Egregio Avvocato, gradirei sapere se un militare dell'Arma con 27 anni di effettivo servizio,sottoposto a visita medica Colleggiale presso Ospedale Militare,venendo riformato in modo totale, per patologia non dipendente da causa di servizio, gli competa o meno la pensione ordinaria, come se avesse maturato i 40 anni di servizio effettivo, oppure in base agli anni di effettivo servizio svolto.
Grazie anticipatamente
Affettuosi Saluti
CAVALIERE Giampaolo
Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
Messaggio da Roberto Mandarino »
Caro collega,
ovviamente ti spetta la pensione che hai maturato, con l'anzianità che riferisci hai diritto al sistema misto.
Tuttavia qualora tu abbia una qualsiasi patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal COMITATO puoi produrre domanda di aggravamento, senza limiti di tempo, e qualora questa venga ascritta almeno ad ottava categoria della Tab. "A" ai fini di P.P.O. avrai automaticamente diritto alla pensione privilegiata ordinaria (cioè al 10% in più della pensione in godimento).
Per ottenere la pensione per "inabilità assoluta", bisogna essere dichiarati dalla Commissione Medico Militare "in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", inoltre la patologia non deve essere dipendente da causa di servizio è l'interessato deve aver maturato almeno 5 anni di servizio.
Saluti Roberto Mandarino
ovviamente ti spetta la pensione che hai maturato, con l'anzianità che riferisci hai diritto al sistema misto.
Tuttavia qualora tu abbia una qualsiasi patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal COMITATO puoi produrre domanda di aggravamento, senza limiti di tempo, e qualora questa venga ascritta almeno ad ottava categoria della Tab. "A" ai fini di P.P.O. avrai automaticamente diritto alla pensione privilegiata ordinaria (cioè al 10% in più della pensione in godimento).
Per ottenere la pensione per "inabilità assoluta", bisogna essere dichiarati dalla Commissione Medico Militare "in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", inoltre la patologia non deve essere dipendente da causa di servizio è l'interessato deve aver maturato almeno 5 anni di servizio.
Saluti Roberto Mandarino
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
Messaggio da enrico58 »
Roberto approfitto delle tue conoscenze per chiederti se nel mio caso arruolato il 6/12/1978 come ausiliari e congedato per riforma il 25/2009 spettano per intero l'indennità integrativa speciale e l'80% della base pensionabile, ho ricongiunto anche tre mesi lavorati nell'amministrazione postale, e se per caso sai fino a quando mi amministrerà il CNA.
Grazie mille per la tua cortesia
Enrico
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Enrico
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di serviz
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ovviamente dal 6.12.1978 al 6.12.2008 hai compiuto 30 anni effettivi di servizio (forse pensavi di compierli nel 2009), pertanto il tuo caso è diverso da quello dell'altro amico (i tre mesi cambiano poco e niente).
E' sufficiente chiamare il numero verde del C.N.A. Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti Tel.800271661.
Probabilmente sarai amministrato dal C.N.A. per circa un anno, successivamente sarai amministrato dall'I.N.P.D.A.P. questo quasi sicuramente a decorrere da gennaio 2011.
Il tuo decreto di pensione ordinaria non potrà essere redatto dal C.N.A. di Chieti prima del gennaio 2012 cioè fino a quando tale ufficio non riceverà da parte del Ministero della Difesa le disposizioni applicative relative al contratto integrativo 2008-2009.
Il C.N.A. a decorrere da gennaio 2010 inizierà a redigere i decreti di pensione ordinaria di coloro che sono andati in pensione negli anni 2006-2007.
Tutti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che andranno in pensione a decorrere dal 1.1.2010 saranno amministrati direttamente dall'I.N.P.D.A.P..
Saluti Roberto
E' sufficiente chiamare il numero verde del C.N.A. Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti Tel.800271661.
Probabilmente sarai amministrato dal C.N.A. per circa un anno, successivamente sarai amministrato dall'I.N.P.D.A.P. questo quasi sicuramente a decorrere da gennaio 2011.
Il tuo decreto di pensione ordinaria non potrà essere redatto dal C.N.A. di Chieti prima del gennaio 2012 cioè fino a quando tale ufficio non riceverà da parte del Ministero della Difesa le disposizioni applicative relative al contratto integrativo 2008-2009.
Il C.N.A. a decorrere da gennaio 2010 inizierà a redigere i decreti di pensione ordinaria di coloro che sono andati in pensione negli anni 2006-2007.
Tutti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che andranno in pensione a decorrere dal 1.1.2010 saranno amministrati direttamente dall'I.N.P.D.A.P..
Saluti Roberto
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
Messaggio da Roberto Mandarino »
Volevo precisare che ai sensi dell' Art.2 Comma 12 della Legge 335/1995, (che allego in basso), per aver diritto alla pensione "d'inabilità assoluta" (che nel sistema pensionistico retributivo rilascia il diritto di ricevere 40 anni di contribuzione), la patologia non deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La relativa domanda può essere presentata anche successivamente al congedo, ma il verbale della Commissione Militare di Medicina Legale (c.m.o.) deve riportare questa esatta dicitura " stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Saluti Roberto
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Art.2 comma 12 Legge 335/1995
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
La relativa domanda può essere presentata anche successivamente al congedo, ma il verbale della Commissione Militare di Medicina Legale (c.m.o.) deve riportare questa esatta dicitura " stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".
Saluti Roberto
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Art.2 comma 12 Legge 335/1995
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
Messaggio da Corry3 »
Caro Roberto la massima dicitura delle c.m.o è la seguente:non idoneo in modo assoluto nel corpo e non è ulteriormmente impiegabile nei ruoli civili e in tutte le amministrazioni dello stato.Non riesco a comprendere qual'è la differenza della dicitura da te evidenziata(" stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa").
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Re: Riforma Totale per infermità non dip. da causa di servizio
Messaggio da Roberto Mandarino »
La differenza è enorme, perchè un conto è essere dichiarato "non idoneo al servizio nel Corpo di appartenenza e nelle amministrazioni pubbliche dello stato", un altro conto è essere dichiarati "in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", come richiede la legge sopra citata.
Non è vero che le Commissioni Mediche usano soltanto la dicitura usata con te. A domanda tutti i dipendenti pubblici compresi gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia possono chiedere di beneficiare di questa legge.
Inoltre non vi è alcuna differenza negli importi pensionistici del personale riformato perchè dichiarato non idoneo al transito nei ruoli civili e quello dichiatato idoneo a tale transito che opta per il pensionamento.
Le leggi ci sono, è difficile conoscerle, richiederle e farle applicare.
Saluti Roberto
Non è vero che le Commissioni Mediche usano soltanto la dicitura usata con te. A domanda tutti i dipendenti pubblici compresi gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia possono chiedere di beneficiare di questa legge.
Inoltre non vi è alcuna differenza negli importi pensionistici del personale riformato perchè dichiarato non idoneo al transito nei ruoli civili e quello dichiatato idoneo a tale transito che opta per il pensionamento.
Le leggi ci sono, è difficile conoscerle, richiederle e farle applicare.
Saluti Roberto
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