Riduzione stipendio per aspettativa
Riduzione stipendio per aspettativa
Mi rivolgo ai colleghi che frequentano questo forum per un problema che ho con la mia direzione. Dal 2010 al 2012 sono stato assente per infermità non dipendente da causa di servizio per un totale di 367 giorni. Questo periodo è stato più volte intervallato da riprese di servizio ed alcune anche superiori a 91 giorni. La mia amministrazione, dice che l'art. 68 D.P.R. 3/57 prevede che “.....durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo....” e vuole decurtarmi del 50% i 2 giorni di aspettativa eccedenti i 365 . Ho letto diversi post in cui si ribadisce che i 12 mesi devono essere continuativi ma non riesco a trovare dove stia scritto. Secondo questo zelante funzionario, che è dei ruoli civili ed un tantinello prevenuto nei confronti degli appartenenti alle FF.OO., al prossimo giorno di aspettativa mi farà ancora la decurtazione del 50%. Chiedo il Vostro aiuto poiché per miei problemi di salute è molto probabile che dovrò ricorrere ancora all'aspettativa.
Re: Riduzione stipendio per aspettativa
Ciao JaK61;
L'art.68, c. 5^ del D.P.R. 3/57 chiarisce il tutto....vedi link quì sotto:
http://www.polpenuil.it/Legislatura/Tes ... 3-1957.pdf
Quindi la riduzione avviene dopo i 12 mesi. Può darsi che vi sia stato qualche errore nel calcolo, magari anche per l'anno bisestile...! (Ma in che carcere fai servizio..?)
Comunque per un giorno o due. L'Amministrazione penitenziaria è sempre uguale... la conosco.... c'ho lavorato per una quindicina d'anni... Tra magistrati, direttori, educatori, assistenti sociali, dattilografi e.. uomini in divisa, ci rimette sempre colui che ha i cosiddetti "diritti civili compressi".
..vattenne!... come ho fatto io.
Auguri.
Alex59
L'art.68, c. 5^ del D.P.R. 3/57 chiarisce il tutto....vedi link quì sotto:
http://www.polpenuil.it/Legislatura/Tes ... 3-1957.pdf
Quindi la riduzione avviene dopo i 12 mesi. Può darsi che vi sia stato qualche errore nel calcolo, magari anche per l'anno bisestile...! (Ma in che carcere fai servizio..?)
Comunque per un giorno o due. L'Amministrazione penitenziaria è sempre uguale... la conosco.... c'ho lavorato per una quindicina d'anni... Tra magistrati, direttori, educatori, assistenti sociali, dattilografi e.. uomini in divisa, ci rimette sempre colui che ha i cosiddetti "diritti civili compressi".
..vattenne!... come ho fatto io.
Auguri.
Alex59
Re: Riduzione stipendio per aspettativa
Ah!.., Jack61,
l'art. 70, c. 1 dello stesso D.P.R. 3/57 dice chiaramente che "... due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi..."
Alex59
l'art. 70, c. 1 dello stesso D.P.R. 3/57 dice chiaramente che "... due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi..."
Alex59
Re: Riduzione stipendio per aspettativa
Quindi, secondo te, è corretta l'interpretazione della direzione? Il fatto è che nei vari post che ho letto su questo argomento si dice che l'assenza deve essere continuativa, addirittura che basta rientrare un solo giorno per evitare di incappare nel comma 5 dell'art. 68. Forse c'è una differenza tra civili e militari?
Grazie ancora
Grazie ancora
Re: Riduzione stipendio per aspettativa
RISOLTO!! Ed è proprio il caso di dire che oltre a cantarla me la sono anche suonata!Jak61 ha scritto:Mi rivolgo ai colleghi che frequentano questo forum per un problema che ho con la mia direzione. Dal 2010 al 2012 sono stato assente per infermità non dipendente da causa di servizio per un totale di 367 giorni. Questo periodo è stato più volte intervallato da riprese di servizio ed alcune anche superiori a 91 giorni. La mia amministrazione, dice che l'art. 68 D.P.R. 3/57 prevede che “.....durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo....” e vuole decurtarmi del 50% i 2 giorni di aspettativa eccedenti i 365 . Ho letto diversi post in cui si ribadisce che i 12 mesi devono essere continuativi ma non riesco a trovare dove stia scritto. Secondo questo zelante funzionario, che è dei ruoli civili ed un tantinello prevenuto nei confronti degli appartenenti alle FF.OO., al prossimo giorno di aspettativa mi farà ancora la decurtazione del 50%. Chiedo il Vostro aiuto poiché per miei problemi di salute è molto probabile che dovrò ricorrere ancora all'aspettativa.
