuso utilizzo delle stesse in compiti di pubblica sicurezza.

12.4. In ogni caso, in ordine ai profili della adeguatezza della sanzione e della sua proporzionalità, va richiamata la giurisprudenza secondo cui il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381).

12.5. Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono invece essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità o comunque evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053).

12.6. In sostanza, in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti delle Forze Armate, l’Amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto. Di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell'autorità procedente.

12.7. Nella specie, tuttavia, non appare arbitraria o illogica l'impugnata sanzione, irrogata al militare in ragione di una reiterata condotta che si è posta in contrasto con i doveri di decoro e di dignità derivanti dallo status di militare, i quali sono funzionali alla tutela del prestigio delle Forze Armate ed ai conseguenti valori di sobrietà e compostezza, con i quali deve senz'altro ritenersi incompatibile l’assunzione ripetuta di sostanze psicotrope.

12.8. Né i buoni precedenti comportamentali richiamati dall’appellante possono costituire ostacolo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente sia ritenuto, come nella fattispecie, incompatibile con la sua permanenza in servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n.1903).

13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

14. In ragione della mancata costituzione nella presente fase di giudizio dell’Amministrazione appellata, nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.


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