Rilascio alloggio di servizio

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calogero

Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da calogero »

Gradirei sapere gi estemi della circolare che legittima il mancato rilascio dell'alloggio di servizio già assegnato nei termini previsti (20 gg e proroga per successivi 3 mesi) quando vi è l'assegnazione di uno nuovo, non ancora disponibile. So per certo che questa circolare c'è da diversi anni ma non riesco a trovarla. Se possibile allegarmela nella risposa ne sarei grato. Grazie a chi può essermi utile e un saluto a tutti


GERARDO1

Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da GERARDO1 »

Non ho capito bene la tua domanda, sii piu' chiaro.Ti hanno assegnato l'alloggio o devi lasciarlo.
Io sto in convalescenza e dopo circa 1 annomi hanno imposto di lsciare l'alloggio altrimenti vi e' sgombro forzato.
calogero

Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da calogero »

Ciao Gerardo.
........purtroppo c'è poco da spiegare, ma ci provo.
A seguito di mio trasferimento mi è stato assegnato un alloggio di servizio, quando io già ne occupavo un altro nel precedente incarico.
Com'è ovvio, mi sono stati dati i famosi 20 gg. ed una successiva proroga di tre mesi per lasciare il vecchio alloggio ed occupare quello nuovo che, però, necessita di lavori straordinari di ristruturazione (perdita dacqua da un tubo) e quindi non è fruibile.
Sono certo che vi sia una circolare che in questi casi legittima i mancato rilascio, così com'è quando è già occupato e pertanto i termini vengono interrotti.
Sapendo la circolare, la avrei citata, evitando inutili discussioni con chi crede che, tascorsi i tre mesi non ci sia altra soluzione (che c'è, es. vedi ripeto il non poterlo occupare perchè a sua volta chi lo deteneva non ha avuto liberato il suo nuovo appartamento -molto comune per gli Ufficiali).
Scusa, ma tu sei stato trasferito o ai per l'incarico? Perchè anche in convalescenza dovrebbe valere tale principio ( i termini sono 20 gg. + mesi o a definita vicenda, non certo un anno).
Comunque, se puoi essermi utile ti sono grato. Un abbraccio
wilbur

Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da wilbur »

non esiste nessuna circolare.... e non è possibile ti sia stato assegnato un alloggio inagibile.
il regolamento è chiaro, se sei stato trasferito hai 90 giorni per liberare l'alloggio precedentemente assegnato.
in questo modo puoi dare l'opportunità a chi viene sostituito al tuo posto di poter usufruire dell'alloggio di servizio, sempre se ne abbia titolo.
panorama
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Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia

1) - Trasferimento alla Stazione dei Carabinieri quale “addetto alla stazione, con alloggio di servizio”.

2) - Risarcimento del danno connesso alla mancata disponibilità dell’alloggio di servizio.

Il resto potete leggerlo in sentenza, in cui L'Amm.ne ha perso l'Appello al CdS, confermando quanto già detto dal Tar.

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02/10/2012 201205180 Sentenza 4


N. 05180/2012REG.PROV.COLL.
N. 05391/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro
S. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Napoli, Giorgio Cugurra e Laura Rainaldi, e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, al viale XXI Aprile n. 11, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’ Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 671 del 22 settembre 2009, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. 30/2006, proposto dall’odierno appellato S. M., è stata annullata la nota del Comando Regione Carabinieri “Emilia Romagna” sm/ufficio personale n. 2261/13-1-C di prot. del 15 febbraio 2005 ed è stato riconosciuto il diritto dell’interessato al risarcimento del danno connesso alla mancata disponibilità dell’alloggio di servizio dal 23 settembre 2003 sino a dicembre 2005, in misura pari a complessivi € 20.135,48 (di cui € 6.229,44 per trasferte in autovettura, € 4.958,04 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Ravarino e € 8.948,00 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Montecchio Emilia, spese d’intermediazione, spese per il trasloco), nonché agli ulteriori canoni sino alla consegna dell’alloggio di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato S. M.;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3366 del 21 luglio 2010, di accoglimento della istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sotto il profilo comparativo del danno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012, il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato Stefania Nicoli per l’Autorità statale appellante e l’avv. Laura Rainaldi per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.) Con appello notificato il 3 giugno 2010 e depositato il 15 giugno 2010 il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l’ Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 671 del 22 settembre 2009.

Con la predetta sentenza, in accoglimento del ricorso cumulativo proposto in primo grado e ivi iscritto al n. 30/2006, annullata la nota del Comando Regione Carabinieri “Emilia Romagna” sm/ufficio personale n. 2261/13-1-C di prot. del 15 febbraio 2005 -recante riscontro a istanza dell’interessato-, è stato riconosciuto il diritto di S. M., maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata assicurazione della disponibilità di alloggio di servizio, in relazione al suo trasferimento alla Stazione dei Carabinieri di Montecchio Emilia quale “addetto alla stazione, con alloggio di servizio”, liquidati in complessivi € 20.135,48 (di cui € 6.229,44 per trasferte in autovettura, € 4.958,04 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Ravarino e € 8.948,00 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Montecchio Emilia, spese d’intermediazione, spese per il trasloco), oltre agli ulteriori canoni locativi pagati a terzi sino alla consegna dell’alloggio di servizio.

Il giudice amministrativo emiliano, dopo aver minutamente ricostruito la vicenda amministrativa, ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stato violato l’art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990, in relazione al termine fissato dal d.m. n. 690/1996 per la conclusione del procedimento relativo alla concessione degli alloggi di servizio, per non aver l’interessato conseguito la disponibilità dell’alloggio, nonché dell’art. 7 del decreto interministeriale 3 giugno 1989, per non aver provveduto l’Amministrazione, scaduto il termine di cui al precedente art. 4 (tre mesi), improrogabile anche secondo circolare del Comando Generale dell’Arma dell’8 gennaio 1998, all’emanazione dell’ordinanza di recupero coatto.

