rilascio foglio di viaggio
rilascio foglio di viaggio
Buongiorno, faccio servizio in una stazione distaccata che dista 9 km dalla stazione capoluogo ma è ubicata nello stesso comune (per l'esattezza è una frazione). Vorrei sapere se il foglio di viaggio per servizio giornaliero presso la stazione capoluogo spetta oppure no. Nella fattispecie vorrei sapere, essendo io autorizzato a viaggiare, se il cdv parte dalla caserma oppure dalla mia residenza e nel qual caso partisse dalla caserma se comunque è corretto farlo, fermo restando che non compete alcuna indennità di missione, ma solo l'indennità di missione maggiorata per il viaggio. La normativa cosa prevede? E' corretto fare un cdv nonostante non competa l'indennità di missione? La mia compagnia (a quanto dicono loro su disposizione del provinciale) dice che non mi spetta il foglio di viaggio e quindi nemmeno l'indennità di missione maggiorata, io sono andato a leggere la normativa e non dice questo! Però la compagnia, che dopo aver letto la normativa mi ha dato ragione, ma misteriosamente, dopo aver sentito il provinciale mi ha ribadito che il cdv non compete e si rifiuta di autorizzare la spesa. Come far valere le nostre ragioni? (siamo diversi militari della compagnia continuamente aggregati in altre stazioni).
Re: rilascio foglio di viaggio
Messaggio da Henry6.3 »
A meno di leggi nel frattempo emesse, mi risulta che, per aver diritto all'indennità di missione oraria, per missioni nel territorio nazionale, la sede di servizio deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a km.10.
Re: rilascio foglio di viaggio
liquidazione dell’indennità di missione. Problemi di distanza Kilometrica.
Ricorso Accolto.
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16/07/2008 200802008 Sentenza 1
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Ricorso n. 1637/2004
Sent. n. 2008/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli - Consigliere
Italo Franco Consigliere– relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1637/2004, proposto da F. M., rappresentato e difeso dagli avv. Rodolfo Romito ed Emanuela Giraldo, con domicilio presso la segreteria del TAR Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso,
contro
il Ministero della Difesa e la Regione Carabinieri Veneto - Comando provinciale di Padova, in persona del Ministro della Difesa pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di Piazza S. Marco, n. 63,
per l’annullamento
del provvedimento n. ….. del 19.04.2004, recante diniego della richiesta indennità di missione,
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione per servizio isolato ordinato dal Comando CC di Padova per necessità di servizio e svolto dal 19.10.2001 al 21.02.2003, per la durata di giorni 519.
Visto il ricorso, notificato l’8 giugno 2004 e depositato presso la Segreteria il 15 giugno 2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa depositato il 26.07.2004;
vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 19 giugno 2008, relatore il Consigliere dr. Italo Franco, l’avv. Convento in sostituzione di dell’avv. Romito per il ricorrente e l’avv. Dello Stato Salmini per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. F.., all’epoca appuntato dei Carabinieri in servizio in servizio presso la stazione CC di P.., riferisce che, con fonogramma del 18.04.2001, del Comando provinciale CC, veniva inviato in servizio alla stazione CC di Limena (PD) dal 19.04.2001 (servizio poi effettivamente iniziato il 19.10.2001 e durato fino al 21.02.2003), con la precisazione che “il movimento non comporta indennità”.
Appurato che la distanza tra le due località è superiore a 10 chilometri, il F.. riferisce di avere richiesto la liquidazione dell’indennità di missione, in relazione alla distanza di km. 25 (12,5 + 12,5) giornalieri, essendosi recato in sevizio a Limena facendo uso del mezzo proprio in alternativa al mezzo ferroviario.
Quindi, in mancanza di risposta, l’interessato intimava l’amministrazione (il 5.03.2004) a liquidare, ma questa rispondeva, con nota del 19.04.2004, negativamente, adducendo che la distanza tra le due località risultava inferiore a km. dieci (attestando il Comune di P.. che la stessa è di km. 9,5, e l’ACI di km. 9).
