RIFORMA PARZIALE

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panorama
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da panorama »

Per i colleghi CC.,

Allego la circolare del C.G.A. CC. - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli n. 900004-15/M2-8/Pers. Mar. datata 13/12/2002 ad Oggetto: - Impiego del personale "inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale" ai sensi del D.P.R. 25.10.1981, n. 738.

La suddetta alla data odierna non risulta abrogata e, riporta tra l'altro " ...... che il personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale resta in posizione di aspettativa sino all'adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condizione necessaria per il reimpiego".

Quanto sopra trova riscontro nel D.P.R. 461/2001 all'art. 19

Art. 19.
Norme finali e di coordinamento

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a
qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

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Note all'art. 19:

- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".

- Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:
"Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.

A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
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stomale
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da stomale »

Jim ha scritto:Sono un riformato parziale. Sintetizzo gli aspetti essenziali dello status:
1. I posti d'impiego sono solo quelli della famosa circolare. In territoriale non è prevista nè la Stazione, nè le aliquote NORM, neanche come scrivano.
2. Eccetto per l'incarico di Capo Sezione Amministrativa, il comando è SEMPRE precluso. Lo scrivente, M.C., in caso di assenza del Lgt, viene messo a brogliaccio da un App.Sc..
3. Non esiste nessuna circolare su turni notturni, tiri, straordinari, servizi esterni, seggi elettorali e quant'altro. Fanno fede le sole prescrizioni della CMO sul modello BL di riforma ed a cui il proprio c.te deve attenersi.
4. Le domande di trasferimento fuori c.do di corpo non seguono il getra.
5. Si viene destinati anche se il reparto richiesto è in organico.

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Buongiorno, sono un App. dei CC riformato parzialmente dal novembre 2016. Volevo sapere qualcosa in più sulla nostra posizione. E' vero che non influiamo sull'organico dei reparti? E' vero che in caso di domanda di trasferimento dovremmo essere accontentati? Grazie e scusa il disturbo.
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Jim
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da Jim »

Assolutamente si. Veniamo collocati in "extraorganico" ed in caso di istanza di trasferimento (per i soli incarichi previsti dalla nota circolare) l'esito è sempre positivo (tranne comprovate eccezioni) poiché il nostro impiego è regolato dalle norme previste per le c.d. "categorie protette".

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stomale
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da stomale »

Jim ha scritto:Assolutamente si. Veniamo collocati in "extraorganico" ed in caso di istanza di trasferimento (per i soli incarichi previsti dalla nota circolare) l'esito è sempre positivo (tranne comprovate eccezioni) poiché il nostro impiego è regolato dalle norme previste per le c.d. "categorie protette".

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grazie 1000 gentilissimo
panorama
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da panorama »

Un tempo se non ti confermavano nella stessa sede ma ti trasferivano altrove, ti pagano il movimento d'ufficio, quindi erano £££££, oggi se ti trasferiscono d'ufficio devono darti gli €€€€€, poi, se tu fai istanza (che sicuramente ti sarà chiesta) per essere accontentato ti propongono di scegliere a te la sede.
Quindi, valutate e agite d'astuzia se volete incassare qualche €..
Alfiere
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da Alfiere »

E qualora non ci sia la dipendenza da causa di servizio,la materia e' regolata da altre circolari o leggi?
Quali sono i tempi e chi emette il provvedimento? Grazie.
Alfiere
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da Alfiere »

Alfiere ha scritto:E qualora non ci sia la dipendenza da causa di servizio,la materia e' regolata da altre circolari o leggi?
Quali sono i tempi e chi emette il provvedimento? Grazie.
inoltre anche dopo aver inserito le credenziali, non mi fa scaricare le circolari allegate con scritta "non hai i permessi".
firenzeviola83
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da firenzeviola83 »

Salve a tutti volevo sapere che speranza ho di passare dal Nucleo Comando di una Compagnia alla Centrale Operativa della stessa Compagnia? Il motivo sta che non sto bene con il Comandante, visto che non fa nulla e non sa fare nulla. Il problema e che i mie due colleghi con cui ci vado d'accordo vanno in pensione tra qualche anno.
panorama
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Re: RIFORMA PARZIALE

Messaggio da panorama »

Promemoria per i colleghi CC.

La delibera del COBAR XI° Mandato del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", n. 137 (annessa al verbale n. 456 XI° mandato del 15/10/2015) riporta che, la norma - segnatamente il DPR 738 del 25/10/1981 - relativo al "personale riformato parziale" è stata abrogata dall'art. 6 Legge 78 del 31/03/2000.
Cmq. potete cercare detta delibera nel portale per leggerla in maniera completa.
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