Premessa quindi l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione, e richiamatane la responsabilità ex art. 2043 cod. civ., la sentenza ha riconosciuto e liquidato i danni patrimoniali da essa cagionati al M….., come supra meglio precisati.

L’appello, senza rubricazione di motivi, sostiene che la mancata consegna dell’alloggio sarebbe dipesa non già da colpa d’apparato sebbene da fatti obiettivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, richiamando peraltro la circolare n. 27/21-2 del 5 dicembre 1990 che escluderebbe l’applicazione delle disposizioni e dei termini di cui agli art. 4 e 7 del decreto interministeriale 3 giugno 1989 “laddove il personale trasferito ad altra sede con alloggio gratuito non abbia ricevuto dall’Amministrazione la materiale disponibilità del nuovo alloggio”; ipotesi inveratasi nel caso di specie poiché entrambi gli alloggi di servizio presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Montecchio Emilia erano occupati, l’uno -riservato al vicecomandante- dal comandante della Stazione, maresciallo C. C., l’altro -riservato al comandante- dal precedente comandante tenente A. B., in un primo tempo a titolo di assegnazione temporanea sino al termine del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dell’Arma, successivamente, e ancorché trasferito alla Legione Carabinieri di Lodi quale Comandante del Nucleo Radiomobile, perché l’alloggio ivi assegnatogli non si era ancora liberato, essendo stato alla fine consegnato l’alloggio al M…. il 4 marzo 2006.

L’appellato, con la memoria di costituzione in giudizio e la successiva memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, ha a sua volta dedotto l’infondatezza del gravame, rilevando come in effetti la protrazione dell’occupazione dell’alloggio da parte del B…. riguardasse non già le esigenze abitative di quest’ultimo sebbene il solo deposito di masserizie ed effetti personali, e che in ogni caso tanto il decreto interministeriale 3 giugno 1989, quanto la circolare dell’8 gennaio 1998, imponevano la liberazione dell’alloggio, cui non poteva ostare la superata circolare del 5 dicembre 1990.

Con ordinanza n. 3366 del 21 luglio 2010 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sotto il profilo comparativo del danno.

All’udienza pubblica del 29 maggio 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, nei sensi di seguito precisati.

2.1) Giova premettere in punto di fatto, ad integrazione della narrativa che precede, che:
- il maresciallo ordinario S. M., già in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Ravarino, fu trasferito alla Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia quale “addetto alla Stazione, con alloggio di servizio”, con nota n. 1543/10-2001 I di prot. del 4 luglio 2003, mente con provvedimento del 23 settembre 2003, notificatogli il 15 gennaio 2004, gli fu concesso il godimento dell’alloggio di servizio;
- presso la Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia erano disponibili due alloggi di servizio, l’uno per il Comandante della Stazione, l’altro per l’addetto (o vicecomandante in linea gerarchica);
- l’alloggio del Comandante della Stazione, già occupato da A. B., già Comandante della Stazione, e nominato sottotenente del ruolo speciale nell’ottobre 2002, rimase occupato da quest’ultimo nel periodo di svolgimento del ciclo addestrativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, con ciò sospendendosi l’esecuzione del provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio, emanato il 3 dicembre 2002;
- il nuovo Comandante della Stazione, maresciallo C. C. occupò quindi l’altro alloggio di servizio dal 24 dicembre 2002;
- pur dopo il termine del periodo di addestramento, il B….. continuò ad occupare l’alloggio di servizio, ancorché destinato alla Legione dei Carabinieri di Lodi quale Comandante del Nucleo operativo radiomobile, onde il M….., per lo svolgimento del servizio, continuò a occupare dapprima un alloggio in locazione a Ravarino, sobbarcandosi i relativi trasferimenti giornalieri a Montecchio sino all’ottobre del 2004, quindi prese in locazione, a proprie spese, un immobile in Montecchio Emilia;
- l’alloggio di servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Montecchio fu consegnato al maresciallo M….. soltanto il data 4 marzo 2006.

2.3) Come ricordato nella narrativa in fatto, la disciplina relativa alla concessione e al rilascio degli alloggi di servizio per i militari dell’Arma dei Carabinieri, applicabile ratione temporis, è costituita dal decreto del Ministro della Difesa, emanato di concerto con il Ministro dell’Interno, del 3 giugno 1989.
Trattasi di disposizioni di natura regolamentare, emanate in attuazione della previsione dell’art. 9 comma 2 del d.l. 21 settembre 1987, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, che estese, al primo comma, “…al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato…” la disciplina recata all’art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (relativa alla classificazione e concessione degli alloggi di servizio della Guardia di Finanza).

Ciò posto, è pienamente condivisibile l’assunto da cui muove la sentenza del giudice amministrativo emiliano: a seguito della scadenza della sospensione del provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio di servizio al B….., ossia alla scadenza del ciclo addestrativo -che la stessa Avvocatura generale riconosce nell’atto d’appello essere intervenuta sin dal 25 luglio 2003, in epoca anteriore alla concessione dell’alloggio al M….-, l’Arma avrebbe dovuto procurare il rilascio dell’unità immobiliare, in modo da consentirne l’utilizzazione da parte del nuovo Comandante maresciallo C…., che a sua volta era stato costretto ad occupare dal 24 dicembre 2002 il secondo alloggio di servizio, destinato all’addetto o vicecomandante.

