Rifiuto pagamento licenza non fruita.

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angelo12
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Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da angelo12 »

Buonasera, pongo un quesito su un argomento molto trattato perche' rispetto ad altri casi mi sembra ci siano delle novita' . Sono un ex appartenente alla G.di F., riformato dalla CMO agli inizi del 2017 non idoneo permanentemente al s.m.i ma con idoneita' al transito ai ruoli civili del MEF . Nello stesso mese febbraio 2017 presento domanda di transito ai ruoli civili del MEF e la richiesta delle ferie non godute nel periodo 2016/2017, in cui ero stato collocato in aspettativa per malattia dalla cmo, circa 45 gg di ferie non fruite. Il 26 gennaio 2018, pochi giorni fa, essendo ancora in aspettativa speciale in attesa del transito al MEF, mi è stato notificato dal centro informatico il diniego al pagamento delle ferie non godute con la seguente motivazione che per me è una novita' : """""" in merito all'istanza prodotta dalla S.V. nel mese di febbraio 2017, si rappresenta come non sia possibile effettuare il pagamento delle ferie non godute a favore del personale giudicato non idoneo al s.m.i. che ha presentato istanza di transito agli impieghi civili, in quanto l'onere della monetizzazione in argomento, in caso di successiva assunzione, ricade sull'amministrazione presso la quale il militare è transitato. Tale orientamento peraltro risulta in linea con la recente sentenza nr. 473/2017 del T.A.R. Calabria del 25 maggio 2017 e poi continua citando i passaggi di tale sentenza del tar calabria (ometto stralci per ora) che supporterebbero la tesi secondo cui nulla è dovuto dall'amministrazione G.di F. anche nel mio caso. Mi vengono concessi 10 gg di tempo per presentare eventuali osservazioni (?) documenti, ecc. ecc. , e qualora non mi avvalessi di tale facolta', o presentassi osservazioni non pertinenti, infondate, ecc, ecc, sara' emesso il provvedimento definitivo di diniego ex art.2 legge 2421/90.
E' legittima questa presa di posizione? Che significa questo che le ferie non godute me le dovra' pagare il nuovo datore di lavoro quando transitero' ai ruoli civili? E se per un qualsiasi motivo rinuncero' al transito e vado in pensione di inabilita che cosa succede? Oppure, secondo questa comunicazione non mi verrano mai pagate perche non ne avrei il diritto per i motivi da loro menzionati?
Come mi devo comportare? Ringrazio in anticipo chi voglia fornirmi delle delucidazioni, sperando che eventuali risposte possano essere di utilita' ad altri iscritti nel forum perche' non penso che il mio non sia un caso isolato ma casi analoghi non ne ho trovati per ora anche perche' la sentenza del Tar a cui fanno riferimento e di maggio 2017. Grazie


naturopata
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da naturopata »

E' legittima questa presa di posizione? Che significa questo che le ferie non godute me le dovra' pagare il nuovo datore di lavoro quando transitero' ai ruoli civili? E se per un qualsiasi motivo rinuncero' al transito e vado in pensione di inabilita che cosa succede? Oppure, secondo questa comunicazione non mi verrano mai pagate perche non ne avrei il diritto per i motivi da loro menzionati?
Come mi devo comportare? Ringrazio in anticipo chi voglia fornirmi delle delucidazioni, sperando che eventuali risposte possano essere di utilita' ad altri iscritti nel forum perche' non penso che il mio non sia un caso isolato ma casi analoghi non ne ho trovati per ora anche perche' la sentenza del Tar a cui fanno riferimento e di maggio 2017. Grazie[/quote]

Non molto tempo fa la GdF ha emanato una circolare in cui affermava che le ferie non venivano retribuite in caso di transito e che i giorni dovessero essere fruiti nella nuova amm.ne. Nulla toglie che la nuova amm.ne possa anche liquidarle (ma dubito fortemente).

Sulla legittimità o meno, questo lo può sentenziare solo un giudice. Se però dovessi rinunciare al transito, ovviamente la GdF ti liquiderà i giorni non fruiti, perché ovviamente non sei transitato da nessun parte.
naturopata
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da naturopata »

lucamike ha scritto:SCUSAMI il collega a cui hanno respinto il pagamento delle ferie di cui alle sentenza da te citata, ha presentato appello. Se vuoi ti allega circolari del ministero della difesa che per quanto riguarda i miliari dell'esercito, che transitano ai ruoli civili, provvede in automatico al pagamento del compenso.
Ben venga questa Circolare e buon per i militari, perché per gli altri non è così.

Pubblicato il 18/05/2017
N. 05934/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02089/2006 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2006, proposto da:
Bovienzo Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi, 61;


contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;


per la corresponsione

- del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ex art. 18 d.p.r. 254/99;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente di aver prestato attività lavorativa presso la Polizia di Stato con la qualifica di Assistente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale con provvedimento del 17 marzo 2003, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto

Occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum.

Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale: “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, rileva il Collegio che se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistematica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Di contro, ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999) che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.

La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:




Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da angelo12 »

naturopata ha scritto:
lucamike ha scritto:SCUSAMI il collega a cui hanno respinto il pagamento delle ferie di cui alle sentenza da te citata, ha presentato appello. Se vuoi ti allega circolari del ministero della difesa che per quanto riguarda i miliari dell'esercito, che transitano ai ruoli civili, provvede in automatico al pagamento del compenso.
Ben venga questa Circolare e buon per i militari, perché per gli altri non è così.


Ma quella recente circolare è in linea con quanto gia' stabilito a suo dal Ministero della Difesa (che dovrebbe fare fede anche per i transiti al MEF) secondo cui al punto 9 delle FAQ -aspetti giuridici - riguardante la monetizzazione della licenza non fruita dice che: " eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE MILITARE.
Mentre il diniego alla mia richesta di monetizzazione si basa sul fatto che "l'onere della monetizzazione, in caso di successiva assunzione, ricade sull'amministrazione presso la quale il militare e transitato". Mi sembra strano e improbabile che l'ente presso cui eventualmente transitero' si fara' carico di monetiozzarmi o concedermi ferie relartive a un pregresso rapporto di lavoro, salco che non via sia qualche accordo a me sconosciuto tra MEF e G.di F. ma nella notifica non se ne fa menzione.
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da naturopata »

angelo12 ha scritto:
naturopata ha scritto:
lucamike ha scritto:SCUSAMI il collega a cui hanno respinto il pagamento delle ferie di cui alle sentenza da te citata, ha presentato appello. Se vuoi ti allega circolari del ministero della difesa che per quanto riguarda i miliari dell'esercito, che transitano ai ruoli civili, provvede in automatico al pagamento del compenso.
Ben venga questa Circolare e buon per i militari, perché per gli altri non è così.


Ma quella recente circolare è in linea con quanto gia' stabilito a suo dal Ministero della Difesa (che dovrebbe fare fede anche per i transiti al MEF) secondo cui al punto 9 delle FAQ -aspetti giuridici - riguardante la monetizzazione della licenza non fruita dice che: " eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE MILITARE.
Mentre il diniego alla mia richesta di monetizzazione si basa sul fatto che "l'onere della monetizzazione, in caso di successiva assunzione, ricade sull'amministrazione presso la quale il militare e transitato". Mi sembra strano e improbabile che l'ente presso cui eventualmente transitero' si fara' carico di monetiozzarmi o concedermi ferie relartive a un pregresso rapporto di lavoro, salco che non via sia qualche accordo a me sconosciuto tra MEF e G.di F. ma nella notifica non se ne fa menzione.
La circolare è una circolare e vale (seppure) solo per l'amministrazione che l'ha emanata, loro sono Ministero della difesa, tu GDF e poi tu hai già un diniego formale che va impugnato, altrimenti decorrono i termini per far ricorso al TAR. A quelli della Difesa non si pone il problema perché pagano direttamente mentre tu hai un diniego formale che già sta dispiegando i suoi effetti. L'amm.ne civile al massimo ti concederà di usufruire dei giorni di ferie maturati ( e anche lì potresti aver problemi). Aver chiesto la monetizzazione delle ferie così subito è stato un errore, una volta deciso se transitare o meno, io avrei chiesto prima la monetizzazione alla GdF e poi mi sarei regolato di conseguenza.
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

Messaggio da angelo12 »

La circolare è una circolare e vale (seppure) solo per l'amministrazione che l'ha emanata, loro sono Ministero della difesa, tu GDF e poi tu hai già un diniego formale che va impugnato, altrimenti decorrono i termini per far ricorso al TAR. A quelli della Difesa non si pone il problema perché pagano direttamente mentre tu hai un diniego formale che già sta dispiegando i suoi effetti. L'amm.ne civile al massimo ti concederà di usufruire dei giorni di ferie maturati ( e anche lì potresti aver problemi). Aver chiesto la monetizzazione delle ferie così subito è stato un errore, una volta deciso se transitare o meno, io avrei chiesto prima la monetizzazione alla GdF e poi mi sarei regolato di conseguenza.[/quote]

Vuol dire che anche nel caso non dovessi transitare ai ruoli civili e quindi optare per la pensione di iunabilita' non potro' piu' ottenere il pagamento delle ferie non fruite?
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Re: Rifiuto pagamento licenza non fruita.

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angelo12 ha scritto:La circolare è una circolare e vale (seppure) solo per l'amministrazione che l'ha emanata, loro sono Ministero della difesa, tu GDF e poi tu hai già un diniego formale che va impugnato, altrimenti decorrono i termini per far ricorso al TAR. A quelli della Difesa non si pone il problema perché pagano direttamente mentre tu hai un diniego formale che già sta dispiegando i suoi effetti. L'amm.ne civile al massimo ti concederà di usufruire dei giorni di ferie maturati ( e anche lì potresti aver problemi). Aver chiesto la monetizzazione delle ferie così subito è stato un errore, una volta deciso se transitare o meno, io avrei chiesto prima la monetizzazione alla GdF e poi mi sarei regolato di conseguenza.
Vuol dire che anche nel caso non dovessi transitare ai ruoli civili e quindi optare per la pensione di iunabilita' non potro' piu' ottenere il pagamento delle ferie non fruite?[/quote]

No, in quel caso ti spettano.
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