Riforma parziale

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martin1969
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Iscritto il: lun lug 27, 2009 10:10 pm

Riforma parziale

Messaggio da martin1969 »

Buongiorno a tutti, sono un primo maresciallo con 31 anni di servizio.
A seguito di un intervento ho riportato una perdita parziale dell’udito ad un orecchio, difficoltà nel sentire quando c’è confusione e soprattutto nel capire da quale direzione arriva un suono/rumore; la CMO mi ha dato l’idoneità al servizio incondizionato.
Sto valutando se fare richiesta per dipendenza da causa di servizio al fine di ottenere una riforma parziale, ma ho alcuni dubbi al riguardo:

1. La permanente inidoneità parziale per il personale militare del comparto Difesa, è compatibile, di massima, con menomazioni giudicate dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili singolarmente o per cumulo alla 4a o 5a categoria della tabella A. Tuttavia può essere determinata da menomazioni ascrivibili anche alla 6a o alla 7a categoria quando cagionino palesi limitazioni funzionali e d’impiego di precipuo interesse per attività addestrative od operative militari, sempre in relazione al grado, all'incarico e all'età del militare (da Direttiva del 2009 dell’Esercito)
Io penso di rientrare in una delle seguenti opzioni:
a. Tabella A
Ottava categoria:
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
oppure
b. Tabella B
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.

Avendo nella migliore delle ipotesi una 8a cat. Tab.A, pur avendo limitazioni funzionali e d’impiego, non posso ottenere una riforma parziale?
La valutazione è solo a discrezione della CMO ed è insindacabile?
Se non posso ottenere una riforma parziale perché la patologia non rientra nelle categorie previste, non corro il rischio di essere giudicato non idoneo, è così?
Inoltre vi chiedo se sono io a dover chiedere di avere la riforma parziale, magari inserendo la richiesta nella domanda per causa di servizio oppure devo richiederla durante la visita presso la CMO, o è la CMO che mi propone questa opzione?

2. Se si è in aspettativa per riforma parziale, in attesa del riconoscimento o meno della causa di servizio, nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, sono ripetibili la metà degli emolumenti sopra citati corrisposti dal 13° al 18° mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il 18° mese continuativo di aspettativa.
Tale ripetizione non deve, invece, essere effettuata, qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa.
In caso di mancato riconoscimento della causa di servizio da parte del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio è possibile ricorrere al TAR o al Presidente della Repubblica e, se il Giudice Amministrativo accoglie un'eventuale istanza cautelare di sospensione, gli effetti del provvedimento di diniego del riconoscimento che ha generato la riforma, sono anche essi sospesi sino all'emissione da parte del TAR della sentenza definitiva;

Sul forum ho trovato due ‘pareri’ contrastanti in merito:

A. Argomento: Parziale riforma - transito a ruolo civile
da: giovanni.io Mar Gen 19, 2010 12:29 pm
________________________________________
, ti rispondo, ciao parziale Dalla Riforma OCM e Esito negativo del CVC, Quindi congedato dal corpo polzia pen. Il 21-9-2009 ho rifiutato Il ruolo civile e sono ANDATO in pensione senza la restituzione delle somme, poichè il giudizio del CVC è Stato emesso Dopo 24 mesi, i dati pero 'la del del giudizio definitivo del CVC non fa testo, fa testo Quando ti notificheranno il provvedimento del Ministero DI CUI fai Dice Che non parte il Riconoscimento della causa di servizio e congedato dal corpo, questa è la data esatta Che fa testo, ti porto il mio esempio:
Il 6 marzo 2007 i dati dal parziale Riforma OCM - dal 7 marzo 2007, in aspettativa speciale;
Il 7 luglio 2008 mi viene notificata la non dipendenza da causa di servizio, faccio ricorso entro 10 giorni (come previsto Dalla Norma) presso la mia segreteria, inserendo perizia medico legale altri certificati medici, il 21 settembre 2009 mi viene notificato l'atto finale del Ministero Che non cita la causa di servizio, il congedo dal corpo, la possibilita 'di transitare nei ruoli civili oppure il pensionamento, ho scelto il pensionamento, Quindi Dalla data 7 marzo 2007 (posto in aspettativa spec.) Fino al 21 settembre 2009 (dati del provvedimento finale da parte del I ministri RO) sono passati 30 mesi e non ho restituito niente, spero di Essere Stato Chiaro, Sono a tua Disposizione, ciao

B. Argomento: La differenza fra riforma totale e riforma parziale
da italiauno61 » ven feb 28, 2014 10:12 am
Se il Giudice Amministrativo accoglie un'eventuale istanza cautelare di sospensione, gli effetti del provvedimento di diniego del riconoscimento che ha generato la riforma, sono anche essi sospesi sino all'emissione da parte del TAR della sentenza definitiva che potrà essere favorevole o meno...Nel caso sia favorevole, è evidente che per quanto concerne lo stipendio non succederà nulla. Ma se la pronuncia fosse sfavorevole, allora si ripristinerebbero le condizioni che c'erano al momento dell'adozione del provvedimento...Se il provvedimento fu adottato entro i 24 mesi dalla domanda di dipendenza, allora il ricorrente bastonato dal TAR, dovrà restituire gli emolumenti percepiti in più. Sed lex dura lex…

Nel caso di nuovo giudizio negativo, ipotizzando che il giudizio del Comitato sia stato emesso al 16°mese di aspettativa mentre la sentenza del TAR arrivi al 25°mese di aspettativa si devono restituire gli emolumenti percepiti in più o no?
E qual è la normativa che riguarda questo punto?


3. Normative con valori differenti

a. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246.
Art. 582 Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
t) Otorinolaringoiatria:
2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

b. DECRETO 4 giugno 2014.
Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246".
T) Otorinolaringoiatria.
2) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla medie delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz) uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.

A quale delle due norme si deve fare riferimento?

Grazie anticipatamente a tutti.


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