In ogni caso, a far tempo dalla concessione dell’alloggio di servizio al M….. (23 settembre 2003), questi avrebbe dovuto essere messo in condizione di assumere la detenzione dell’immobile, procurandosi al B…. altro alloggio di servizio nella sede di destinazione, e se del caso esercitando i poteri di autotutela esecutiva previsti dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del decreto interministeriale.

Né è casuale che il termine di novanta giorni per il rilascio dell’alloggio da parte del militare che non abbia più titolo a detenerlo coincida con quello (tre mesi) per il quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”), è ammesso che il personale trasferito con diritto ad alloggio di servizio possa ottenere il rimborso del canone di locazione “…per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi”; disposizione quest’ultima riprodotta anche dall’art. 14 comma 2 del successivo d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

E’ evidente, infatti, che le richiamate disposizioni hanno contemplato l’ipotesi in cui l’alloggio di servizio concesso non sia ancora disponibile, autorizzando il rimborso del canone locativo entro il limite temporale nel quale l’alloggio deve essere rilasciato da chi lo occupa.

Sotto tale profilo, nessuna indicazione derogatoria rispetto a disposizioni di rango regolamentare può essere riconosciuta alla circolare del Comando Generale dell’Arma n. 27/21-2 del 5 dicembre 1990, che deve essere intesa, logicamente, nel senso che sia consentito permanere nell’alloggio di servizio qualora il personale trasferito ad altra sede non abbia conseguito la disponibilità di altro alloggio, ma beninteso se ed in quanto l’alloggio occupato non sia stato assegnato ad altro personale.

In ogni caso, poi, le previsioni recate dalla suddetta circolare sono state superate, secondo quanto pure esattamente opinato dal giudice amministrativo emiliano, da quelle contenute nella successiva circolare dell’8 gennaio 1998 per la quale “in nessun caso” può prorogarsi il rilascio dell’alloggio di servizio oltre il periodo massimo di tre mesi ex art. 4 del decreto interministeriale.

2.4) Deve invece revocarsi in dubbio il titolo della responsabilità dell’Amministrazione in ordine alle conseguenze dannose della propria inerzia nel procurare la disponibilità dell’alloggio di servizio all’appellato, che la sentenza gravata riconduce all’art. 2043 cod. civ.

La concessione dell’alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d’impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d’istituto.

In tale prospettiva, il godimento dell’immobile, una volta intervenuta la concessione, è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità, secondo quanto rilevato, in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2506).

Ne consegue che la responsabilità dell’Amministrazione ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall’art. 1218 cod. civ.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell’alloggio di servizio sia riconducibile a causa non imputabile, ovvero a factum principis o a caso fortuito, i cui estremi non possono ovviamente ravvisarsi in una sorta di “catena” causale (l’omessa riconsegna di alloggi da parte dei loro detentori trasferiti di sede e/o destinati ad altri impieghi operativi) che rinvia, in effetti, a disfunzioni organizzative connesse ad una difettosa programmazione di trasferimenti con concessione di alloggi di servizio, e quindi, comunque e in ogni caso a defaillance d’apparato.

Nessuna contestazione è stata avanzata, invece, dall’appellante in ordine alla misura della liquidazione dei danni, che appare, peraltro, ragionevole e coerente alla documentazione probatoria esibita nel giudizio di primo grado.

3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, salva la precisazione che precede in ordine al titolo della responsabilità, e con conseguente condanna alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio d’appello, liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l’appello di cui al ricorso n. 5391/2010 e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore dell’appellato S. M., delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2012
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Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da panorama »

Per notizia.
Cosa bella e giusta.

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C.4/17974
Camera, interrogazione a risposta scritta di Maurizio TURCO (PD)
[Sul ricorso proposto dal maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri Salvatore Mazzella]
presentato il: 04/10/2012


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4 - 17974 presentata da MAURIZIO TURCO
giovedì 4 ottobre 2012, seduta n.697
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

il Consiglio di Stato con la sentenza n. 05180/2012 del 2 ottobre 2012, respingendo il ricorso in appello proposto dal Ministero della difesa, ha confermato la sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, n. 671 del 22 settembre 2009, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. 30/2006, proposto dal maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri Salvatore Mazzella, è stata annullata la nota del comando regione carabinieri « Emilia Romagna » sm/ufficio personale n. 2261/13 - 1 - C di prot. del 15 febbraio 2005 ed è stato riconosciuto il diritto dell'interessato al risarcimento del danno connesso alla mancata disponibilità dell'alloggio di servizio dal 23 settembre 2003 sino a dicembre 2005, in misura pari a complessivi euro 20.135,48 (di cui euro 6.229,44 per trasferte in autovettura, euro 4.958,04 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Ravarino e euro 8.948,00 per canoni locativi di immobile adibito ad abitazione in Montecchio Emilia, spese d'intermediazione, spese per il trasloco), nonché agli ulteriori canoni sino alla consegna dell'alloggio di servizio;

le motivazioni della sentenza di primo grado, confermate nel giudizio d'appello, accertano chiaramente l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione e meritano, ad avviso degli interroganti, una attenta valutazione ai fini dell'individuazione del responsabile dell'evidente danno erariale cagionato e quindi delle conseguenti e doverose azioni - :

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e quali immediate iniziative, anche di carattere disciplinare, siano state assunte nei confronti del responsabile del procedimento;

se i fatti in premessa siano stati segnalati alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento di un eventuale danno erariale. (4 - 17974)
panorama
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Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da panorama »

Quanto sto postando qui sotto, cmq., è un affare diverso dal titolo del post aperto ma, che certamente potrebbe interessare ad alcuni lettori.
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accesso agli atti del procedimento di individuazione alloggi di servizio resi alienabili

1) - il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis n. 709/13 del 22.1.2013, notificata il 19.2.2013, con cui è stato accolto il ricorso, proposto in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del d.lg. n. 104/2010, con cui il signor OMISSIS aveva chiesto la declaratoria del diritto ad accedere alla documentazione relativa alla procedura di trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare ai sensi dell’art. 306, comma 3, del d.lg. n.66/2010, di cui all’istanza presentata, in via amministrativa, il 6.8.2012.

