Riliquidazione indennità di buonuscita.

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gino59
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da gino59 »

Mario56 ha scritto:
gino59 ha scritto: .......Vedo che qualcuno ha ricevuto questa benedetta lettera (RR) e per Mario56 ....???


P.S. Ieri 18/0372014 mi perveniva a me per conoscenza e diretta all'inps, lettera dal C.N.A -U.T.E.Q.-

....Questo ufficio, in ossequio al disposto di cui al D.P.R. 184/2010, ha provveduto, tramite applicativo
"pensioniS7/PA04",alla trasmissione dei dati utili -ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE E DEL TFS
SPETTANTE. Sul medesimo trattamento deve, "ULTERIORMENTE" essere aggiornato l'importo relativo ai "SEI (6) SCATTI STIPENDIALI" così come di seguito specificati: Dal 01.07.2010 -€.........................

....N.B. I miei 6 scatti sono aumentati di €115........Ullalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
....Dimenticavo....tutto questo dietro sollecito e raccomandazione di ...LEI............SUOCERAAAA
... io non ho mai ricevuto nulla. Tu Gino da che anno in pensione? .... Magari devono ancora conteggiare per quelli andati in pensione nel 2010 ... Ciao!
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.....Mario56 leggi che c'è scritto.- Ciaoooooooooooooooo


raimondo1957

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da raimondo1957 »

gino59 ha scritto:
Mario56 ha scritto:
pietro17 ha scritto:Caro Mario, se percepisci già la pensione definitiva, ti consiglio di sentire l'ufficio INPS della tua provincia. Ti dici questo in quanto a me, riformato aprile 2009, mi è stato notificato il decreto di pensione definitiva (comprensivo dell'ultimo aumento contrattuale) a ottobre 2013. Tra un po' andrò all'INPS a chiedere.

Saluti.

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
Ciao - mi sa che scriverò all'Inps con posta certificata per avere delucidazioni in merito. Se comunque vedo che stanno riconteggiando il 2009 è probabile che nel prossimio anno sia la volta dei pensionati 2010 (almeno spero). ciao
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.......Vedo che qualcuno ha ricevuto questa benedetta lettera (RR) e per Mario56 ....???


P.S. Ieri 18/0372014 mi perveniva a me per conoscenza e diretta all'inps, lettera dal C.N.A -U.T.E.Q.-

....Questo ufficio, in ossequio al disposto di cui al D.P.R. 184/2010, ha provveduto, tramite applicativo
"pensioniS7/PA04",alla trasmissione dei dati utili -ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE E DEL TFS
SPETTANTE. Sul medesimo trattamento deve, "ULTERIORMENTE" essere aggiornato l'importo relativo ai "SEI (6) SCATTI STIPENDIALI" così come di seguito specificati: Dal 01.07.2010 -€.........................

....N.B. I miei 6 scatti sono aumentati di €115........Ullalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
....Dimenticavo....tutto questo dietro sollecito e raccomandazione di ...LEI............SUOCERAAAA
scusa gino59 ma oltre alla riquilidazione del tfs e la rideterminazione della pensione e interessata la cassa
sott.li ed i sei scatti stipendiali. congedato per inabilita' il 7 dicembre 2010 promosso al grado di brig capo un giorno prima del congedo x riforma. in ossequio al 184/2010
gino59
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da gino59 »

Ciao raimondo1957, l'ex cassa...??? questa riguarderà più a tè che a mè.....!!!!

....P.S. Ma hai ricevuto qualcosa...??? A presto
raimondo1957

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da raimondo1957 »

Questo Ufficio, in ossequio al disposto di cui al D.P.R. 184/2010 e relativamente alla
promozione al grado superiore – Decreto Ministeriale n. 1228 del 19/03/2013, ha provveduto,
tramite applicativo pensioniS7/PA04, alla trasmissione dei dati utili alla rideterminazione della
pensione e del TFS spettante.
questa lettera e arrivata.
saluti
raimondo1957

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da raimondo1957 »

gino59 ha scritto:Ciao raimondo1957, l'ex cassa...??? questa riguarderà più a tè che a mè.....!!!!

