...riformato adesso visita medica per patente di guida....
Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Messaggio da stomale »
Ma questi signori delle CMO sanno o non sanno che se dovessero togliere la patente di guida a chi si cura con psicofarmaci, sopratutto del tipo antidepressivo, dovrebbero toglierla alla maggior parte della popolazione???? Milioni sono gli Italiani (varie ventinaia di milioni nel mondo) che purtroppo devono fa ricorso agli psicofarmaci per colpa di patologie psichiatriche che di anno in anno colpiscono sempre più persone. I farmaci attualmente in uso, alle dosi terapeutiche, sono sicuri ed efficaci, dei veri e propri salvavita, e raramente, se non nei primi giorni d'utilizzo possono precludere azioni complesse, come guidare un veicolo. Colleghi non preoccupatevi, i medici che vi visiteranno alle commissioni per la patente queste cose le sanno, a differenza dei Signori Ufficiali delle CMO militari, a cui non auguro di provare la terribile esperienza di essere affetti da un bel stato depressivo o ansioso!!!
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Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Messaggio da stefanokdue »
buonasera a tutti gli amici del forum. dopo 6 mesi dalla lettera della cmo non ho ancora avuto notizie dall'asl della mia provincia, appena avuto la lettera mi sono presentato all'asl mi avevano detto che dovevo aspettare una loro chiamata. che dite mi ripresento spontaneamente o sarebbe meglio non svegliare il cane che dorme??? skdue.stefanokdue ha scritto:buongiorno a tutti gli amici del forum. sono stato riformato il 12.12.2011, per stato ansioso reattivo. l'altro ieri mi è arrivata a casa la lettera dalla cmo che mi invitava a presentarmi presso l'asl della mia provincia per visita medica, con la patente di guida e documentazione che avevo presentato all'ospedale militare. sono uscito da un tunnel e adesso mi ritrovo in un altro. mi devo preoccupare? grazie a tutti per le risposte e buona giornata. skdue.
Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Prima vedi quando è la normale scadenza della tua patente di guida. Poi aspetta tranquillamente la lettera. Stai tranquillo ti arriverà. Inoltre tieni presente che non ti arriverà da parte della ASL, ma bensì dall'Ufficio Provinciale dei Trasporti Terrestri. Per adesso l'importante è che tu sei in regola con il documento di guida. Stai tranquillo la patente di guida non te la leva nessuno. Ti saluto cordialmente.
Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Se ti interessa, secondo l'esperienza che ho passato, ti dico che puoi stare tranquillo, attento e con gli occhi aperti, ma tranquillo. Più che altro dovrai perdere un pò di tempo "burocratico" ma niente di preoccupante.stefanokdue ha scritto: mi devo preoccupare?
Aspetta le loro comunicazioni.....che ti vuoi fregare (si fa per dire) da solostefanokdue ha scritto: che dite mi ripresento spontaneamente o sarebbe meglio non svegliare il cane che dorme??? skdue.


Tra l'altro ad un ex collega, segnalato dalla Cmo, non è mai arrivato nulla...ed è già passato più di un anno..... .



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Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Messaggio da stefanokdue »
grazie alex e fox per i consigli. comumque la patente di guida mi scade nel 2020. aspetterò una loro chiamata!! buonagiornata skdue.fox62 ha scritto:Prima vedi quando è la normale scadenza della tua patente di guida. Poi aspetta tranquillamente la lettera. Stai tranquillo ti arriverà. Inoltre tieni presente che non ti arriverà da parte della ASL, ma bensì dall'Ufficio Provinciale dei Trasporti Terrestri. Per adesso l'importante è che tu sei in regola con il documento di guida. Stai tranquillo la patente di guida non te la leva nessuno. Ti saluto cordialmente.
Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Amico stefanokdue...ma sotto casa tua...se vivi in un condominio...non c'è un albero..? allora a mezzanotte saltaci sopra ed incomincia a cantare a squarciagola molestando tutto il vicinato che sicuramente chiamerà l'ospedale che invierà una ambulanza per portarti in ospedale e farti ricoverare in neuro per qualche giorno...cosa c'è di meglio per una base di un futuro aggravamento con una prima categoria di invalidità..?
questi non si meritano altro...e pensare che anche io., come te, ho dato tutta la mia esistenza all'Arma, dimenticandomi molto...ma molto spesso anche dei miei figli e di mia moglie...e come mi hanno ricompensato..? trattandomi come un appestato dopo la riforma per causa di servizio...ed ancora oggi...dopo bel 17 anni... debbo lottare per far definire la mia pensione...finche non mi sono rotto le balle ed ho scritto al consiglio dei ministri - ispettorato funzione pubblica...che ha chiesto lumi all'inpdap...ed io resto sempre in attesa...e se sperano che io muoia...beh...farò schiattare prima loro...ma di rabbia....
