Riforma o transito ai ruoli civili ?

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Niksal
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Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da Niksal »

Buongiorno, desidererei conoscere a cosa vado incontro e cosa è meglio fare nella situazione che di seguito vi rappresento.
Già dall’anno scorso, dopo ricovero ospedaliero, mi trovo in convalescenza per motivi di salute purtroppo non dipendenti da causa di servizio e l’Ospedale Militare mi ha convocato nuovamente a visita per i primi di giugno 2023.
Verso la metà di luglio 2023 compirò un anno di aspettativa e per la patologia di cui sono affetto c'è il rischio di essere riformato. Già l’INPS mi ha riconosciuto la L. 104 con connotazione di gravità e l’invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Mi sono arruolato nel 1991 e ad agosto prossimo compirò 57 anni di età, mentre ad ottobre maturerei 32 anni effettivi di servizio. Ho già riscattato i 5 anni e nel tempo mi sono state riconosciute 2 cause di servizio (due ottave e per cumulo una settima). Non ho ancora i requisiti per andare in pensione ad anzianità che avrei maturato ad agosto del 2025 ovvero all’età di 59 anni, mentre ad agosto 2026 avrei compiuto i 60 anni.
Poiché adesso sento parlare da colleghi di L. 335, di eventuale passaggio ai servizi civili (sempre che l’Ospedale Militare mi ritenga idoneo e sempre che mi convenga), di privilegiata, di cumulo, di pensione di inabilità. Insomma ho le idee confuse e non so a cosa vado incontro.
Inoltre: la L. 335 escude o no la privilegiata ? e nel caso di riduzione di stipendio al 50% dopo aver superato 1 anno di aspettativa l'eventuale transito ai ruoli civili con quale stipendio avverrebbe ?
Potreste, gentilmente, consigliarmi in merito a cosa può accadere e cosa è più conveniente fare in questa situazione.
Grazie


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nonno Alberto
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da nonno Alberto »

Niksal ha scritto: mer mar 22, 2023 1:32 pm Buongiorno, desidererei conoscere a cosa vado incontro e cosa è meglio fare nella situazione che di seguito vi rappresento.
Già dall’anno scorso, dopo ricovero ospedaliero, mi trovo in convalescenza per motivi di salute purtroppo non dipendenti da causa di servizio e l’Ospedale Militare mi ha convocato nuovamente a visita per i primi di giugno 2023.
Verso la metà di luglio 2023 compirò un anno di aspettativa e per la patologia di cui sono affetto c'è il rischio di essere riformato. Già l’INPS mi ha riconosciuto la L. 104 con connotazione di gravità e l’invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Mi sono arruolato nel 1991 e ad agosto prossimo compirò 57 anni di età, mentre ad ottobre maturerei 32 anni effettivi di servizio. Ho già riscattato i 5 anni e nel tempo mi sono state riconosciute 2 cause di servizio (due ottave e per cumulo una settima). Non ho ancora i requisiti per andare in pensione ad anzianità che avrei maturato ad agosto del 2025 ovvero all’età di 59 anni, mentre ad agosto 2026 avrei compiuto i 60 anni.
Poiché adesso sento parlare da colleghi di L. 335, di eventuale passaggio ai servizi civili (sempre che l’Ospedale Militare mi ritenga idoneo e sempre che mi convenga), di privilegiata, di cumulo, di pensione di inabilità. Insomma ho le idee confuse e non so a cosa vado incontro.
Inoltre: la L. 335 escude o no la privilegiata ? e nel caso di riduzione di stipendio al 50% dopo aver superato 1 anno di aspettativa l'eventuale transito ai ruoli civili con quale stipendio avverrebbe ?
Potreste, gentilmente, consigliarmi in merito a cosa può accadere e cosa è più conveniente fare in questa situazione.
Grazie
Ciao, se hai pazienza, in serata riscontro i quesiti.
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da mauri64 »

Ciao Niksal,
intervengo per la parte a me competente, per il resto dovrai attendere la disponibilità degli esperti.
Se venissi riformato avresti i requisiti necessari per andare in pensione in qualsiasi momento.
Per una previsione pensionistica al fine di valutare attentamente la soluzione migliore, devi avanzare richiesta nella sezioneCALCOLI PENSIONISTICI.
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nonno Alberto
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao Nike,

Intanto, un Sincero Augurio per la tua salute, ciò detto, ho preso visione del tuo stato di servizio e relative proiezioni pensionistiche del 2022 , che di certo subiranno un miglioramento.