2) - Il Ministero deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
a) trattandosi di un’istanza di accesso inammissibile ex art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, in quanto tendente ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;

b) trattandosi di documentazione comunque sottratta all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/90, in relazione all’interesse alla salvaguardia della difesa nazionale, con conseguente messa in pericolo degli interessi pubblici, a fronte dei quali il mero collegamento con le esigenze di difesa in giudizio addotte dal ricorrente non sarebbe sufficiente a porre nel nulla la normativa sulla sottrazione della documentazione in questione all’accesso, avendo del resto il OMISSIS già azionato un fitto contenzioso contro l’Amministrazione a tutela delle proprie ragioni e non presentando, la documentazione richiesta, quei caratteri di inderogabile necessità, diversi dall’utilità, ai fini difensivi, che è indefettibilmente richiesta dalla giurisprudenza ai fini che qui rilevano.

IL CONSIGLIO DI STATO ha precisato:

3) - L’appello è inammissibile.

4) - L’art. 116, comma 2, del nuovo codice del processo amministrativo prevede la possibilità che il ricorso avverso il diniego espresso o tacito di accesso sia proposto in un ricorso già pendente, con istanza notificata e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale o con la stessa sentenza che definisce il giudizio.

5) - Nella vigenza della pregressa disciplina era sorta questione, che non pare sia stata risolta dal nuovo codice, circa la natura di tale giudizio incidentale, e, cioè, se la relativa ordinanza avesse carattere istruttorio ovvero decisorio.

6) - Nel caso di specie, al di là del nomen iuris adoperato dal provvedimento adottato dal giudice di prime cure, avente la forma di sentenza, tale provvedimento, ha, in realtà, natura sostanziale di ordinanza - ed è noto che nell’ordinamento processuale la sostanza deve sempre prevalere sulla forma - dal momento che, nell’accogliere la domanda, dichiarando il diritto dell’istante a prendere visione dei documenti richiesti, ha al contempo fissato “per la trattazione del (vero e proprio) merito della controversia, la pubblica udienza del 29.5.2013”.

7) - E’ evidente, dunque, che il provvedimento impugnato in questa sede presuppone l’accertamento non solo delle condizioni legittimanti l’accesso, ma anche dell’utilità dei documenti ai fini della decisione finale da assumere in primo grado.

8) - La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio

Per comprendere i motivi di questo Appello vi rimando alla lettura del tutto, qui sotto.

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12/07/2013 201303759 Sentenza 4


N. 03759/2013REG.PROV.COLL.
N. 02373/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2013, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Murano, con domicilio eletto presso Giulio Murano in Roma, via Angelo Brofferio, 7;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00709/2013, resa tra le parti, concernente accesso agli atti del procedimento di individuazione alloggi di servizio resi alienabili

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Pampanelli e l’Avvocato Murano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 20.3.2013 e depositato il 29.3.2013, il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis n. 709/13 del 22.1.2013, notificata il 19.2.2013, con cui è stato accolto il ricorso, proposto in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del d.lg. n. 104/2010, con cui il signor OMISSIS aveva chiesto la declaratoria del diritto ad accedere alla documentazione relativa alla procedura di trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare ai sensi dell’art. 306, comma 3, del d.lg. n.66/2010, di cui all’istanza presentata, in via amministrativa, il 6.8.2012.

Il giudice di prime cure, dopo aver constato:

“-che l’interesse del OMISSIS ad accedere agli atti di cui è causa non può, obiettivamente, esser posto in dubbio;

-che tali atti paiono effettivamente necessari per consentire al ricorrente di svolgere al meglio le sue ragioni nel giudizio (pendente presso questo Tribunale: e per il quale è già stata fissata, al 13.2.2013, l’udienza di discussione) concernente un decreto direttoriale avente ad oggetto proprio il cennato trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato;

-che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;

-che non ricorrono, neppure, reali esigenze di tutela della riservatezza di terzi. (Esigenze che dovrebbero, comunque, ritenersi recessive rispetto a quelle connesse alla possibilità – per un soggetto – di esercitare compiutamente il suo “diritto di difesa” nelle competenti sedi giurisdizionali)”; così provvedeva:

“-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto del OMISSIS di prender visione di tutti gli atti richiesti – in via amministrativa – il 6.8.2012;

-ordina al Ministero della Difesa (e, per esso, al Ministro “pro tempore”) di consentire al ricorrente di estrarre – a sue spese: ed entro il termine di 20 giorni (decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza) – copia di tali atti;

-condanna lo stesso Ministero al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro;
-fissa, per la trattazione del (vero e proprio) merito della controversia, la pubblica udienza del 29.5.2013”.