saluti
papalima
questi non si meritano altro...e pensare che anche io., come te, ho dato tutta la mia esistenza all'Arma, dimenticandomi molto...ma molto spesso anche dei miei figli e di mia moglie...e come mi hanno ricompensato..? trattandomi come un appestato dopo la riforma per causa di servizio...ed ancora oggi...dopo bel 17 anni... debbo lottare per far definire la mia pensione...finche non mi sono rotto le balle ed ho scritto al consiglio dei ministri - ispettorato funzione pubblica...che ha chiesto lumi all'inpdap...ed io resto sempre in attesa...e se sperano che io muoia...beh...farò schiattare prima loro...ma di rabbia....
saluti
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Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Messaggio da stefanokdue »
sei forte papalimapapalima ha scritto:Amico stefanokdue...ma sotto casa tua...se vivi in un condominio...non c'è un albero..? allora a mezzanotte saltaci sopra ed incomincia a cantare a squarciagola molestando tutto il vicinato che sicuramente chiamerà l'ospedale che invierà una ambulanza per portarti in ospedale e farti ricoverare in neuro per qualche giorno...cosa c'è di meglio per una base di un futuro aggravamento con una prima categoria di invalidità..?
questi non si meritano altro...e pensare che anche io., come te, ho dato tutta la mia esistenza all'Arma, dimenticandomi molto...ma molto spesso anche dei miei figli e di mia moglie...e come mi hanno ricompensato..? trattandomi come un appestato dopo la riforma per causa di servizio...ed ancora oggi...dopo bel 17 anni... debbo lottare per far definire la mia pensione...finche non mi sono rotto le balle ed ho scritto al consiglio dei ministri - ispettorato funzione pubblica...che ha chiesto lumi all'inpdap...ed io resto sempre in attesa...e se sperano che io muoia...beh...farò schiattare prima loro...ma di rabbia....
saluti
papalima






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Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
Messaggio da Klaine1964 »
Auguri e vedrai che il tempo guarisce tutto basta stare fuori dalla caserma.
Re: ...riformato adesso visita medica per patente di guida..
revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica.
IL CONSIGLIO DI STATO su ricorso Straordinario al P.D.R. scrive:
1) - revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
2) - Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Il resto leggetelo qui sotto.
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15/05/2014 201303749 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 01545/2014 e data 15/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 03749/2013
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor G. T., avverso il provvedimento di revisione della patente di guida;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. RU/27046 in data 04/11/2013 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, e la navigazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;
Premesso:
Il sig. G. T., con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 24 aprile 2013, ha impugnato il provvedimento n. 501/DEC/ del 16 novembre 2012 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato contro il provvedimento n. RR 597/12 del 31 agosto 2012 dell’ufficio della motorizzazione civile di Savona, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del d.l.vo n. 285 del 30 aprile 1992, la revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
Il ricorrente contesta il contenuto della nota della Asl ritenendola infondata e immotivata, fa presente di avere recentemente superato una visita medica per la conferma di validità della patente e richiama un precedente ricorso straordinario, che è stato accolto.
L’Amministrazione sostiene che le censure sono infondate, in quanto l’ufficio della motorizzazione non poteva far altro che disporre la revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica, sulla necessità della verifica della persistenza, nel titolare della patente, dell’idoneità psicofisica per il possesso della stessa; né l’ufficio della motorizzazione avrebbe potuto in alcun modo ignorare detta segnalazione o assumere direttamente, a fronte della certificazione presentata dall’interessato, alcuna decisione in ordine al possesso o meno dei requisiti psico-fisici, senza una verifica, così come disposta da parte degli organi a ciò preposti per legge.
Considerato:
Il ricorso è da accogliere.
I provvedimenti, discrezionali e cautelari, di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’ufficio della motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del codice della strada, finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.
Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione non può esimersi dal disporre la revisione della patente allorché sorgano perplessità relative a comportamenti trasgressivi o comunque anomali del titolare della patente che possano far dubitare della sua capacità di guida e delle sue condizioni psicofisiche, requisiti che devono sempre permanere nel titolare del titolo abilitativo per la conduzione di automezzi. Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Peraltro la mancanza di specifiche professionalità in determinate materie, in particolare quelle sanitarie, che non permettono agli uffici della motorizzazione alcuna valutazione in merito a tali segnalazioni, non esclude la sindacabilità di alcune situazioni di assoluto difetto di motivazione delle richieste, con conseguente obbligo di acquisire, presso i competenti uffici o strutture sanitarie, ulteriori delucidazioni che permettano di sostenere, con adeguata motivazione “per relationem”, la richiesta di applicazione dell’articolo 128 del codice della strada.
Diversamente, pur riconoscendosi il carattere non sanzionatorio, ma cautelare della richiesta, verrebbero comunque in evidenza profili di automaticità della procedura di revisione della patente che, invece, deve comunque restare collegata a specifiche verifiche di fatto relative alla capacità tecnica di guida o allo stato di salute.
