Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

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panorama
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Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

Messaggio da panorama »

Come da titolo del post, sicuramente equivale alla pari di chi va in pensione a domanda.

Nel mio caso, ho chiesto che l'ultimo giorno utile di servizio sia il 30/12/2017 e a decorrere dal giorno successivo 31/12/2017 in pensione. In pratica il 30 Dicembre sono stato accompagnato regolarmente con l'auto d'istituto presso il C.do Legione per le operazioni di congedo.

Per il personale che si trova in Convalescenza e si reca presso la C.M.O. nel giorno stabilito nell'invito e viene riformato, ho notato che il C.N.A. CC. di Chieti nella comunicazione dei dati che invia all'INPS adotta un diverso metodo, ossia, che fa decorrere la data del pensionamento il giorno stesso della del verbale di riforma della C.M.O., mentre, fa decorrere quale ultimo giorno di servizio, il giorno precedente all'avvenuta visita medica di cui al giudizio di riforma, nonostante che il collega il giorno dell'invio presso la C.M.O. risulta regolarmente registrato sul Memoriale del Servizio Giornaliero.

Questo metodo di comportamento a mio avviso "INGIUSTO" procura dei danni ai colleghi, poiché gli stessi dati vengono inseriti da parte del C.N.A. nel sistema dell'INPS, infatti l'INPS nel elaborare il mod. SM 5007 non può fare altro che mettere i dati del CNA. Di ciò che scrivo ne sono certo perché conosco personalmente colleghi CC. che mi hanno esibito personalmente il loro mod. SM 5007 e che non condividono queste modalità. In particolare u collega si è recato lo scorso anno presso la sede INPS Provinciale rappresentando i fatti ed esibendo anche la copia del verbale di riforma ma il Responsabile del settore gli ha detto che loro in nessun modo possono modificare i dati inseriti dal C.N.A. quale datore di lavoro, ma, che solo il C.N.A. può metterci mani modificando la data e solo allora l'INPS può rifare un nuovo mod. SM 5007.

In seguito il collega si è rivolto al CNA ma nulla di nuovo ha visto mutato, eppure, stiamo parlando che il giorno che si va presso la CMO equivale all'ultimo giorno di servizio.

N.B.: quanti di voi RIFORMATI si trovano nella medesima situazione?


elciad1963
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Re: Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

Messaggio da elciad1963 »

Caro Panorama hai perfettamente ragione ed è proprio così che l'amministrazione si comporta a mio giudizio, condividendone il tuo, in modo iniquo. Va aggiunto che per l'invio alla CMO al militare spetta, qualora la patologia è o sarà riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, anche le spettanze economiche del Foglio di Viaggio, quindi come può essere possibile che l'amministrazione possa pagare un titolo di spesa a un soggetto non suo dipendente? Per concludere ti confermo che anch'io ho avuto lo stesso trattamento.
panorama
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Re: Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

Messaggio da panorama »

Infatti, il collega che si è rivolto al C.N.A., quel giorno che si è recato alla C.M.O. gli è stato pagato anche il Foglio di Viaggio, ciò perché il giorno che si va alla CMO è considerato servizio che rientra negli "ORDINI", tra l'altro, se quel giorno gli capitava un incidente stradale veniva considerato come causa di servizio e nel caso che non ci andava, gli avrebbero aperto un Procedimento Disciplinare.

Ma non è finita quì, perché il collega ha inviato anche una PEC al Ministero della Difesa e al Comando Generale chiedendo delucidazioni in considerazioni che ci sono colleghi RIFORMATI in cui risulta sul mod. SM 5007 ultimo giorno inteso come servizio lo stesso di quando si sono recati alla CMO e considerati in pensione dal giorno successivo, praticamente uguali a coloro che vanno in pensione "a domanda". Ci 2 pesi e 2 misure.

Riferimenti

Art. 929
Infermità


1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneità', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità' temporanea;
c) e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo (o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).

Art. 1579
Cessazione dal servizio permanente per infermità'


1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneità' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità'.

Art. 1580
Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità.


1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Non è per la considerazione di 1 giorno, ma, molte volte, capita che quel determinato giorno potrebbe farti avere dei benefici contrattuali ed economici facendoti rientrare e che oggi si sconoscono.
panorama
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Re: Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

Messaggio da panorama »

il 14/11/2020 avevo postato quanto quì sotto in un altro contesto ma, forse, ai molti sarà sfuggito.

per notizia, (Occhio se vi capita una cosa del genere)

Ricorso Accolto al TAR sez. di Lecce nel 2013 ma il Ministero della Difesa successivamente, facendo Appello sempre nel 2013, aveva chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR cosa che è stata negata sul fatto che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”; nonché che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”. Detto Appello nel 2019 è stato dichiarato PERENTO.

- applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.

1) - lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012 di cui al Verbale della CMO di Taranto e non per come dovrebbe essere, dalla successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione Medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data.

Il tutto qui sotto.
---------------------

SENTENZA BREVE sede di LECCE, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201301151,

N. 01151/2013 REG. PROV. COLL.
N. 00581/2013 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2013, proposto da:
M. G, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento
del provvedimento, emesso a mezzo Teledispaccio, n. MDGMIL/1/II/5/3/2013/0021426 datato 23.1.2013, notificato il 24.1.2013 e del relativo decreto n. 243/2013 datato 23.1.2013, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente nonchè di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato I. Piracci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il 1° maresciallo G.. lamenta di essere cessato dal servizio permanente per infermità e di essere stato, altresì, collocato in congedo assoluto a decorrere dalla data del 18 aprile 2012.

