Rientro nello status vittime del dovere

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ricci
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Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da ricci »

Buongiorno a tutti, sono un Isp.C. della Polizia di Stato in pensione dal 01.12.2012 riconosciuto parzialmente idoneo con ascrivibile alla 4 cat. nella mix. max, ferito in servizio.
Mentre rilevavo incidente stradale nel 1994, mi accorgevo appena in tempo che un'autovettura non si sarebbe fermata in tempo e che sicuramente avrebbe causato una strage.
Mentre stavo riparandomi da tale evento, lo scrivente dava un'occhiata sulla strada, e notava due ragazzi li
fermi. Ritornavo sul posto scaraventandoli nella scarpata e salvandoli da morte certa.
Rimasi successivamente investito, gravemente ferito, e per tale atto fui insignito dal Presidente della Repubblica dalla Medaglia d'Argento al valor Miltare. Dopo due anni di ospedale fui riconosciuto parzialmente riformato ed ascrivibile alla 5 cat. e successivamente per altre patologie per cumulo alla 4 cat. Anni di servizio effettivo 38 anni e 8 mesi.
Secondo la vostra esperienza posso accedere al fondo vittime del dovere?
Faccio questa domanda perché alcuni colleghi mi hanno riferito che il sottoscritto è rimasto vittima di servizio e non di dovere e che pertanto non posso accedere al fondo vittime del dovere.
Non capisco la differenza. Regna una grande confusione.
Nel caso potrei avere il fax simile della domanda vittime del dovere per poter avviare la pratica


franruggi
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da franruggi »

Benvenuto dall esposizione sei fatti hai buone possibilità di riuscita....anche se con sto tempi che corrono nulla e' certo comunque info siamo qui


Saluti
Francesco
christian71
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Legge_266_2005.pdf
AVVERTENZE.docx
Salve ricci, per maggiori informazioni in merito ai requisiti da avere per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ti ho allegato altri due file che possono chiarirti meglio le idee....

Saluti
Christian
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pietro17
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da pietro17 »

Innanzitutto benvenuto. Secondo me, ma cime per tutti è un'interpretazione personale perché poi il ministero fa ciò che vuole, hai più che buone possibilità di rientrarci. Francesco, un caso analogo può essere quello cc che ha salvato la fidanzata in auto.
Sicuramente non rientrando appieno nella casistica prevista dalla legge, la strada potrebbe essere un po' più tortuosa. Per quanto concerne, le vittime del servizio se non ricordo male, per avere i benefici (meno male non è il tuo caso) la domanda la devono presentare gli eredi.
Un altro consiglio, prima di tutto contatta un legale esperto di questa materia e chiedi a lui una conferma. Calcolando che li paghi a percentuale, e non a "pratica" ti consigliano di iniziare il calvario solo se hanno la quasi totalità di certezza del riconoscimento.
Saluti.

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christian71
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Infatti Pietro, temo che non essendoci stata di mezzo un'azione criminosa vera e propria il Ministero potrebbe fare lo gnorri e ritenendolo un semplice incidente stradale respingerla.....
Secondo te potrebbe rientrare nella Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, Art. 1., comma 563. dove dice: Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui........che abbiano subìto
un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a)....
b)....
c)....
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f)....

E sono d'accordo con te, meglio se prende contatti con un legale esperto in materia.....

ricci di dove sei??
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antoniomlg
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da antoniomlg »

ASSOLUTAMENTE SI.
però c'è un però.
non è certamente una passeggiata rilassante.
bensì il tuo caso è simile per analogia del caso del carabiniere "Guerra Roberto" che, libero dal servizio
e con macchina privata,a seguito di incidente stradale (da solo e senza altre vetture coinvolte) incendiatosi la macchina, si procura gravi ustioni nel tentativo (riuscito) di porre in salvo la compagna, rimasta coinvolta e bloccata nell'auto che prendeva fuoco.
iter della pratica di "Guerra Roberto"
>domanda amministrativa (rigettata);
>ricorso (vinto);
>appello da parte del ministero(perso per il ministero)
in questo caso la carta vincente è stato il suo Avvocato.
un certo AVVOCATO Andrea Bava.
se hai bisogno di altre informazioni anche eventuale sentenze di quanto sopra esposto e/o contatti dell' Avvocato basta chiedere.
cordiali aluti
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pietro17
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da pietro17 »

Esattamente il mio pensiero.

Saluti.

