rifiuto di firmare istanza per via gerarchica

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
giambi65
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 6
Iscritto il: lun lug 26, 2010 3:42 pm

rifiuto di firmare istanza per via gerarchica

Messaggio da giambi65 »

Buon giorno. volevo sapere se un superiore può rifiutarsi di firmare "PER RICEVUTA" una copia di una istanza presentata per via gerarchica, al fine di certificarene l'avvenuta presentazione? Grazie per la risposta


Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: rifiuto di firmare istanza per via gerarchica

Messaggio da Diabolikus »

Con il premesso dell'esimio Dottore, ti esplico quanto segue:

Con il D.P.R. 445/2000 (art.5O) è stato ufficializzato l'ormai ben noto "Protocollo Informatico" per le Pubbliche Amministrazioni (compresa l'Amministrazione Difesa).

Rif. normativi ulteriori:

- Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- DPCM 31 ottobre 2000;
- Circolare AIPA 7 maggio 2001 n. AIPA/CR/28;
- Circolare AIPA 21 giugno 2001, n. AIPA/CR/31.



Come ben saprai tuto ciò che "entra ed esce " in/dall' Ufficio deve essere protocollato mediante segnatura che viene attribuita, in automatico, dal sistema.

Se presenti, pertanto, una qualsiasi istanza presso il tuo Ufficio, colui che la riceve deve essere abilitato all'utilizzo del citato sistema informatico e, in ottemperenza al "manuale di utilizzo del protocollo informatico" che ciascuna Amm.ne deve creare/adottare ai sensi degli artt. 3 e 5 del DPCM datato 31 ottobre 2000, deve OBBLIGATORIAMENTE rilasciare ricevuta dell'avvenuta consegna dei documenti in formato cartaceo.

La modalità di rilascio di tale ricevuta, solitamente ed in modo comune quasi a tutte le P.A., consiste nell'apposizione del timbro imprimente la segnatura del protocollo assegnato su una copia dell'atto ricevuto, che viene consegnata all'interessato, ovvero sulla stampa di etichette adesive riportanti gli stessi dati, che vengono applicate sulla medesima copia.

In conclusione, il Superiore da TE citato non ha l'obbligo di apporti la sua firma ma è sicuramente obbligato ad attuare la prassi sopra indicata.

Ritengo, pertanto, che la sua condotta sia "poco ortodossa" nonchè passibile di "valutazione disciplinare".

Saluti.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Rispondi