Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

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ventoinpoppa
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Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da ventoinpoppa »

Buonasera, a giugno 2016 vengo riformato dalla CMO col seguente GML "Permanentemente Non idoneo al servizio MM incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa ai sensi L.266/99". Rinuncio e percepisco la pensione diretta di inabilità.

Scopro sul sito dell'INPS, durante la compilazione del Mod Isee, che per la gestione ex INPDAP esistono due tipi di disabilità:
1) Media cioè INABILI ALLE MANSIONI (L.379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011);
2) Grave cioè INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO (L.274/91 art.13 - Legge 335/95 art.2).
Ad agosto 2017 ricevo dall'INPS la determinazione Mod. S.M. 5007 dove è scritto: "cessato dal servizio il 15.6.2016, per Inv.ass. e perm.qualsiasi Profic.lavoro/inf.stato."

La domanda è: Se sono idoneo alla riserva, nonchè all'impiego civile, perchè l'INPS mi cataloga nell'inabilità grave e cioè inabile a qualsiasi proficuo lavoro?

Grazie a chi potrà dare un contributo a tale discrepanza in quanto, confrontandomi con diversi colleghi sono tutti nella stessa condizione, sembra che l'INPS adotti il copia ed incolla senza valutare la differenza tra i due status.
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Zenmonk
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da Zenmonk »

semplicemente non gli funziona (o non vogliono che funzioni?) la revisione delle procedure, esattamente come tutto il resto, dato che conoscono benissimo il problema che hai sollevato, glielo hanno scritto migliaia di volte e ogni volta ne prendono atto nei confronti del soggetto che eccepisce il problema, ma l'equivoco resta per la generalita' degli amministrati. Non essendo particolarmente ottimista temo che ci sia augurarsi solo il risultato bulgaro del referendum di ieri gli preavvisi un traumatico sfratto...
gino59
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da gino59 »

ventoinpoppa ha scritto:Buonasera, a giugno 2016 vengo riformato dalla CMO col seguente GML "Permanentemente Non idoneo al servizio MM incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa ai sensi L.266/99". Rinuncio e percepisco la pensione diretta di inabilità.

Scopro sul sito dell'INPS, durante la compilazione del Mod Isee, che per la gestione ex INPDAP esistono due tipi di disabilità:
1) Media cioè INABILI ALLE MANSIONI (L.379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011);
2) Grave cioè INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO (L.274/91 art.13 - Legge 335/95 art.2).
Ad agosto 2017 ricevo dall'INPS la determinazione Mod. S.M. 5007 dove è scritto: "cessato dal servizio il 15.6.2016, per Inv.ass. e perm.qualsiasi Profic.lavoro/inf.stato."

La domanda è: Se sono idoneo alla riserva, nonchè all'impiego civile, perchè l'INPS mi cataloga nell'inabilità grave e cioè inabile a qualsiasi proficuo lavoro?

Grazie a chi potrà dare un contributo a tale discrepanza in quanto, confrontandomi con diversi colleghi sono tutti nella stessa condizione, sembra che l'INPS adotti il copia ed incolla senza valutare la differenza tra i due status.
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======================Non è così========================================

Quella grave è solo questa:

LA PENSIONE DI INABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 335/1995

La pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95, introdotta per i dipendenti pubblici a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (previsto per il collocamento a riposo) nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al primo gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l’ anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l’importo della pensione d’inabilità non potrà superare l’80% della base pensionabile, né, nei casi in cui l’istituto della pensione di privilegio sia ancora vigente (personale militare e assimilato e residuale per la restante categoria del personale pubblico), l’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato nel caso che l’infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da gino59 »

Re: a quando la meritata pensione per mio marito???????
Messaggioda gino59 » ven set 29, 2017 9:42 pm

Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. La domanda può essere presentata anche entro 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissione, ma lo stato invalidante deve essere presente a quella data.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il requisito medico pertanto è più “morbido” rispetto a quello della pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con onere economico a suo carico.

ITER SUCCESSIVO

Se la condizione di inabilità alla mansione viene accertata, l’amministrazione è obbligata a tentare di collocare il lavoratore in altro posto, purchè non vi sia una riduzione del livello, neanche quello retributivo.

Se ciò risulta impossibile, l’amministrazione può proporre una mansione inferiore.

In ogni caso, se il lavoratore rifiuta una mansione inferiore oppure se non viene trovata una mansione di pari livello, il lavoratore viene collocato a riposo.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata calcolando l’effettiva anzianità contributiva maturata alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda può essere presentata fino a 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni; di questi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni precedenti o comunque nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità, fisica o mentale, che non derivino da causa di servizio, che provochino una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Non esiste alcuna tabella di riferimento.

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene sottoposto a visita preso le Commissioni Mediche Ospedaliere militari oppure presso le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero del Tesoro oppure presso una Commissione medica dell’ASL (o USL o altro secondo le regioni).

E’ sua facoltà farsi assistere da un medico di fiducia in occasione della visita, con spese a suo carico.

La visita domiciliare da parte della Commissione accertante è possibile in caso di comprovate gravi condizioni di salute che impediscono al richiedente di recarsi nella sede della Commissione accertatrice. In questo caso è il Presidente della Commissione che dispone l’accertamento domiciliare.

IMPORTO DELLA PENSIONE

Viene erogata effettuando un calcolo diverso a seconda che si debba applicare il sistema retributivo oppure il sistema contributivo o misto:

Sistama retributivo: applicabile in coloro che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva; si aggiunge all’anzianità contributiva maturata ulteriori contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile e comunque per un massimo di 40 anni di contributi totali; non può superare l’80% della base pensionabile e l’importo della pensione che verrebbe erogata in caso di invalidità da causa di servizio.

Sistema contributivo o misto: applicabile a coloro che al 31/12/1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni oppure che hanno iniziato a lavorare dopo quella data; è calcolata aggiungendo i contributi mancanti al raggiungimento del 60° anno di età

Se ricorrono i requisiti, è concedibile l’integrazione al minimo.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, in Italia e all’estero, compresa l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli, e con l’iscrizione negli albi professionali.
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da Zenmonk »

si ma qui stiamo parlando della pensione di inabilita' chiesta ed erogata nelle more della privilegiata
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da LAZIO1962 »

Buongiorno, cortesemente avrei bisogno di una piccola informazione...nel Mod Isee, che per la gestione ex INPDAP esistono due tipi di disabilità:
1) Media cioè INABILI ALLE MANSIONI (L.379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011);

Io sono stato riformato parzialmente , attualmente ho la 5 parziale, sono in servizio. Volevo chiedere se posso inserire nel modello ISEE la voce: media.
Grazie mille.
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da marcocarrozzo »

Zenmonk ha scritto:si ma qui stiamo parlando della pensione di inabilita' chiesta ed erogata nelle more della privilegiata
Ma ci sono differenze di importi fra pensione di inabilità alle mansioni per termine aspettativa massima Fruita nel quinquiennio e quella elargita nelle more della privilegiata?

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marcocarrozzo
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da marcocarrozzo »

Zenmonk ha scritto:si ma qui stiamo parlando della pensione di inabilita' chiesta ed erogata nelle more della privilegiata
Ma ci sono differenze di importi fra pensione di inabilità alle mansioni per termine aspettativa massima Fruita nel quinquiennio e quella elargita nelle more della privilegiata?

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KURO OBI
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da KURO OBI »

ventoinpoppa ha scritto: lun ott 23, 2017 12:01 am Buonasera, a giugno 2016 vengo riformato dalla CMO col seguente GML "Permanentemente Non idoneo al servizio MM incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa ai sensi L.266/99". Rinuncio e percepisco la pensione diretta di inabilità.

Scopro sul sito dell'INPS, durante la compilazione del Mod Isee, che per la gestione ex INPDAP esistono due tipi di disabilità:
1) Media cioè INABILI ALLE MANSIONI (L.379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011);
2) Grave cioè INABILI A QUALSIASI PROFICUO LAVORO (L.274/91 art.13 - Legge 335/95 art.2).
Ad agosto 2017 ricevo dall'INPS la determinazione Mod. S.M. 5007 dove è scritto: "cessato dal servizio il 15.6.2016, per Inv.ass. e perm.qualsiasi Profic.lavoro/inf.stato."

La domanda è: Se sono idoneo alla riserva, nonchè all'impiego civile, perchè l'INPS mi cataloga nell'inabilità grave e cioè inabile a qualsiasi proficuo lavoro?

Grazie a chi potrà dare un contributo a tale discrepanza in quanto, confrontandomi con diversi colleghi sono tutti nella stessa condizione, sembra che l'INPS adotti il copia ed incolla senza valutare la differenza tra i due status.
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Buongiorno. Anche un mio (ex) collega è stato dichiarato dall'INPS "cessato dal servizio il 12.03.2019, per Inv.ass. e perm.qualsiasi Profic.lavoro/inf.stato.", pur essendo stato riformato per la solita inabilità alla mansione. Che dovrebbe pretendere i benefici di cui alla dicitura espressa dall'INPS sulla determina?
KURO OBI
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Re: Riforma. Inabilità Media e Grave. Dubbi INPS

Messaggio da KURO OBI »

Anche perchè, se non erro, chi ha quel tipo di status ha diritto alla pensione come se fosse andato via con il massimo anagrafico!!
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