Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

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Kresura
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Kresura »

Non volevo essere di intralcio ne intromettermi. Però un collega, mio e vostro, ha chiesto un parere e nessuno gli ha risposto! Capisco che per molti accapigliarsi è il massimo che sia rimasto. Chiedo a chi ha molta più esperienza e conoscenza di me di rispondere al collega...di qualunque corpo o arma sia. Ci sono, e lo sapete per esserci passati, momenti in cui niente è sicuro, almeno nel nostro pensiero, una mano d'aiuto riesce a calmare questi momenti.
Saluti


papalima
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da papalima »

Quindi se io mi faccio due missioni e guadagno 45.000,00 euro l ultimo anno di carriera, vado in pensione con la pal di 45.000,00 vero ?


Saluti a tutti....
e povero me....in quel lontano periodo mi fecero fare quasi cinque anni di missione continuativa (i miei superiori diretti mi adoravano) e con tutti gli emolumenti raggiungevo quasi una cinquantina di milioni di stipendio...ma sfortunatamente sono poi andato in pensione con una riforma per causa di servizio si....ma con pensione normale che mi porta a percepire una PAL di poco superiore ai 25 mila euro....parlo ovviamente di una riforma avuta nell'anno 1995...
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

vai piu' a fondo alla questione con i tuoi 5 anni di missioni e come avessi guadagnato come una persona che ne ha lavorato 30
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

http://legxv.camera.it/cartellecomuni/l ... _sch02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... 11028.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gino59
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da gino59 »

Kresura ha scritto:Non volevo essere di intralcio ne intromettermi. Però un collega, mio e vostro, ha chiesto un parere e nessuno gli ha risposto! Capisco che per molti accapigliarsi è il massimo che sia rimasto. Chiedo a chi ha molta più esperienza e conoscenza di me di rispondere al collega...di qualunque corpo o arma sia. Ci sono, e lo sapete per esserci passati, momenti in cui niente è sicuro, almeno nel nostro pensiero, una mano d'aiuto riesce a calmare questi momenti.
Saluti
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.....Ma chi è ....? quale collega....?
Kresura
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Kresura »

Chiedo scusa...ho sbagliato a inserire il post. Scusate

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papalima
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da papalima »

Marco0064 ha scritto:vai piu' a fondo alla questione con i tuoi 5 anni di missioni e come avessi guadagnato come una persona che ne ha lavorato 30

Salve Marco...infatti è come se avessi lavorato per trenta....a parte che allora per la pensione massima erano trenta anni ed io fui riformato con complessivi anni 24....specifico che gli anni di missione furono fatti nel territorio nazionale e che non mi apportarono nessun aumento di percentuale pensionabile...solo benefici economici dovuti ai fogli di viaggio....questo è tutto....
saluti
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

ciao : io non so a quali missioni ti riferisci.. anche se vai alla c.m.o. e' una missione nazionale e ti spetta il foglio di viaggio..
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

basta che sia in localita' diversa dalla sede di servizio.. anche quella e' una missione
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

e comunque seco do me con i tuoi anni di servizio e la p.a.l. retributiva che hai ti hanno calcoltato tutto.. anche i figli di viaggio erano tassati.. adesso non so risponderti se contribuiscono o meno ad aumentare la p.a.l.
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

se non aumenta la p.a.l. ritorniamo al discorso dei 200 mila euro che non si sa dove sono andati..
Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

non riesco a fare copia e incolla su google :il trattamento economico militari - ministero difesa .. ma parla anche degli stralrdinari obbligatori ''le ex due ore '' pensionabili.. ma ce le daranno nei conteggi?
gino59
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Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da gino59 »

Marco0064 ha scritto:non riesco a fare copia e incolla su google :il trattamento economico militari - ministero difesa .. ma parla anche degli stralrdinari obbligatori ''le ex due ore '' pensionabili.. ma ce le daranno nei conteggi?
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Trattamento economico

1) E' ancora possibile impugnare i decreti di trattamento economico, nonché gli atti presupposti e consequenziali, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Non è più possibile.

Il Codice del Processo Amministrativo (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104, G.U. 07.07.2010) dispone chiaramente, al comma 8 dell'articolo 7, che "il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa."



2) Se vi sono componenti inabili in famiglia, in quali circostanze si ha diritto alla maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare?

La maggiorazione dell'assegno familiare stabilita per i nuclei con a carico figli inabili è prevista, secondo quanto disposto con legge 13 maggio 1988, n. 153 di conversione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, in due casi:
- in presenza di figli maggiorenni "che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"
- in presenza di figli minorenni "che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età",
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente disabile, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha effettuato un excursus della normativa di settore, con particolare attenzione alle novità introdotte con la legge finanziaria 2008, illustrando esaustivamente tutte le fattispecie astratte che danno diritto alla rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare.



3) E' possibile estendere, ai sensi della legge 15.07.1950, n. 539, anche all'orfano di caduto per causa di servizio, i benefici economici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 per i congiunti dei caduti in guerra?

Non è possibile.

