RIFORMA E LAVORO

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torret
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RIFORMA E LAVORO

Messaggio da torret »

SONO UN MAR. CA. CON 25 ANNI DI SERVIZIO, ATTUALMENTE IN CONVALESCENZA PER TURBE ANSIOSE, VOLEVO CHIEDERE UN CONSIGLIO A VOI COLLEGHI SICURAMENTE PIU' FERRATI IN MATERIA, NELL'EVENTUALITA' DI UN CONGEDO PER RIFORMA SI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO PER LA PATOLOGIA IN QUESTIONE, UNA VOLTA POSTO IN CONGEDO ED IN VISTA DI UN'EVENTUALE MIGLIORAMENTO FISICO, POTREI ESERCITARE QUALCHE ATTIVITA' DI LAVORO O E' IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA SULLE PENSIONI. GRAZIE, SALUTI


Roberto Mandarino
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Maresciallo,


per le pensioni di invalidità (inabilita alle mansioni, inabilità a proficuo lavoro e inabilità per causa di servizio) cioè quelle concesse per inidoneità al servizio militare oppure a quello d' istituto rilasciate con o senza idoneità al transito ai ruoli civili, quale sarebbe la sua in caso di riforma per o non per causa di servizio, che hanno decorrenza successiva al 1.1.2001 vige il seguente regime di cumulo:
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all’importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.

Non è compatibile con nessun tipo di lavoro soltanto la pensione di inabilità assoluta rilasciata all' invalido che si trova (per malattie non dipendenti dal servizio) nell' impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Le pensioni privilegiate possono, in alcuni casi, essere cumulabili anche con lo stipendio percepito dopo il "transito" nei ruoli civili (effettuato a seguito di riforma per inidoneità totale al servizio militare oppure d'istituto). In questi casi, il cumulo tra pensione privilegiata e reddito, è consentito soltanto se il nuovo rapporto di lavoro è stato intrapreso con cessazione o cancellazione dai ruoli dell' amministrazione di appartenenza che aveva rilasciato tale P.P.O..
Attuare tale procedura risulta agevole al personale che dopo il transito ha cambiato ministero di appartenenza.
Infatti, in condizioni normali, con il "transito" non viene interrotto il precedente rapporto di lavoro che ha dato origine alla pensione privilegiata (per ulteriori informazioni vedasi link...).

http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... ndio#p8824" onclick="window.open(this.href);return false;

Ovviamente il reddito da pensione e quello da lavoro autonomo oppure da lavoro dipendente si cumulano e come è noto aumentando il reddito aumenta la tassazione irpef.

Sul retro di ogni mod.730 sono riportate le tabelle con gli importi irpef dovuti in base al reddito annuo.

Naturalmente sono escluse da tali normative soltanto le Pensioni Privilegiate Tabellari degli ex MILITARI DI LEVA, le pensioni di GUERRA, le pensioni privilegiate delle "Vittime del Terrorismo", che sono RISARCITORIE pertanto esenti da tassazione irpef e cumulabili al 100% con qualsiasi tipo di reddito da lavoro oppure da altra pensione.

Inoltre le malattie mentali molto difficilmente vengono riconosciute dipendenti dal servizio dal Comitato di Verifica. Questi rari casi sono solitamente riconducibili a traumi cranici subiti durante il servizio oppure a traumi psichici subiti in servizio durante lo svolgimento di azioni criminose.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
torret
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da torret »

GRAZIE ROBERTO, MOLTO PRECISO NELLA RISPOSTA E RINGRAZIO MOLTO DELL'ORIENTAMENTO.
SALUTI.
MAURO1964
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da MAURO1964 »

