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Tempistica e modalità sulle cause di servizio (Art. 10 legge 241/90). Posiziono qui' questa sentenza del TAR Piemonte nel caso possa servire a qualche collega in quanto accolto.

N. 02374/2010 REG.SEN.
N. 01175/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2008, proposto da:
S.. C.., rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso il T.A.R. Piemonte, Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. 53/N Pos. 18/9575/E del 7.5.2008 (comunicato con lettera raccomandata del 28.5.2008 n. 114355 ricevuta il 4.6.2008), con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo;
b) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi tra i quali, segnatamente, il verbale n. ….. del 29.6.2006 della Commissione Medica NR1 del Centro Militare di Medicina Legale di Torino nella parte in cui ha determinato l'8.10.1998 quale dies a quo di conoscibilità della patologia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il Referendario Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ten. Es., prestava servizio di leva obbligatorio e, come attesta il provvedimento impugnato, veniva congedato l’8.1.1988 e richiamato dal 27.7.1993 al 26.8.1993.
In data 13.4.2006 presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo (doc. 5 ricorrente) e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, per “grave ipoacusia post- traumatica dx (anacusia) per anomalie periferiche della via acustica a destra”.
Il 29.6.2006 la CMML di Torino accertava che dai referti prodotti dall’istante, relativi ad esami eseguiti in strutture esterne, il medesimo risultava essere stato sottoposto ad esame audiometrico in data 6.2.2006 attestante “Anacusia destra”, nonché a precedente esame audiometrico in data 8.10.1998 attestante “Ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra.
Al che la predetta Commissione riconduceva a quest’ultimo accertamento la patologia contestualmente definita a pag. 2 del relativo verbale del 29.6.2006 (doc. 9 ricorrente) in termini di “grave ipoacusia post-traumatica dx (Anacusia)” come patologia denunciata.
Sulla base della delineata riconduzione il Ministero, ritenendo la patologia denunciata e fatta oggetto delle istanze suindicate conoscibile dall’istante già a far data dal primo referto, ossia dal 8.10.1998, respingeva le domande per intempestività perché presentate sia oltre i sei mesi dalla data di conoscenza dell’infermità lamentata, che decorsi i cinque anni dalla data di cessazione del servizio.
1.2. Il ricorrente contesta la descritta assimilazione e riconduzione della patologia resa oggetto delle sue istanze e, in particolare, di quella presupposta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, alla patologia accertata con il referto audiometrico del 1998 e insorge contro il provvedimento ministeriale di diniego delle provvidenze e contro il verbale del 29.6.2006 della Commissione medica militare.
Deduce tre motivi di ricorso, censurando con il primo la delineata assimilazione, in sintesi sostenendo che il termine di sei mesi, di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, entro il quale l’interessato deve presentare l’istanza, debba decorrere non dall’insorgere di lievi disturbi, solo anticipatori, ma dalla conoscenza dell’effettiva gravità della malattia, che egli fa risalire solo al referto audiometrico del 6.2.2006, conseguendone la tempestività della sua istanza del 13.4.2006.
Con il secondo lamenta che il termine massimo di cinque anni dalla cessazione del servizio, che a parere dell’Amministrazione astringe anche l’istanza concernente la patologia denunciata dal ricorrente, non viga, invece, per quelle elencate alla Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 461/2001, tra le quali è annoverata la malattia di cui egli è afflitto, ricondotta alla Tab. A dallo stesso impugnato verbale della Commissione (Sezione 1, doc. 9 ricorrente).
Con il terzo motivo di gravame lamenta invece la violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 per non essere stato il provvedimento negativo conclusivo preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
2. Il ricorrente depositava memorie il 29.6.2009 e il 13.2.2010. L’Amministrazione si costituiva a mezzo dell’Avvocatura di Stato con comparsa depositata il 28.9.2009 con allegato un solo documento.
La Sezione disponeva, con Ordinanza collegiale n. 80 del 4.9.20090, istruttoria intesa ad acquisire dettagliata relazione “con la quale si chiarisca al Collegio se nella patologia accertata con l’esame audiometrico del 8.10.1998 di cui al referto riportato nel Verbale Modello BL/B …… del 29.6.2006 (doc. 9 produz. ricorr.) e definita come “ipoacusia neurosensoriale pantonale a destra” possa tecnicamente farsi rientrare ogni riduzione dell’udito fino a inglobare anche l’assenza radicale di udito (anacusia) e inoltre se l’ipoacusia è soggetta ad aggravamento, potendo evolvere dopo otto anni in anacusia, o se detta anacusia era già percepibile e conoscibile e come tale dall’interessato, e non come semplice ipoacusia, già al momento dell’effettuato esame audiometrico del 8.10.1998”.
L’Amministrazione non ottemperava e alla successiva Udienza pubblica del 3.1.2009 la Sezione, con Ordinanza n. 5/2010 reiterava l’istruttoria avvertendo che ove fosse perdurata l’inerzia il Collegio avrebbe dato per provate le circostanze indicate nel primo provvedimento istruttorio come oggetto del richiesto approfondimento tecnico.