Contro tale diniego, di cui chiede l’annullamento, e per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione in relazione al periodo suindicato, l’interessato insorge con il ricorso in epigrafe, deducendo violazione degli art. 3 e 6 della legge 18.12.73 n. 836, dell’art. 6 del DPR 16.03.99 n. 254 e dell’art. 7 del DPR 18.06.2003 n. 164; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, istruttoria insufficiente e falsa.
Premette il ricorrente che la norma (legge 18.12.1973, n. 836, art. 3) prevede che l’indennità non è dovuta per le missioni compiute in località distanti meno di dieci chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate, e che all’art. 6 della stessa legge si prevede che “per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune”, e che, con l’art. 6 del DPR 16.03.99 n. 254, nonché con il successivo accordo –valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003- approvato con DPR 18.06.2002 n. 164 (art. 7) si dispone che, nelle ipotesi di utilizzazione del mezzo proprio senza autorizzazione spetta il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe.
Sulla base di tale premessa, e stante che la distanza supera i 10 chilometri (la dichiarazione ottenuta dall’ACI attesta che la distanza è di km. 12,5, ciò che è stato constato da esso ricorrente nei suoi viaggi quotidiani), spetta al ricorrente, per il servizio svolto a Limena, il trattamento economico aggiuntivo di missione calcolato secondo le modalità stabilite nei DPR citati, calcolandosi la distanza dalla sede municipale del comune. Né sono decisive le contrastanti attestazioni dell’ACI in possesso dell’amministrazione, una delle quali sembra riferirsi alla distanza di tra la sede municipale di P.. e il territorio comunale di Limena, mentre l’altra si dice desunta dalle tabelle dell’atlante del Touring Club e non dallo stradario comunale. Conclude il ricorrente con la domanda -previo annullamento del provvedimento impugnato- di accertamento del diritto, con condanna al pagamento dell’indennità, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Resiste l’Amministrazione della Difesa, richiamando le note dell’ACI, cui si era rivolta per chiarire la questione.
Con memoria finale, parte ricorrente ribadisce le argomentazioni già svolte, producendo un estratto del sito “Tuttocittà”, donde si evince che la distanza in discussione ammonta a km. 10,7, anche fino alla stazione CC, richiedendo di disporsi, se del caso, CTU o i mezzi di prova di cui agli art. 421 (co. 2 e 4), 422, 424 e 425 c.p.c. .
All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.
D I R I T T O
L’odierno ricorrente, inviato per esigenze d’ufficio in missione in località diversa da quella di servizio, ritenuta dalla P.A. resistente distante meno di 10 chilometri e perciò senza diritto al trattamento economico aggiuntivo di missione, sul presupposto di avere verificato che tale distanza supera il limite riferito (sulla scorta di una dichiarazione dell’ACI dove si attesta che la distanza è di km. 12,5), richiedeva la liquidazione dell’indennità. L’amministrazione, a seguito di intimazione, dopo avere chiesto lumi al Comune di P… e all’ACI, respingeva l’istanza, assumendo che i chilometri che separano le due località intimata sono inferiori a dieci (9,5 partendo dal Municipio, secondo la dichiarazione del Comune in data 20.08.200; 9, senza altra indicazione, secondo la dichiarazione dell’ACI in data 7.08.2001). Da ciò il ricorso.
Come si esprime lo stesso ricorrente, il nodo della controversia risiede in una quaestio facti; la risoluzione della stessa dipende, infatti –alla stregua delle disposizioni dettate in materia di missioni del personale dipendente da Ministero della difesa, sopra richiamate, salvo l’interpretazione della norma quanto al punto terminale agli effetti della misurazione, nel caso di viaggio compiuto con il mezzo proprio-, dall’accertamento della distanza che intercorre tra la sede municipali della località di partenza al punto di arrivo. Al fine della verifica di tale distanza chilometrica, parte ricorrente chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio, o gli altri mezzi istruttori contemplati negli art. 421, 411, 424 e 425 del codice di procedura civile, stanti anche le contraddittorie attestazioni dell’ACI – delegazione di P…- al riguardo.