Per i colleghi tutti che si dovessero trovare davanti lo scienziato di turno ovvero il redivivo marchese Del Grillo che da dietro la sua scrivania vi guarda come per dirvi "io 'so io e voi nun siete un c...o" ecco la massima giurisprudenziale che permette la rivincita della "vecchia guardia carceraria" sul novello Catone e che risolve la questione:
"IMPIEGATI DELLO STATO
Aspettativa
- in genere
LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 70 D.P.R.
In base all'art. 70 t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) due o più periodi di aspettativa non sono tra loro cumulabili ai fini della riduzione a metà dello stipendio previsto dall'art. 68 comma 5, d.P.R. n. 3 cit. ove tra gli stessi si frapponga un periodo di servizio effettivo o (come nel caso di specie) un periodo di congedo ordinario, da considerarsi equiparato, a tali fini, al servizio effettivo. Di conseguenza la riduzione dello stipendio può essere disposta soltanto se il superamento del dodicesimo mese di aspettativa si verifichi in un unico ed ininterrotto arco temporale.
Consiglio di Stato, sez. V, 04/05/1992, n. 357"
Re: Riduzione stipendio per aspettativa
Quanto qui sotto riguarda la stessa persona, quindi, è un unica vicenda relativa ad una collega della PolPen
1) - collocamento in aspettativa d'ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3. (dall’ultimo giorno di aspettativa massima (7.1.07) al 31.7.07, collocamento a riposo), quindi con la riduzione delle competenze al 50%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° ATTO: Sospensiva.
------------------------------------------------------------
13/03/2008 200800097 Sospensive 2
N. 00097/2008 REG.ORD.SOSP.
N. 00198/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Direttore del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto collocamento in aspettativa d'ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 richiesta risarcimento danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris, in specie a fronte della mancata adeguata valutazione delle risultanze procedimentali favorevoli all’odierna ricorrente, nonché dal dedotto periculum in mora stanti gli effetti del provvedimento impugnato e la situazione della ricorrente;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare proposta e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° ATTO: Sentenza Tar che ha accolto il ricorso della ricorrente, favorevolmente per la odierna ricorrente, veniva riconosciuta l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto;
----------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2008 200801630 Sentenza Breve 2
N. 01630/2008 REG.SEN.
N. 00198/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Direttore del Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto collocamento in aspettativa d’ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 richiesta risarcimento danni…
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
Viste le memorie difensive;
vista l’ordinanza n. 97 del 2008 di questo Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10/07/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che sussistono elementi per adottare una sentenza breve, sulla scorta di una regola pacificamente applicabile alla decisione di merito;
- atteso che infatti va ribadito che ai sensi dell’art. 26 l. Tar, come novellato dall’art. 9 comma 1 l. 21 luglio 2000 n. 205 nel caso di manifesta fondatezza del ricorso, lo stesso può essere definito con decisione con motivazione semplificata anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2006 , n. 2656);
- rilevato che, sulla scorta delle medesime considerazioni svolte in sede di decisione cautelare, il ricorso risulta prima facie fondato sotto l’assorbente profilo della mancata considerazione delle risultanze procedimentali, nella parte in cui (cfr. esito c.m.o. Milano datato 25\7\2007, richiamato nella parte motiva del provvedimento impugnato), favorevolmente per la odierna ricorrente, veniva riconosciuta l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto;
- considerato che all’incompleta analisi delle risultanze procedimentali ha fatto seguito il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla necessaria preliminare verifica circa la possibilità di mantenimento in servizio con mansioni diverse e compatibili con le predette risultanze;
- rilevato che, pertanto, il ricorso debba essere accolto sotto gli assorbenti profili richiamati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- considerato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la parte resistente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3° ATTO: Il CdS respinge l'Appello del Ministero.
1) - La ricorrente argomentava che l’inidoneità era solo parziale e quindi, dalla data di accertamento, l’amministrazione aveva il dovere non già di proseguire nell’aspettativa ma di utilizzare l’istante nelle mansioni per la quale essa era idonea
--------------------------------------------------------------------------------------
26/11/2013 201305623 Sentenza 4
N. 05623/2013REG.PROV.COLL.
N. 04626/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2009, proposto da:
Ministero Giustizia - Dip.To Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01630/2008, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA D'UFFICIO ASSISTENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e l'avvocato dello Stato Melania Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al TAR della Liguria la sig.ra OMISSIS, agente di polizia penitenziaria, chiedeva l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto il suo collocamento in aspettativa d'ufficio (dall’ultimo giorno di aspettativa massima (7.1.07) al 31.7.07, collocamento a riposo), concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, quindi con la riduzione delle competenze al 50%.