Alla Pubblica Udienza del 25.3.2010 sulle conclusioni delle parti a la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa è stata ritenuta in decisione.
3.1.1. Deve preliminarmente il Collegio disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale sull’assunto che, essendo stato impugnato un provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria, la cognizione apparterrebbe alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ex artt. 62 R.D. n. 1214/1934 e 72, R.D. n. 1038/1933.
L’assunto non persuade la Sezione. Invero, malgrado il provvedimento principale impugnato, ossia il Decreto del Ministero della Difesa impugnato del 7.5.2008 deneghi anche la domanda di conseguimento della pensione privilegiata ordinaria, da un lato quest’ultima è solo uno dei tre oggetti, significativamente anche individuati nel provvedimento con tre distinti articoli, che contemplano anche la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (art. 1) e quella per il conseguimento dell’equo indennizzo (art. 3).
Dall’altro va posto in luce che la domanda definita all’art. 1 dell’impugnato Decreto assume portata assorbente in quanto concernente l’istanza, negativamente esitata, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Quest’ultima si atteggia con chiare note di presupposizione – pregiudizialità rispetto alle altre due, connotando, quindi, anche il relativo provvedimento in termini di atto presupposto rispetto a quello, contestuale, che ha definito la conseguenziale istanza di attribuzione della pensione privilegiata. La quale, oltretutto, è solo una delle tre domande, le altre due attenendo una alla presupposta domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’altra al conseguimento dell’equo indennizzo.
3.1.2. Ritiene, pertanto, la Sezione che appartenga al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell’equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell’equo indennizzo – pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo – che la decisione circa l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria.
3.1.3. Rimarca inoltre al riguardo il Collegio come, del resto, lo stesso ricorrente abbia puntualizzato e focalizzato l’oggetto della sua impugnativa nella domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del relativo equo indennizzo, emergendo dall’epigrafe del ricorso che lo stesso ha ad oggetto l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. ……. del 7.5.2008 “con il quale sono state respinte, per intempestività, le domande del ricorrente in data 13.4.2006 volte rispettivamente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "anacusia destra" e il relativo equo indennizzo”.
4.1. Venendo al merito del gravame, premesso che l’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 recita che “la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego”, la soluzione della questione di diritto se il termine massimo, entro il quale presentare l’istanza per cui è causa, di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B, non è risolvibile nei termini semplicistici prospettati dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, posto che non si legge chiaramente nella riportata disposizione che il predetto termine dalla cessazione del rapporto di impiego si applichi solo a patologie diverse da quelle di cui alle Tabelle A e B.
Il riportato comma, infatti, si limita a prescrivere i ai fini dell’indennizzabilità di una menomazione, l’equivalenza a una di quelle infermità o lesioni contemplate nelle tabelle A e B anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.
E’anche da osservare, peraltro, che, come precisato, la norma in analisi non reca un termine dalla cessazione del rapporto, entro il quale debba essere presentata la domanda – sia relativamente alle patologie afferenti alle infermità o lesioni contemplate nelle predette tabelle, sia relativamente ad altre - ma impone solo la delineata equivalenza anche quando la menomazione si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del servizio.
4.2. Tutto ciò debitamente premesso, ritiene la Sezione di non poter trarre dall’inottemperanza dell’Amministrazione medica militare all’Ordinanza istruttoria n. 80/2009 le conseguenze preannunciate nella successiva Ordinanza n. 5/2010, ossia dare per provate le circostanze oggetto del richiesto approfondimento tecnico, ciò stante la delicatezza della quaestio in iudicium deducta, che involge profili di discrezionalità tecnico - clinica sottesi all’acclaramento della eziopatogenesi condizionante l’opzione decisionale che non appare, dunque, prudente dare per accertati in via presuntiva o implicita.
D’altro canto il ricorrente col suo contegno processuale ha mostrato di conferire grande interesse e peso alla censura dedotta al terzo motivo, incentrata sulla violazione dell’obbligo di partecipazione del preavviso di diniego, depositando in allegato alla memoria per il merito in data 13.3.2010 una Sentenza in forma semplificata del T.A.R. Liguria (22.10.2009, n. 2952) che ha statuito sull’applicazione dell’istituto de quo alla materia che occupa, successivamente producendo nella chiamata preliminare all’Udienza odierna un ulteriore precedente in termini di analoga natura dello stesso T.A.R (Sent. 18.3.2010 n. 1195).