In effetti, si riscontrano discordanze, talora di non poco conto, tra le varie dichiarazioni degli enti competenti a vario titolo, concernenti la distanza in questione. Verosimilmente, ciò può essere dovuto al fatto di non avere individuato con precisione, dai vari enti che hanno attestato al distanza tra le due località, il punto di partenza e quello di arrivo, non bastando, in primo luogo, che la distanza venga misurata dal centro di una delle due località al confine del territorio comunale dell’altra località. Il calcolo della distanza in questione, invero, al fine di stabilire se questa sia inferiore (ovvero pari o superiore a 10 chilometri), come si evince dalla normativa sopra richiamata, va fatto a partire dalla sede municipale della località di partenza. Al tempo stesso, ad avviso del collegio, quanto al punto di arrivo, questo va individuato nella sede della stazione dei Carabinieri dove si svolgerà il servizio fuori sede, specialmente con riferimento all’ipotesi di uso del mezzo proprio in alternativa al mezzo ferroviario.
(Detto per inciso, si ricorda che l’uso del mezzo proprio quando non vi sia autorizzazione è comunque consentito, come prevedono i due successivi accordi collettivi approvati con i richiamati DPR n. 254/99 e n. 164/2002, con la precisazione che, in simili circostanze, all’interessato vanno rimborsate le spese di viaggio fino a concorrenza dell’importo del biglietto ferroviario di 1^ classe: art. 7, commi 1 e 2 del DPR 18.06.2002 n. 164).
La norma di legge che prevede il canone di misurazione della distanza è il menzionato art. 6 della legge 18.12.73 che recita testualmente:
“Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.
Ad avviso del Collegio, quanto alla prima interpretazione della norma riportata –che non specifica quale debba essere il punto terminale della distanza-, logica e senso comune vogliono che la distanza venga computata dalla sede municipale della località di partenza al luogo effettivo di arrivo del dipendente inviato in missione che, nel case di specie, coincide con la sede della stazione CC di Limena.
Orbene, tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di potere fare a meno di disporre una CTU o ogni altro incombente istruttorio al riguardo, facendo piena fede (anche perché in nessun modo smentito ex adverso) il dettagliato documento depositato 7.05.2008, consistente nell’estratto dal sito “tuttocittà” donde si evince che la distanza intercorrente tra la sede municipale di P… (sita in via del Municipio, 1) alla stazione CC di Limena (sita in Piazza armando Diaz, 2), misurata dettagliatamente strada per strada con somma finale dei vari tratti, ammonta a km. 10,7.
Su tali basi il ricorso può, dunque, essere accolto, dovendosi ritenere illegittimo il diniego impugnato.
Per l’effetto: è annullato detto diniego; è accertato in diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità oraria di missione, per tutta la durata del servizio fuori sede (indicato nella narrativa in fatto che precede), con rimborso dei biglietti ferroviari di andata e ritorno per ogni giorno di viaggio; la P.A. resistente è condannata al pagamento dell’importo risultate, con liquidazione, altresì, degli interessi al tasso legale, come variato nel tempo (anche in relazione all’importo dei biglietti ferroviari)
Sulla medesima sorte capitale va anche calcolata e liquidata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT della scala mobile per i lavoratori dell’industria, il tutto ai sensi del combinato disposto dagli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Considerata l’incertezza pregressa sulla distanza, possono, tuttavia, compensarsi le spese e onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie.
Per l’affetto: annulla il provvedimento impugnato; accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità oraria di missione in relazione al servizio svolto fuori sede; condanna la P.A. soccombente al pagamento delle relative somme (compreso il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe), con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificato in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 giugno 2008.
Il Presidente l’Estensore
il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Ricorso Accolto.
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16/07/2008 200802008 Sentenza 1
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Ricorso n. 1637/2004
Sent. n. 2008/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli - Consigliere
Italo Franco Consigliere– relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1637/2004, proposto da F. M., rappresentato e difeso dagli avv. Rodolfo Romito ed Emanuela Giraldo, con domicilio presso la segreteria del TAR Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.24 n. 1054, come da mandato a margine del ricorso,
contro
il Ministero della Difesa e la Regione Carabinieri Veneto - Comando provinciale di Padova, in persona del Ministro della Difesa pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di Piazza S. Marco, n. 63,
per l’annullamento
del provvedimento n. ….. del 19.04.2004, recante diniego della richiesta indennità di missione,
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione per servizio isolato ordinato dal Comando CC di Padova per necessità di servizio e svolto dal 19.10.2001 al 21.02.2003, per la durata di giorni 519.