La ricorrente argomentava che l’inidoneità era solo parziale e quindi, dalla data di accertamento, l’amministrazione aveva il dovere non già di proseguire nell’aspettativa ma di utilizzare l’istante nelle mansioni per la quale essa era idonea ; evidenziava inoltre l’interessata come il ritardo nel provvedere da parte dell’amministrazione, che ha determinato l’esaurirsi del periodo di aspettativa retribuibile, fosse integralmente imputabile ad errori dell’amministrazione stessa nell’individuare l’organo tecnico di seconda istanza competente a verificare sotto il profilo medico le condizioni dell’agente.
Aggiungeva la ricorrente richiesta di risarcimento danni.
1.2.- Il TAR, con la sentenza epigrafata, ha accolto il ricorso riconoscendo fondato il dedotto motivo di difetto di istruttoria.
2.- Il Ministero della giustizia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .
2.1.- Si è costituita nel giudizio la sig.ra OMISSIS, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria (3.6.2009) le proprie argomentazioni difensive.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n. 3802 del 2009) il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante.
Parte appellata ha riepilogato in memoria (16.1.2013) le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello in esame tende all’annullamento della decisione epigrafata con la quale il TAR ha accolto il ricorso dell’odierna appellata, annullando per difetto di istruttoria e motivazione, il suo collocamento in aspettativa d'ufficio . In particolare il primo giudice, premessa l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto, ha rilevato il vizio di incompleta analisi delle risultanze procedimentali in ordine alla necessaria preliminare verifica circa la possibilità di mantenimento in servizio con mansioni diverse e compatibili con le predette risultanze. L’appello proposto non presenta alcuna argomentazione giuridica che permetta di superare l’impianto motivazionale assunto dalla sentenza impugnata, e deve pertanto essere respinto. Il gravame si limita infatti a rammentare alcuni sviluppi della vicenda, quali le conseguenze economiche dell’istituto applicato, la misura del trattamento economico conseguentemente derivante (a partire dalla scadenza del termine massimo dell’aspettativa con assegni interi) in forza dell’atto impugnato, la reiezione della domanda cautelare proposta in questo giudizio dall’appellante medesima.
In tale situazione non resta al Collegio che respingere il ricorso.
Nella prospettiva di attuare il giudicato, in forza della presente decisione, l’Amministrazione provvederà a rideterminare la posizione della ricorrente per il periodo in questione (scadenza del periodo massimo di aspettativa-collocamento a riposo) senza tenere conto dell’annullato collocamento nell’aspettativa stessa.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l’appello.
Condanna il Ministero appellante al pagamento , in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2013
1) - collocamento in aspettativa d'ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3. (dall’ultimo giorno di aspettativa massima (7.1.07) al 31.7.07, collocamento a riposo), quindi con la riduzione delle competenze al 50%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° ATTO: Sospensiva.
------------------------------------------------------------
13/03/2008 200800097 Sospensive 2
N. 00097/2008 REG.ORD.SOSP.
N. 00198/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Direttore del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto collocamento in aspettativa d'ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 richiesta risarcimento danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni juris, in specie a fronte della mancata adeguata valutazione delle risultanze procedimentali favorevoli all’odierna ricorrente, nonché dal dedotto periculum in mora stanti gli effetti del provvedimento impugnato e la situazione della ricorrente;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare proposta e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2° ATTO: Sentenza Tar che ha accolto il ricorso della ricorrente, favorevolmente per la odierna ricorrente, veniva riconosciuta l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto;
----------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2008 200801630 Sentenza Breve 2
N. 01630/2008 REG.SEN.
N. 00198/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Direttore del Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto collocamento in aspettativa d’ufficio di assistente di polizia penitenziaria concessa ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 richiesta risarcimento danni…
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
Viste le memorie difensive;
vista l’ordinanza n. 97 del 2008 di questo Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10/07/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che sussistono elementi per adottare una sentenza breve, sulla scorta di una regola pacificamente applicabile alla decisione di merito;
- atteso che infatti va ribadito che ai sensi dell’art. 26 l. Tar, come novellato dall’art. 9 comma 1 l. 21 luglio 2000 n. 205 nel caso di manifesta fondatezza del ricorso, lo stesso può essere definito con decisione con motivazione semplificata anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2006 , n. 2656);
- rilevato che, sulla scorta delle medesime considerazioni svolte in sede di decisione cautelare, il ricorso risulta prima facie fondato sotto l’assorbente profilo della mancata considerazione delle risultanze procedimentali, nella parte in cui (cfr. esito c.m.o. Milano datato 25\7\2007, richiamato nella parte motiva del provvedimento impugnato), favorevolmente per la odierna ricorrente, veniva riconosciuta l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto;
- considerato che all’incompleta analisi delle risultanze procedimentali ha fatto seguito il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla necessaria preliminare verifica circa la possibilità di mantenimento in servizio con mansioni diverse e compatibili con le predette risultanze;
- rilevato che, pertanto, il ricorso debba essere accolto sotto gli assorbenti profili richiamati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- considerato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la parte resistente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3° ATTO: Il CdS respinge l'Appello del Ministero.