Ritiene conseguentemente il Collegio di dover annettere carattere assorbente al terzo motivo, che denuncia l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, preavviso di diniego imposto dall’art. 10-bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15.
La censura si presta a positiva valutazione e va, conseguentemente, accolta.
5.1. Com’è noto, la norma de qua pone a carico dell’autorità procedente un obbligo di comunicazione all’interessato che abbia presentato domanda per ottenere un provvedimento ampliativo, dei motivi che eventualmente si frappongano al suo accoglimento, stabilendo che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda”.
5.2. La disposizione ha la finalità di consentire lo sfogo del contraddittorio tra il destinatario di un provvedimento negativo e l’autorità emanante, già in sede di procedimento, allo scopo, da un lato, di anticipare il momento della disputa alla naturale sede di formazione della decisione amministrativa, ovverosia al procedimento, onde apprestare un filtro alle possibili iniziative contenziose processuali. Dall’altro, sottende la finalità di stimolare e agevolare l’apporto collaborativo del privato, con il duplice consueto risultato di permettere al medesimo rappresentare le sue ragioni in un’ottica di democratizzazione e dialettica procedimentale dell’agire amministrativo per provvedimenti e, al contempo, di illuminare l’amministrazione affinché pervenga alla decisione più giusta grazie anche all’esposizione che l’interessato abbia svolto di tutte le circostanze di fatto e di diritto che ruotano intorno alla vicenda afferente alla sua istanza.
5.3. Le delineate finalità garantistiche e deflattive impongono, correlativamente, che le eccezioni all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, pure individuate dalla norma, siano interpretate con canoni di rigida tassatività. Al riguardo, l’art. 10-bis precisa che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
5.4.1. Ne consegue che, oltre alle procedure concorsuali, debbono essere escluse dal raggio di applicazione della norma in analisi solo i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza sorti a seguito di istanza di parte – precisazione questa per il vero superflua, atteso che tutta la norma si applica solo ai procedimenti ad istanza di parte – ma che siano gestiti dagli enti previdenziali (INPS, INPDAP, INAIL, eccetera) e non anche a quei procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti da enti diversi ovvero a procedimenti che esulino dalla materia strettamente previdenziale ed assistenziale
5.4.2. Tale è il caso del procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo, che non ha natura previdenziale (Cassazione civile , sez. lav., 20 agosto 2004 , n. 16392; Cassazione civile , sez. lav., 17 dicembre 2001 , n. 15955) e verosimilmente non ha neppure natura assistenziale, posto che si conclude, in caso di accoglimento dell’istanza, con l’erogazione di una provvidenza che la legge espressamente qualifica come indennizzo, e che quindi ha natura indennitaria e non assistenziale.
5.5. Evidenzia, inoltre, il Collegio che quand’anche dovesse riconoscersi natura assistenziale al beneficio e al presupposto procedimento di riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio, lo stesso non sarebbe in ogni caso compreso nell’eccezione alla regola dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, trattandosi, comunque, di procedimento non rientrante tra quelli “gestiti dagli enti previdenziali” come precisa la norma, bensì dal Comitato di Verifica delle dipendenze da causa di servizio, che è organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5.6. Ritiene pertanto conclusivamente il Tribunale che al procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo si applica l’obbligo di comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, obbligo la cui violazione vizia il provvedimento finale di diniego, essendo stata infranta la disposizione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e vulnerata la correlativa sua funzione di ricondurre alla naturale sede procedimentale, prima ancora che alla presente sede processuale, la valutazione degli elementi difensivi eventualmente portati dall’interessato.
Considerato, dunque, che nella fattispecie all’esame ha fatto difetto la previa comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, la censura deve essere accolta e il provvedimento finale annullato.
Stante, inoltre, la delineata funzione di alimentazione del contraddittorio procedimentale che ava annessa alla norma in questione, ritiene il Collegio che il motivo in scrutinio abbia carattere e portata assorbenti poiché dà la stura ad una integrale rivalutazione dell’istanza del deducente alla luce degli elementi ed argomenti difensivi che egli eventualmente rappresenterà all’autorità procedente in seno al procedimento, che in ottemperanza alla presente Sentenza deve essere rinnovato.
Eque ragioni militano peraltro a suffragio della decisione di compensare le spese di lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, 1° Reparto 2° Divisione, Trattamento Pensionistico Ufficiali - n. ……… del 7.5.2008.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2010