Visto il ricorso, notificato l’8 giugno 2004 e depositato presso la Segreteria il 15 giugno 2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa depositato il 26.07.2004;
vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 19 giugno 2008, relatore il Consigliere dr. Italo Franco, l’avv. Convento in sostituzione di dell’avv. Romito per il ricorrente e l’avv. Dello Stato Salmini per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. F.., all’epoca appuntato dei Carabinieri in servizio in servizio presso la stazione CC di P.., riferisce che, con fonogramma del 18.04.2001, del Comando provinciale CC, veniva inviato in servizio alla stazione CC di Limena (PD) dal 19.04.2001 (servizio poi effettivamente iniziato il 19.10.2001 e durato fino al 21.02.2003), con la precisazione che “il movimento non comporta indennità”.
Appurato che la distanza tra le due località è superiore a 10 chilometri, il F.. riferisce di avere richiesto la liquidazione dell’indennità di missione, in relazione alla distanza di km. 25 (12,5 + 12,5) giornalieri, essendosi recato in sevizio a Limena facendo uso del mezzo proprio in alternativa al mezzo ferroviario.
Quindi, in mancanza di risposta, l’interessato intimava l’amministrazione (il 5.03.2004) a liquidare, ma questa rispondeva, con nota del 19.04.2004, negativamente, adducendo che la distanza tra le due località risultava inferiore a km. dieci (attestando il Comune di P.. che la stessa è di km. 9,5, e l’ACI di km. 9).
Contro tale diniego, di cui chiede l’annullamento, e per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione in relazione al periodo suindicato, l’interessato insorge con il ricorso in epigrafe, deducendo violazione degli art. 3 e 6 della legge 18.12.73 n. 836, dell’art. 6 del DPR 16.03.99 n. 254 e dell’art. 7 del DPR 18.06.2003 n. 164; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, istruttoria insufficiente e falsa.
Premette il ricorrente che la norma (legge 18.12.1973, n. 836, art. 3) prevede che l’indennità non è dovuta per le missioni compiute in località distanti meno di dieci chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall’ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate, e che all’art. 6 della stessa legge si prevede che “per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune”, e che, con l’art. 6 del DPR 16.03.99 n. 254, nonché con il successivo accordo –valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003- approvato con DPR 18.06.2002 n. 164 (art. 7) si dispone che, nelle ipotesi di utilizzazione del mezzo proprio senza autorizzazione spetta il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe.
Sulla base di tale premessa, e stante che la distanza supera i 10 chilometri (la dichiarazione ottenuta dall’ACI attesta che la distanza è di km. 12,5, ciò che è stato constato da esso ricorrente nei suoi viaggi quotidiani), spetta al ricorrente, per il servizio svolto a Limena, il trattamento economico aggiuntivo di missione calcolato secondo le modalità stabilite nei DPR citati, calcolandosi la distanza dalla sede municipale del comune. Né sono decisive le contrastanti attestazioni dell’ACI in possesso dell’amministrazione, una delle quali sembra riferirsi alla distanza di tra la sede municipale di P.. e il territorio comunale di Limena, mentre l’altra si dice desunta dalle tabelle dell’atlante del Touring Club e non dallo stradario comunale. Conclude il ricorrente con la domanda -previo annullamento del provvedimento impugnato- di accertamento del diritto, con condanna al pagamento dell’indennità, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Resiste l’Amministrazione della Difesa, richiamando le note dell’ACI, cui si era rivolta per chiarire la questione.
Con memoria finale, parte ricorrente ribadisce le argomentazioni già svolte, producendo un estratto del sito “Tuttocittà”, donde si evince che la distanza in discussione ammonta a km. 10,7, anche fino alla stazione CC, richiedendo di disporsi, se del caso, CTU o i mezzi di prova di cui agli art. 421 (co. 2 e 4), 422, 424 e 425 c.p.c. .
All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.