L’interessato sostiene che l’amministrazione militare avrebbe dovuto dare diversa e più favorevole decorrenza al provvedimento, in considerazione delle sue ripercussioni sul versante del trattamento pensionistico spettantegli, in applicazione dell’articolo 929 del d. lgs 19 marzo 2010 n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.

Nella specie è, infatti, accaduto che il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari una prima volta proprio il 18 aprile 2012 innanzi alla seconda Commissione Medica Ospedaliera di Taranto; e, in ultima istanza, nella successiva data del 3 ottobre 2012 avanti alla Commissione medica di 2° istanza di Bari, con la conseguenza che il collocamento in congedo assoluto avrebbe dovuto aver inizio a partire da tale ultima data .

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito, siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 nelle forme di cui all’articolo 60 del c.p.a.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

La norma di cui all’articolo 929 del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che il provvedimento che decreta la cessazione del militare dal servizio permanente per infermità con contestuale collocamento in congedo assoluto del medesimo decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.

La nozione di accertamento sanitario definitivo evoca senz’altro il cristallizzarsi del giudizio sanitario di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato conseguente all’esaurimento dei mezzi di reclamo interni all’amministrazione, che l’ordinamento mette a disposizione dell’interessato.

Nella fattispecie concreta, la definitivà di detto accertamento sanitario è maturata al momento della formulazione del giudizio da parte della Commissione Medica di 2^ istanza di Bari, innanzi alla quale il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico per contestare la legittimità della prima valutazione di inidoneità formulata nei suoi confronti.

Ma la data di decorrenza del collocamento in congedo assoluto del ricorrente doveva essere proprio quella in cui è stato confermato il giudizio di non idoneità in via permanente al servizio militare incondizionato, cioè quella del 3 ottobre 2012, coerentemente a quanto previsto dall’articolo 929 sopra citato.

Il provvedimento impugnato merita, pertanto, di essere annullato avendo letteralmente omesso di considerare la circostanza sopra passata in rassegna.

Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento annullato per quanto in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2013

--------------------------------------------

ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201304196

N. 04196/2013 REG. PROV. CAU.
N. 07079/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:


Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, via Marianna Dionigi 29;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;


Considerato che:

-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art. 2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;

-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013

----------------------------------------------------------

DECRETO DECISORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201901105

Pubblicato il 29/08/2019

N. 01105/2019 REG. PROV. PRES.
N. 07079/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
il sig. M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marina Milli in Roma, P.le Clodio n. 8 Sc. C;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione II n. 1151/2013, resa tra le parti, concernente la decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 settembre 2013;

Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, comma 1, cod. proc.amm. in data 4 ottobre 2018, e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, comma 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ritenersi perento.


P.Q.M.

Dichiara perento l'appello rg.n. 7079 del 2013.

Spese compensate del secondo grado di giudizio.

La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm.;
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 28 agosto 2019.


Il Presidente
Luigi Maruotti


IL SEGRETARIO
panorama
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Re: Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

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Nessuno a novità o si è trovato in tale situazione?

So di alcuni colleghi che si sono trovati con la data di cessazione dal servizio il giorno precedente della riforma e come data di pensione a decorrere dal giorno stesso che si sono recati a visita presso la C.M.O. ottenendo il giudizio di "NON IDONEO" al servizio e congedati.
Come ben sapete, il giorno stesso che si va presso la CMO è a tutti gli effetti servizio, essendo ancora in carico all'Amministrazione e non erroneamente in pensione ma ultimo giorno di servizio.
panorama
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Re: Riformato e data congedo, il giorno dopo decorre il pensionamento.

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Posto questa sentenza del CdS n. 5452 resa pubblica in data 05/06/2023 che rigetta l'Appello del Ministero della Difesa che definisce sotto quale data far decorrere definitivamente il giudizio medico delle C.M.O..-

L'Appello proviene dalla sentenza della Sezione staccata Tar di Lecce resa nel 2020.

N.B.: in questo Appello è stata individuata la data esatta della CESSAZIONE:

Questo deve intendersi efficace quindi soltanto dal 4 giugno 2014 senza che residui la possibilità di farlo retroagire dalla precedente data del 25 giugno 2013 sulla base di una indicazione proveniente dall’organo dotato di competenze mediche.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal T.a.r., i provvedimenti adottati dall’Amministrazione all’esito dell’accertamento medico espletato nei riguardi dell’appellato, recano preciso riferimento alla lett. a) dell’art. 929 c.o.m., che, come dianzi riportato nel suo tratto testuale, riguarda l’ipotesi in cui il militare “è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato”. Ne consegue che non può non trovare applicazione il comma 2 del medesimo articolo che, nell’elencare in termini alternativi le varie decorrenze del provvedimento di cessazione dal servizio, le rapporta alle singole ipotesi precedentemente descritte di guisa che quella di cui alla lett. a) non può che decorrere “dalla data dell'accertamento sanitario definitivo”, che coincide nel caso in esame appunto con il 4 giugno 2014.

e il CdS chiarisce che:

Deve quindi concludersi nel senso che, in base all’art. 929 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2010 e ss.mm., così come richiamato in seno agli stessi provvedimenti impugnati in prime cure, l’Amministrazione avrebbe dovuto determinare il giorno di cessazione dal servizio permanente per infermità con conseguente collocamento in congedo assoluto dalla “data dell’accertamento sanitario definitivo” coincidente con il rilascio del relativo giudizio della Commissione medica del 4 giugno 2014.

Come sempre consiglio di leggere il tutto dall'allegato per comprendere meglio le problematiche.
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