Il Ministero deduce l’erroneità della sentenza impugnata: a) trattandosi di un’istanza di accesso inammissibile ex art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, in quanto tendente ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; b) trattandosi di documentazione comunque sottratta all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/90, in relazione all’interesse alla salvaguardia della difesa nazionale, con conseguente messa in pericolo degli interessi pubblici, a fronte dei quali il mero collegamento con le esigenze di difesa in giudizio addotte dal ricorrente non sarebbe sufficiente a porre nel nulla la normativa sulla sottrazione della documentazione in questione all’accesso, avendo del resto il OMISSIS già azionato un fitto contenzioso contro l’Amministrazione a tutela delle proprie ragioni e non presentando, la documentazione richiesta, quei caratteri di inderogabile necessità, diversi dall’utilità, ai fini difensivi, che è indefettibilmente richiesta dalla giurisprudenza ai fini che qui rilevano.

Si è costituito il OMISSIS, contestando, con articolate controdeduzioni, le argomentazioni contenute nell’appello, sia per quanto concerne la pretesa inammissibilità dell’accesso con riferimento ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, sia con riferimento ai pretesi motivi attinenti alla sicurezza e difesa nazionale e chiedendo, pertanto, il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO
L’appello è inammissibile.

L’art. 116, comma 2, del nuovo codice del processo amministrativo prevede la possibilità che il ricorso avverso il diniego espresso o tacito di accesso sia proposto in un ricorso già pendente, con istanza notificata e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale o con la stessa sentenza che definisce il giudizio.

Nella vigenza della pregressa disciplina era sorta questione, che non pare sia stata risolta dal nuovo codice, circa la natura di tale giudizio incidentale, e, cioè, se la relativa ordinanza avesse carattere istruttorio ovvero decisorio.

Secondo l’orientamento che il Collegio ritiene preferibile (cfr. Cons. St., Sez. VI, ord. 22 gennaio 2002, n. 401), l’ordinanza istruttoria prevista dall’art. 1, comma 1 ultima parte L. n. 205 del 2000, mediante la quale è decisa in camera di consiglio l’impugnativa di cui all’art. 25, comma 5, L. n. 241 del 1990 proposta, come nel caso di specie, per l’accesso ai documenti amministrativi in pendenza di ricorso, presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per l’esercizio del diritto di accesso, ma anche l’acclarata utilità dei documenti ai fini della decisione di merito, trattandosi di atto strettamente inerente ai poteri istruttori del giudice, non autonomamente appellabile, ferma la possibilità di contestarne la legittimità in sede di impugnazione della sentenza di merito.

Occorre, dunque, anche nel vigente sistema, tener fermo il carattere strumentale dell’istanza di accesso rispetto alle domande ed eccezioni proposte nel giudizio nel quale l’istanza stessa si inserisce e ciò in omaggio al carattere istruttorio dell’ordinanza, risultante dalla previsione legislativa.

La norma del codice non utilizza la parola ricorso, ma parla di “istanza”, evidenziandone il carattere di incidentalità e cioè di inserimento in un processo già avviato.

L’ordinanza in questione, dunque, ha in ogni caso natura istruttoria, in quanto presuppone comunque il vaglio della pertinenza dei documenti in relazione al giudizio in corso.

Il Collegio non condivide, pertanto, né la tesi dell’autonomia dell’istanza rispetto alla sorte del processo principale all’interno del quale venga fatta valere (cfr. Cons. St. Sez. IV, 12 maggio 2010, n. 1470), né quella che distingue, a seconda del contenuto motivazionale, tra ordinanze che si pronunciano sull’istanza, accogliendola o respingendola in relazione ai presupposti inerenti all’accesso in quanto tale, aventi natura decisoria e quindi appellabili, ed ordinanze che respingono l’istanza perché ritengono i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso, aventi natura meramente istruttoria e non autonomamente appellabili (cfr. Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4068).

Tale distinzione appare priva di pregio; in realtà trattasi di provvedimenti aventi comunque natura ordinatoria, e cioè di provvedimenti che non pregiudicano la decisione finale, sia quando decidono sulla rilevanza dei documenti sia quando decidono sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’istanza; essi, infatti, non sono preclusivi e, cioè, non possiedono né il carattere della irretrattabilità da parte del giudice che li ha emessi né quello di essere suscettibili di produrre giudicato formale.

Nel caso di specie, al di là del nomen iuris adoperato dal provvedimento adottato dal giudice di prime cure, avente la forma di sentenza, tale provvedimento, ha, in realtà, natura sostanziale di ordinanza - ed è noto che nell’ordinamento processuale la sostanza deve sempre prevalere sulla forma - dal momento che, nell’accogliere la domanda, dichiarando il diritto dell’istante a prendere visione dei documenti richiesti, ha al contempo fissato “per la trattazione del (vero e proprio) merito della controversia, la pubblica udienza del 29.5.2013”.

E’ evidente, dunque, che il provvedimento impugnato in questa sede presuppone l’accertamento non solo delle condizioni legittimanti l’accesso, ma anche dell’utilità dei documenti ai fini della decisione finale da assumere in primo grado.

Stante la natura necessariamente ordinatoria e non decisoria del provvedimento impugnato ne consegue l’inammissibilità dell’appello.

La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Rilascio alloggio di servizio

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In riferimento alla domanda di assegnazione di alloggio di servizio formulata dal ricorrente, il comandante della Scuola Sottufficiali comunicava che «la stessa non trova possibilità di accoglimento, in base a quanto previsto nell’articolo 318 comma 1 del DPR 15 marzo 2010 nr 90».

l’incarico ricoperto dal ricorrente è incluso negli elenchi che comportano l’attribuzione degli alloggi A.S.I., prima fascia, non essendovi sul punto alcun margine discrezionale per l’amministrazione.