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LA BEFFA.
Sono diventati quasi tutti STRANI i pareri del Comitato di verifica il quale boccia la maggior parte delle domande per il riconoscimento per “causa di servizio”.
Un collega nato nel 1967 e che lavora con me, nel dicembre 2004 viene chiamato dalla C.M.O. di Napoli (ossia quando aveva 37 anni di età) la quale si è espressa positivamente per “Note di spondilosi cervicale e dorsale”, lo scorso mese di Aprile ha ricevuto l’atto definitivo da parte del Comitato di Verifica in cui veniva negata la dipendenza da causa di servizio poiché l’infermità di cui sopra “ NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella sua etiopatogenesi l’incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali od anche traumatici.
In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile CON L’ETA’ del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.
Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In parole “povere” il C.V. ha detto che questo collega – faccio presente che quando è stato convocato dalla C.M.O. Napoli aveva 37 anni e che quindi significa, visto e considerato che passa anche del tempo ancor prima di essere convocato, almeno 1 anno – per l’infermità dichiarata “E’ DA RITENERSI PERFETTAMENTE COMPATIBILE CON L’ETA’” che il suo corpo umano si stava DETERIORANDO sin da giovane età. Questa si che è una bella trovata per non riconoscere più gli artrosi, e poi dicono che il lavoro nell’Arma non è USURANTE e in considerazione a ciò domando: I servizi notturni di pattuglia o di perlustrazione chi li deve fare sulla strada? Ed i rilievi degli incidenti stradali con pioggia, neve e temperature fredde ? Ed i P.C. o i P.B. in dette condizioni di tempo? Non è meglio che ci trasferiscono in ufficio e quelli degli uffici vadano alle Stazioni CC. o ai nuclei Radiomobili? Chi ci deve tutelare dalle malattie? Le malattie non fanno anche parte delle PREVENZIONE sulla sicurezza sul posto del lavoro? Ho la sicurezza del lavoro viene tutelata solamente negli uffici “per modo di dire” a discapito di tutti quei servizi esterni e fuori dalle mura militari?
Per il povero collega il quale gli ho consigliato “A MIO PARERE” di fare ricorso, questo significa che se da ulteriori accertamenti radiologici fatti un domani uscissero fuori ARTROSI CERVICALI, DORSALI-LOMBARI non potrà più fare nessuna domanda di causa di servizio in quanto:
1) Se non fa entro i termini previsti ricorso, c’è già di mezzo un giudicato e su ciò appoggiano ogni altro successivo giudizio;
2) Se già a 37 anni di età il corpo si stava DETERIORANDO figuriamoci oltre i 40 anni di età cosa potranno scrivere ancora;
3) Come detto al punto nr. 1 se non fa ricorso, un domani diranno che l’infermità di cui al 2004 della C.M.O. si è estesa su tutta la schiena/spalla e pertanto è un unico complesso morboso.
Che ne pensate di questa nuova TROVATA per non darci le cause di servizio?
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

