Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.

2) - Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 969 27/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 969 2016 RESPONSABILITA 27/12/2016



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 969/2016

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62591 del registro di segreteria, proposto da S. A. nato ad OMISSIS,

CONTRO
• Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva;

• Comando Legione Carabinieri Sicilia rappresentato dal Col. Mario Di Iulio;

• INPS (ex gestione INPDAP) Direzione Regionale Sicilia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana 59;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa.

Udita all’udienza del 21 dicembre 2016, l’avv. Maria Grazia Sparacino per delega orale dell’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’INPS.

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2015, il sig. S. chiede il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002, sulle somme corrisposte in seguito alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.

Espone il ricorrente che il Ministero della Difesa con decreto n. 788 del 20 luglio 2012 gli riconosceva il diritto alla pensione privilegiata di VI ctg, a decorrere dal 10 novembre 1996, limitando la decorrenza degli interessi sulle somme arretrate dal 5 ottobre 2002.

L'INPS, in attuazione del citato decreto, disponeva il pagamento della sorte capitale ivi specificata e degli interessi e rivalutazione monetaria con la decorrenza ivi specificata.

Alla precedente udienza del 13 luglio 2016, con ordinanza n. 133/2016, veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.

In data 30 giugno 2016, il Comando Legione Carabinieri si costituiva in giudizio affermando la propria estraneità al giudizio e chiedendo l’estromissione dallo stesso per carenza di legittimazione passiva.

In data 3 dicembre 2016 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa affermando che la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria è stata effettuata con decorrenza dal 5 ottobre 2002, secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 352 del 1 settembre 1998, i quale, all’art. 3 espressamente prevede che "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, ... ".

Afferma, nel merito che la riliquidazione della pensione del ricorrente, è stata effettuata a seguito della circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001 di PERSOMIL che
ha esteso l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in costanza di sevizio il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a categoria di pensione.

Chiede, conclusivamente, il rigetto del ricorso eccependo comunque la prescrizione dei ratei maturati antecedentemente il quinquennio dalla proposizione del ricorso.

In data 12 dicembre 2016, l’INPS si è costituito in giudizio, depositando una memoria nella quale viene sostenuto che l’Istituto ha operato in esecuzione del citato D.M. 788 del 2012 con cui il Ministero della Difesa ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. Sparacino per l’INPS ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso e la causa, pertanto è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Comando della Legione Carabinieri Sicilia, atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Ministero della Difesa.

Nel merito, l’oggetto del presente ricorso concerne la decorrenza degli interessi in seguito alla riliquidazione della p.p.o. con l’applicazione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928.

La giurisprudenza formatasi in materia ha sul punto statuito che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015 che richiama il parere n. 452/1999 reso dalla Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).

Anche la circolare della Direzione generale per il personale militare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, afferma che “….si deduce che i benefici di specie spettino, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella A anzidetta…..”.

Inoltre, “È, tuttavia, opportuno ribadire, alla luce degli odierni orientamenti, il carattere meramente segnalatorio di esse, le quali non rivestono alcuna conditio sine qua non ai fini dell’instaurazione del diritto ivi vantato, essendo questo — come più volte evidenziato — riconducibile alla mera sussistenza dell’avvenuto accertamento tecnico, mediante l’apposito Processo Verbale, di un’infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l’attivazione del procedimento di cui trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza”.

Da ciò se ne ricava, contrariamente a quanto affermato dal Ministero della Difesa, la non necessarietà della domanda dell’interessato ai fini dell’applicazione dei benefici in parola.

Orbene, la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica determina la decorrenza, in favore del pensionato di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando la causa del ritardo.

L’automaticità della liquidazione deriva dal riconoscimento dell’obbligazione pensionistica come debito di valore e dall’applicabilità alla stessa dell’art. 429, comma 3, del cpc per i crediti di lavoro.

Pertanto, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza 10/QM/2002, “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo (….), con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione.

Inoltre, la medesima sentenza afferma che “la rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico-deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina dettata dall’art. 16, co, 6, della l. n. 412/1991, ripreso dall’art. 22, co. 36 della l. n. 724/1994”.

Da ciò discende il superamento della prassi di far decorrere gli interessi dalla scadenza del termine per provvedere (cd. spatium deliberandi) così come sostenuto nella memoria del Ministero della Difesa.

In considerazione ai suddetti principi, non può essere ritenuto applicabile il termine previsto dall’art.10, comma 1, del D.M. n. 603 del 1993 e atteso che il D.M. 788 del 2012 ha riliquidato la pensione privilegiata ordinaria, in seguito all’applicazione dei benefici di cui al R.D. n. 3458 del 1928, a decorrere dal 10 novembre 1996, è da quest’ultima data che è maturato diritto di credito principale, sul quale devono essere calcolati gli interessi.

Per le medesime considerazioni, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo il criterio dell’assorbimento previsto dalla citata sentenza 10/QM/2002, per il periodo dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.

L’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero della Difesa va rigettata nella considerazione che tra la data del decreto di riliquidazione n. 788 e la data di notifica del presente ricorso non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione.

Atteso che il ricorrente non si è avvalso di difesa tecnica non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in funzione di Giudice Unico delle Pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in motivazione e, pertanto, condanna l’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per il periodo decorrente dal 10 novembre 1996 al 5 ottobre 2002.

Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.
IL GIUDICE
F.to Sergio Vaccarino

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21 dicembre 2016

Pubblicata in Palermo il 27 dicembre 2016

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora


panorama
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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Ricorso Accolto

perizie contabili

1) - riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, goduto in qualità di sottufficiali dell’esercito (e “riservisti” dal 31.7.2012), in quanto ritenuto affetto da plurimi errori di calcolo (per omessa valutazione dei periodi di missione all’estero e/o delle promozioni medio tempore ottenute),

N.B.: per avere qualche dato in più sui motivi basta prendere contatti con l'avvocato (specie sulle perizie).

vedi allegato
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panorama
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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allego la circolare dell'INPDAP n. 33 datata 27/05/2004, che regola i tempi con cui deve essere riliquidata la buonuscita in caso di miglioramenti economici contrattuali durante la vigenza contrattuale.

Nel nostro caso, contratto 2016/2018 (personale in servizio - andato in pensione in questo triennio).

N.B.: basta fare le dovute richieste citando questa circolare allegata con il punto di riferimento.
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gokumark
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

Messaggio da gokumark »

Ciao Panorama, in settimana ho chiesto all'inps tramite" inps risponde" a che punto erano con l'adeguamento della mia pensione a seguito del rinnovo del contratto 2016-2018 considerato che essendo andato in pensione il 01.04.2017 sono uno dei tanti in attesa dell'aggiornamento pensionistico...
Come sempre dopo tre giorni mi hanno risposto che non possono fare nessun aggiornamento in quanto non hanno ancora ricevuto dal nostro comando i nuovi dati.
mercoledì ho inviato una pec al nostro CNATEAQ ma ad oggi ancora nessuna risposta...

Sempre con INPS risponde mi è stato comunicato che il 1 aprile 2019 riceverò la prima trance del tfs, ma a sto punto mi viene da pensare che anche questo non sia aggiornato con il nuovo contratto....

e per finire, non ho ancora capito se anche a me spetta il grado di app.sc.QS oppure no....

cordiali saluti....
Gianni
panorama
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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Ciao gokumark,

Il grado di APS. Q.S. spetta a chi era in servizio alla data del 01/10/2017, poiché tutti hanno avuto la decorrenza da tale giorno e non prima.
gokumark
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

Messaggio da gokumark »

grazie...ho fatto una ricerca ed ho letto quanto avevi già postato tu...
attendo risposta da Chieti e poi la posto. ..buon week end
pier.angel
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

Messaggio da pier.angel »

Buongiorno
premetto che sono in pensione dal 01/01/2017 Appuntato Scelto, in data odierna ho ricevuto tramite posta ordinaria la lettera patronato CISL Pensionati che vi allego. Cortesemente vorrei chiedervi cosa ne pensate e nel caso cosa fare.
Vi ringrazio e un saluto
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panorama
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

Messaggio da panorama »

Mi sembra che anche colleghi hanno ricevuto "una" tale lettera ed è riferita al ricorso per l'art. 54 anche se non è specificato nel contesto. Ti conviene andarci è chiedere chiarimenti.
pier.angel
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

Messaggio da pier.angel »

Penso che leggendola con attenzione sia proprio come di tu, ti ringrazio e un saluto
panorama
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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riliquidazione del trattamento pensionistico …. con inclusione dell’intera anzianità di servizio pari ad anni 33, con interessi e rivalutazione monetaria.

1) - la Sezione rileva il difetto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti).

Il CdS con il presente Parere precisa:

2) - Più di recente, detto orientamento è stato articolato sul rilievo che nell'ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (Cass. civ., Sez. Un. 9 giugno 2016 n. 11849 e 27 marzo 2017 n. 7755).

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902725

Numero 02725/2019 e data 31/10/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2019


NUMERO AFFARE 00732/2018

OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Giuseppe Massimo, nato a Lamezia Terme il OMISSIS 1934, domiciliato a Gravedona e Uniti, nei confronti dell’I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – di riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'intera anzianità di servizio con interessi e rivalutazione monetaria.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 4645 del 09/04/2018 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 28 dicembre 2015;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’istruzione, con l’odierno ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intende ottenere la riliquidazione del trattamento riconosciuto dall’allora Provveditorato degli studi di Catanzaro con inclusione dell’intera anzianità di servizio pari ad anni 33, con interessi e rivalutazione monetaria.

L’INPS con nota 4645 del 9 aprile 2018 ha comunicato che il trattamento di pensione risulta liquidato in base alla medesima anzianità che esige l’interessato.

Dagli atti risulta, poi, che l’istante ha presentato numerosi ricorsi giurisdizionali, peraltro rigettati o comunque dichiarati infondati.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso inammissibile.

Considerato.

In via preliminare la Sezione rileva il difetto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti).

Tale disposizione attribuisce alla giurisdizione della Corte dei Conti "i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", mentre l'art. 62 dello stesso Testo Unico dispone che "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale di detto Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".

Secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ha carattere esclusivo in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (C. Conti pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002, n. 9343).

Più di recente, detto orientamento è stato articolato sul rilievo che nell'ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (Cass. civ., Sez. Un. 9 giugno 2016 n. 11849 e 27 marzo 2017 n. 7755).

L'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 4 luglio 2010, n. 104, a sua volta stabilisce che: "Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Per le motivazioni che precedono il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Cons. St., sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Cons. St., adunanza plenaria, 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la domanda innanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile fatta salva la facoltà della parte ricorrente di riproporre la domanda, nel termine assegnato, innanzi al giudice competente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Saverio Capolupo Vincenzo Neri




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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Re: Riliquidazione trattamento pensionistico, interessi e rivalu

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arrivata risposta CNATEQ

Questo Centro Nazionale Amministrativo, con modello "PA04" (allegato) ha predisposto i nuovi dati economici utili alla rideterminazione della pensione normale e del trattamento di fine servizio con l'applicazione dei miglioramenti economici previsti dal d.P.R. n. 39 del 2018 (provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, triennio normativo ed economico 2016-2018).

Il relativo flusso dati è stato trasmesso alla Direzione Centrale delle Pensioni dell'I.N.P.S. per la successiva messa a disposizione delle sedi provinciali I.N.P.S. competenti al computo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico e del tfs. Fine Il Capo Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza

il PA04 è datato 13.06.2019
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