Nella fattispecie concreta, deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 318 cit.. E’, infatti, sostanzialmente pacifico tra le parti che il ricorrente sia proprietario di due abitazioni, di cui almeno una idonea e disponibile, posto che il fatto che il ricorrente abbia deciso di metterla in vendita (a contrario di quanto si sostiene nel ricorso) non è rilevante al fine di dimostrarne l’inidoneità all’uso di abitazione.

L’art. 318 cit. circoscrive, infatti, la cerchia dei destinatari ai titolari di incarichi compresi nella prima fascia, ma di «particolare rilevanza».

------------------------------------------------------------------------------
Ecco cosa è previsto.

Art. 318 Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST

1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;

b) alloggi AST:
1) al personale che sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;
2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;
3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;
4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

2. Ai fini del comma 1, un'abitazione è considerata idonea, disponibile e abitabile nei seguenti casi:
a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia e il coniuge convivente;
b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;
c) abitabile, se l'autorità comunale competente non ne certifica lo stato di non abitabilità.

3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.
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Re: Rilascio alloggio di servizio

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ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico).

I motivi del rigetto del ricorso potete leggerli qui sotto in sentenza ( - perché era intestatario di case - ).

1) - Nella fattispecie concreta, deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 318 cit.. E’, infatti, sostanzialmente pacifico tra le parti che il ricorrente sia proprietario di due abitazioni, di cui almeno una idonea e disponibile, posto che il fatto che il ricorrente abbia deciso di metterla in vendita (a contrario di quanto si sostiene nel ricorso) non è rilevante al fine di dimostrarne l’inidoneità all’uso di abitazione.

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23/09/2013 201300611 Sentenza 1


N. 00611/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. OMISSIS del 10 gennaio 2013 del Comando OMISSIS;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa e di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. ……., su delega dell'avv. ……….., per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Annabella Risi per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Con nota del 10 gennaio 2013, in riferimento alla domanda di assegnazione di alloggio di servizio formulata dal OMISSIS (odierno ricorrente) nella sua qualità di OMISSIS in servizio a ……., il comandante della OMISSIS comunicava che «la stessa non trova possibilità di accoglimento, in base a quanto previsto nell’articolo 318 comma 1 del DPR 15 marzo 2010 nr 90».

2. – Con ricorso, avviato alla notifica il 13 febbraio 2013 e depositato il successivo 18 febbraio, il OMISSIS chiede l’annullamento della predetta nota di diniego, deducendo i seguenti motivi:

- incompetenza del Comandante della OMISSIS, in quanto ai sensi degli articoli 312, comma 1 e 2, 315 e 329, comma 3, del D.P.R. n° 90 del 2010, la competenza all’adozione degli atti di concessione degli alloggi di servizio spetta esclusivamente al Comando OMISSIS;

- violazione dell’art. 318, comma 1, del DPR 15 marzo 2010, n° 90, nonché eccesso di potere per illogicità e mancanza di presupposti, poiché, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione, l’incarico ricoperto dal ricorrente è incluso negli elenchi che comportano l’attribuzione degli alloggi A.S.I., prima fascia, non essendovi sul punto alcun margine discrezionale per l’amministrazione.

3. – Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia rigettato in ragione della sua infondatezza.

4. – Con ordinanza collegiale del 20 marzo 2013, n. 104, la Sezione ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente.

5. – All’udienza pubblica del 3 luglio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il ricorso deve essere rigettato.

6.1. – In primo luogo, non è fondata la censura di incompetenza assoluta del Comandante della OMISSIS, che ha emanato il provvedimento impugnato.

Come affermato dalla Sezione con la sentenza 7 febbraio 2013, n. 106, e come risulta confermato sulla scorta della documentazione prodotta dall’amministrazione nel presente giudizio, il Comandante della OMISSIS ricopre anche l’incarico di Vice Comandante di OMISSIS (secondo l’ordine del giorno del 21 ottobre 2010 e il dispaccio ……… del 12 ottobre 2012). E l’art. 315, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 90 del 2010, attribuisce la competenza in ordine alla concessione degli alloggi di servizio anche ai vice comandanti delegati dai comandanti, «per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale».

6.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene la spettanza dell’alloggio di servizio richiesto, in virtù dell’incarico ricoperto, ai sensi dell’art. 317 del D.P.R. n. 90 del 2010. Rileva, inoltre, che sul punto non incide la circostanza che il ricorrente sia proprietario di abitazione, ubicata nell’ambito della circoscrizione in cui presta servizio.

Il motivo non è fondato.

L’art. 317, comma 1, lettera a), prevede che gli alloggi di servizio ASI possono essere concessi solo «al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa». L’art. 318, comma 1, lettera a), delinea un’ulteriore condizione negativa, ossia esclude la concessione dell’alloggio ASI per il «personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni.

Condizione che può essere superata solo per «i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza (…)».

Nella fattispecie concreta, deve trovare applicazione la norma di cui all’art. 318 cit.. E’, infatti, sostanzialmente pacifico tra le parti che il ricorrente sia proprietario di due abitazioni, di cui almeno una idonea e disponibile, posto che il fatto che il ricorrente abbia deciso di metterla in vendita (a contrario di quanto si sostiene nel ricorso) non è rilevante al fine di dimostrarne l’inidoneità all’uso di abitazione.

Tuttavia, non risulta integrato l’ulteriore elemento richiesto dalla norma in questione, ossia l’individuazione dell’incarico ricoperto dal ricorrente tra quelli di particolare rilevanza che consentono l’assegnazione dell’alloggio di servizio (ASI). L’art. 318 cit. circoscrive, infatti, la cerchia dei destinatari ai titolari di incarichi compresi nella prima fascia, ma di «particolare rilevanza». E’ di tutta evidenza, pertanto, che in queste ipotesi non è sufficiente il dato costituito dall’essere titolare di incarico di prima fascia, ma occorre che quell’incarico si anche individuato come incarico di particolare rilevanza.