Eccepisco soltanto che quanto riportato cioe'...

"nel dicembre 2004 viene chiamato dalla C.M.O. di Napoli (ossia quando aveva 37 anni di età) la quale si è espressa positivamente per “Note di spondilosi cervicale e dorsale”

è errato, infatti la Commissione Medico Militare dall'entrata in vigore del noto D.P.R.29.10.2001 n.461, non può più emettere alcun parere sulla dipendenza della patologia da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore del D.P.R.461/2001, i pareri favorevoli o contrari, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, sono espressi esclusivamente dai Comandanti che hanno avuto in forza l'interessato durante i periodi in cui il soggetto ha fatto risalire l'insorgenza della patologia nella domanda.
Spesso inoltre, malgrado questi rapporti siano favorevoli, il Comitato di Verifica avvalendosi delle proprie conoscenze mediche stabilisce che la patologia non abbia attinenza con il servizio prestato dall'interessato.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
domengio

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Messaggio da domengio »

Ciao Armando, ho letto solo adesso il tuo quesito e ti porto la mia esperienza.
La prima parte della tua patologia è come la mia (salvo l'ipertensione) e da circa un mese mi è arrivato il responso del comitato che è NON dipendente. Sto approntando con l'Avv. il ricorso al TAR, è difficile ma non posso non provarci. Ho già richiesto il transito nel ruolo civile, da quello che ho saputo dovrebbero impiegarci nei Comandi Legione o Battaglione. Sono stato parecchio tempo a vedere quanto prenderei di pensione ma non sono riuscito a saperlo con certezza, circa 1400 mensili (mi hanno detto cifre che vanno dai 1300 ai 1700 mensili). Tu sei Mar. Capo anno 1984 e io sono MAr. Ord. anno 1982 (ex app.s) entrambi con il sistema misto. Il mio iter burocratico è stato di 5 anni ovvero dall'aprile 2005.
Posso solo consigliarti che, se sei ancora in tempo, fai controllare la domanda di causa di servizio da un buon medico legale, e cerca di sapere (facilmente ottenibile con la richiesta di accesso agli atti amm.vi tramite URP Legionale) cosa è stato scritto nei rapporti informativi redatti dai Comandi, perchè è molto molto importante. Nel mio caso l'ultimo comando ha scritto "ha espletato regolare servizio di istituto". Cosa significa e il Comitato boccia senza remora. Guarda basta pensare che dal 2007 proprio il comitato ha preposto uno stampato da adottare per le cause di servizio in quanto quelle precedenti erano carenti e insufficienti.
In bocca al lupo e se vuoi scrivi.
ciao Domenico
panorama
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Messaggio da panorama »

Per quanti non so sappiano chiaramente, questa sentenza specifica da quale periodo scattano i SEI mesi per inoltrare una domanda per causa di servizio. Infatti si legge: “ debba essere inoltrata entro sei mesi dalla data in cui di è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza della infermità o lesione”. Ed ancora si legge: “questo Consiglio di Stato ha più volte sottolineato, infatti, il termine per presentare domanda di equo indennizzo decorre dal momento in cui il dipendente assume la piena consapevolezza non solo dell’infermità, ma anche della gravità e permanenza della stessa, e della dipendenza di essa da causa di servizio”.

N. 03549/2010 REG.DEC.
N. 03082/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2005, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
S…. G….., rappresentato e difeso dall'avv. F….. T….., presso lo stesso selettivamente domiciliato in Roma, largo Messico ….;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 14990/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il consigliere (omissis) e uditi per le parti gli avvocati l' avvocato dello Stato (omissis) e l'avvocato (omissis) per delega dell'avvocato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’…….. (omissis), già in servizio presso la Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali di (omissis), per l’annullamento del decreto dirigenziale recante reiezione della concessione dell’equo indennizzo, chiesta in ragione dell’infermità (artrosi diffusa del rachide con discopatie multiple) riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla competente commissione medica ospedaliera e, con decreto in data ….. febbraio 1998, dal dirigente del Ministero dei beni culturali e ambientali. Il medesimo decreto ha respinto la domanda di equo indennizzo inoltrata dal ricorrente in quanto intempestiva.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto avverso tale provvedimento; il Ministero appella, sostenendo che, in ragione delle numerose assenze dal servizio giustificate dal ricorrente fin dal 1973 in ragione della stessa patologia per la quale solo nel 1996 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e della fruizione di cure termali e fisioterapiche a partire dal 1983, deve ritenersi evidente la consapevolezza, risalente nel tempo, circa gli effetti invalidanti della patologia accertata. Di conseguenza, secondo il Ministero appellante, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dpr n. 349 del 1994, legittimamente la domanda di equo indennizzo è stata respinta.
L’appello non può trovare accoglimento.
La norma appena citata impone che la domanda di accertamento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo previsto dall’art. 68 dpr n. 3 del 1957 debba essere inoltrata entro sei mesi dalla data in cui di è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza della infermità o lesione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha omesso, nel respingere la domanda proposta dal ricorrente, di indicare il momento al quale fare riferimento per stabilire la conoscenza, da parte dell’interessato, della patologia antalgica in esame e della riferibilità della stessa alla causa di servizio. Come questo Consiglio di Stato ha più volte sottolineato, infatti, il termine per presentare domanda di equo indennizzo decorre dal momento in cui il dipendente assume la piena consapevolezza non solo dell’infermità, ma anche della gravità e permanenza della stessa, e della dipendenza di essa da causa di servizio. L’esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio è, quindi, il momento di decorrenza del termine in discorso: nel caso di specie, come si è detto, l’Amministrazione non ha specificato alcun elemento di fatto in ordine alla ritenuta intempestività della domanda, genericamente e, quindi, immotivatamente respinta.
La sentenza impugnata merita quindi conferma.
Le spese di lite per questo secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Ministero appellante a rifondere all’appellato le spese del giudizio, nella misura di 3.000 (tremila) euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
omissis, Presidente
omissis, Consigliere
omissis, Consigliere
omissis, Consigliere
omissis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2010
danielavaleria
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Messaggio da danielavaleria »

Buongiorno,
mi è stata notificata la comunicazione con cui la PA respinge, a seguito di parere del comitato di verifica cause di servizio, la domanda di causa di servizio, dopo parere positivo della comm. medico-ospedaliera (cat. A quinta).
Entro quale termine posso esperire azione giudiziaria? conviene rivolgermi ad un sindacato?
Grazie
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

La Commissione Medica giudica la gravità della patologia assegnando a questa una categoria tabellare, mentre il Comitato decide se questa patologia dipende o meno dal servizio.
Ai fini dell'Equo indennizzo si può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, mentre ai fini della Pensione Privilegiata si deve ricorrere alla Corte dei Conti, ovviamente bisogna trovarsi in qualche modo un legale.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
civan67
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Messaggio da civan67 »

Ciao Armando, scusami se ti disturbo, ma volevo un consiglio da parte tua per una mia situazione particolare:
Nel 2006, ho presentato domanda di causa dipendente da servizio (cariopatia ipertensiva "Pressione alta") AD OTTOBRE DEL 2009 IL MIO DOTTORE cARDIOLOGO DURANTE LA VISITA DI CONTROLLO ANNUALE MI HA DETTO CHE IL MIO CUORE si e ingrossato un pò, tranquilizzandomi e dicendomi di tenerlo sotto controllo. Ora e da circa 2-3 mesi che continuo ad avere attacchi di panico e tachicardia ed ho paura di marcare visita, in quanto so che all'infermeria mi darebbero 2-3 mesi di malattia e di conseguenza rischierei di essere riformato, poichè mi hanno riferito che per certe malatie tra cui le malattie cardio-vascolari ti riformano. Preciso che ho 26 anni di servizio ed ho gia tre cause riconosciute , come mi devo comportare la riguardo? che conseguenze potrei andare incontro se marco visita e poi mi riformano? grazie mille
raimondo1957

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Messaggio da raimondo1957 »

caro armando nel mese di marzo 2010 il famoso comitato di verifica mi annunciava dopo nove anni che l'ipertensione arteriosa con danno d'organo non veniva riconosciuta causa di servizio in quanto era una malattia ereditaria dalla famiglia. ti auguro che ha te capiti meglio.ciao
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,
sei distratto, infatti armando in altri post di questo forum, ha comunicato che purtroppo come avviene sempre più spesso, non gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia dal Comitato di Verifica.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

La tab. B rilascia il diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria, soltanto per alcuni anni, che vengono stabiliti e riportati dalla cmo nel verbale, se questa patologia non viene successivamente a seguito di aggravamento ascritta ad 8^ categoria della tabella "A" la pensione privilegiata NON VIENE ULTERIORMENTE CONCESSA.

CIRCA LA FALSITA' DELLE INFORMAZIONI CHE CIRCOLANO, ALLEGO LE DISPOSIZIONI PREVISTE AL PUNTO 5 (ALLEGATO IN BASSO) DELLA CIRCOLARE N.27 DEL 25.7.2007 INPDAP, QUESTE NON PREVEDONO LA PENSIONE PRIVILEGIATA IN CASO DI ASCRIZIONE AI FINI DI PPO DELLA PATOLOGIA ALLA TABELLA B.

Un abbraccio Roberto
______________________________________
5. Assegno rinnovabile
La concessione del trattamento privilegiato sotto forma di assegno rinnovabile
viene disposta quando l’organismo sanitario non è in grado di pronunciarsi
definitivamente sulla stabilizzazione della menomazione e se essa sia o non
suscettibile di miglioramento. In particolare, qualora le infermità o lesioni
ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al D.P.R. n.
915/1978 e s.m.i., siano suscettibili di miglioramento, spetta un assegno
rinnovabile il cui importo è pari all’ammontare della pensione privilegiata,
determinata in relazione alla categoria di ascrivibilità delle infermità e con le
stesse modalità di cui al precedente paragrafo, ed è attribuito per un periodo di
tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro (art. 68, comma 1, del
DPR n. 1092/1973, come modificato dall’art. 5 della legge n. 9/1980).
In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 della legge n. 9/1980, entro i
sei mesi anteriori la scadenza dell’assegno la sede Inpdap territorialmente
competente è tenuta a sottoporre il titolare dello stesso ad accertamenti sanitari
presso la CMO, inviando copia del verbale concessivo dell’assegno e dei pareri
del Comitato di verifica per le cause di servizio; a tal fine, nel rispetto
dell’autonomia gestionale di ciascuna sede, si ritiene necessaria l’adozione di un
apposito scadenzario che consenta l’avvio del relativo procedimento nei termini
sopra individuati. A riguardo possono verificarsi le seguenti fattispecie:
- se l’infermità risulta ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla
tabella A e non è più suscettibile di miglioramento, l’assegno viene
tramutato in pensione privilegiata dal giorno successivo alla scadenza
dell’assegno;
- se dal verbale di accertamento sanitario risulta che l’infermità è suscettibile
di miglioramento, l’assegno rinnovabile deve essere ulteriormente rinnovato,
a condizione che l’ulteriore assegnazione non comporti complessivamente il
superamento di quattro anni; qualora vengano superati i quattro anni
complessivi, l’assegno si tramuta in pensione di privilegio;
- qualora l’invalidità risulti ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella
B, l’assegno in esame viene convertito in indennità per una volta tanto (cfr.
paragrafo 6), con contestuale ripristino della pensione ordinaria;
- se la menomazione non viene più riscontrata ovvero non risulta essere
classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, l’assegno viene revocato
alla sua scadenza, con contestuale ripristino della pensione ordinaria.

Nel caso in cui non sia stato completato il procedimento per la nuova
valutazione dell'infermità alla scadenza dell’assegno rinnovabile, in applicazione
di quanto previsto dall’articolo 6 della citata legge n. 9/80, la sede Inpdap
proroga il pagamento dello stesso sino a quando non possa farsi luogo
all’emanazione dell’ulteriore provvedimento, un volta acquisiti gli elementi
necessari.
Se dalla documentazione sanitaria risulta l’assegnazione di una categoria
inferiore rispetto a quella che ha dato titolo all’assegno rinnovabile, le somme
corrisposte in proroga sono imputate al nuovo trattamento economico
limitatamente all’importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale
limite non si fa luogo al recupero (comma 2, dell’articolo 6 della legge n. 9/80).
Nel caso in cui all’interessato, per conseguita guarigione, non venga liquidato
ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile
(comma 3 del medesimo articolo 6).
Si sottolinea che le Sedi dovranno recuperare le maggiori somme
eventualmente erogate in proroga nel periodo intercorrente tra la data di
emanazione del verbale della CMO e la data di emissione del nuovo
provvedimento.
In particolare nel caso in cui all’iscritto non venga erogato un ulteriore
trattamento, per conseguita guarigione, la Sede dovrà adottare un apposito
provvedimento di revoca dell’assegno rinnovabile.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Hachi
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Messaggio da Hachi »

Caro Roberto,
gradirei sapere se da una patologia gia' riconosciuta causa di servizio per la quale si sia stati riformati in modo parziale,
scaturisce un'altra patologia strettamente correlata, sia considerata una concausa e quindi automaticamente aggravamento della prima patologia. Come funziona in questo caso; e' sufficiente produrre nuova documentazione presso il proprio Comando oppure bisogna presentare domanda di aggravamento? Ci sono dei rischi a presentare la domanda di aggravamento per coloro che sono in servizio in modo parziale?
Cordiali saluti
Hachi
Roberto Mandarino
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Messaggio da Roberto Mandarino »

Avendo una malattia riconosciuta in passato dipendente da causa di servizio DAL COMITATO (NESSUN ALTRO ENTE E' PREPOSTO A DICHIARARLA TALE) è sempre consigliabile proporre domanda di aggravamento, in quanto automaticamente viene confermata la nuova categoria tabellare assegnata nell'aggravamento dalla cmo, senza chiedere nuovamente il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio al Comitato perchè questo organo si era già espresso in precedenza.

Mentre in caso di domanda di interdipendenza oppure oppure di concausa, viene chiesto nuovamente il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio al Comitato di Verifica, che ultimamente è avaro.

Tuttavia si rischia (ma vale la pena rischiare) che la cmo rigetti la domanda di aggravamento obbligando l'interessato a presentare domanda di interdipendenza oppure di concausa.

In caso di aggravamento se viene assegnata una categoria dalla 4^ cat. alla 1^ cat. si rischia la riforma totale.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Hachi
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Messaggio da Hachi »

Grazie Roberto.
Ciao.
Hachi
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Messaggio da Hachi »

Caro Roberto,
ti risulta che le persone riformate con la 6^ categoria abbiano diritto a due anni di maggiorazione anzianita' ai fini pensionistici?
Cordiali saluti
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