Egregio Signor Roberto Mandarino

La prego vivamente di potermi aiutare fornendomi i riferimenti normativi a sostegno di quanto risposto al Sottufficiale sopra in argomento.
Sono un ex Isp. C. del Corpo di Polizia Penit. recentemente dichiarato dalla competente CMO "NON IDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO D'ISTITUTO E NELLA P.P. IN MODO ASSOLUTO. IDONEO AL TRANSITO A DOMANDA NELLE CORRISPONDENTI QUALIFICHE CIVILI DI ALTRI RUOLI DELL'AMM.NE PENITENZIARIA O DI ALTRE AMM.NI CIVILI DELLO STATO (art. 75 comma 1 L. 443/92)" a seguito di diagnosi psichica NON CRONICA.
Premetto che per motivi personali ho già rinunciato al transito in altri ruoli e Amministrazioni.
Recatomi presso l'Ufficio INPDAP, a differenza di quanto da Lei sostenuto, mi è stato riferito in modo assai categorico da una integerrima impiegata che ha chiesto conferma anche al suo capo ufficio, che il tipo di pensione che andrò a percepire NON PREVEDE ALCUN CUMULO DI REDDITI da lavoro dipendente e/o autonomo.
Capirà quindi la mia necessità di far luce sulla questione.
La ringrazio sin d'ora per la Sua risposta.
Cordiali saluti.
MAURO1964
Roberto Mandarino
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da Roberto Mandarino »

A conferma di quanto ho scritto in precedenza, le invio in basso qualche link dove troverà tra l'altro la nota operativa INPDAP n.45 del 28.11.2008 con le relative norme di riferimento in vigore.

Non dovrebbe chiedere allo scrivente ma all'impiegata che le ha rilasciato errate informazioni a quali normative inesistenti si riferiva. Molto probabilmente sia l'impiegata con la quale ha interloquito, che il suo capo ufficio, si sono confusi con le pensioni di inabilità del settore privato che non possono cumularsi con altri redditi.

http://www.rcm.napoli.it/inpdap/..%5Cin ... 202008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.ciacagliari.org/storia/docum ... ?showall=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
MAURO1964
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ANCORA SU RIFORMA E LAVORO

Messaggio da MAURO1964 »

Egregio Signor Roberto;
innanzitutto La ringrazio per la celerissima risposta. Vedo che ha inteso bloccare l'argomento probabilmente perchè da parte Sua lo intende sufficientemente esaurito nelle argomentazioni fornite.
Il fatto di chiedere la normativa cui si riferiva l'impiegato sarà ovvimente fatto alla prossima mia visita c/o i loro Uffici.
Le devo però anticipare che ho mostrato alcune stampe ove, non cosi dettagliatamente come da Lei illustrato, si accennava alla Sua interpretazione della norma ma l'integerrima impiegata mi spiegava che quelle erano norme non applicabili ai lavoratori del pubblico impiego ma del privato appunto gestito dall'INPS.

Inoltre chiedendo spiegazioni sul merito dell'accorpamento di INPS e INPDAP mi spiegava altresi che la nuova legge entrata con vigore dal 01/01/2012 riguarda esclusivamente la riorganizzazione dei predetti Uffici previdenziali e non lo stravolgimento delle norme dei rispettivi ordinamenti.
Mi scusi ancora per l'intromissione e la mia insistenza ma sono certo che comprenderà la confusione generata e per me questa è una questione di notevole rilevanza specie sotto l'aspetto economico che psicologica.
Grazie ancora.
MAURO 1964
Roberto Mandarino
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Si rilegga con calma e dall'inizio i post ed i link che le ho inviato e si accorgerà che funziona esattamente al contrario e cioè che sono le pensioni di inabilità del settore privato quelle che non si possono cumulare con il reddito da lavoro.

Saluti Roberto
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MAURO1964
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Re: essere riformato per inabilità

Messaggio da MAURO1964 »

...In questi giorni mi sono recato all'ufficio INPDAP per chiedere lumi sulla possibilità di cumulo di redditi fra la pensione che mi sarà liquidata e altri provenienti da lavoro autonomo e/o dipendente ma ho ricevuto risposta NEGATIVA.
Chi mi sa dire se il contenuto della legge 335/95 è applicabile anche a noi del Pubblico impiego??
Trovo parecchia confusione in giro.
grazie a tutti.
MAURO 1964
Roberto Mandarino
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Re: RIFORMA E LAVORO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le ho già risposto riguardo al cumulo tra pensione di inabilità e reddito da lavoro.

L'art.2 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha esteso a decorrere dal 1.1.1996 anche al personale del settore pubblico la possibilità di accedere alla pensione per "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". Questo tipo di pensione non è cumulabile con nessun tipo di reddito.
Quando l'interessato ha diritto a questa particolare pensione di inabilità, tale articolo di legge viene espressamente citato nel verbale di riforma, rilasciato per inidoneità al servizio d'istituto, dalla commissione medica.

http://forum.grnet.it/esercito-f29/pens ... tml#p34781" onclick="window.open(this.href);return false;


Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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