Quest’ultimo elemento non ricorre nel caso di specie, poiché non risulta (né il ricorrente ha fornito elementi di segno diverso) che tale elenco sia stato approvato dagli organi competenti ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 90/2010 cit. .

7. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, posto che il diniego impugnato non è inficiato dai vizi dedotti dal ricorrente.

8. – Considerata la novità delle questioni esaminate, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Rilascio alloggio di servizio

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Appello del riccorrente respinto al CdS
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605498
- Public 2016-12-28 -

Pubblicato il 28/12/2016

N. 05498/2016REG.PROV.COLL.
N. 01763/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2014, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pala, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero della difesa e Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sezione I, n. 611 del 23 settembre 2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Mosillo, su delega dell’avvocato Pala, e l’avvocato dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS - capitano di fregata (OMISSIS) in servizio a La Maddalena, ove occupava senza titolo un alloggio di servizio della Marina militare - ha impugnato la nota in data 10 gennaio 2013 con la quale il Comandante della locale Scuola sottufficiali della Marina militare ha respinto la sua domanda di assegnazione di un alloggio di servizio del tipo ASI prima fascia richiamando il disposto dell’art. 318, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (d’ora in poi: regolamento militare – reg. mil.).

2. Con sentenza 23 settembre 2013, n. 611, il T.a.r. per la Sardegna, sez. I, ha respinto il ricorso, giudicando infondate le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il capitano OMISSIS ha interposto appello contro la sentenza, deducendo le censure che seguono:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 318 reg. mil., per il quale, in linea di principio, la proprietà o la disponibilità giuridica di un immobile nel presidio di servizio non consente al titolare di un incarico di prima fascia di ottenere un alloggio di servizio nella stessa sede. Il Tribunale regionale avrebbe tuttavia errato nel ritenere che l’eccezione prevista dalla lett. a) del comma 1 (titolarità degli incarichi “di particolare rilevanza”) si riferisca a una specifica categoria di incarichi, che gli Organi competenti non avrebbero ancora individuato, mentre varrebbe invece come implicito riconoscimento di tale caratteristica per tutti gli incarichi compresi nella prima fascia. Questa conclusione sarebbe confortata dall’essere l’assegnazione gli alloggi del tipo ASI destinata a soddisfare non tanto le necessità abitative del personale, quanto un’esigenza dell’Amministrazione, in presenza di funzioni che - come nel caso dell’appellante, titolare di una pluralità di incarichi nell’ambito sanitario - richiederebbero la costante presenza in sede del militare per soddisfare le esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio reso. Una diversa interpretazione sarebbe incongrua anche considerando che la struttura della circoscrizione de La Maddalena, comprendente comuni distanti fra di loro e separati da bracci di mare (la casa dell’appellante sarebbe ad OMISSIS, a circa 20 km. di distanza), non consentirebbe di assicurare il puntuale svolgimento dell’incarico con la costante presenza in servizio e, nel caso di specie, produrrebbe gravi pregiudizi economici per il capitano OMISSIS, tenuto a corrispondere un elevato canone per l’occupazione senza titolo di un alloggio di servizio nell’isola;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 312, 315 e 329 reg. mil. Il Comandante militare marittimo autonomo in Sardegna avrebbe delegato il Comando della Scuola sottufficiali alla gestione degli alloggi di servizio ubicati nell’area nord della Sardegna e il Vice Comandante di Marisardegna alla concessione degli alloggi presenti a La Maddalena, mentre l’atto impugnato proverrebbe dal Comandante della Scuola sottufficiali. La concreta compresenza delle due cariche in capo allo stesso ufficiale sarebbe irrilevante, posto che il Comandante della Scuola, adottando il provvedimento in tale qualità, avrebbe speso un potere che non gli apparteneva, cosicché l’atto sarebbe stato adottato in assoluta carenza di potere e dunque viziato da incompetenza assoluta.

4. L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio senza svolgere difese, ma depositando la memoria di replica prodotta nel giudizio di primo grado.

5. Con memoria deposita il 15 novembre 2016, il capitano OMISSIS ha ribadito le proprie argomentazioni.

6. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2016 l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.

8. L’appello è infondato in entrambi i suoi motivi.

9. Quanto alla lettura dell’art. 318 reg. mil., l’appellante non può essere seguito nell’interpretatio abrogans che vorrebbe darne.

9.1. Il menzionato art. 318, comma 1, lett.a), così recita:

“ 1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;”.

9.2. La tesi secondo cui, nell’economia della lett. a) del comma 1, gli incarichi “di particolare rilevanza”, la cui titolarità consentirebbe l’assegnazione di un alloggio di servizio pur in presenza della proprietà o della disponibilità giuridica di un’abitazione nella medesima sede, coinciderebbero con gli incarichi di prima fascia tout court si scontra:

a) con la lettera palese della disposizione, secondo cui tali incarichi sono compresi nella prima fascia degli elenchi relativi e dunque non coincidono affatto con questi, rispetto ai quali si pongono in un rapporto di parte/insieme;

b) con la linea di tendenza dell’ordinamento nel senso di un particolare rigore nel valutare le assegnazioni di alloggi di servizio; tendenza che si coglie, ad esempio, anche nell'art. 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR ex art. 279 del codice dell’ordinamento militare) sono ridotti da 55 a 6 unità;

c) con la norma sancita dall’art. 290 c.m. che, per quanto non disposto dal micro ordinamento di settore, rimanda alle norme ed ai principi relativi alle concessioni amministrative e, dunque, al principio generale per cui non è attribuibile un alloggio di servizio a chi sia titolare di un alloggio in proprietà nella medesima circoscrizione territoriale di riferimento;

d) con la circostanza che l’art. 312 reg. mil. - recante la disciplina delle competenze e dei criteri generali in materia di assegnazioni di alloggi di servizio - come meglio si dirà in prosieguo, è stato novellato nel 2012 ed al momento dell’emanazione dell’atto impugnato non risultava approvato alcun elenco aggiornato.