D I R I T T O
L’odierno ricorrente, inviato per esigenze d’ufficio in missione in località diversa da quella di servizio, ritenuta dalla P.A. resistente distante meno di 10 chilometri e perciò senza diritto al trattamento economico aggiuntivo di missione, sul presupposto di avere verificato che tale distanza supera il limite riferito (sulla scorta di una dichiarazione dell’ACI dove si attesta che la distanza è di km. 12,5), richiedeva la liquidazione dell’indennità. L’amministrazione, a seguito di intimazione, dopo avere chiesto lumi al Comune di P… e all’ACI, respingeva l’istanza, assumendo che i chilometri che separano le due località intimata sono inferiori a dieci (9,5 partendo dal Municipio, secondo la dichiarazione del Comune in data 20.08.200; 9, senza altra indicazione, secondo la dichiarazione dell’ACI in data 7.08.2001). Da ciò il ricorso.
Come si esprime lo stesso ricorrente, il nodo della controversia risiede in una quaestio facti; la risoluzione della stessa dipende, infatti –alla stregua delle disposizioni dettate in materia di missioni del personale dipendente da Ministero della difesa, sopra richiamate, salvo l’interpretazione della norma quanto al punto terminale agli effetti della misurazione, nel caso di viaggio compiuto con il mezzo proprio-, dall’accertamento della distanza che intercorre tra la sede municipali della località di partenza al punto di arrivo. Al fine della verifica di tale distanza chilometrica, parte ricorrente chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio, o gli altri mezzi istruttori contemplati negli art. 421, 411, 424 e 425 del codice di procedura civile, stanti anche le contraddittorie attestazioni dell’ACI – delegazione di P…- al riguardo.
In effetti, si riscontrano discordanze, talora di non poco conto, tra le varie dichiarazioni degli enti competenti a vario titolo, concernenti la distanza in questione. Verosimilmente, ciò può essere dovuto al fatto di non avere individuato con precisione, dai vari enti che hanno attestato al distanza tra le due località, il punto di partenza e quello di arrivo, non bastando, in primo luogo, che la distanza venga misurata dal centro di una delle due località al confine del territorio comunale dell’altra località. Il calcolo della distanza in questione, invero, al fine di stabilire se questa sia inferiore (ovvero pari o superiore a 10 chilometri), come si evince dalla normativa sopra richiamata, va fatto a partire dalla sede municipale della località di partenza. Al tempo stesso, ad avviso del collegio, quanto al punto di arrivo, questo va individuato nella sede della stazione dei Carabinieri dove si svolgerà il servizio fuori sede, specialmente con riferimento all’ipotesi di uso del mezzo proprio in alternativa al mezzo ferroviario.
(Detto per inciso, si ricorda che l’uso del mezzo proprio quando non vi sia autorizzazione è comunque consentito, come prevedono i due successivi accordi collettivi approvati con i richiamati DPR n. 254/99 e n. 164/2002, con la precisazione che, in simili circostanze, all’interessato vanno rimborsate le spese di viaggio fino a concorrenza dell’importo del biglietto ferroviario di 1^ classe: art. 7, commi 1 e 2 del DPR 18.06.2002 n. 164).
La norma di legge che prevede il canone di misurazione della distanza è il menzionato art. 6 della legge 18.12.73 che recita testualmente:
“Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.
Ad avviso del Collegio, quanto alla prima interpretazione della norma riportata –che non specifica quale debba essere il punto terminale della distanza-, logica e senso comune vogliono che la distanza venga computata dalla sede municipale della località di partenza al luogo effettivo di arrivo del dipendente inviato in missione che, nel case di specie, coincide con la sede della stazione CC di Limena.
Orbene, tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene di potere fare a meno di disporre una CTU o ogni altro incombente istruttorio al riguardo, facendo piena fede (anche perché in nessun modo smentito ex adverso) il dettagliato documento depositato 7.05.2008, consistente nell’estratto dal sito “tuttocittà” donde si evince che la distanza intercorrente tra la sede municipale di P… (sita in via del Municipio, 1) alla stazione CC di Limena (sita in Piazza armando Diaz, 2), misurata dettagliatamente strada per strada con somma finale dei vari tratti, ammonta a km. 10,7.
Su tali basi il ricorso può, dunque, essere accolto, dovendosi ritenere illegittimo il diniego impugnato.