Nel caso di specie, la comunicazione della Asl, probabilmente per una ingiustificata tutela della “privacy”, afferma espressamente di “non entrare nel merito della patologia del paziente” chiedendo però, contestualmente, che venga effettuata la procedura di revisione della patente di guida; viene così sostanzialmente negata ogni possibilità dell’interessato di contestazione del merito del provvedimento.
Per tali aspetti il gravame deve ritenersi fondato per difetto di motivazione, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione sarà tenuta ad adottare una volta che sia stato eliminato il richiamato vizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
IL CONSIGLIO DI STATO su ricorso Straordinario al P.D.R. scrive:
1) - revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
2) - Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Il resto leggetelo qui sotto.
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15/05/2014 201303749 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/12/2013
Numero 01545/2014 e data 15/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2013
NUMERO AFFARE 03749/2013
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor G. T., avverso il provvedimento di revisione della patente di guida;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. RU/27046 in data 04/11/2013 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, e la navigazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro;
Premesso:
Il sig. G. T., con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 24 aprile 2013, ha impugnato il provvedimento n. 501/DEC/ del 16 novembre 2012 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato contro il provvedimento n. RR 597/12 del 31 agosto 2012 dell’ufficio della motorizzazione civile di Savona, che aveva disposto, a norma dell’art. 128 del d.l.vo n. 285 del 30 aprile 1992, la revisione della patente di guida, a seguito di segnalazione effettuata dalla azienda sanitaria di Savona n. 2 con la quale il Dipartimento di medicina interna, “pur non entrando nel merito della patologia del paziente” aveva segnalato all’ufficio della motorizzazione di “considerare l’opportunità di revisione straordinaria della patente di guida”.
Il ricorrente contesta il contenuto della nota della Asl ritenendola infondata e immotivata, fa presente di avere recentemente superato una visita medica per la conferma di validità della patente e richiama un precedente ricorso straordinario, che è stato accolto.
L’Amministrazione sostiene che le censure sono infondate, in quanto l’ufficio della motorizzazione non poteva far altro che disporre la revisione, a norma dell’art. 128 del codice della strada, sulla base della comunicazione proveniente da una struttura pubblica, sulla necessità della verifica della persistenza, nel titolare della patente, dell’idoneità psicofisica per il possesso della stessa; né l’ufficio della motorizzazione avrebbe potuto in alcun modo ignorare detta segnalazione o assumere direttamente, a fronte della certificazione presentata dall’interessato, alcuna decisione in ordine al possesso o meno dei requisiti psico-fisici, senza una verifica, così come disposta da parte degli organi a ciò preposti per legge.
Considerato:
Il ricorso è da accogliere.
I provvedimenti, discrezionali e cautelari, di revisione della patente, finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, sono adottati dall’ufficio della motorizzazione sulla base del potere-dovere ad esso conferito dall’art. 128 del codice della strada, finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti.
Sulla base di tali considerazioni l’Amministrazione non può esimersi dal disporre la revisione della patente allorché sorgano perplessità relative a comportamenti trasgressivi o comunque anomali del titolare della patente che possano far dubitare della sua capacità di guida e delle sue condizioni psicofisiche, requisiti che devono sempre permanere nel titolare del titolo abilitativo per la conduzione di automezzi. Tali provvedimenti di revisione in genere si fondano su comunicazioni degli organi di polizia, di strutture sanitarie o di autorità militari che segnalano la presenza di particolari patologie o fatti che possono avere riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.
Peraltro la mancanza di specifiche professionalità in determinate materie, in particolare quelle sanitarie, che non permettono agli uffici della motorizzazione alcuna valutazione in merito a tali segnalazioni, non esclude la sindacabilità di alcune situazioni di assoluto difetto di motivazione delle richieste, con conseguente obbligo di acquisire, presso i competenti uffici o strutture sanitarie, ulteriori delucidazioni che permettano di sostenere, con adeguata motivazione “per relationem”, la richiesta di applicazione dell’articolo 128 del codice della strada.
Diversamente, pur riconoscendosi il carattere non sanzionatorio, ma cautelare della richiesta, verrebbero comunque in evidenza profili di automaticità della procedura di revisione della patente che, invece, deve comunque restare collegata a specifiche verifiche di fatto relative alla capacità tecnica di guida o allo stato di salute.
Nel caso di specie, la comunicazione della Asl, probabilmente per una ingiustificata tutela della “privacy”, afferma espressamente di “non entrare nel merito della patologia del paziente” chiedendo però, contestualmente, che venga effettuata la procedura di revisione della patente di guida; viene così sostanzialmente negata ogni possibilità dell’interessato di contestazione del merito del provvedimento.
Per tali aspetti il gravame deve ritenersi fondato per difetto di motivazione, con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione sarà tenuta ad adottare una volta che sia stato eliminato il richiamato vizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
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