Ho notato che non hai inserito l'importo relativo ai "Benefici Infermieristici", hai chiesto lo scatto stipendiale dell'1,25 % ?

Hai chiesto l'esenzione del ticket per le patologie già "SI" dipendenti ?


Quindi, al momento, tralasciando l'anzianità e limite di età, mi soffermo sul futuro rateo pensionistico di riforma, il quale avrà due tempistiche diverse, con e senza PPO di cui conosci già l'importo, ma che sarà migliore, per cui se non ci sono necessità economiche particolari e considerato lo stato di salute è bene fare un pensiero alla pensione ( che oggi sarebbe quella di " pensione di inabilità ordinaria"

Per cui :

Niksal ha scritto: mer mar 22, 2023 1:32 pm Buongiorno, desidererei conoscere a cosa vado incontro e cosa è meglio fare nella situazione che di seguito vi rappresento.

Già dall’anno scorso, dopo ricovero ospedaliero, mi trovo in convalescenza per motivi di salute purtroppo non dipendenti da causa di servizio e l’Ospedale Militare mi ha convocato nuovamente a visita per i primi di giugno 2023.


Qualora a giugno 23 la CMO non emette un provvedimento di idoneità o meno concedendo ulteriore aspettativa, superando di fatto 12 mesi continuati, dal 13° al 18° mese andrai in decurtazione stipendiale del 50% e dal 19° al 24° a stipendio ZERO.


Verso la metà di luglio 2023 compirò un anno di aspettativa e per la patologia di cui sono affetto c'è il rischio di essere riformato.

Domanda, nell'anno 2022 prima di essere collocato in aspettativa hai fruito del congedo straordinario di giorni 45 ?

Inoltre, quanta aspettativa hai fruito nel quinquennio mobile ?

Sai bene che possiamo fruire solo 730 giorni o 731 se anno bisestile, superando tale periodo o continuato o nel quinquennio mobile, si decade e ciò preclude il solo transito ai ruoli civili.


Già l’INPS mi ha riconosciuto la L. 104 con connotazione di gravità e l’invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.

Di questa invalidità è stata riferita in Cmo ?
È quella per la quale sei attualmente in aspettativa ?


Mi sono arruolato nel 1991 e ad agosto prossimo compirò 57 anni di età, mentre ad ottobre maturerei 32 anni effettivi di servizio. Ho già riscattato i 5 anni e nel tempo mi sono state riconosciute 2 cause di servizio (due ottave e per cumulo una settima). Non ho ancora i requisiti per andare in pensione ad anzianità che avrei maturato ad agosto del 2025 ovvero all’età di 59 anni, mentre ad agosto 2026 avrei compiuto i 60 anni.

Di quanto precede ne ho sintetizzato sopra, il prosieguo nel servizio è legato alla severità della patologia ( con ipotesi di una 335/95) e la discrezionalità della CMO, il cui provvedimento se non condiviso ti dà modo entro 10 giorni di fare ricorso in seconda istanza, e chiaro che il ricorso dovrà essere supportato da valide argomentazioni / documentazione sanitaria.


Poiché adesso sento parlare da colleghi di L. 335, di eventuale passaggio ai servizi civili

Una riforma ai sensi della 335 /95 si va direttamente in pensione è preclusa ogni attività lavorativa, tra l'altro :

335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Mi soffermo su questa possibilità, attenzione poiché nel tuo caso il bonus avrebbe un beneficio di soli 3 anni, cioè l'età anagrafica e ha modesto parere non sarebbe conveniente poiché non potresti fruire della ppo che oggi vale un più 10% sulla pal lorda.