1) - La ricorrente argomentava che l’inidoneità era solo parziale e quindi, dalla data di accertamento, l’amministrazione aveva il dovere non già di proseguire nell’aspettativa ma di utilizzare l’istante nelle mansioni per la quale essa era idonea
--------------------------------------------------------------------------------------
26/11/2013 201305623 Sentenza 4
N. 05623/2013REG.PROV.COLL.
N. 04626/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2009, proposto da:
Ministero Giustizia - Dip.To Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01630/2008, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA D'UFFICIO ASSISTENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e l'avvocato dello Stato Melania Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al TAR della Liguria la sig.ra OMISSIS, agente di polizia penitenziaria, chiedeva l'annullamento del decreto del Direttore del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia prot. n. 58348/63057 in data 18/10/2007, notificato il 10/12/2007, avente ad oggetto il suo collocamento in aspettativa d'ufficio (dall’ultimo giorno di aspettativa massima (7.1.07) al 31.7.07, collocamento a riposo), concessa ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, quindi con la riduzione delle competenze al 50%.
La ricorrente argomentava che l’inidoneità era solo parziale e quindi, dalla data di accertamento, l’amministrazione aveva il dovere non già di proseguire nell’aspettativa ma di utilizzare l’istante nelle mansioni per la quale essa era idonea ; evidenziava inoltre l’interessata come il ritardo nel provvedere da parte dell’amministrazione, che ha determinato l’esaurirsi del periodo di aspettativa retribuibile, fosse integralmente imputabile ad errori dell’amministrazione stessa nell’individuare l’organo tecnico di seconda istanza competente a verificare sotto il profilo medico le condizioni dell’agente.
Aggiungeva la ricorrente richiesta di risarcimento danni.
1.2.- Il TAR, con la sentenza epigrafata, ha accolto il ricorso riconoscendo fondato il dedotto motivo di difetto di istruttoria.
2.- Il Ministero della giustizia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone l’annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione .
2.1.- Si è costituita nel giudizio la sig.ra OMISSIS, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria (3.6.2009) le proprie argomentazioni difensive.
2.2.- Con ordinanza cautelare (n. 3802 del 2009) il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante.
Parte appellata ha riepilogato in memoria (16.1.2013) le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello in esame tende all’annullamento della decisione epigrafata con la quale il TAR ha accolto il ricorso dell’odierna appellata, annullando per difetto di istruttoria e motivazione, il suo collocamento in aspettativa d'ufficio . In particolare il primo giudice, premessa l’inidoneità solo parziale al servizio d’istituto, ha rilevato il vizio di incompleta analisi delle risultanze procedimentali in ordine alla necessaria preliminare verifica circa la possibilità di mantenimento in servizio con mansioni diverse e compatibili con le predette risultanze. L’appello proposto non presenta alcuna argomentazione giuridica che permetta di superare l’impianto motivazionale assunto dalla sentenza impugnata, e deve pertanto essere respinto. Il gravame si limita infatti a rammentare alcuni sviluppi della vicenda, quali le conseguenze economiche dell’istituto applicato, la misura del trattamento economico conseguentemente derivante (a partire dalla scadenza del termine massimo dell’aspettativa con assegni interi) in forza dell’atto impugnato, la reiezione della domanda cautelare proposta in questo giudizio dall’appellante medesima.
In tale situazione non resta al Collegio che respingere il ricorso.
Nella prospettiva di attuare il giudicato, in forza della presente decisione, l’Amministrazione provvederà a rideterminare la posizione della ricorrente per il periodo in questione (scadenza del periodo massimo di aspettativa-collocamento a riposo) senza tenere conto dell’annullato collocamento nell’aspettativa stessa.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l’appello.
Condanna il Ministero appellante al pagamento , in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro tremila (3.000) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2013
Torna a “POLIZIA PENITENZIARIA”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE