Riformata congedo assoluto

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Clotilde
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Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

Salve a tutti,
La settimana scorsa sono stata riformata con il seguente giudizio:
NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE ASSOLUTO. SI REIMPIEGABILE NEI RUOLI CIVILI.
vorrei sapere gentilmente che differenza c’è tra congedo assoluto e riserva e se c’è differenza a livello economico?
All’atto della notifica del giudizio di idoneità non mi è stato fatto firmare nessun documento se accettavo o meno il passaggio nel ruolo civili , è normale?
Grazie a tutti per la risposta


naturopata
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da naturopata »

Clotilde ha scritto: mar ott 30, 2018 9:05 am Salve a tutti,
La settimana scorsa sono stata riformata con il seguente giudizio:
NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE ASSOLUTO. SI REIMPIEGABILE NEI RUOLI CIVILI.
vorrei sapere gentilmente che differenza c’è tra congedo assoluto e riserva e se c’è differenza a livello economico?
All’atto della notifica del giudizio di idoneità non mi è stato fatto firmare nessun documento se accettavo o meno il passaggio nel ruolo civili , è normale?
Grazie a tutti per la risposta
Tra congedo assoluto e riserva non c'è alcuna differenza a livello economico, dal punto di vista giuridico, nella riserva si potrebbe essere richiamati in servizio a determinate condizioni e per determinate mansioni, cosa per te impossibile visto il congedo assoluto.

Per l'latra domanda è tutto normale, sei tu che entro 30 gg (se non indicato entro 15 gg.) devi esprime la volontà di transitare che potrai revocare sino al giorno del transito, anche non presentandoti alla firma del contratto.
Clotilde
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

Grazie!
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antoniomlg
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da antoniomlg »

ci potrebbero essere delle differenza se è per causa di servizio.

spero che il tutto sia avvenuto per causa di servizio...

fai sapere
cosi eventualmente approfondiamo il discorso
Clotilde
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

La dipendenza da causa di servizio è ancora in itinere. Per adesso solo riformata. Ma non è in contrasto il giudizio congedo assoluto e si reimpiegabile nei ruoli civili? Quasi tutti i colleghi sono stati posti nella categoria riserva
dukota
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da dukota »

Clotilde ha scritto: mar ott 30, 2018 3:26 pm La dipendenza da causa di servizio è ancora in itinere. Per adesso solo riformata. Ma non è in contrasto il giudizio congedo assoluto e si reimpiegabile nei ruoli civili? Quasi tutti i colleghi sono stati posti nella categoria riserva
Se la pratica di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio è ancora da definire da PREVIMIL, appare "anomalo" il giudizio espresso dalla C.M.O. con il verbale di riforma atteso che ordinariamente, tranne per infermità che rinconducono a grave invalidità, per l'interessato in attesa della definizione della causa di servizio , viene assunto un giudizio di parziale inidoneità assoluta (con il collocamento nella rispettiva aspettativa retribuita ex art. 19, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e art. 12, comma 2 del D.P.R.11 settembre 2007, n. 171.). Anche per il transito nell'impiego civile, la stessa Commissione Medica, in fase di rilascio dell'estratto del verbale di riforma, partecipa all'interessato con il foglio AVVERTENZE le modalità ed i termini per la rinuncia o per l'ammissione al transito . Se tale utimo adempimento non è stato effettuato presso la C.M.O., può essere esercitato direttamente dall'interessato presentando la relativa istanza o dichiarazione di rinuncia (attenzione ai termini decadenziali!). Per quanto riguarda la categoria del congedo per il personale riformato, le modalità sono indicate nella Circolare n. 2/2003 del 9 giugno 2003 della ex Direzione Generale della Sanità Militare (riferimento di PERSOMIL per ll' emissione del decreto di cessazione dal servizio).
Clotilde
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

Grazie!
aleberna
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da aleberna »

Il collocamento nella riserva o nel congedo assoluto dipende dal verbale di inabilità della C.M.O. e quindi conseguente alla patologia che ha portato alla riforma. Nel caso di inabilità assoluta non si è idonei a svolgere alcuna mansione , si viene collocati nel congedo assoluto e si beneficia della articolo 2 comma 12 della 335/95; in tutti gli altri casi (la maggior parte) si viene posti nella riserva ed eventualmente (ipotesi remotissima) richiamati in servizio dalla riserva. La dipendenza da causa di servizio non c'entra nulla. Comunque qualora dichiarati idonei al transito all'impiego civile (mi sembra il suo caso) occorre entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento l'accettazione al transito nel ruolo degli impiegati civili dell' A.D.
Clotilde
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