Qualora, si verifica una riforma con la 335 /95, prima di fare la domanda specifica, chiedi ai nostri esperti un riscontro tra il rateo pensionistico aggiornato anche con l'importo dello scatto stipendiale e il beneficio 335.


(sempre che l’Ospedale Militare mi ritenga idoneo e sempre che mi convenga), di privilegiata, di cumulo, di pensione di inabilità.

Altra dinamica - transito ruoli civili ( poni attenzione)

Qualora, segue riforma con transito ai ruoli civili, non pensarci nemmeno di fare domanda di ppo per cumulare lo stipendio con la ppo, poiché andresti ad azzerare 32 anni di effettivo servizio, in cambio di una ppo.

Ciò vorrebbe dire percepire un doppio stipendio ( stipendio da civile + ppo) per anni 10/11, ma una volta raggiunta l'età pensionabile non avresti maturato una ulteriore pensione da civile poiché ci vogliono almeno 20 anni di contributi, e rimarresti percettore solo dell'importo di ppo con un problema sulla futura reversibilità.

Diversamente, se transiti senza chiedere la ppo , puoi completare gli anni di servizio e raggiungere la pensione di anzianità / limiti di età.


Insomma ho le idee confuse e non so a cosa vado incontro.

Inoltre: la L. 335 escude o no la privilegiata ?

Si. Con le differenze vantaggi/svantaggi


e nel caso di riduzione di stipendio al 50% dopo aver superato 1 anno di aspettativa l'eventuale transito ai ruoli civili con quale stipendio avverrebbe ?

Resterai per ulteriori 5 mesi ( 150 giorni ) con lo stipendio decurtato. Dal 151° stipendio pieno.



Potreste, gentilmente, consigliarmi in merito a cosa può accadere e cosa è più conveniente fare in questa situazione.

Se vi sono ulteriori dubbi scrivi.
Niksal
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da Niksal »

Buongiorno, intanto sono lieto di aver ricevuto risposta da “mauri64” e “nonno Alberto” che ringrazio vivamente.
Relativamente a quanto indicato da “nonno Alberto” specifico quanto segue:
1) nel mio ruolino paga c’è una voce “causa di servizio D.Lgs 66/2010” di € 23,67, ritengo sia quello lo scatto stipendiale;
2) ho già chiesto l’esenzione ticket per le patologie si dipendenti da causa di servizio;
3) ai primi di luglio 2023 compio un anno di aspettativa piena (sono esclusi dal calcolo i 45gg di congedo straordinario che ho già fruito ed un periodo di terapia salvavita che non rientra nell’aspettativa) e nel quinquennio arriverei a 386 gg.
4) la CMO non è ancora a conoscenza della mia invalidità e della L. 104 che mi sono state riconosciute di recente;
5) nel caso di riforma da parte della CMO io posso stabilire di non avere applicato il “bonus” della L. 335 (che non mi conviene) e optare per la PPO ? oppure si può rinunciare al "bonus" e dopo la riforma si fa la domanda per la privilegiata ?
6) nel caso di transito ho capito che non mi conviene fare domanda per cumulare lo stipendio con la ppo altrimenti al compimento dei 67 anni di età (al momento della pensione) perderei il diritto alla pensione e percepirei solo la ppo il cui importo sarebbe sempre pari al 10% dello stipendio ?
Perdonatemi, purtroppo ci sono dei passaggi che per me non sono ancora chiari.
Grazie.
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nonno Alberto
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,
Niksal ha scritto: gio mar 23, 2023 12:41 pm Buongiorno, intanto sono lieto di aver ricevuto risposta da “mauri64” e “nonno Alberto” che ringrazio vivamente.


Relativamente a quanto indicato da “nonno Alberto” specifico quanto segue:
1) nel mio ruolino paga c’è una voce “causa di servizio D.Lgs 66/2010” di € 23,67, ritengo sia quello lo scatto stipendiale;

Certo, se chiedi un nuovo conteggio visto che è trascorso un anno, inserisci l'importo nella voce "Benefici Infermieristici", poiché sono 284 euro annui che si aggiungono alla PAL lorda.


2) ho già chiesto l’esenzione ticket per le patologie si dipendenti da causa di servizio;

Bene



3) ai primi di luglio 2023 compio un anno di aspettativa piena (sono esclusi dal calcolo i 45gg di congedo straordinario che ho già fruito ed un periodo di terapia salvavita che non rientra nell’aspettativa) e nel quinquennio arriverei a 386 gg.

Ok, nella convocazione a giugno presso la Cmo avrai modo di capire o chiedere qual'e l'orientamento del futuro provvedimento


4) la CMO non è ancora a conoscenza della mia invalidità e della L. 104 che mi sono state riconosciute di recente;

Vero è che la CMO fa le proprie valutazioni, ma di certo terra conto di tale invalidità, la 104 è art. 3 comma 3 ?

Il tuo comando era ha conoscenza di questa invalidità ? Scusa le domande ma non avendo uno storico dei passaggi.....



5) nel caso di riforma da parte della CMO io posso stabilire di non avere applicato il “bonus” della L. 335 (che non mi conviene) e optare per la PPO ? oppure si può rinunciare al "bonus" e dopo la riforma si fa la domanda per la privilegiata ?

Andiamo per ordine, se nel verbale di riforma della CMO viene indicata la 335,questa avrà efficacia solo con domanda specifica presentata all'inps attraverso il patronato.

Quindi, in alternativa potrai avanzare regolare domanda di " pensione ordinaria di inabilità" poiché si rivela più conveniente potendo successivamente chiedere la ppo.


6) nel caso di transito ho capito che non mi
conviene fare domanda per cumulare lo stipendio con la ppo altrimenti al compimento dei 67 anni di età (al momento della pensione)


perderei il diritto alla pensione

Non perdi il diritto alla pensione, ma bensì non la maturi a 67 anni poiché ci vogliono almeno 20 anni di contributi nel civile.

Però, potrai chiedere una pensione di vecchia a 71 anni, poiché sei in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996. Questi dettagli vanno chiariti con un patronato qualificato.


e percepirei solo la ppo il cui importo sarebbe sempre pari al 10% dello stipendio ?

NO, una ppo chiesta in cumulo con il transito nel caso di specie non sarà inferiore a 1200/ 1400 euro, qui è opportuno chiedere ai nostri esperti nella sezione Calcoli pensionistici l'importo corretto di una ppo di 7° categoria tabella A, azzerando i 32 anni di servizio.


Perdonatemi, purtroppo ci sono dei passaggi che per me non sono ancora chiari.

Permetti a nonno Alberto un suggerimento? Vai in pensione e goditi la vita :lol:
Niksal
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da Niksal »

Grazie ancora, "nonno Alberto" per le tue delucidazioni.
Mi rimane un dubbio, ovvero in caso di transito ai ruoli civili senza cumulo della ppo, la stessa ppo potrà essere richiesta quando si va in pensione a 67 anni ? ed inoltre, in quest'ultimo caso, l'importo della pensione sarebbe uguale o maggiore di quello che si avrebbe in caso di pensione a 60 anni nella GdF ?
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nonno Alberto
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da nonno Alberto »

Niksal ha scritto: lun mar 27, 2023 6:33 pm Grazie ancora, "nonno Alberto" per le tue delucidazioni.

Mi rimane un dubbio, ovvero in caso di transito ai ruoli civili senza cumulo della ppo, la stessa ppo potrà essere richiesta quando si va in
pensione. Certo che si

a 67 anni ?

Perché a 67,considerato che hai 32 di servizio effettivo più 5 di abbuono, dovresti fare altri 5/6 anni.

Con età anagrafica di anni 63/64 con uscita di anzianità, poi nulla toglie che puoi allungare e uscire per vecchiaia a 67.


ed inoltre, in quest'ultimo caso, l'importo della pensione sarebbe uguale o maggiore di quello che si avrebbe in caso di pensione a 60 anni nella Gdf ?

Devi considerare che uscire a 60 anni ( limite di età) dalla GDF c'è il moltiplicatore, quindi difficilmente si potrà raggiungere un importo pensionistico uguale o maggiore.
Niksal
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da Niksal »

Grazie per i preziosi chiarimenti.
Cordialità
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Daniele Gal
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Re: Riforma o transito ai ruoli civili ?

Messaggio da Daniele Gal »

Buongiorno a tutti.

Approfitto dell'occasione per salutare e rinnovare la stima a "Nonno Alberto".

Riporto quanto già postato nella sezione dedicata del forum, auspicando possa essere utile a Niksal o a chiunque interessato al contesto. Credo sia una linea di principio questa indicata dal CdS che avrà delle positive ripercussioni nei confronti dei malcapitati.

Viene impugnata dinnanzi al CdS l'ordinanza TAR sfavorevole.

Sostiene l'Avvocatura che “le motivazioni addotte dalla ricorrente, pur meritevoli di attenzione, non possono ritenersi dirimenti nelle decisioni che non sono discrezionali, in capo al M.E.F., il quale è tenuto ad accogliere nei propri ruoli il personale dichiarato inidoneo alle proprie attività di istituto secondo quanto disposto dalla, già richiamata, L. n. 266/1999.
Prevede, infatti, la L. 28 luglio 1999, n. 266, all’art. 14, comma 5, che il personale della Guardia di Finanzia – giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – possa presentare richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del M.E.F. e, secondo il D.M. n. 47860/2013 e il successivo D.M. n. 99077/2017, essere poi “assegnato presso l’ultima sede nella quale il medesimo ha prestato effettivo servizio nella Guardia di Finanza per almeno due anni, ovvero una delle sedi di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, nel numero massimo per ogni anno solare”.”

Nel ricorso si evidenzia che la l. 266/99, non dice proprio così. L’invocato c.5, art.14, cita:

5. Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

Tralasciando che detti decreti, da aggiornare annualmente, sono parcheggiati al 2017 (DM 99077), le modalità e procedure stabilite da D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, riguardano:

Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato(e quindi anche gdf, per modi ed analogia procedurale), che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego

Insiste, “Difatti, l’Amministrazione non ha condotto alcuno sviamento, bensì ha correttamente operato l’indicazione di tutte le sedi disponibili elencate nell’art. 2 D.M. n. 9907 del 20 luglio 2017 – che ha sostituito l’art. 2 del D.M. n. 47860 del 18 aprile 2013 – da cui è risultata di tutta evidenza l’impossibilità di accogliere la richiesta di assegnazione presso la sede di xxxxxxxx.”

Altro travisamento. Se il criterio statuito per il transito è quello secondo modalita' e procedure analoghe, va da se che l’asserita indisponibilità per la sede RICHIESTA, cozza con la previsione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che recita:

Art. 10. - Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Indicazione che evidentemente stride con le accampate (in)disponibilità. Tanto più che il comma successivo ne indica la soluzione dell’eventuale esubero.

Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

…e confermata dal seguente:

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

E che l’incombenza spetti all’amministrazione, si evince ed è confermata dal seguente:

Art. 9. - Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3
.

Ergo, se non c'è posto, devo essere dispensato.

Evidentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto valide tali motivazioni e le ha recepite nell’odierna ordinanza n.1229/2023 pubblicata ieri 29.03.2023, ritenendo sussista un
“… necessario approfondimento nel merito circa la possibilità di indicazione di sedi diverse da quelle tabellari; …”

Vedremo ora se il TAR intenderà discostarsi dalla linea di indirizzo data dal CdS e sostenuta dall'avv. Manlio Davide Mario FERRARIO, artefice di quest'ennesimo successo.

Saluti
«La misura del valore di un uomo è data dal vuoto che gli si fa dintorno nel momento della sventura» (Cesare Mori)
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