....P.S. Ma hai ricevuto qualcosa...??? A presto
Questo Ufficio, in ossequio al disposto di cui al D.P.R. 184/2010 e relativamente alla
promozione al grado superiore – Decreto Ministeriale n. 1228 del 19/03/2013, ha provveduto,
tramite applicativo pensioniS7/PA04, alla trasmissione dei dati utili alla rideterminazione della
pensione e del TFS spettante.
saluti
gino59
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da gino59 »

raimondo1957 ha scritto:
gino59 ha scritto:Ciao raimondo1957, l'ex cassa...??? questa riguarderà più a tè che a mè.....!!!!

....P.S. Ma hai ricevuto qualcosa...??? A presto
Questo Ufficio, in ossequio al disposto di cui al D.P.R. 184/2010 e relativamente alla
promozione al grado superiore – Decreto Ministeriale n. 1228 del 19/03/2013, ha provveduto,
tramite applicativo pensioniS7/PA04, alla trasmissione dei dati utili alla rideterminazione della
pensione e del TFS spettante.
saluti
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....e relativamente alla promozione al grado superiore (auguroni).-

Negli indirizzi ci doveva o dovrebbe esserci anche il Ministero per l'ex cassa.....approfondisci.- notte
salvo 63
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da salvo 63 »

leo62 ha scritto:Richiesta informazioni a gino 59.
Ciao gino, anche io in pensione dal luglio 2010, qualche giorno fa l' Amministrazione Penitenziaria mi comunicava tramite lettera per conoscenza e indirizzata alla sede INPS di competenza il nuovo calcolo in merito alla riliquidazione del T.F.S. in base al contratto 2008/2009, notavo però, che nel conteggio dell'ultima retribuzione utile al fine del T.F.S. non c'è l'indennità di vacanza contrattuale, ora ti chiedo a te l' hanno conteggiata ? Grazie.
Stessa identica cosa….. mi è pervenuta tramite lettera proprio ieri. Io in pensione da giugno 2011 ho trovato solo questa differenza indennità vacanza contrattuale 144,48 ma che significa?
Salvo 63
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da gino59 »

salvo 63 ha scritto:
leo62 ha scritto:Richiesta informazioni a gino 59.
Ciao gino, anche io in pensione dal luglio 2010, qualche giorno fa l' Amministrazione Penitenziaria mi comunicava tramite lettera per conoscenza e indirizzata alla sede INPS di competenza il nuovo calcolo in merito alla riliquidazione del T.F.S. in base al contratto 2008/2009, notavo però, che nel conteggio dell'ultima retribuzione utile al fine del T.F.S. non c'è l'indennità di vacanza contrattuale, ora ti chiedo a te l' hanno conteggiata ? Grazie.
Stessa identica cosa….. mi è pervenuta tramite lettera proprio ieri. Io in pensione da giugno 2011 ho trovato solo questa differenza indennità vacanza contrattuale 144,48 ma che significa?
Salvo 63
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Ordinamenti e costi del lavoro pubblico
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CHE COSA È L'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal 'Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.

Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

- dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;

- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

IVC 2006-2009

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati. La novità delle ultime disposizioni normative è di aver disposto la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009.

IVC 2010

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale viene applicato per il 2010 (con riferimento al periodo contrattuale 2010-2012) ai sensi della legge finanziaria 2009 - che all'articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione - e alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009 che hanno previsto analoghe misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro.



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Legge di stabilità: giallo sul blocco dell’indennità di vacanza contrattuale per gli statali fino al 2017

Mera svista o conferma della cancellazione degli scatti di anzianità a partire dal 2015 dopo la proroga del blocco contrattuale per il quadriennio 2010-2014? La nuova finanziaria parla di valori registrati nel 2013 per il triennio 2015-2017, ma questi stessi valori sono stati già ancorati a quelli del 2009. E siccome l’indennità anticipa il successivo aumento contrattuale, se blocchi l’una vuol dire che hai intenzione di bloccare l’altra. Anief riavvia i ricorsi al giudice del lavoro che saranno depositati dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta a seguito dell’udienza di novembre. Scrivi a r.stipendio@anief.net.

Il dubbio nasce dalla mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.R. concernente Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013 (Atto n. 6/XVII legislatura) recante proroga per il 2012-2014 del blocco dell’indennità contrattuale ai valori stabiliti dalla legge finanziaria del 2008.

E dopo la proroga del blocco degli stipendi, già dichiarato incostituzionale per i magistrati e gli avvocati dello Stato con la sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, in attesa della cancellazione della progressione di carriera per mera anzianità di servizio già preventivata dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) a decorrere dal rinnovo contrattuale (ovvero dal 2015 vista la proroga del blocco al 2014), e comunque da finanziare attraverso nuovi tagli, risparmi e blocchi del turn-over, arriverebbe la proroga del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori del 2009 per ben otto anni, forse proprio perché essendo la stessa pensata come un anticipo dei benefici contrattuali previsti e non essendone appunto previsti neanche per il triennio 2015-2017, non vi è ragione di aggiornarla al costo della vita secondo il protocollo sui redditi del 23 luglio 1993. Il condizionale è d’obbligo, perché ancora il D.P.R. non è stato pubblicato in G.U.

Certo, sarebbe doveroso ricordare come con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego istituita con il D.Lgs. 23/1993 e ulteriormente disciplinata dal D.Lgs. 165/2001, è stato garantito agli statali un’indennità di vacanza contrattuale che il Governo-datore di lavoro dovrebbe corrispondere a partire dall’aprile successivo alla scadenza del contratto. Ma il contratto è scaduto nel 2009 e il suo rinnovo è stato bloccato dal Parlamento su proposta d’urgenza del Governo-Legislatore fino al 2014 e senza possibilità di recupero; ergo, i valori dell’indennità contrattuale possono rimanere fermi al 2009 visto che non c’è niente da dare fino al 2014. Sempre che la Consulta, in applicazione dell’art. 3 della Costituzione, il prossimo novembre non dichiari incostituzionale la norma (L. 122/2010) laddove blocca gli stipendi anche a insegnanti, professori universitari, dipendenti delle ambasciate e dell’Agcom.

Ma perché, allora, ancorare nella legge di stabilità i valori dell’indennità contrattuali per il triennio 2015-2017 a quelli certificati il 31 dicembre 2013, quando il D.P.R. approvato la scorsa estate dal Governo-Legislatore delegato dal Governo legislatore d’urgenza, dimentico di essere Governo-Datore di Lavoro, proroga il blocco dell’indennità contrattuali ai valori del 2009 (L. 203/2008, art. 2, c. 35) per il biennio 2013-2014? Forse non ci saranno rinnovi contrattuali anche per il 2015-2017? Abbiamo già preventivato di ipotecare quattro anni di aumenti contrattuali? Certo, sarebbe stato più onesto dire a chiare lettere: mai più scatti di anzianità e mai più indicizzazione della vacanza contrattuale, cancellando quell’intesa rimasta sulla carta per l’applicazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali nei comparti del settore pubblico firmata il 30 aprile 2009. Già che ci siamo, qualche saggio potrebbe suggerire di cambiare gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione, non più attuali perché la Repubblica non sembra più essere fondata sul lavoro, sulla tutela dei dignità dei lavoratori e sul loro diritto a un accordo che ne determini le prestazioni e i benefici economici. In questo modo, eviteremmo pure i ricorsi alla Consulta che già una ventina di tribunali hanno avviato per il blocco del contratto e della vacanza contrattuale pregressi.

Il DEF 2013, secondo cui “la valorizzazione del personale docente passa per la definizione di nuove modalità di sviluppo di carriera dei docenti stessi, con l’avvio di un sistema di valutazione delle prestazioni professionali collegato ad una progressione di carriera, svincolata dalla mera anzianità di servizio”.

L’atto n. 9/XVII legislatura e la memoria Confedir illustrata in audizione I Commissione Senato sui profili di incostituzionalità


Articolo 11, Legge di stabilità 2014 (Testo non ufficiale)

“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Art. 1, c. 1, lettera d), Atto n. 9
D.P.R. concernente proroga del blocco contrattuale come previsto dall’art. 16, c. 1, del D. L. 98/11
(NON ANCORA PUBBLICATO IN G. U., approvato l’8 agosto 2013 dal C.D.M.)

“in deroga alle previsione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all’articolo 2, comma 35, dellla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all’art. 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.”

Art. 47-bis, d.lgs. 165/01, aggiunto dall’art. 59, c. 2, d.lgs. 150/09
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica [v. indennità di vacanza contrattuale, IVC] che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.”
raimondo1957

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da raimondo1957 »

gino59 ha scritto:
salvo 63 ha scritto:
leo62 ha scritto:Richiesta informazioni a gino 59.
Ciao gino, anche io in pensione dal luglio 2010, qualche giorno fa l' Amministrazione Penitenziaria mi comunicava tramite lettera per conoscenza e indirizzata alla sede INPS di competenza il nuovo calcolo in merito alla riliquidazione del T.F.S. in base al contratto 2008/2009, notavo però, che nel conteggio dell'ultima retribuzione utile al fine del T.F.S. non c'è l'indennità di vacanza contrattuale, ora ti chiedo a te l' hanno conteggiata ? Grazie.
Stessa identica cosa….. mi è pervenuta tramite lettera proprio ieri. Io in pensione da giugno 2011 ho trovato solo questa differenza indennità vacanza contrattuale 144,48 ma che significa?
Salvo 63
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CHE COSA È L'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

L'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal 'Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo' del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.

Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

- dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;

- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

IVC 2006-2009

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati. La novità delle ultime disposizioni normative è di aver disposto la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell'art. 2, comma 35, della legge finanziaria per il 2009.

IVC 2010

L'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale viene applicato per il 2010 (con riferimento al periodo contrattuale 2010-2012) ai sensi della legge finanziaria 2009 - che all'articolo 2, comma 35, ne ha reso obbligatoria la corresponsione - e alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 150/2009 che hanno previsto analoghe misure di tutela retributiva nei confronti dei dipendenti pubblici in caso di ritardo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro.



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Legge di stabilità: giallo sul blocco dell’indennità di vacanza contrattuale per gli statali fino al 2017

Mera svista o conferma della cancellazione degli scatti di anzianità a partire dal 2015 dopo la proroga del blocco contrattuale per il quadriennio 2010-2014? La nuova finanziaria parla di valori registrati nel 2013 per il triennio 2015-2017, ma questi stessi valori sono stati già ancorati a quelli del 2009. E siccome l’indennità anticipa il successivo aumento contrattuale, se blocchi l’una vuol dire che hai intenzione di bloccare l’altra. Anief riavvia i ricorsi al giudice del lavoro che saranno depositati dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta a seguito dell’udienza di novembre. Scrivi a r.stipendio@anief.net.

Il dubbio nasce dalla mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.R. concernente Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2013 (Atto n. 6/XVII legislatura) recante proroga per il 2012-2014 del blocco dell’indennità contrattuale ai valori stabiliti dalla legge finanziaria del 2008.

E dopo la proroga del blocco degli stipendi, già dichiarato incostituzionale per i magistrati e gli avvocati dello Stato con la sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, in attesa della cancellazione della progressione di carriera per mera anzianità di servizio già preventivata dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) a decorrere dal rinnovo contrattuale (ovvero dal 2015 vista la proroga del blocco al 2014), e comunque da finanziare attraverso nuovi tagli, risparmi e blocchi del turn-over, arriverebbe la proroga del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori del 2009 per ben otto anni, forse proprio perché essendo la stessa pensata come un anticipo dei benefici contrattuali previsti e non essendone appunto previsti neanche per il triennio 2015-2017, non vi è ragione di aggiornarla al costo della vita secondo il protocollo sui redditi del 23 luglio 1993. Il condizionale è d’obbligo, perché ancora il D.P.R. non è stato pubblicato in G.U.

Certo, sarebbe doveroso ricordare come con la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego istituita con il D.Lgs. 23/1993 e ulteriormente disciplinata dal D.Lgs. 165/2001, è stato garantito agli statali un’indennità di vacanza contrattuale che il Governo-datore di lavoro dovrebbe corrispondere a partire dall’aprile successivo alla scadenza del contratto. Ma il contratto è scaduto nel 2009 e il suo rinnovo è stato bloccato dal Parlamento su proposta d’urgenza del Governo-Legislatore fino al 2014 e senza possibilità di recupero; ergo, i valori dell’indennità contrattuale possono rimanere fermi al 2009 visto che non c’è niente da dare fino al 2014. Sempre che la Consulta, in applicazione dell’art. 3 della Costituzione, il prossimo novembre non dichiari incostituzionale la norma (L. 122/2010) laddove blocca gli stipendi anche a insegnanti, professori universitari, dipendenti delle ambasciate e dell’Agcom.

Ma perché, allora, ancorare nella legge di stabilità i valori dell’indennità contrattuali per il triennio 2015-2017 a quelli certificati il 31 dicembre 2013, quando il D.P.R. approvato la scorsa estate dal Governo-Legislatore delegato dal Governo legislatore d’urgenza, dimentico di essere Governo-Datore di Lavoro, proroga il blocco dell’indennità contrattuali ai valori del 2009 (L. 203/2008, art. 2, c. 35) per il biennio 2013-2014? Forse non ci saranno rinnovi contrattuali anche per il 2015-2017? Abbiamo già preventivato di ipotecare quattro anni di aumenti contrattuali? Certo, sarebbe stato più onesto dire a chiare lettere: mai più scatti di anzianità e mai più indicizzazione della vacanza contrattuale, cancellando quell’intesa rimasta sulla carta per l’applicazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali nei comparti del settore pubblico firmata il 30 aprile 2009. Già che ci siamo, qualche saggio potrebbe suggerire di cambiare gli articoli 1, 36 e 39 della Costituzione, non più attuali perché la Repubblica non sembra più essere fondata sul lavoro, sulla tutela dei dignità dei lavoratori e sul loro diritto a un accordo che ne determini le prestazioni e i benefici economici. In questo modo, eviteremmo pure i ricorsi alla Consulta che già una ventina di tribunali hanno avviato per il blocco del contratto e della vacanza contrattuale pregressi.

Il DEF 2013, secondo cui “la valorizzazione del personale docente passa per la definizione di nuove modalità di sviluppo di carriera dei docenti stessi, con l’avvio di un sistema di valutazione delle prestazioni professionali collegato ad una progressione di carriera, svincolata dalla mera anzianità di servizio”.

L’atto n. 9/XVII legislatura e la memoria Confedir illustrata in audizione I Commissione Senato sui profili di incostituzionalità


Articolo 11, Legge di stabilità 2014 (Testo non ufficiale)

“Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Art. 1, c. 1, lettera d), Atto n. 9
D.P.R. concernente proroga del blocco contrattuale come previsto dall’art. 16, c. 1, del D. L. 98/11
(NON ANCORA PUBBLICATO IN G. U., approvato l’8 agosto 2013 dal C.D.M.)

“in deroga alle previsione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all’articolo 2, comma 35, dellla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nelle misure di cui all’art. 9, comma 17, secondo periodo, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.”

Art. 47-bis, d.lgs. 165/01, aggiunto dall’art. 59, c. 2, d.lgs. 150/09
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
“1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica [v. indennità di vacanza contrattuale, IVC] che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.”
cosa ci aspetta gino59 ci daranno soldi pe ill contratto 2010-2012.
leo62
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da leo62 »

Risposta a Salvo63.
In merito alla riliquidazione del T.F.S. il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non conteggiava, nonostante spettasse l'indennità di vacanza contrattuale, infatti anche a me non l'avevano conteggiata, dopo aver contattato in merito il dipartimento, hanno ammesso di aver sbagliato, a loro dire per il mancato aggiornamento al programma che calcola detto trattamento.
A seguito di ciò, dopo poco tempo mi è stata ricalcolata la riliquidazione inserendo anche l'indennità di vacanza contrattuale che era di circa 145 E .annui percependo così per 34 anni di contribuzione utile al fine del calcolo T.F.S. circa 300 E.
Conseguentemente, per coloro che sono andati in pensione prima del 16 maggio 2014 hanno o dovranno essere ricalcolati come nel tuo caso i T.F.S.
salvo 63
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da salvo 63 »

grazie leo, preciso come sempre.
ciao salvo 63
sysuop33

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da sysuop33 »

leo62 ha scritto:Risposta a Salvo63.
In merito alla riliquidazione del T.F.S. il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non conteggiava, nonostante spettasse l'indennità di vacanza contrattuale, infatti anche a me non l'avevano conteggiata, dopo aver contattato in merito il dipartimento, hanno ammesso di aver sbagliato, a loro dire per il mancato aggiornamento al programma che calcola detto trattamento.
A seguito di ciò, dopo poco tempo mi è stata ricalcolata la riliquidazione inserendo anche l'indennità di vacanza contrattuale che era di circa 145 E .annui percependo così per 34 anni di contribuzione utile al fine del calcolo T.F.S. circa 300 E.
Conseguentemente, per coloro che sono andati in pensione prima del 16 maggio 2014 hanno o dovranno essere ricalcolati come nel tuo caso i T.F.S.
ciao a tutti, anche io ho ricevuto la seguente lettera:

Mod. P.L.2


Oggetto: Progetto di riliquidazione dell'indennita di buonuscita emesso in favore di
Sysuop33 nato a il C.F. sys uop 33

per la riliquidazione dell' i.b. in favore del nominato in oggetto
a seguito dell'attribuzione del trattamento economico ai sensi del D.P.R.
01/10/2010, n. 184 pubbl. Suppl. Ord. n. 246/L della Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10/11/2010, si
trasmette il D.M. d'inquadramento, significando che l'ultima retribuz. Annua lorda
maturata alla data del 10/02/2011 (data di cessazione dal servizio) ammonta ad euro
29.427,35 complessive e risulta cosi composta:

stipendio parametro n. 116,25 D.L.vo 193/2003 20.076,39
R.I.A. 798,81
importo assegno ad personam 0,00
importo per n. 6 scatti di stipendio ( art. 21 l. 232/90 ) 3.131,28
assegno funzionale pensionabile 3.018,20
beneficio l. 539/50 0,00
tredicesima mensilita 2.252,06
vacanza contrattuale 150,60
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da gino59 »

sysuop33 ha scritto:
leo62 ha scritto:Risposta a Salvo63.
In merito alla riliquidazione del T.F.S. il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non conteggiava, nonostante spettasse l'indennità di vacanza contrattuale, infatti anche a me non l'avevano conteggiata, dopo aver contattato in merito il dipartimento, hanno ammesso di aver sbagliato, a loro dire per il mancato aggiornamento al programma che calcola detto trattamento.
A seguito di ciò, dopo poco tempo mi è stata ricalcolata la riliquidazione inserendo anche l'indennità di vacanza contrattuale che era di circa 145 E .annui percependo così per 34 anni di contribuzione utile al fine del calcolo T.F.S. circa 300 E.
Conseguentemente, per coloro che sono andati in pensione prima del 16 maggio 2014 hanno o dovranno essere ricalcolati come nel tuo caso i T.F.S.
ciao a tutti, anche io ho ricevuto la seguente lettera:

Mod. P.L.2


Oggetto: Progetto di riliquidazione dell'indennita di buonuscita emesso in favore di
Sysuop33 nato a il C.F. sys uop 33

per la riliquidazione dell' i.b. in favore del nominato in oggetto
a seguito dell'attribuzione del trattamento economico ai sensi del D.P.R.
01/10/2010, n. 184 pubbl. Suppl. Ord. n. 246/L della Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10/11/2010, si
trasmette il D.M. d'inquadramento, significando che l'ultima retribuz. Annua lorda
maturata alla data del 10/02/2011 (data di cessazione dal servizio) ammonta ad euro
29.427,35 complessive e risulta cosi composta:

stipendio parametro n. 116,25 D.L.vo 193/2003 20.076,39
R.I.A. 798,81
importo assegno ad personam 0,00
importo per n. 6 scatti di stipendio ( art. 21 l. 232/90 ) 3.131,28
assegno funzionale pensionabile 3.018,20
beneficio l. 539/50 0,00
tredicesima mensilita 2.252,06
vacanza contrattuale 150,60
==============================CONGRATULESCIONNNNNNNNNNNNNNNNNN
sysuop33

Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da sysuop33 »

gino59 ha scritto:
sysuop33 ha scritto:
leo62 ha scritto:Risposta a Salvo63.
In merito alla riliquidazione del T.F.S. il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non conteggiava, nonostante spettasse l'indennità di vacanza contrattuale, infatti anche a me non l'avevano conteggiata, dopo aver contattato in merito il dipartimento, hanno ammesso di aver sbagliato, a loro dire per il mancato aggiornamento al programma che calcola detto trattamento.
A seguito di ciò, dopo poco tempo mi è stata ricalcolata la riliquidazione inserendo anche l'indennità di vacanza contrattuale che era di circa 145 E .annui percependo così per 34 anni di contribuzione utile al fine del calcolo T.F.S. circa 300 E.
Conseguentemente, per coloro che sono andati in pensione prima del 16 maggio 2014 hanno o dovranno essere ricalcolati come nel tuo caso i T.F.S.
ciao a tutti, anche io ho ricevuto la seguente lettera:

Mod. P.L.2


Oggetto: Progetto di riliquidazione dell'indennita di buonuscita emesso in favore di
Sysuop33 nato a il C.F. sys uop 33

per la riliquidazione dell' i.b. in favore del nominato in oggetto
a seguito dell'attribuzione del trattamento economico ai sensi del D.P.R.
01/10/2010, n. 184 pubbl. Suppl. Ord. n. 246/L della Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10/11/2010, si
trasmette il D.M. d'inquadramento, significando che l'ultima retribuz. Annua lorda
maturata alla data del 10/02/2011 (data di cessazione dal servizio) ammonta ad euro
29.427,35 complessive e risulta cosi composta:

stipendio parametro n. 116,25 D.L.vo 193/2003 20.076,39
R.I.A. 798,81
importo assegno ad personam 0,00
importo per n. 6 scatti di stipendio ( art. 21 l. 232/90 ) 3.131,28
assegno funzionale pensionabile 3.018,20
beneficio l. 539/50 0,00
tredicesima mensilita 2.252,06
vacanza contrattuale 150,60
==============================CONGRATULESCIONNNNNNNNNNNNNNNNNN
grazie - ricevuto la lettera a meta' novembre 2014, ma ancora zero euro. ciao
giuseppefrezza
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Re: Riliquidazione indennità di buonuscita.

Messaggio da giuseppefrezza »

Confermo anche io la ricezione di queste bellissime lettere, per me sono state 3 !!!! riliquidazione tfs, riliquidazione pensione con aggiunta 6 scatti e riliquidazione premio cassa sott.li !!!
Riformato il 15.3.2010.
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