9.3. La competenza a emanare gli elenchi previsti dalla lettera a), non appartiene agli Organi periferici della difesa (cfr. T.A.R. Sardegna, 7 febbraio 2013, n. 106, non appellata e passata in giudicato, la quale - con riguardo all’ordine del giorno del Comandante militare marittimo della Sardegna n. 48 del 30 aprile 2012 e con considerazioni del tutto condivisibili - rileva che la norma dell’art. 318 reg. mil. prevede <<un peculiare regime (di favore) per determinati incarichi di rilievo (e nell’ambito degli incarichi “compresi nella prima fascia”); quindi una sorta di “sotto-categoria” “privilegiata” nel trattamento giuridico (“speciali” di 1^ Fascia)>>.

9.4. Si tratta di un orientamento confermato dal legislatore. Recita l’art. 312, comma 1, reg. mil., nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, che <<lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalità di cui all'articolo 343>>.

9.5. Vero è che, alla data dell’emanazione del provvedimento impugnato, non risultava approvato alcun elenco aggiornato, ma ciò non può condurre a dare per non scritta la limitazione contenuta nella richiamata norma del regolamento militare. Ad evitare però che la mancata adozione dell’elenco, per altro verso, riduca a un mero flatus vocis la previsione derogatoria del reg. mil., si può semmai ammettere che tocchi al responsabile dell’assegnazione degli alloggi ASI valutare discrezionalmente, caso per caso, se sussistano quelle speciali circostanze che sole giustificano la deroga al divieto generale di concessione di alloggi di servizio al personale che abbia già la proprietà o la disponibilità di abitazioni in sede. Discrezionalità che, nel caso di specie, non è stata esercitata irragionevolmente, visti gli alloggi di cui l’appellante dispone di fatto (a La Maddalena) o di diritto (ad OMISSIS).

10. Neppure è fondata la censura di incompetenza assoluta (da cui peraltro dovrebbe seguire la nullità dell’atto, ipotesi rarissima a verificarsi in concreto e anzi del tutto eccezionale), perché:

a) il motivo è puramente formale, essendo fuori discussione che il Comandante della Scuola fosse anche Vice Comandante di Marisardegna;

b) proprio per tale ragione, lo stesso ordine del giorno n. 207 in data 21 ottobre 2010 del Comandante m.m.a. in Sardegna ripartisce l’attribuzione delle competenze in materia di alloggi di servizio fra Comando della Scuola e Vice Comandante di Marisardegna;

c) sulla base di una situazione di fatto e di diritto evidentemente ben conosciuta, lo stesso appellante ha indirizzato la domanda di assegnazione al Comandante della Scuola, cosicché la successiva contestazione della competenza di quest’ultimo ad adottare il provvedimento impugnato si risolve in una violazione del divieto di venire contra factum proprium e, essendo contraria a buona fede, non appare comunque meritevole di tutela.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza gravata e del provvedimento impugnato in primo grado.

12. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

13. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

14. Considerata la novità della questione e il carattere solo formale delle difese dell’Amministrazione, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli





IL SEGRETARIO
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Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da spartaco69 »

Al posto del ricorrente che ha perso i ricorsi riguardanti l' alloggio di servizio a La Maddalena,mi scandaglierei bene tutti gli occupanti degli stessi a tutti i livelli per verificarne la veridicità dei requisiti di ognuno,chissà cosa ne verrebbe fuori..buon anno a tutti!!
panorama
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Re: Rilascio alloggio di servizio

Messaggio da panorama »

Sarebbe più che giusto vedere oggi anche i fatti degli altri
panorama
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Re: Rilascio alloggio di servizio

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per notizia ai colleghi CC.
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C.G.A. CC. 2014

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Re: Rilascio alloggio di servizio

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1) - alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico svolto (ASGI), di cui al comma 1 lett. a) art. 362 d.P.R. 90/2010, come disciplinato dal successivi articoli 363-360 dello stesso d.P.R. cit., in quanto sottufficiale in sottordine (cfr. art. 383 Allegato A - Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti). Nell’atto di assegnazione è espressamente previsto che la cessazione dall’incarico comporta la decadenza di diritto dall’alloggio di servizio assegnato.

2) - la disciplina dell’assegnazione degli alloggi gratuiti connessi all’incarico (ASGI) risulta differente da quella degli alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC) disciplinati dagli artt. 369/382 d.P.R. 90/2010.
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Re: Rilascio alloggio di servizio

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Sugli alloggi,

D.P.R. 90/2010: Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

OMISSIS

SEZIONE IV

CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO DEGLI ALLOGGI

Art. 329

Cessazione della concessione

1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.

2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.

3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalità di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.

4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:
a) la cessazione dall'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 320, comma 12;
b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;
c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;
d) il decesso del concessionario;
e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;
f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 318.

5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:
a) la concessione nell'ambito del Territorio Nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;
b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;
c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unità navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorità, quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui a occupare stabilmente l'alloggio.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione é preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.

7. Il titolo alla concessione é annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprietà.


Art. 330

Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;

f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro 6 mesi dalla data di consegna dell'alloggio.

2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio é fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
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