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giuseppedemarco
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Re: Rientro nello status vittime del dovere

Messaggio da giuseppedemarco »

FERMO IL DIRITTO A PRODURRE ISTANZA, PRECISIAMO CHE PER IL RICONOSCIMENTO DI TALE “ STATUS ” OCCORRE :
- che l’infermità/ lesioni/ferite – decesso, “SI” dipendente da Causa di Servizio, o quando vi siano stati episodi che per se stessi, non hanno dato origine al riconoscimento da Causa di Servizio, “NON” necessariamente dette infermità/ lesioni/ferite – decesso, rientrano a far parte di quanto stabilito dalla giurisprudenza che regola il riconoscimento dello “STATUS” di «Vittima del Dovere». (Vittime del
Dovere e delle Azioni Criminose, -Vittime del Dovere e di Soccorso,Vittime del Dovere e degli Ordigni Bellici,- Vittime Equiparate), disciplinate dalla Legge 266/2005 (art.563 o 564)- D.P.R.243/2006 e succ. int.,- o più grave, facenti parte delle norme che regolano il riconoscimento dello “STATUS”di «Vittima del Terrorismo e di eversione dell’ordine democratico – Vittima della Criminalità Organizzata ». (Legge
466/1980 – D.P.R. 510/99 – Legge 302/90 - 407/98 – 388/2000 (art.82)– 206/2004).
- affinché sorga il diritto ai benefici previsti per le «Vittime del Dovere», non è sufficiente che l’evento lesivo ”Ferito o Deceduto” sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre che lo stesso dipenda “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, o all’espletamento ad attività di soccorso”, (art.1 della legge 13 agosto 1980 n.466);
“Il concetto di «Vittima del Dovere» presenta caratteristiche speciali rispetto al “genus” della Causa di Sevizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per Causa di Servizio; Quindi, per sorgere il diritto alla Speciale Elargizione prevista dalla legge per le «Vittima del Dovere», non basta che l’evento letale sia connesso all’espletamento di funzioni d’Istituto, ma occorre pure che sia dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” (art. 3 comma 2 1. del 27.10.1973 n.629 aggiunto dall’art.1 1.comma 13.08.1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto ( Consiglio di Stato,sez. IV, 12.03.2001, n.1404) - (Consiglio di Stato – Sez. I Ad. Di Sez. 18.05.2011– numero Affare 01380/2011 – n.02324/2011 del 09.06.2011)”.
“Legge 266 del 23.12.2005 – art.2 comma 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: - a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; - b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; - c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; - d) in operazioni di soccorso; - e) in attività di tutela della pubblica incolumità; - f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
“Legge 266 del 23.12.2005 – art. 2 comma 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
- che il rischio affrontato vada ben oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto, con ciò differenziando lo “STATUS” di «Vittima del Dovere» da quello dell’operatore di polizia che ha perso la vita a seguito di un incidente (disciplinato dalla legge 308/81) “STATUS” di «Vittima del Servizio» e distinguendo, ulteriormente, le categorie, oggetto di tali avvisi, da coloro che hanno subito una infermità avvenuta per altra causa nell’arco temporale della carriera e che sia stato comunque riconosciuto “SI” dipendente da causa di servizio. (quest’ultime, disciplinate da altra legislazione e regolato secondo il D.P.R. 915/1978 e dal D.P.R. 461/2001).
- che l’evento lesivo ”Ferito o Deceduto” sia relazionato dall’Amministrazione d’Appartenenza. Dette infermità – lesioni, siano esaminate ed accertate dalle C.M.O., stabilendo il nesso di casualità, certificate secondo a quanto disposto dal D.P.R. 243/2006 per le «Vittime del Dovere», a quanto disposto dal D.P.R. 510/1999 per le «Vittime del Terrorismo – e le Vittime della Criminalità Organizzata » dagli organi di Governo Territoriale (Prefetture).
- l’inoltro di istanze per presunti eventi o infermità subiti, nell’arco temporale della carriera, e non attinenti allo “STATUS” di «Vittima del Dovere», genericamente e superficialmente compilate dagli interessati per il tramite di improvvisati consulenti, e trasmesse ai Dipartimenti Ministeriali di appartenenza, senza essersi preventivamente documentati dagli Organi di Governo Territoriali
(Prefetture), dai Call-Center degli Uffici Vittime Ministeriali o dalle Associazioni “Vittime del Dovere”, addetti allo studio di tali pratiche, genera confusione, con aggravio di lavoro per le istruttorie delle istanze per tutte le Istituzioni interessate alle trattazioni, producendo oltremodo un inutile sperpero di tempo, di risorse umane e di denaro pubblico, con la delusione di non aver ottenuto l’ipotetico giusto riconoscimento, originando conseguentemente atti di diniego Ministeriali.

Un saluto
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