Per l’effetto: è annullato detto diniego; è accertato in diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità oraria di missione, per tutta la durata del servizio fuori sede (indicato nella narrativa in fatto che precede), con rimborso dei biglietti ferroviari di andata e ritorno per ogni giorno di viaggio; la P.A. resistente è condannata al pagamento dell’importo risultate, con liquidazione, altresì, degli interessi al tasso legale, come variato nel tempo (anche in relazione all’importo dei biglietti ferroviari)
Sulla medesima sorte capitale va anche calcolata e liquidata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT della scala mobile per i lavoratori dell’industria, il tutto ai sensi del combinato disposto dagli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Considerata l’incertezza pregressa sulla distanza, possono, tuttavia, compensarsi le spese e onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie.
Per l’affetto: annulla il provvedimento impugnato; accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità oraria di missione in relazione al servizio svolto fuori sede; condanna la P.A. soccombente al pagamento delle relative somme (compreso il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe), con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria, come specificato in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 19 giugno 2008.
Il Presidente l’Estensore
il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Re: rilascio foglio di viaggio
indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14
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1) - riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio.
Ricorso ACCOLTO
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25/07/2014 201400338 Sentenza 1
N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Silvia Carluccio ed Emanuela Bellante con domicilio eletto presso il primo, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che ha acquistato personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo. Per contro non spetterebbe quando è l’Amministrazione a provvedervi.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la suesposta tesi dell’Amministrazione non trova riscontro in alcun dato normativo, deve rilevarsi che l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale “l'indennità di trasferta … prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché … sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo intervenuta determina l’esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall’ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell’indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente ed al successivo pagamento delle stesse.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 comprensivi di oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
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1) - riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio.
Ricorso ACCOLTO
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25/07/2014 201400338 Sentenza 1
N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Silvia Carluccio ed Emanuela Bellante con domicilio eletto presso il primo, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che ha acquistato personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo. Per contro non spetterebbe quando è l’Amministrazione a provvedervi.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la suesposta tesi dell’Amministrazione non trova riscontro in alcun dato normativo, deve rilevarsi che l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale “l'indennità di trasferta … prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché … sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo intervenuta determina l’esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall’ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell’indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente ed al successivo pagamento delle stesse.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 comprensivi di oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
Re: rilascio foglio di viaggio
per notizia ci sono anche queste, Accolte e tutte della PolPen:
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25/07/2014 201400337 Sentenza 1
25/07/2014 201400336 Sentenza 1
25/07/2014 201400335 Sentenza 1
25/07/2014 201400333 Sentenza 1
25/07/2014 201400332 Sentenza 1
25/07/2014 201400331 Sentenza 1
25/07/2014 201400330 Sentenza 1
25/07/2014 201400328 Sentenza 1
25/07/2014 201400327 Sentenza 1
25/07/2014 201400325 Sentenza 1
25/07/2014 201400324 Sentenza 1
25/07/2014 201400323 Sentenza 1
25/07/2014 201400322 Sentenza 1
25/07/2014 201400321 Sentenza 1
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25/07/2014 201400337 Sentenza 1
25/07/2014 201400336 Sentenza 1
25/07/2014 201400335 Sentenza 1
25/07/2014 201400333 Sentenza 1
25/07/2014 201400332 Sentenza 1
25/07/2014 201400331 Sentenza 1
25/07/2014 201400330 Sentenza 1
25/07/2014 201400328 Sentenza 1
25/07/2014 201400327 Sentenza 1
25/07/2014 201400325 Sentenza 1
25/07/2014 201400324 Sentenza 1
25/07/2014 201400323 Sentenza 1
25/07/2014 201400322 Sentenza 1
25/07/2014 201400321 Sentenza 1
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Re: rilascio foglio di viaggio
Messaggio da Klaine1964 »
Visto che ho fatto l'autista per 18 anni dico la mia, la distanza di 10 Km si misura da Casa Comunale a Casa Comunale inoltre, per avere diritto al fdv devi superare le 4 ore. Buone ferie a tuttiHenry6.3 ha scritto:A meno di leggi nel frattempo emesse, mi risulta che, per aver diritto all'indennità di missione oraria, per missioni nel territorio nazionale, la sede di servizio deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a km.10.
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