Innanzitutto grazie per la risposta. Se vi è una
inabilità assoluta e non si è idonei a svolgere alcuna mansione e si viene collocati nel congedo assoluto perché poi c'è il giudizio "si reimpiegabile nei ruoli civili dell'amministrazione". Anche con questa dicitura si può fare istanza per la legge 335/95?
Grazie ancora
naturopata
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da naturopata »

Clotilde ha scritto: mer nov 07, 2018 5:19 pm Innanzitutto grazie per la risposta. Se vi è una
inabilità assoluta e non si è idonei a svolgere alcuna mansione e si viene collocati nel congedo assoluto perché poi c'è il giudizio "si reimpiegabile nei ruoli civili dell'amministrazione". Anche con questa dicitura si può fare istanza per la legge 335/95?
Grazie ancora
Il congedo esiste solo per il personale militare/forze dell'ordine, non per i civili. Il congedo assoluto è solo ai fini militari, mi sembra ovvio, un civile non viene congedato. Per non essere idoneo anche alle mansioni civili, bisogna essere riformato con inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, ex art. 2, comma 12 legge 335/95.
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da Clotilde »

naturopata ha scritto: mer nov 07, 2018 5:42 pm
Clotilde ha scritto: mer nov 07, 2018 5:19 pm Innanzitutto grazie per la risposta. Se vi è una
inabilità assoluta e non si è idonei a svolgere alcuna mansione e si viene collocati nel congedo assoluto perché poi c'è il giudizio "si reimpiegabile nei ruoli civili dell'amministrazione". Anche con questa dicitura si può fare istanza per la legge 335/95?
Grazie ancora
Il congedo esiste solo per il personale militare/forze dell'ordine, non per i civili. Il congedo assoluto è solo ai fini militari, mi sembra ovvio, un civile non viene congedato. Per non essere idoneo anche alle mansioni civili, bisogna essere riformato con inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, ex art. 2, comma 12 legge 335/95.
Da un post più sopra avevo capito diversamente
gino59
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da gino59 »

INPDAP: Pensioni per inabilità
La legge vigente prevede che un dipendente pubblico che si trovi in una condizione di salute tale da rendere difficoltoso o impossibile lo svolgimento del suo lavoro, può richiedere all’INPADAP, o meglio ormai all’INPS, la concessione di specifici benefici previdenziali.

Il modello di domanda in formato PDF include anche una sezione che SEMBRA un vero e proprio certificato medico, quindi che deve essere compilato da un medico di fiducia del richiedente, può essere scaricato da QUESTO link sul sito dell’INPS (in realtà nella ricerca ne compaiono 2, consiglio: “Domanda di pensione ordinaria o privilegiata di inabilità” – cod. AP76) nella sezione “gestione dipendenti pubblici ex-INPDAP”; nel PDF scaricato bisogna prima selezionare il flag “inabilità” dopodichè può essere convenientemente compilato con l’Adobe Reader, ma può anche essere scaricato vuoto e quindi compilato a mano. In realtà tale modulo deve essere comunque corredato da un ulteriore certificato su modello “allegato 2” che potrà essere fornito direttamente dall’amministrazione (esperienza personale).

Come si vedrà più appresso, costantemente tra i requisiti sanitari è inserito che le infermità non devono dipendere da causa di servizio. Ma la causa di servizio per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei corpi militari, è stata abolita a partire dal dicembre 2011 e rimane la tutela INAIL; restano però valide le concessioni di “causa di servizio” la cui domanda è stata presentata prima di quella data.

Non esistono normative che indichino una incompatibilità tra le infermità provocate da infortuni o malattie riconosciute come infortunio sul lavoro o malattie professionali nella tutela INAIL e patologie che provocano una condizione inabilitante utile ai fini del riconoscimento di una delle tipologie di pensione di inabilità per i dipendenti statali.

Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.

La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:

Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.

Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli, e con l’iscrizione negli albi professionali.




Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.




Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

ITER SUCCESSIVO

Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purchè non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.

Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.

In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

PER TUTTI I 3 TIPI DI PENSIONE è previsto, in caso di mancato accoglimento, il ricorso amministrativo alla direzione provinciale INPS-gestione ex INPDAP che provvederà a disporre una ulteriore visita medica.

In caso di diniego definitivo alla prestazione, è possibile proporre ricorso giudiziario alla Corte dei Conti






https://www.superabile.it/cs/superabile ... ativa.html
IVANBALBOA
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Re: Riformata congedo assoluto

Messaggio da IVANBALBOA »

Buongiorno.

Scusa te ma una domanda che puo' sembrare banale. Se si è riformati da una Cmo, perchè poi c'è una visita successiva?
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