Riliquidazione indennità di buonuscita.

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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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Il CdS 2020 respinge l'appello dell'INPS, che aveva chiesta il recupero delle somme pagate in più.

1) - “in presenza di errore nel calcolo dell’indennità di buonuscita, l’originario provvedimento di liquidazione è revocato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione;
- quando, invece, l’errore nella liquidazione sia imputabile all’amministrazione di appartenenza, il termine per la modifica della buonuscita è di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale”.

2) - Il TAR ha dunque rilevato cheIl provvedimento di correzione qui impugnato è stato adottato soltanto in data 17 agosto 2011, oltre i termini normativamente previsti di un anno dall’originaria liquidazione e di sessanta giorni dalla comunicazione dell’amministrazione statale, termini ai quali deve attribuirsi natura perentoria”.
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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per notizia, l'INPS perde 2 Appelli proposti al CdS.

il 1° si riferisce al collocamento a riposo (23 dicembre 1995) ed il 2° caso al collocamento il primo gennaio 1999.

Il CdS per entrambe le sentenze precisa questo:

1) - Osserva, anzitutto, il Collegio che, il 2° comma dell’art. 20 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, dispone tra l’altro che: “Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto”.

2) - Nella specie, l’Amministrazione di appartenenza ha, in realtà, provveduto ad una rideterminazione della base stipendiale rilevante ai fini del calcolo de quo inviandola, a distanza di quasi 10 anni dall’originaria liquidazione del T.F.S.

3) - Come precisato nella stessa decisione gravata, l’odierno appellato ha provveduto ad interrompere tale termine, con la diffida rivolta all’Inpdap, ..........., quando non era ancora decorso l’allegato termine prescrizionale (cinque anni).

4) - La prescrizione, infatti, non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (actioni nondum natae non praescribitur), vale a dire – nella presente controversia - dalla data della riliquidazione del trattamento pensionistico.

N.B.: per meglio comprendere la vicenda, consiglio di leggere gli allegati.
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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Il Tar di Catania accoglie il ricorso sulla riliquidazione del collega della GdF,

1) - come ripetutamente affermato dalla più recente giurisprudenza, il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita è quinquennale e decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, n. 4899/2018 e n. 5598/2014; Consiglio di Stato, V, n. 2354/2016).
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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N.B.: il 10/01/2021 avevo pubblicato questa sentenza del CdS n. 8436/2020 resa pubblica il 28/12/2020 che rigetta l'Appello dell'INPS.
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Il CdS 2020 respinge l'appello dell'INPS, che aveva chiesta il recupero delle somme pagate in più.

1) - “in presenza di errore nel calcolo dell’indennità di buonuscita, l’originario provvedimento di liquidazione è revocato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione;
- quando, invece, l’errore nella liquidazione sia imputabile all’amministrazione di appartenenza, il termine per la modifica della buonuscita è di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale”.

2) - Il TAR ha dunque rilevato che “Il provvedimento di correzione qui impugnato è stato adottato soltanto in data 17 agosto 2011, oltre i termini normativamente previsti di un anno dall’originaria liquidazione e di sessanta giorni dalla comunicazione dell’amministrazione statale, termini ai quali deve attribuirsi natura perentoria”.

- Forse è meglio farla riemergere nel caso qualche collega si trova con i stessi motivi.
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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recupero indebito sul trattamento di fine servizio, pari alla somma di euro 8.562,81, con aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Tar accoglie il ricorso del ricorrente PolStato

- L’errore non sarebbe stato generato dai dati trasmessi dalla Prefettura di Palermo con il PL1 del 2016 ma dal conteggio poi eseguito dall’INPS per la determinazione del TFS, poiché a conteggiare erroneamente due volte l’importo della tredicesima è stato l’INPS

- circolare INPS n. 47/2018

Il Tar chiarisce:

1) - Ebbene, sia che si applichi alla fattispecie in esame il termine di 60 giorni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 30 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, decorrente dalla comunicazione della Prefettura del modello PL2, avvenuta il 21 giugno 2019 e dunque scaduto il 20 agosto 2019, sia che si applichi il termine annuale di cui alle precedenti lettere a) e b) decorrente dall’emanazione della deliberazione dell’INPS del 18 novembre 2016 e dunque scaduto il 18 novembre 2017, risulta tardivo l’impugnato provvedimento emesso il 5 febbraio 2021, attesa, per giurisprudenza pacifica, la perentorietà di entrambi i termini predetti (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2000, n. 1945; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20/02/2006, n. 153).

2) - E’ stato infatti da tempo chiarito che “l'adozione degli atti di revoca, modifica o rettifica di pregresse determinazioni dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 1032 del 1973, deve avvenire nell'ambito di termini decadenziali, che se non rispettati comportano l'annullamento degli atti stessi” (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 1 agosto 2005, n. 3880; T.A.R. Friuli-V. Giulia, 24 novembre 2003, n. 773).

N.B.: il resto leggetelo dall'allegato.
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

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Il Tar di Catania accoglie il ricorso del ricorrente in merito alla liquidazione del TFS sulla base del periodo utile contributivo, in quanto vi erano errori sul conteggio del periodo del servizio.

1) - Al momento della cessazione del servizio, l’INPS ha determinato il TFS tenendo conto di un periodo di servizio pari a 35 anni, 6 mesi e 4 giorni (arrotondato a 36 anni), ottenuto sommando 30 anni, 9 mesi e 4 giorni di servizio, e 4 anni e 9 mesi di periodo riscattato.

2) - Il ricorrente al contrario dell'INPS, assume invece di aver prestato servizio per 33 anni, 3 mesi e 5 giorni, e di aver riscattato un periodo di 5 anni ed 1 mese; per un totale di 38 anni, 4 mesi e 4 giorni.

3) - Solo a seguito di ulteriori reclami l'INPS ha riconosciuto dove stava l'errore ma l'Istituto rilevava che una anomalia di tipo informatico impediva in via di fatto la liquidazione del surplus dovuto. Pertanto poi per come si legge in sentenza il ricorrente ha dovuto fare ricorso al Tar.

N.B.: Consiglio come al solito di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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