La parificazione introdotta dalla legge 15.07.1950 n. 539, consente di riconoscere anche agli invalidi per cause di servizio ed ai congiunti dei caduti per causa di servizio, soltanto i benefici previsti dalla legge 1290/1922 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Tale equiparazione ha comportato esclusivamente l'applicazione di alcuni specifici benefici, quali la valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'assunzione obbligatoria al lavoro quantomeno per le categorie di mutilati e invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per cause di servizio.

Per quanto riguarda, invece, i benefici economici - quali scatti anticipati sullo stipendio, passaggi di qualifica al momento del collocamento, a riposo abbuoni di sette o dieci anni ai fini della buonuscita e del diritto alla pensione, sono stati attribuiti ai congiunti dei caduti in guerra solo in un secondo momento con l'emanazione della Legge 24 maggio 1970, n.336, che tuttavia non estende l'applicazione di tali benefici anche ai congiunti dei caduti per cause di servizio .

A nulla vale, a tal proposito, la parificazione inoltrata dalla L.539/50 e dalla L.474/58, fra mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, in quanto non consente un'automatica estensione di qualsiasi beneficio legislativo, tantomeno se emanato successivamente, poiché si tratta di una equiparazione riferita alla situazione normativa concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi (v. Cassazione Civile - Sez. Lav., sent. n. 239 del 10-01-1981).

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n.340 del 02-01-1995 ha, infatti, precisato che l'equiparazione operata dalla L.539/1950 deve ritenersi finalizzata" . esclusivamente a specifici fatti (applicazione delle norme disciplinanti la valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi nonché l'assunzione obbligatoria al lavoro)". Sulla base di tale assunto, la Corte ha concluso che all'orfano di caduto per causa di servizio non può essere riconosciuto il diritto ai benefici recati dall'art. 2 della legge n. 336 del 1970.



4) E' valutabile il servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1993 per il raggiungimento dei 5, 10 e 20 anni utili al riconoscimento della maggiorazione Retribuzione Individuale Anzianità, secondo la proroga della vigenza contrattuale disposta dall'art. 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)?

No, l'anzianità di servizio maturata successivamente alla data del 31/12/1990 non rileva ai fini della maturazione del periodo di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Cons. St., VI: 10 ottobre 2005, n. 5453; 9 giugno 2005, n. 3006; 23 novembre 2004, n. 7672).
L'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 384, ha espressamente disposto che: "l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità".
È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge n. 384/2000.



5) Il servizio militare ed il corso allievi operai sono valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità?

No, il beneficio economico della maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità si applica al personale che abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di "effettivo servizio", quindi la maggiorazione R.I.A. è attribuibile solo quando nel periodo di vigenza delle norme in materia sussisteva con l'amministrazione un rapporto di servizio ed in base alla qualifica ricoperta. (Consiglio di Stato - Sez. III - Comm. Spec. Pubb. Imp. - Sent. n.441 del 17 maggio 1999).

Con il termine "effettivo servizio", inteso quale "condicio sine qua non" del D.P.R. 44/99 per la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità, si intende la valutazione dell'impiego attinente ad un vero e proprio profilo professionale, avente carattere permanente e qualificativo, non meramente transitorio che solo potenzialmente indirizza l'intera vita lavorativa del soggetto.

Per cui il "periodo di effettivo servizio" non può coincidere con il momento "istituzionale obbligatorio" del Servizio Militare che dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dei doveri pubblici di una soggezione giuridica imposta ai singoli per l'interesse pubblico, né tanto meno con il momento "istruzionale propedeutico" della Scuola Allievi Operai che aveva come unico scopo la formazione delle maestranze per le lavorazioni ed i servizi generali dell'Amministrazione ed era, quindi, orientata all'inserimento futuro dei partecipanti nel profilo professionale in cui veniva a delinearsi il servizio vero e proprio.



6) E' ancora possibile chiedere l'attribuzione dei benefici economici sul trattamento economico fisso previsti per chi ha un'infermità dipendente da causa di servizio?

Non è più possibile perché l'art. 70 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi incremento economico fisso.






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Marco0064

Re: Riforma dopo 29 anni effettivi: PAL?

Messaggio da Marco0064 »

Buon Giorno Gino e tanti Auguri anche se in ritardo.. hai ragione tu ma io ho aperto un link che non ho potuto postare di cui parlava delle ex due ore pensionabili obbligatorie ed altre indennita' accessorie sempre pensionabili, ma io volevo chiedere una cosa considerato che siamo in tema, queste ore di straordinari ''oggi'' sono pensilnabili o no? tutte le altre indennita' vengono inglobate nell'ammontare della p.a.l o no? cone fanno ad avere una maggiorazione di 30 euro 200 mila euro in piu' rispetto ad uno stesso parametro e anzianita di servizio? questo volevo capire con precisione perche' mi pare siano poche 30 euro.. allora non conviene piu' fare straordinari etc etc cosi' non ti aumenta l'irpef aliquote etc etc.. cosa ne pensi?
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